Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4
- Legge 28 dicembre 1989, n. 420
Articolo 5 della Legge 28 dicembre 1989, n. 420
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3 gennaio 1990
3 gennaio 1990
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