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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1132.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta all'R.G. n. 1132/2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.06.2025 e promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], ivi residente, alla Parte_1 C.F._1
Strada Valle Lupina n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Pacinotti n. 21, presso lo studio dell'avv. Patrizia Gallino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente, al CP_1 C.F._2
Viale dell'Archeologia n. 57, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Genazzano n. 30, presso lo studio dell'avv. Roberta Belli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.06.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in OM in data 13.09.2014 (atto n. 00308, Parte I, Serie 27, CP_1
Anno 2014), deduceva che dall'unione coniugale era nata la figlia , in data 27.04.2017. Per_1
La ricorrente aggiungeva che, a causa della sopraggiunta intollerabilità della convivenza, proponeva ricorso per separazione giudiziale dianzi al Tribunale di OM (R.G. n. 71244/2018) che, previa adozione dei provvedimenti presidenziali con i quali disponeva l'affidamento esclusivo di alla Per_1
madre e regolamentava il regime di frequentazione padre-figlia, emetteva in data 09.06.2023 sentenza parziale sullo status n. 10395/2023 (pubblicata in data 03.07.2023, notificata alla controparte in data 10.07.2023 e non impugnata).
La ricorrente evidenziava, inoltre, che l' non rispettava il regime di frequentazione disposto CP_1 dal Tribunale di OM che, con provvedimento del 24.05.2023 e a causa anche dell'omesso versamento del mantenimento (nonostante fosse stabilmente occupato), nonché delle spese straordinarie necessarie per la minore, limitava a due soli giorni a settimana il tempo che il padre avrebbe potuto trascorrere con la , comunque soltanto all'interno del territorio comunale e Per_1
senza farla salire a bordo della sua autovettura.
La ricorrente rilevava, altresì, che l' veniva recluso, in via definitiva, presso la Casa CP_1
circondariale di RE di OM, in forza del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di
Appello di OM n. 5597/2021, che confermava la sentenza con cui il GUP presso questo Tribunale riteneva l' responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. CP_1
Quanto alla propria condizione economica, la ricorrente rilevava di lavorare presso la società
Infortuna S.r.L. a tempo indeterminato dal 06.05.2024 e di non essere titolare di beni immobili, ma soltanto dell'autovettura Renault Twingo.
Ritenuto impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi e alla luce delle superiori considerazioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con l' alle seguenti condizioni (indicate nel piano CP_1 genitoriale all'uopo depositato):
“
2. affidare la figlia minore alla sola in considerazione del reiterato omesso Per_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore da parte del sig. , dei precedenti penali e della CP_1
attuale carcerazione del sig. che terminerà a fine 2025. CP_1
2
3. Confermare la collocazione della minore presso la dimora materna. Per_1
4. Il padre, da libero, potrà esercitare il diritto di visita secondo quanto già disposto dal Tribunale di OM con provvedimento in data 24.05.2023 (doc. 10) ed in particolare:
- il sig. potrà recarsi a Viterbo per incontrare la figlia solo ed esclusivamente nei CP_1 pressi dell'abitazione dei nonni materni e/o alla presenza di persona di fiducia della madre, con divieto di portare la minore in macchina;
gli incontri potranno avvenire fino a due volte a settimana, in giorni e orari che le parti concorderanno in base agli impegni di lavoro e alle esigenze della bambina (e che di massima si indicano in due pomeriggi);
5. disporre che il sig. versi a titolo di assegno di mantenimento per la figlia CP_1 Per_1 pari ad € 350,00 mensili, versandoli alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
detto importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, sportive) nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%”.
2. Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ma rilevava che il Tribunale di OM poneva a proprio carico l'importo mensile di euro 250,00 per il mantenimento di , sempre corrisposto, oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie, e successivamente disponeva non solo incontri protetti padre-figlia presso i servizi sociali competenti, ma anche che il padre avrebbe potuto contattare telefonicamente la minore due volte alla settimana.
L inoltre, insisteva affinché fossero recepite le modalità di visita e di frequentazione padre- CP_1 figlia indicate nella memoria di costituzione, “graduate” tenuto conto della situazione in cui versava e del ritiro della patente.
Il resistente riteneva altresì opportuno ridurre l'assegno di mantenimento posto a proprio carico per il mantenimento di sino ad € 150,00, decorrenti dalla data della emananda sentenza. Per_1
In proposito, il resistente esponeva di doversi spostare in automobile per un lungo tragitto per vedere la piccola , che abita a Viterbo con la madre, sostenendo costi non inferiori a € 200,00; Per_1
di essere in cerca di un impiego stabile, in quanto sta per conseguire il Diploma di perito tecnico;
di aver lavorato da aprile a ottobre 2023 presso la società Novaedil, percependo circa 1.300,00 € mensili;
di non essere titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati;
di non sostenere costi per finanziamenti;
di aver ricevuto degli aiuti economici dai propri genitori, mentre la ricorrente aveva sempre percepito l'assegno unico universale nella misura del 100%.
Tanto premesso, l' chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
3 concordatario contratto con la , alle condizioni di cui al piano genitoriale depositato: Pt_1
“
2. Affidare la minore alla madre con collocazione prevalente presso l'abitazione della Per_1
stessa;
3. Disporre che:
A. Fino a che il resistente sarà ristretto- potrà sentire la minore telefonicamente sul numero di utenza appositamente dedicato due volte a settimana, martedì o venerdì dopo le 17, ovvero il sabato mattina, compatibilmente con gli impegni della minore e della madre e sulla base e modalità consentite in base alle disposizioni organizzative dell'Istituto penitenziario. Inoltre, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia disporre che la Sig.ra conduca la minore in visita Pt_1
dal padre almeno 1 volta al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore. In ogni caso, con accordo di entrambi i genitori in più occasioni e/tutte le volte in cui la minore voglia vedere il padre;
B. Da libero, disporre che lo stesso possa sentire telefonicamente la minore ogni sera alle ore
19:00 e possa esercitare ampio diritto di visita come segue:
- fino a che il resistente non avrà ripreso la patente dovrà recarsi a Viterbo con divieto di portare la minore in macchina, resta salva la facoltà di condurre la minore con i mezzi pubblici sia a
Viterbo che in altra località. Qualora accompagnato da un soggetto regolarmente munito della patente di giuda, il Sig. potrà condurre anche in automobile la minore sia a Viterbo che in CP_1
altra località (inclusa OM magari per far visita ai nonni paterni ed alle sorelle, e Per_2
; gli incontri potranno avvenire fino a due volte a settimana in giorni e orari che le Persona_3
parti concorderanno in base agli impegni di lavoro e alle esigenze della bambina che di massima si indicano in due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00, ovvero il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 14; In ogni caso, con accordo di entrambi i genitori in più occasioni
e/tutte le volte in cui la minore voglia vedere il padre;
- allorquando il resistente avrà ripreso la patente gli incontri con la minore potranno avvenire sia
Viterbo che in altra località (inclusa OM magari per far visita ai nonni paterni ed alle sorelle,
e , lo stesso potrà condurla anche in automobile e senza la presenza di un Per_2 Persona_3
terzo soggetto. In tale ipotesi gli incontri potranno avvenire fino a due volte a settimana in giorni e orari che le parti concorderanno in base agli impegni di lavoro e alle esigenze della bambina che di massima si indicano in due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00, ovvero il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 14; In ogni caso, con accordo di entrambi i genitori in più occasioni e/tutte le volte in cui la minore voglia vedere il padre;
- In ogni caso, si chiede che le festività siano trascorse dalla minore con uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza;
4 C. Determinare in € 150,00 (centocinquanta/00) o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, il contributo mensile dovuto per il mantenimento della figlia minore decorrenti Per_1 dalla data dell'emanando provvedimento oltre adeguamento Istat, oltre al 25% delle spese straordinarie da versare in favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese”.
3. Con sentenza non definitiva n. 1154/2024 del 29.11.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e e veniva Parte_1 CP_1
disposto il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza del 29.11.2024 questo Tribunale, da un lato, concedeva un termine alle parti per integrare la documentazione reddituale depositata, dall'altro, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo della minore a , con collocazione prevalente Per_1 Parte_1 presso l'abitazione della stessa;
poneva a carico di l'importo di € 250,00 mensili a CP_1
titolo di mantenimento per la figlia oltre il 50% delle spese straordinarie;
stabiliva che il Per_1
padre avrebbe potuto sentire telefonicamente la figlia con le modalità attualmente consentite Per_1
in base alle disposizioni organizzative della Casa Circondariale RE di OM (come indicato nel provvedimento emesso dal Tribunale di OM in data 15.07.2024, nel giudizio R.G. n. 71244-
2/2018, che inibiva al resistente la possibilità di incontrare la figlia all'interno del carcere). Per_1
All'udienza dell'11.06.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Sull'affidamento e sulla collocazione prevalente della minore Per_1
Muovendo dall'affidamento della minore occorre ricordare che l'art. 337 quater c.c. Per_1 stabilisce come regola generale l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, salvo che l'interesse superiore del minore imponga di disporre l'affidamento esclusivo del medesimo ad uno solo dei genitori, in quanto soltanto quest'ultimo risulta idoneo, mentre l'altro non risulta idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore medesimo, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivargli (Cass., n. 4790/2022; Cass., n. 19323/2020).
Ne discende che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in circostanze tali da far presumere che dall'affidamento condiviso possa derivare un pregiudizio per la prole, dovendo altrimenti disporsi l'affidamento condiviso, salvo modulare la frequentazione dei figli minori con entrambi genitori in modo tale che siano prevalentemente collocati presso il genitore che si riveli più idoneo dell'altro ad accompagnarli nella crescita.
5 Invero, occorre privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, dovendo considerarsi a tal fine la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori (Cass., n. 14728/2016; Cass., n. 18559/2016).
Ebbene, nel caso in scrutinio la minore dovrà essere affidata in via esclusiva alla ricorrente e Per_1 collocata prevalentemente presso di lei, nell'abitazione familiare sita in Viterbo, Strada Valle
Lupina n. 1, che dovrà essere assegnata alla stessa, tenuto conto del superiore interesse della Pt_1 bambina, della sua tenera età, nonché della necessità che cresca nell'ambiente domestico ove era solita vivere prima della rottura del rapporto coniugale (art. 337 sexies c.c.).
Il resistente, infatti, è stato condannato con sentenza definitiva n. 50/2020 (R.G.N.R. 3157/2019) per il reato di maltrattamenti in famiglia ed è attualmente recluso presso la Casa circondariale di
RE di OM fino alla fine del 2025 (all. 5 del ricorso).
Il resistente, pertanto, non risulta un'idonea figura genitoriale, a differenza della resistente, la quale si è sempre presa cura della bambina sin dalla nascita e non vi sono elementi per ritenere che l'affidamento esclusivo di alla madre possa causarle pregiudizio. Per_1
Del resto, lo stesso resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo di alla madre, con Per_1 collocazione prevalente presso quest'ultima.
5. Sulle modalità di visita e frequentazione di Per_1
Quanto alle modalità di frequentazione della minore occorre osservare che il principio di Per_1
bigenitorialità – al cui perseguimento è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) – è funzionale, in primis, alla tutela dell'interesse del minore, il quale ha diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, anche qualora ne venga disposto l'affidamento esclusivo ad uno solo di loro (specularmente rispetto alla previsione di un regime non paritario di frequentazione, qualora venga disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori).
Il principio di bigenitorialità, tuttavia, è volto anche ad assicurare il diritto - dovere del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore, pur sempre nell'interesse esclusivo di quest'ultimo (Cass., n. 21425/2022; Cass., n.
13454/2021).
Pertanto, qualora nella fattispecie concreta la frequentazione di entrambi i genitori risulti contraria all'interesse della prole, perché ostativa al mantenimento di un rapporto continuativo e allo stesso
6 tempo equilibrato, è opportuno stabilire delle modalità di visita del genitore non collocatario idonee a salvaguardare l'interesse del minore (Cass., n. 21425/2022; Cass., n. 13454/2021).
Ebbene, nel caso in scrutinio, fintantoché il resistente rimarrà recluso presso la Casa circondariale di
RE di OM, è opportuno confermare la “frequentazione” padre-figlia soltanto mediante contatti telefonici, secondo le modalità organizzative consentite dall'Istituto penitenziario, come stabilito dal Tribunale di OM con provvedimento del 15.07.2024 (R.G. n. 71244-2/2018) e in ragione delle considerazioni che il Dott. ha speso sia rispetto alle gravi difficoltà Controparte_2 riscontrate da una bambina di otto anni, come ad incontrare il padre all'interno del carcere, Per_1 tenuto conto anche della durata delle visite, sia in relazione all'impatto emotivo che le visite stesse in un simile luogo molto probabilmente scatenerebbero nella minore.
Una volta terminato lo stato di detenzione, il resistente potrà recarsi a Viterbo per incontrare la figlia solo ed esclusivamente nei pressi dell'abitazione familiare ovvero della casa dei nonni materni, in ogni caso alla presenza della madre, ovvero di persona di sua fiducia.
Gli incontri dovranno avvenire entro il limite di due volte a settimana (che di massima si indicano in due pomeriggi), in giorni e orari che le parti concorderanno in base ai rispettivi impegni di lavoro e, soprattutto, nel massimo rispetto delle esigenze e della sensibilità di Per_1
Tale modalità di frequentazione padre-figlia era stata disposta dal Tribunale di OM con provvedimento/verbale del 24.05.2023 (R.G. n. 71244/2018), ma, successivamente, è stata
(correttamente) ritenuta incompatibile con lo stato di detenzione dell'Abate dal medesimo Tribunale
(provvedimento del 15.07.2024; R.G. n. 71244-2/2018).
Ora, nel verbale del 24.05.2023 la stessa ricorrente ha dichiarato quanto segue: “la bambina è legata al padre e nel corso del procedimento il rapporto tra i due è stato ricostruito, non voglio ostacolare il loro legame, ma voglio che la bambina sia messa in sicurezza;
sono disponibile agli incontri padre figlia nei seguenti termini: deve venire lui a Viterbo e gli incontri devono avvenire nei pressi dell'abitazione dei nonni materni. Anche due volte a settimana, su nostro libero accordo circa i giorni e gli orari e purché la bambina non salga in macchina quando il padre è alla guida, stante l'assenza di patente”.
Anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio la chiedeva di confermare le modalità di Pt_1
visita padre-figlia stabilite in data 24.05.2023 dal Tribunale di OM, una volta terminato lo stato di detenzione del resistente e qualora quest'ultimo avesse recuperato la patente di guida.
Nel momento in cui cesserà lo stato di detenzione del resistente, in effetti, non vi sono ragioni per non ripristinare le modalità di visita stabilite nel verbale/provvedimento del 24.05.2023 sopra richiamato.
Il resistente, inoltre, non potrà portare con sé in macchina la minore, neppure quando avrà
7 recuperato la patente di guida, salvo diverso accordo intercorso con la ricorrente (e comunque, al più, per portarla da OM a Viterbo e viceversa), alla quale l' dovrà in ogni caso comunicare CP_1
il momento in cui trasporterà la minore in macchina, il luogo presso il quale intende portare la bambina, ogni eventuale deviazione dal percorso previsto, nonché quando intende riportare a
Viterbo la minore.
Quanto alle festività natalizie e pasquali e al periodo estivo, infine, il padre potrà vedere la minore, previo accordo con la madre e nei giorni di volta in volta concordati con la medesima, in base ai rispettivi impegni di lavoro e, soprattutto, tenuto conto delle esigenze di sempre e comunque Per_1
a Viterbo, solo ed esclusivamente nei pressi dell'abitazione familiare ovvero della casa dei nonni materni e alla presenza della madre ovvero di persona di sua fiducia.
Il regime di frequentazione padre-figlia sopra delineato è il frutto di un equo contemperamento delle esigenze rappresentante da entrambe le parti e risulta il più idoneo sia ad assicurare una graduale ripresa del rapporto (andato sgretolandosi in considerazione dei comportamenti dell' CP_1
equilibrato e continuativo tra e il padre (rapporto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali del Per_1
Comune di Viterbo del 2021, depositate nel procedimento R.G. n. 71244/2018 del Tribunale di
OM, cui sono allegati dei disegni realizzati dalla bambina e raffiguranti il padre come figura di riferimento;
cfr. all. 2 della memoria di costituzione del resistente), sia a garantire che gli incontri padre-figlia avvengano in ambienti familiari alla minore stessa, affinché si senta a proprio agio alla presenza della madre e dei nonni materni e al fine di scongiurare qualsivoglia pregiudizio per la piccola.
6. Sul mantenimento di Per_1
Quanto al mantenimento di chiesto dalla ricorrente, giova ricordare che il dovere al Per_1 mantenimento dei figli sancito dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c., nonché dagli art. 337 bis e ss. c.c., impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ebbene, nel caso in scrutinio il Collegio ritiene opportuno confermare a carico del resistente l'importo di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento per la minore , in mancanza di Per_1
significativi mutamenti della situazione di fatto, in pejus per il resistente ovvero in melius per la ricorrente, rispetto al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, idonei ad escluderlo o a giustificarne una riduzione (ferma restando la possibilità di ottenere una modifica delle condizioni, anche economiche, di divorzio).
8 Il resistente, infatti, pur non essendo proprietario di alcun bene mobile registrato, né di alcun ben immobile (all. 6 della memoria di costituzione), pur non avendo lavorato negli anni 2021 e 2022
(quando non era ancora recluso, per cui ben avrebbe potuto farlo essendo abile al lavoro) e pur non essendo titolare di conti correnti o carte di credito, se non di una postpay evolution (con la quale ritiene di aver corrisposto il mantenimento per la bambina, pur non essendovi, su alcune ricevute,
l'indicazione della causale, mentre su altre ricevute la causale c'è, ma l'importo versato è comunque inferiore rispetto a quello posto a suo carico con i provvedimenti temporanei e urgenti), comunque ha percepito, nel 2023, uno stipendio variabile compreso tra i 1.300,00 e circa 1.600,00 euro (cfr. buste paga allegate alla nota di deposito del resistente del 24.12.2024), è intestatario di tre autovetture, ha dichiarato di non dover sostenere alcuna spesa per mutui o finanziamenti (all. 5 della memoria di costituzione), ha affermato di aver sostenuto svariate spese ogniqualvolta si è recato a
Viterbo e ha dedotto di essere in procinto di conseguire il Diploma di perito tecnico, al fine di potersi inserire nel mondo del lavoro una volta terminato lo stato di detenzione e percepire un reddito che gli consenta di contribuire al mantenimento di versando alla ricorrente l'importo Per_1 di € 250,00.
La ricorrente, invece, non è titolare di quote sociali o di altre forme di investimento;
non è proprietaria di alcun bene immobile;
conduce in locazione la casa familiare, che le sarà assegnata, a fronte di un canone mensile pari ad € 550,00 (€ 6.000,00 annui) (all. 24 della nota di deposito della ricorrente del 30.12.2024); tra il 2020 e il 2022 ha percepito un reddito annuo compreso fra circa
10.000,00 euro e circa 17.000,00 euro (cfr. all. 13 del ricorso, gli estratti conto relativi agli anni compresi fra il 2020 e il 2023, di cui all'allegato n. 15 del ricorso, nonché il CUD e il mod. 730, di cui agli allegati nn. 12 e 14 del ricorso); ha percepito, a titolo di assegno unico, l'importo di €
175,00 dal mese di marzo 2022 e da marzo 2023 la somma di € 199,00; non risulta più intestataria di alcuna autovettura;
è stata assunta con contratto a tempo indeterminato a partire dal maggio del
2024, sicché percepirà uno stipendio mensile lordo pari a circa 1.200,00 (all. 16 del ricorso); dovrà occuparsi direttamente delle esigenze di , in quanto sarà collocata prevalentemente presso di Per_1
lei.
Alla luce delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, per il mantenimento della figlia . Per_1
Le spese straordinarie, invece, devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
9 7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto tra le parti, delle richieste sostanzialmente sovrapponibili (il resistente, peraltro, ha riconosciuto di dover corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia Per_1
contestandone soltanto il quantum), nonché della soccombenza reciproca, determinata dal riconoscimento alla ricorrente di un assegno di mantenimento di importo inferiore rispetto a quanto richiesto sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1132/2024, vertente tra e , richiamata la Parte_1 CP_1
sentenza parziale sullo status n. 1154/2024 del 29.11.2024, così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo della minore a , con collocazione prevalente Per_1 Parte_1 presso quest'ultima nell'abitazione sita in Viterbo, Strada Valle Lupina n. 1;
2) Assegna la casa familiare, sita in Viterbo, Strada Valle Lupina n. 1, a;
Parte_1
3) Quanto alle modalità di visita e frequentazione di , così dispone: Per_1
a) fintantoché rimarrà recluso presso la Casa circondariale di RE di OM, la CP_1
“frequentazione” padre-figlia potrà avvenire soltanto mediante contatti telefonici secondo le modalità organizzative consentite dall'Istituto penitenziario, come stabilito dal Tribunale di OM con il provvedimento del 15.07.2024 (R.G. n. 71244-2/2018);
b) una volta terminato lo stato di detenzione:
- potrà recarsi a Viterbo per incontrare la figlia solo ed esclusivamente nei pressi CP_1 dell'abitazione familiare ovvero della casa dei nonni materni, in ogni caso alla presenza della madre ovvero di persona di sua fiducia;
gli incontri dovranno avvenire fino ad un massimo di due volte a settimana (preferibilmente due pomeriggi), in giorni e orari che le parti concorderanno in base ai rispettivi impegni di lavoro e, soprattutto, tenuto conto delle esigenze e della sensibilità di;
Per_1
- non potrà portare con sé in macchina la minore, neppure quando avrà recuperato la CP_1
patente di guida, salvo diverso accordo intercorso con la ricorrente (e comunque, al più, per portarla da OM a Viterbo e viceversa), alla quale l' dovrà in ogni caso comunicare il momento in cui CP_1
trasporterà la minore in macchina, il luogo presso il quale intende portare la bambina, ogni eventuale deviazione dal percorso previsto, nonché quando intende riportare a Viterbo la minore;
- , durante le festività natalizie e pasquali e durante il periodo estivo, potrà vedere CP_1
previo accordo con la madre e nei giorni di volta in volta concordati con la medesima, in base Per_1
10 ai rispettivi impegni di lavoro e, soprattutto, tenuto conto delle esigenze della minore, sempre e comunque a Viterbo, solo ed esclusivamente nei pressi dell'abitazione familiare ovvero della casa dei nonni materni e alla presenza della madre ovvero di persona di sua fiducia;
4) Pone a carico di l'importo di € 250,00, da corrispondere a entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore Per_1
5) Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 20.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta all'R.G. n. 1132/2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.06.2025 e promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], ivi residente, alla Parte_1 C.F._1
Strada Valle Lupina n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Pacinotti n. 21, presso lo studio dell'avv. Patrizia Gallino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente, al CP_1 C.F._2
Viale dell'Archeologia n. 57, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Genazzano n. 30, presso lo studio dell'avv. Roberta Belli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.06.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in OM in data 13.09.2014 (atto n. 00308, Parte I, Serie 27, CP_1
Anno 2014), deduceva che dall'unione coniugale era nata la figlia , in data 27.04.2017. Per_1
La ricorrente aggiungeva che, a causa della sopraggiunta intollerabilità della convivenza, proponeva ricorso per separazione giudiziale dianzi al Tribunale di OM (R.G. n. 71244/2018) che, previa adozione dei provvedimenti presidenziali con i quali disponeva l'affidamento esclusivo di alla Per_1
madre e regolamentava il regime di frequentazione padre-figlia, emetteva in data 09.06.2023 sentenza parziale sullo status n. 10395/2023 (pubblicata in data 03.07.2023, notificata alla controparte in data 10.07.2023 e non impugnata).
La ricorrente evidenziava, inoltre, che l' non rispettava il regime di frequentazione disposto CP_1 dal Tribunale di OM che, con provvedimento del 24.05.2023 e a causa anche dell'omesso versamento del mantenimento (nonostante fosse stabilmente occupato), nonché delle spese straordinarie necessarie per la minore, limitava a due soli giorni a settimana il tempo che il padre avrebbe potuto trascorrere con la , comunque soltanto all'interno del territorio comunale e Per_1
senza farla salire a bordo della sua autovettura.
La ricorrente rilevava, altresì, che l' veniva recluso, in via definitiva, presso la Casa CP_1
circondariale di RE di OM, in forza del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di
Appello di OM n. 5597/2021, che confermava la sentenza con cui il GUP presso questo Tribunale riteneva l' responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. CP_1
Quanto alla propria condizione economica, la ricorrente rilevava di lavorare presso la società
Infortuna S.r.L. a tempo indeterminato dal 06.05.2024 e di non essere titolare di beni immobili, ma soltanto dell'autovettura Renault Twingo.
Ritenuto impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi e alla luce delle superiori considerazioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con l' alle seguenti condizioni (indicate nel piano CP_1 genitoriale all'uopo depositato):
“
2. affidare la figlia minore alla sola in considerazione del reiterato omesso Per_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore da parte del sig. , dei precedenti penali e della CP_1
attuale carcerazione del sig. che terminerà a fine 2025. CP_1
2
3. Confermare la collocazione della minore presso la dimora materna. Per_1
4. Il padre, da libero, potrà esercitare il diritto di visita secondo quanto già disposto dal Tribunale di OM con provvedimento in data 24.05.2023 (doc. 10) ed in particolare:
- il sig. potrà recarsi a Viterbo per incontrare la figlia solo ed esclusivamente nei CP_1 pressi dell'abitazione dei nonni materni e/o alla presenza di persona di fiducia della madre, con divieto di portare la minore in macchina;
gli incontri potranno avvenire fino a due volte a settimana, in giorni e orari che le parti concorderanno in base agli impegni di lavoro e alle esigenze della bambina (e che di massima si indicano in due pomeriggi);
5. disporre che il sig. versi a titolo di assegno di mantenimento per la figlia CP_1 Per_1 pari ad € 350,00 mensili, versandoli alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
detto importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, sportive) nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%”.
2. Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ma rilevava che il Tribunale di OM poneva a proprio carico l'importo mensile di euro 250,00 per il mantenimento di , sempre corrisposto, oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie, e successivamente disponeva non solo incontri protetti padre-figlia presso i servizi sociali competenti, ma anche che il padre avrebbe potuto contattare telefonicamente la minore due volte alla settimana.
L inoltre, insisteva affinché fossero recepite le modalità di visita e di frequentazione padre- CP_1 figlia indicate nella memoria di costituzione, “graduate” tenuto conto della situazione in cui versava e del ritiro della patente.
Il resistente riteneva altresì opportuno ridurre l'assegno di mantenimento posto a proprio carico per il mantenimento di sino ad € 150,00, decorrenti dalla data della emananda sentenza. Per_1
In proposito, il resistente esponeva di doversi spostare in automobile per un lungo tragitto per vedere la piccola , che abita a Viterbo con la madre, sostenendo costi non inferiori a € 200,00; Per_1
di essere in cerca di un impiego stabile, in quanto sta per conseguire il Diploma di perito tecnico;
di aver lavorato da aprile a ottobre 2023 presso la società Novaedil, percependo circa 1.300,00 € mensili;
di non essere titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati;
di non sostenere costi per finanziamenti;
di aver ricevuto degli aiuti economici dai propri genitori, mentre la ricorrente aveva sempre percepito l'assegno unico universale nella misura del 100%.
Tanto premesso, l' chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
3 concordatario contratto con la , alle condizioni di cui al piano genitoriale depositato: Pt_1
“
2. Affidare la minore alla madre con collocazione prevalente presso l'abitazione della Per_1
stessa;
3. Disporre che:
A. Fino a che il resistente sarà ristretto- potrà sentire la minore telefonicamente sul numero di utenza appositamente dedicato due volte a settimana, martedì o venerdì dopo le 17, ovvero il sabato mattina, compatibilmente con gli impegni della minore e della madre e sulla base e modalità consentite in base alle disposizioni organizzative dell'Istituto penitenziario. Inoltre, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia disporre che la Sig.ra conduca la minore in visita Pt_1
dal padre almeno 1 volta al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore. In ogni caso, con accordo di entrambi i genitori in più occasioni e/tutte le volte in cui la minore voglia vedere il padre;
B. Da libero, disporre che lo stesso possa sentire telefonicamente la minore ogni sera alle ore
19:00 e possa esercitare ampio diritto di visita come segue:
- fino a che il resistente non avrà ripreso la patente dovrà recarsi a Viterbo con divieto di portare la minore in macchina, resta salva la facoltà di condurre la minore con i mezzi pubblici sia a
Viterbo che in altra località. Qualora accompagnato da un soggetto regolarmente munito della patente di giuda, il Sig. potrà condurre anche in automobile la minore sia a Viterbo che in CP_1
altra località (inclusa OM magari per far visita ai nonni paterni ed alle sorelle, e Per_2
; gli incontri potranno avvenire fino a due volte a settimana in giorni e orari che le Persona_3
parti concorderanno in base agli impegni di lavoro e alle esigenze della bambina che di massima si indicano in due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00, ovvero il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 14; In ogni caso, con accordo di entrambi i genitori in più occasioni
e/tutte le volte in cui la minore voglia vedere il padre;
- allorquando il resistente avrà ripreso la patente gli incontri con la minore potranno avvenire sia
Viterbo che in altra località (inclusa OM magari per far visita ai nonni paterni ed alle sorelle,
e , lo stesso potrà condurla anche in automobile e senza la presenza di un Per_2 Persona_3
terzo soggetto. In tale ipotesi gli incontri potranno avvenire fino a due volte a settimana in giorni e orari che le parti concorderanno in base agli impegni di lavoro e alle esigenze della bambina che di massima si indicano in due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00, ovvero il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 14; In ogni caso, con accordo di entrambi i genitori in più occasioni e/tutte le volte in cui la minore voglia vedere il padre;
- In ogni caso, si chiede che le festività siano trascorse dalla minore con uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza;
4 C. Determinare in € 150,00 (centocinquanta/00) o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, il contributo mensile dovuto per il mantenimento della figlia minore decorrenti Per_1 dalla data dell'emanando provvedimento oltre adeguamento Istat, oltre al 25% delle spese straordinarie da versare in favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese”.
3. Con sentenza non definitiva n. 1154/2024 del 29.11.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e e veniva Parte_1 CP_1
disposto il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza del 29.11.2024 questo Tribunale, da un lato, concedeva un termine alle parti per integrare la documentazione reddituale depositata, dall'altro, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo della minore a , con collocazione prevalente Per_1 Parte_1 presso l'abitazione della stessa;
poneva a carico di l'importo di € 250,00 mensili a CP_1
titolo di mantenimento per la figlia oltre il 50% delle spese straordinarie;
stabiliva che il Per_1
padre avrebbe potuto sentire telefonicamente la figlia con le modalità attualmente consentite Per_1
in base alle disposizioni organizzative della Casa Circondariale RE di OM (come indicato nel provvedimento emesso dal Tribunale di OM in data 15.07.2024, nel giudizio R.G. n. 71244-
2/2018, che inibiva al resistente la possibilità di incontrare la figlia all'interno del carcere). Per_1
All'udienza dell'11.06.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Sull'affidamento e sulla collocazione prevalente della minore Per_1
Muovendo dall'affidamento della minore occorre ricordare che l'art. 337 quater c.c. Per_1 stabilisce come regola generale l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, salvo che l'interesse superiore del minore imponga di disporre l'affidamento esclusivo del medesimo ad uno solo dei genitori, in quanto soltanto quest'ultimo risulta idoneo, mentre l'altro non risulta idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore medesimo, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivargli (Cass., n. 4790/2022; Cass., n. 19323/2020).
Ne discende che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in circostanze tali da far presumere che dall'affidamento condiviso possa derivare un pregiudizio per la prole, dovendo altrimenti disporsi l'affidamento condiviso, salvo modulare la frequentazione dei figli minori con entrambi genitori in modo tale che siano prevalentemente collocati presso il genitore che si riveli più idoneo dell'altro ad accompagnarli nella crescita.
5 Invero, occorre privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, dovendo considerarsi a tal fine la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori (Cass., n. 14728/2016; Cass., n. 18559/2016).
Ebbene, nel caso in scrutinio la minore dovrà essere affidata in via esclusiva alla ricorrente e Per_1 collocata prevalentemente presso di lei, nell'abitazione familiare sita in Viterbo, Strada Valle
Lupina n. 1, che dovrà essere assegnata alla stessa, tenuto conto del superiore interesse della Pt_1 bambina, della sua tenera età, nonché della necessità che cresca nell'ambiente domestico ove era solita vivere prima della rottura del rapporto coniugale (art. 337 sexies c.c.).
Il resistente, infatti, è stato condannato con sentenza definitiva n. 50/2020 (R.G.N.R. 3157/2019) per il reato di maltrattamenti in famiglia ed è attualmente recluso presso la Casa circondariale di
RE di OM fino alla fine del 2025 (all. 5 del ricorso).
Il resistente, pertanto, non risulta un'idonea figura genitoriale, a differenza della resistente, la quale si è sempre presa cura della bambina sin dalla nascita e non vi sono elementi per ritenere che l'affidamento esclusivo di alla madre possa causarle pregiudizio. Per_1
Del resto, lo stesso resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo di alla madre, con Per_1 collocazione prevalente presso quest'ultima.
5. Sulle modalità di visita e frequentazione di Per_1
Quanto alle modalità di frequentazione della minore occorre osservare che il principio di Per_1
bigenitorialità – al cui perseguimento è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) – è funzionale, in primis, alla tutela dell'interesse del minore, il quale ha diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, anche qualora ne venga disposto l'affidamento esclusivo ad uno solo di loro (specularmente rispetto alla previsione di un regime non paritario di frequentazione, qualora venga disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori).
Il principio di bigenitorialità, tuttavia, è volto anche ad assicurare il diritto - dovere del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore, pur sempre nell'interesse esclusivo di quest'ultimo (Cass., n. 21425/2022; Cass., n.
13454/2021).
Pertanto, qualora nella fattispecie concreta la frequentazione di entrambi i genitori risulti contraria all'interesse della prole, perché ostativa al mantenimento di un rapporto continuativo e allo stesso
6 tempo equilibrato, è opportuno stabilire delle modalità di visita del genitore non collocatario idonee a salvaguardare l'interesse del minore (Cass., n. 21425/2022; Cass., n. 13454/2021).
Ebbene, nel caso in scrutinio, fintantoché il resistente rimarrà recluso presso la Casa circondariale di
RE di OM, è opportuno confermare la “frequentazione” padre-figlia soltanto mediante contatti telefonici, secondo le modalità organizzative consentite dall'Istituto penitenziario, come stabilito dal Tribunale di OM con provvedimento del 15.07.2024 (R.G. n. 71244-2/2018) e in ragione delle considerazioni che il Dott. ha speso sia rispetto alle gravi difficoltà Controparte_2 riscontrate da una bambina di otto anni, come ad incontrare il padre all'interno del carcere, Per_1 tenuto conto anche della durata delle visite, sia in relazione all'impatto emotivo che le visite stesse in un simile luogo molto probabilmente scatenerebbero nella minore.
Una volta terminato lo stato di detenzione, il resistente potrà recarsi a Viterbo per incontrare la figlia solo ed esclusivamente nei pressi dell'abitazione familiare ovvero della casa dei nonni materni, in ogni caso alla presenza della madre, ovvero di persona di sua fiducia.
Gli incontri dovranno avvenire entro il limite di due volte a settimana (che di massima si indicano in due pomeriggi), in giorni e orari che le parti concorderanno in base ai rispettivi impegni di lavoro e, soprattutto, nel massimo rispetto delle esigenze e della sensibilità di Per_1
Tale modalità di frequentazione padre-figlia era stata disposta dal Tribunale di OM con provvedimento/verbale del 24.05.2023 (R.G. n. 71244/2018), ma, successivamente, è stata
(correttamente) ritenuta incompatibile con lo stato di detenzione dell'Abate dal medesimo Tribunale
(provvedimento del 15.07.2024; R.G. n. 71244-2/2018).
Ora, nel verbale del 24.05.2023 la stessa ricorrente ha dichiarato quanto segue: “la bambina è legata al padre e nel corso del procedimento il rapporto tra i due è stato ricostruito, non voglio ostacolare il loro legame, ma voglio che la bambina sia messa in sicurezza;
sono disponibile agli incontri padre figlia nei seguenti termini: deve venire lui a Viterbo e gli incontri devono avvenire nei pressi dell'abitazione dei nonni materni. Anche due volte a settimana, su nostro libero accordo circa i giorni e gli orari e purché la bambina non salga in macchina quando il padre è alla guida, stante l'assenza di patente”.
Anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio la chiedeva di confermare le modalità di Pt_1
visita padre-figlia stabilite in data 24.05.2023 dal Tribunale di OM, una volta terminato lo stato di detenzione del resistente e qualora quest'ultimo avesse recuperato la patente di guida.
Nel momento in cui cesserà lo stato di detenzione del resistente, in effetti, non vi sono ragioni per non ripristinare le modalità di visita stabilite nel verbale/provvedimento del 24.05.2023 sopra richiamato.
Il resistente, inoltre, non potrà portare con sé in macchina la minore, neppure quando avrà
7 recuperato la patente di guida, salvo diverso accordo intercorso con la ricorrente (e comunque, al più, per portarla da OM a Viterbo e viceversa), alla quale l' dovrà in ogni caso comunicare CP_1
il momento in cui trasporterà la minore in macchina, il luogo presso il quale intende portare la bambina, ogni eventuale deviazione dal percorso previsto, nonché quando intende riportare a
Viterbo la minore.
Quanto alle festività natalizie e pasquali e al periodo estivo, infine, il padre potrà vedere la minore, previo accordo con la madre e nei giorni di volta in volta concordati con la medesima, in base ai rispettivi impegni di lavoro e, soprattutto, tenuto conto delle esigenze di sempre e comunque Per_1
a Viterbo, solo ed esclusivamente nei pressi dell'abitazione familiare ovvero della casa dei nonni materni e alla presenza della madre ovvero di persona di sua fiducia.
Il regime di frequentazione padre-figlia sopra delineato è il frutto di un equo contemperamento delle esigenze rappresentante da entrambe le parti e risulta il più idoneo sia ad assicurare una graduale ripresa del rapporto (andato sgretolandosi in considerazione dei comportamenti dell' CP_1
equilibrato e continuativo tra e il padre (rapporto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali del Per_1
Comune di Viterbo del 2021, depositate nel procedimento R.G. n. 71244/2018 del Tribunale di
OM, cui sono allegati dei disegni realizzati dalla bambina e raffiguranti il padre come figura di riferimento;
cfr. all. 2 della memoria di costituzione del resistente), sia a garantire che gli incontri padre-figlia avvengano in ambienti familiari alla minore stessa, affinché si senta a proprio agio alla presenza della madre e dei nonni materni e al fine di scongiurare qualsivoglia pregiudizio per la piccola.
6. Sul mantenimento di Per_1
Quanto al mantenimento di chiesto dalla ricorrente, giova ricordare che il dovere al Per_1 mantenimento dei figli sancito dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c., nonché dagli art. 337 bis e ss. c.c., impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ebbene, nel caso in scrutinio il Collegio ritiene opportuno confermare a carico del resistente l'importo di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento per la minore , in mancanza di Per_1
significativi mutamenti della situazione di fatto, in pejus per il resistente ovvero in melius per la ricorrente, rispetto al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, idonei ad escluderlo o a giustificarne una riduzione (ferma restando la possibilità di ottenere una modifica delle condizioni, anche economiche, di divorzio).
8 Il resistente, infatti, pur non essendo proprietario di alcun bene mobile registrato, né di alcun ben immobile (all. 6 della memoria di costituzione), pur non avendo lavorato negli anni 2021 e 2022
(quando non era ancora recluso, per cui ben avrebbe potuto farlo essendo abile al lavoro) e pur non essendo titolare di conti correnti o carte di credito, se non di una postpay evolution (con la quale ritiene di aver corrisposto il mantenimento per la bambina, pur non essendovi, su alcune ricevute,
l'indicazione della causale, mentre su altre ricevute la causale c'è, ma l'importo versato è comunque inferiore rispetto a quello posto a suo carico con i provvedimenti temporanei e urgenti), comunque ha percepito, nel 2023, uno stipendio variabile compreso tra i 1.300,00 e circa 1.600,00 euro (cfr. buste paga allegate alla nota di deposito del resistente del 24.12.2024), è intestatario di tre autovetture, ha dichiarato di non dover sostenere alcuna spesa per mutui o finanziamenti (all. 5 della memoria di costituzione), ha affermato di aver sostenuto svariate spese ogniqualvolta si è recato a
Viterbo e ha dedotto di essere in procinto di conseguire il Diploma di perito tecnico, al fine di potersi inserire nel mondo del lavoro una volta terminato lo stato di detenzione e percepire un reddito che gli consenta di contribuire al mantenimento di versando alla ricorrente l'importo Per_1 di € 250,00.
La ricorrente, invece, non è titolare di quote sociali o di altre forme di investimento;
non è proprietaria di alcun bene immobile;
conduce in locazione la casa familiare, che le sarà assegnata, a fronte di un canone mensile pari ad € 550,00 (€ 6.000,00 annui) (all. 24 della nota di deposito della ricorrente del 30.12.2024); tra il 2020 e il 2022 ha percepito un reddito annuo compreso fra circa
10.000,00 euro e circa 17.000,00 euro (cfr. all. 13 del ricorso, gli estratti conto relativi agli anni compresi fra il 2020 e il 2023, di cui all'allegato n. 15 del ricorso, nonché il CUD e il mod. 730, di cui agli allegati nn. 12 e 14 del ricorso); ha percepito, a titolo di assegno unico, l'importo di €
175,00 dal mese di marzo 2022 e da marzo 2023 la somma di € 199,00; non risulta più intestataria di alcuna autovettura;
è stata assunta con contratto a tempo indeterminato a partire dal maggio del
2024, sicché percepirà uno stipendio mensile lordo pari a circa 1.200,00 (all. 16 del ricorso); dovrà occuparsi direttamente delle esigenze di , in quanto sarà collocata prevalentemente presso di Per_1
lei.
Alla luce delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, per il mantenimento della figlia . Per_1
Le spese straordinarie, invece, devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
9 7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto tra le parti, delle richieste sostanzialmente sovrapponibili (il resistente, peraltro, ha riconosciuto di dover corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia Per_1
contestandone soltanto il quantum), nonché della soccombenza reciproca, determinata dal riconoscimento alla ricorrente di un assegno di mantenimento di importo inferiore rispetto a quanto richiesto sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1132/2024, vertente tra e , richiamata la Parte_1 CP_1
sentenza parziale sullo status n. 1154/2024 del 29.11.2024, così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo della minore a , con collocazione prevalente Per_1 Parte_1 presso quest'ultima nell'abitazione sita in Viterbo, Strada Valle Lupina n. 1;
2) Assegna la casa familiare, sita in Viterbo, Strada Valle Lupina n. 1, a;
Parte_1
3) Quanto alle modalità di visita e frequentazione di , così dispone: Per_1
a) fintantoché rimarrà recluso presso la Casa circondariale di RE di OM, la CP_1
“frequentazione” padre-figlia potrà avvenire soltanto mediante contatti telefonici secondo le modalità organizzative consentite dall'Istituto penitenziario, come stabilito dal Tribunale di OM con il provvedimento del 15.07.2024 (R.G. n. 71244-2/2018);
b) una volta terminato lo stato di detenzione:
- potrà recarsi a Viterbo per incontrare la figlia solo ed esclusivamente nei pressi CP_1 dell'abitazione familiare ovvero della casa dei nonni materni, in ogni caso alla presenza della madre ovvero di persona di sua fiducia;
gli incontri dovranno avvenire fino ad un massimo di due volte a settimana (preferibilmente due pomeriggi), in giorni e orari che le parti concorderanno in base ai rispettivi impegni di lavoro e, soprattutto, tenuto conto delle esigenze e della sensibilità di;
Per_1
- non potrà portare con sé in macchina la minore, neppure quando avrà recuperato la CP_1
patente di guida, salvo diverso accordo intercorso con la ricorrente (e comunque, al più, per portarla da OM a Viterbo e viceversa), alla quale l' dovrà in ogni caso comunicare il momento in cui CP_1
trasporterà la minore in macchina, il luogo presso il quale intende portare la bambina, ogni eventuale deviazione dal percorso previsto, nonché quando intende riportare a Viterbo la minore;
- , durante le festività natalizie e pasquali e durante il periodo estivo, potrà vedere CP_1
previo accordo con la madre e nei giorni di volta in volta concordati con la medesima, in base Per_1
10 ai rispettivi impegni di lavoro e, soprattutto, tenuto conto delle esigenze della minore, sempre e comunque a Viterbo, solo ed esclusivamente nei pressi dell'abitazione familiare ovvero della casa dei nonni materni e alla presenza della madre ovvero di persona di sua fiducia;
4) Pone a carico di l'importo di € 250,00, da corrispondere a entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore Per_1
5) Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 20.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
11