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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 556 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 14/02/2025 comunicata il 23/02/2025, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(cod. fis. ), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Massimo Punzi del Foro di Termini Imerese che li rappresenta e difende per procura in atti (domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_1
, in proprio e quale rappresentante p.t. dell' C.F._3 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunziatina Starvaggi del Foro di Patti, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Amari 3/E, Sant'Agata di Militello (ME) e la società con sede in Torrenova, c.da Piano Grilli, (P.Iva Controparte_3
) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in atti dall'Avv. Antonino Lanza del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata di Militello (ME), via Puglie n. 30
APPELLATI
La P. Controparte_4
Iva ) in persona del Curatore p.t. Avv. già corrente in P.IVA_2 Controparte_5
Torrenova (ME), via Serro Coniglio s.n., Fallimento n. 3/2023 R.F. Tribunale di Patti, in virtù dell'autorizzazione ad agire in giudizio rilasciata dal Giudice Delegato al
Fallimento Dr.ssa in data 18/07/2023 e contestuale attestazione ex art. Parte_3
144 T.U.S.G. del GD del 18/07/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Merlo del Foro di Patti giusta procura in atti e con domicilio eletto presso il suo studio in Patti, via Alcide De Gasperi n. 3
APPELLATA
La società (P. Iva. ) con sede in Controparte_6 P.IVA_3
Torino, Via Corte di Appello n. 11 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Ravidà giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina n. 91 (Studio Avv. Tino De Leo)
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
Avverso la sentenza n. 1/2021 del 11/01/2021 emessa dal Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 33/2011 (già Tribunale di Mistretta).
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18/02/2011 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti, sez. distaccata di Mistretta, la Contr e la società operanti in Controparte_7 Controparte_8
in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'ATI. Controparte_1
Gli attori esponevano di essere comproprietari indivisi del fondo rustico interamente recintato sito alla Contrada “Cordesi” del Comune di Tusa, fondo distinto in catasto al foglio 14, particella 238; in data 08/07/2001 venivano avvertiti da alcuni compaesani pag. 2/19 che nel predetto loro fondo degli automezzi pesanti adibiti al trasporto terra avevano scaricato e continuavano a scaricare enormi quantità di terreno proveniente dai lavori di escavazione delle gallerie dell'autostrada Palermo-Messina. Allarmati dalla suddetta notizia accertavano in loco che i dipendenti della società , Controparte_8
Contr facente parte, con la dell' quale appaltatrice dei Controparte_4 lavori per la realizzazione di un lotto autostradale, dopo aver divelto e rotto la recinzione a confine si erano abusivamente introdotti nel fondo trasformandolo, con l'ausilio di mezzi per il movimento terra, in un'enorme discarica di materiale di risulta,
e ciò nonostante fossero sprovvisti delle necessarie autorizzazioni di legge oltre che del consenso di essi proprietari. Denunciato quanto sopra alla Procura della Repubblica del soppresso Tribunale di Mistretta, in data 18/07/2002 veniva emesso decreto che disponeva la citazione a giudizio di , quale legale rappresentante p.t. Controparte_1 dell'ATI in questione imputato del reato di cui all'art. 633 c.p. per avere, nella qualità sopra spiegata, arbitrariamente invaso il fondo al fine di occuparlo e trarne Parte_1 profitto. Nel corso delle indagini preliminari veniva dal PM disposta una perizia ed il tecnico incaricato, Arch. con relazione depositata il 09/01/2002 riferiva di avere Per_1 accertato che il fondo era stato totalmente utilizzato per il deposito di terreno proveniente dallo scavo delle gallerie autostradali e ciò ne aveva provocato lo sconvolgimento dell'originaria configurazione planimetrica ed altimetrica;
aggiungeva che: “I danni arrecati al terreno … a causa del deposito del materiale di risulta, appaiono in maniera evidente: è stata danneggiata la chiudenda perimetrale, per cui si rende necessario ripristinare il confine attraverso un rilievo topografico e successivamente ripristinare la chiudenda stessa;
e per quanto riguarda la situazione orografica del suolo, si rende necessario procedere al livellamento del terreno di risulta al fine di regolarizzare le pendenze e rendere possibile l'esecuzione dei necessari lavori colturali.”. All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale penale di Mistretta, nel cui procedimento gli odierni appellanti si erano costituiti parte civile, emetteva la sentenza n. 146/2005 con la quale l'imputato veniva dichiarato responsabile del reato allo stesso ascritto e condannato alle pene di legge, compresa quella al risarcimento del danno in favore degli da liquidarsi in separata sede. Parte_1
Detta sentenza veniva poi confermata in appello ed in cassazione. pag. 3/19 Non avendo sortito effetto la richiesta di risarcimento avanzata nella fase stragiudiziale,
i germani si vedevano costretti ad avviare il giudizio civile dinanzi all'ex Parte_1
Tribunale di Mistretta, poi accorpato al Tribunale di Patti, e chiedevano la condanna dei convenuti al ristoro dei danni inizialmente chiesti nella misura di Euro 25.000,00 od in quell'altra maggiore o minor che fosse risultata più equa e giusta.
Nell'instaurato giudizio R.G. 33/2011 si costituiva la la Controparte_7 quale contestava integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e chiamava in causa la al fine di essere manlevata da Controparte_9 ogni pretesa vantata dagli Attinelli nei propri confronti.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15/06/2011, rilevato il difetto di notifica nei confronti del sig. e della il giudice disponeva che CP_1 Controparte_8 parte attrice rinnovasse la citazione in danno di un convenuto, stante il mancato perfezionamento della notifica e, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla CP_4
la autorizzava a chiamare in causa la
[...] Controparte_7 Controparte_10
fissando per il prosieguo l'udienza del 14/12/2011. La
[...] Controparte_7
nonostante l'autorizzazione a chiamare in causa la
[...] Controparte_10 per l'udienza del 14/12/2011, non vi provvedeva e, all'udienza del
[...]
14/12/2011 chiedeva nuovamente di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
il Giudice autorizzava la richiesta, rinviando la causa al Controparte_10
18/04/2012 alla quale si costituiva la sollevando Controparte_10 eccezioni preliminari e pregiudiziali e contestando la domanda.
Successivamente, disposto lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.,, con ordinanza depositata il 02/02/2013, il Tribunale disponeva CTU nominando all'uopo l'Ing. che depositava il proprio elaborato peritale. Persona_2
A seguito dell'intervenuta soppressione della sezione distaccata di Mistretta, il procedimento proseguiva dinanzi al Tribunale di Patti e, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, veniva assunto in decisione in data 17/02/2017 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali;
nelle more si costituivano in sede di comparse ex art. 190 c.p.c. il sig. Controparte_1
e la Controparte_3
pag. 4/19 Con sentenza n. 01/2021 del 11/01/2021 il Tribunale ha così deciso: “a) condanna la
" in persona del legale rappresentante pro-tempore , la Controparte_4 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la Controparte_8 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_9 solido, al pagamento in favore di ed della Parte_1 Parte_4 complessiva somma di euro 25.000,00, oltre intercisi e rivalutazione dall'illecito, ovvero dall' O8.07.2001., fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la " , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore e la Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro: 4.850,00, di cui euro: 250,00 per spese, ed euro: 4.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA, ed accessori come per legge,
c) compensa integralmente le spese fra tutte le altre parti del giudizio”.
Avverso la suddetta sentenza ed hanno Parte_1 Parte_2 proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti in proprio e quale rappresentante p.t. dell' la Controparte_1 Controparte_2 società e la società chiedendo il Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell'appello, come pure la società anch'essa Controparte_10 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
A seguito dell'intervenuto fallimento della società il Controparte_4 procedimento è stato riassunto con citazione nei confronti della Curatela fallimentare che si costituiva in giudizio.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/02/2025 comunicata il 23/02/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Viene preliminarmente all'esame della Corte l'eccezione proposta dalla
[...]
di improcedibilità della domanda ai Controparte_11 Controparte_4
sensi dell'art. 24 della legge fallimentare per la quale “Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”; per quanto sopra la Curatela, anche in forza dell'art 52 della medesima Legge fallimentare, ritiene che ogni domanda nei suoi confronti non possa essere trattata in questa pag. 5/19 sede ma vada piuttosto applicato il principio della vis actractiva in forza del quale la procedura fallimentare in corso assorbe ogni azione giudiziaria anche laddove già pendente nei confronti del soggetto fallito.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Sul punto la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, con ordinanza n. 14768 del 30/05/2019 ha statuito che l'art. 95 della Legge Fallimentare nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede che sono ammessi al passivo con riserva “i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”. La sentenza di primo grado, nel caso presente, è intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, cosi che essa è titolo per insinuarsi al passivo e non può essere dunque travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell'art. 96 suddetto che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione (che dunque è procedibile anche per tale ragione). In sostanza, l'improcedibilità della domanda vuol dire caducazione del titolo ottenuto e necessità di iniziare una nuova richiesta di risarcimento verso il fallimento, e ciò è espressamente contraddetto dalla norma fallimentare che invece non impone un simile esito, consentendo, piuttosto, a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo e rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel titolo con una impugnazione. Quanto sopra, peraltro, senza considerare che l'eventuale vis actractiva andrebbe a determinare un ritorno del procedimento sempre innanzi ad un giudice di primo grado, quando invece il procedimento stesso si trova già allo stato successivo per l'avanzato gravame.
2) Sempre preliminarmente vanno esaminate dalla Corte le eccezioni proposte da CP_1
e dalla
[...] Controparte_3
Viene innanzi tutto eccepito che l'appellata sentenza sarebbe affetta da nullità radicale e assoluta in quanto dalla lettura della stessa si evince come sia nella sua intestazione, sia nel corpus, sia nel dispositivo il sig. e la siano stati Controparte_1 Controparte_3 considerati contumaci nonostante la costituzione in atti;
secondo gli appellati trattasi non già di un vizio meramente materiale, potendosi ritenere che le doglianze svolte dai convenuti non pag. 6/19 siano state vagliate dal Tribunale che potrebbe quindi non essersi avveduto della regolare costituzione.
In proposito osserva la Corte che gli odierni appellati si costituivano nel giudizio di primo grado solo in fase di deposito delle comparse conclusionali, potendosi quindi applicare il principio di cui all'art. 293 c.p.c. secondo il quale (primo comma) la parte può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, momento quindi che nella fattispecie è stato però superato.
Osserva inoltre la Corte che sul punto la Corte di Cassazione con sentenza 02/12/2019 n.
31374 ha statuito che “La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio (anche Cass. n. 22918 del 2013)”; dagli atti di causa risulta l'avvenuta regolare citazione e pertanto l'eccezione va respinta.
Proprio su tale ultimo punto gli appellati eccepiscono che la notifica dell'atto di citazione doveva essere dichiarata inesistente per come eseguita presso la sede legale della
[...]
essendo escluso dall'art. 145 c.p.c. il ricorso alla procedura regolata dall'art. 140 CP_8
c.p.c.; secondo gli appellati l'art. 145 c.p.c. stabilisce che per la validità della notificazione alle persone giuridiche la stessa deve essere eseguita "nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni", mentre esclude invece la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale in caso di assenza di tali persone. Da quanto precede ne discenderebbe che quando presso la sede legale di una società non vengono rinvenute persone addette alla ricezione materiale del plico contenente l'atto da notificare, la notificazione a mezzo del servizio postale alle persone giuridiche non può mai avvenire con il deposito del piego all'ufficio postale e con l'invio della successiva raccomandata di avvenuto deposito, atteso che l'art. 145 c.p.c. non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c..
Osserva la Corte che, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143; del resto l'utilizzo nell'art. 145 del c.p.c. della congiunzione “anche” rivela l'intenzione del legislatore volta a porre sul medesimo piano le due forme di notificazione, a differenza della congiunzione pag. 7/19 condizionale “se” che indica, per converso, la subordinazione di tale modalità di notifica alle precedenti.
Ad ogni buon conto è principio generale quello per il quale la costituzione in giudizio del convenuto, ovvero la sua partecipazione al processo dopo essere stato notificato di un atto, sana gli eventuali vizi della notifica, purché non si tratti di un vizio che la renda inesistente;
nella fattispecie gli appellati, seppure solo in fase di comparse conclusionali, si sono costituiti in tal modo sanando il vizio della notifica che nei loro confronti poteva considerarsi irregolare ma non inesistente.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Ancora, preliminarmente, gli appellati e la insistono Controparte_1 Controparte_3
sul sollevato difetto di legittimazione passiva in capo alla per Controparte_3
inidoneità a fare stato nei confronti della società della sentenza penale n. 146/2005 emessa dal
Tribunale di Mistretta in virtù della quale i sigg.ri fondano la loro domanda di Parte_1
risarcimento dei danni, inidoneità che sarebbe dovuta al carattere personale della stessa ed alla mancata chiamata della quale responsabile civile nel procedimento Controparte_3 penale n. 308/2002 r.g.n.r..
Anche tale eccezione è infondata laddove si consideri che la sentenza penale non costituisce il presupposto logico giuridico a fondamento della domanda giudiziale, ma la stessa, peraltro divenuta irrevocabile, ex art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato anche nel giudizio civile limitatamente alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione da parte dei soggetti condannati, rilevandosi inoltre che la fattispecie per cui è causa ha avuto una sua fase istruttoria e probatoria distinta da quella del giudizio penale con l'espletamento di CTU tecnica ampiamente esaustiva.
3) Ancora in via preliminare vanno esaminate le eccezioni proposte dalla CP_10
con specifico appello incidentale.
[...]
La compagnia assicurativa eccepisce innanzi tutto l'irregolarità della propria chiamata in causa atteso che la ditta chiamante non ha provveduto ad effettuare la stessa entro il termine fissato dal Giudice ed ha poi dovuto chiedere la concessione dì un secondo termine;
sul punto eccepisce che qualora la parte convenuta, avendo chiesto lo spostamento della prima udienza pag. 8/19 per provvedere alla chiamata del terzo ma avendo omesso di notificargli la citazione, ha formulato alla prima udienza di comparizione istanza di concessione di un nuovo termine per procedere a detto adempimento, si deve ritenere che la richiesta di concessione di nuovo termine è tardiva, essendo in quel momento già decorso il termine che avrebbe consentito la citazione nel rispetto di quello dilatorio ai sensi dell'art. 163/bis c.p.c., fissato dall'art. 269
c.p.c.. Aggiunge la compagnia, appellante incidentale, che il rispetto del termine a comparire, di cui all'art. 163/bis c.p.c., comporta la necessità di eseguire la notifica entro il sessantunesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione spostata dal Giudice su istanza del convenuto, con la conseguenza che solo prima di tale momento potrebbe utilmente formularsi richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., ed infatti, secondo dominante e costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la proroga di un termine ordinatorio può consentirsi solo se richiesta prima della sua scadenza.
Osserva la Corte che il rinvio del termine per la chiamata di un terzo in causa in un processo civile è una procedura prevista dal codice di procedura civile per consentire al convenuto di citare un terzo nel processo, in presenza di determinate condizioni;
la chiamata di terzo, quando autorizzata dal giudice, comporta la fissazione di una nuova udienza per consentire la notifica della citazione al terzo e la sua costituzione nel processo.
L'eccezione dell'appellante incidentale non è accoglibile, sul punto concordando con il principio sancito dalla Corte di cassazione civile con sentenza 9237 del 12/07/2000 secondo la quale “La fissazione di un'udienza (ai sensi dell'art. 270 c.p.c.) per la chiamata di un terzo, disposta dal giudice (ex art. 107 c.p.c.) per ragioni di opportunità, non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi dell'indicazione dell'udienza di comparizione del terzo del tutto analoga all'indicazione della udienza stabilita dall'art. 163 n. 7 c.p.c. per l'ordinaria citazione, con la conseguenza che l'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo — e, correlativamente, la mancata comparizione dello stesso all'udienza fissata — non impediscono al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la fissazione di una nuova udienza di comparizione”.
La eccepisce inoltre l'inoperatività della polizza assicurativa Controparte_10 laddove nella parte relativa alle Condizioni Generali di Assicurazione, all'art. 6 rubricato
“Oggetto art. dell'assicurazione”, prevede che “La Società si obbliga a tenere indenne pag. 9/19 l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti……, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dell'opera indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.”; in proposito evidenza che, nel giudizio de quo, non si rinvengono né
l'involontarietà, né l'accidentalità, tali da poter giustificare l'operatività delle condizioni contrattuali, anche in considerazione della statuizione riportata nelle sentenze penali.
Sul punto le difese delle società rilevano che l'ipotesi in questione risulta contemplata nella polizza n. 12010 versata in atti e, precisamente, nelle “condizioni particolari – franchigie e scoperti” ove è espressamente previsto che “... la Società [assicuratrice] resta obbligata ad indennizzare i danni causati da colpa grave dell' , e quelli causati da dolo o colpa Parte_5
grave delle persone di cui l' debba rispondere”; evidenziano che se il fatto illecito Parte_5 commesso volontariamente non è riferibile all'assicurato ma ad un suo collaboratore o da qualcuno del cui operato comunque debba rispondere (un dipendente, un collaboratore, un minore) la polizza va considerata operante in quanto l'atto a lui eventualmente imputabile avrebbe natura solo colposa (ad esempio un mancato controllo) e quindi non volontario.
L'eccezione della compagnia non è accoglibile laddove si consideri, sulla base di quanto rilevato dalle difese delle società, che la sentenza penale in questione è riferibile solo ed esclusivamente al legale rappresentante e non alla società alla quale, pertanto, non può essere in alcun modo contestato il dolo, e pertanto ne discende l'operatività della polizza pur sempre, per come richiesto dalla compagnia, tenendo in considerazione le franchigie, le scoperture e, più in generale, tutte le limitazioni contenute nelle condizioni di polizza.
Sul punto rileva ed eccepisce ancora l'appellante incidentale la prescrizione dei diritti nascenti dalla polizza atteso che le Condizioni Generali di Assicurazione, all'art. 18 sotto la rubrica
“Denunzia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato” espressamente, fanno carico al Contraente venuto a conoscenza di un sinistro di “dare immediatamente notizia telegrafica alla Società” e mandare “al più presto, mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto” e quindi che la doveva, quindi, nel rispetto delle condizioni contrattuali, Controparte_4
pag. 10/19 attivare la polizza in forza della quale ha chiesto di essere garantita;
osserva la compagnia che la società ha avuto conoscenza dei fatti con la notifica del decreto di citazione a giudizio del
18/07/2002 mentre invece la ha notizia, la prima volta, Controparte_10
delle doglianze del Contraente e delle vicende processuali che ne sono scaturire, solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa del 20/01/2012. Conclude che a fronte di tale contestazione ed eccezione, sollevata fin da subito, non vi è prova alcuna dell'interruzione dei termini prescrizionali.
Sull'argomento la Corte richiama quanto sancito dalla suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 24210 depositata il 30/09/2019, nella quale ha affermato che in tema di assicurazione contro i danni, laddove l'assicurato non osservi l'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 cod.civ. ed eventualmente dalla polizza, la garanzia assicurativa non viene meno di per sé occorrendo, a tal fine, accertare se tale inosservanza, abbia carattere doloso o colposo. Più nel dettaglio, secondo la Suprema
Corte, “ ….in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell' , Parte_5 dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dalla clausola di polizza, non può implicare, di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art.1915 c.c., comma 2……l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1, dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art.1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto”.
Sul punto la non solo non ha formulato alcuna specifica allegazione Controparte_10
su possibili pregiudizi determinati dalla ritardata comunicazione, ma non ha nemmeno posto alcuna eccezione ai sensi dell'art. 1915 cod. civ. e quindi la sua eccezione di prescrizione va rigettata.
In conclusione va quindi ritenuta l'operatività della polizza e la compagnia assicurativa va condannata al proprio obbligo di manleva, nei limiti delle condizioni di polizza con eventuale franchigia.
pag. 11/19 4) Vengono adesso all'esame della Corte le domande degli appellanti, i quali innanzi tutto contestano l'omessa motivazione in ordine al quantum debeatur e/o erronea liquidazione del danno conseguente alla mancata valutazione delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio; sul punto rilevano che il Tribunale, nel riconoscere e liquidare il danno reclamato dagli attori e dagli stessi inizialmente quantificato in Euro.25.000,00 od in quell'altra maggior o minor misura ritenuta più equa e giusta, non ha preso nella benché minima considerazione la
CTU a firma dell'Ing. disposta dallo stesso Giudice al fine, non tanto dell'accertamento Per_2
dell'illecito (ciò era stato già accertato dal Giudice Penale) quanto, piuttosto, dell'esatta determinazione dei danni lamentati dagli attori. Secondo gli appellanti il Tribunale si è limitato a richiamare e trascrivere precise espressioni utilizzate dal consulente Ing. nella perizia Per_1
redatta su incarico del PM, ma nella quale il suddetto consulente non ha minimamente affrontato il tema della quantificazione dei danni e ciò pur avendone descritto la natura e gli effetti. In conclusine gli appellanti richiamano il contenuto della CTU Presti e chiedono la condanna delle controparti al danno per come quantificato dal CTU.
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Nella suddetta persia il CTU dapprima individua e descrive i luoghi, descrive i danni prodotti dal deposito di terreno ivi compreso il danneggiamento della chiudenda perimetrale del fondo e quindi descrive le opere necessarie per ripristinare lo stati dei luoghi ed i relativi costi.
Evidenzia il CTU: “Infatti, se originariamente il terreno si trovava in declivio in direzione nord- est, con una pendenza che, desunta dallo stralcio del rilievo aerofotogrammetrico presente al comune di Tusa, in scala 1:10.000, e dall'analisi delle zone adiacenti e non oggetto dell'intervento di miglioramento, doveva essere compresa tra il 20 % e il 45 %. (tavole planimetriche n° 5 e 6), all'atto dei sopralluoghi, esso aveva una conformazione orografica composita: infatti. (Tavole planimetriche n° 2 e 4), nella zona centrale, verso il confine Sud con la particella 240. il piano di campagna era quasi pianeggiante, (fotografie n° 4 e 5), mentre verso i confini Nord, Est ed Ovest con le particelle 199, 239, parte della 240 e verso la strada interpoderale, il piano di campagna era in declivio verso tali direzioni con una pendenza pag. 12/19 variabile da un minimo del 10 % ad un massimo dei 30 %, (fotografie n° 6. 7. 8 e 9): inoltre nella zona verso il confine con la particella 239 era presente un terrazzamento pianeggiante.
(fotografie n° 10 e I 1). Per meglio mettere in evidenza i danni prodotti dal deposito di terreno e per quantificarne l'entità, ho provveduto ad elaborare in formato vettoriale tridimensionale lo stralcio del rilievo aerofotogrammetrico e la C. T. R. cd. 2008. (tavole planimetriche 8 e 9), quest'ultima aggiornata con i dati emersi dal rilievo puntuale dei luoghi, (Rilievo GPS del
04/0412013 effettuato con il GPS VSP 130919 della MLR VALSAT SP ELETTRONIQI.JE), per determinare le due conformazioni orografiche più probabili del terreno fotografate dalle due carte tecniche, verificando che la seconda ricostruzione coincidesse con la situazione reale rilevata all'atto dei sopralluoghi, ed evidenziando nelle tavole planimetriche n° 10 e ii i profili azimutali della zona di contrada Cordesi dove è inserita la particella 238. (senza riportare la sezione sotto la crosta dei terreno per non rendere illeggibili le tavole). Successivamente ho elaborato due modelli digitali della particella 238 georeferenziati. (tavole planimetriche n° 12 e
13) uno sulla base dello stralcio del rilievo aerofotogrammetrico e l'altro sulla base della C.T.R. ed. 2008. aggiornata attraverso il mio rilievo puntuale. Dall'analisi e dall'elaborazione dei dati, attraverso studi grafici dei due modelli fisici vettorializzati, e analitici dei due modelli digitali, utilizzando il metodo analitico differenziale agli elementi finiti, ho calcolato che la quantità di materiale proveniente da risulta depositato sulla particella 238 è quantificabile in circa 15.200
m3”.
Aggiunge ancora il CTU Ing. che “Tale deposito, in considerazione della provenienza, Per_2
della possibile origine, sulla scorta degli studi geologici effettuati in zone limitrofe alla particella 238, e del fatto che trattandosi di materiale da risulta, ha, presumibilmente, un elevato grado di disomogeneità e un mediocre grado di coesione, non solo ha alterato in maniera evidente l'orografia del terreno, ma ne ha impedito la coltivazione”.
Il consulente rileva altresì che “Relativamente poi alla chiudenda perimetrale, come già affermato, lungo i confini con la strada interpoderale e la particella 199 era presente, all'atto dei sopralluoghi, una chiudenda perimetrale. costituita da pali di materiale legnoso e metallico che sorreggevano la recinzione costituita da tre fili di materiale metallico del tipo commercialmente denominato 'filo spinato", e in certe zone da rete metallica a maglie larghe,
(Tavola planimetrica n° 14, fotografie n° 14, 15 e 16). Nei confini verso le altre particelle non pag. 13/19 più era presente l'originaria chiudenda perimetrale, ma erano stati posizionati nel recente passato dei picchetti che delimitavano il terreno verso i confinanti. (fotografia n° 17)”.
Il CTU, come detto, ha individuato quanto necessario per il ripristino dello stato dei luoghi all'epoca precedente ai deposito di materiale sul terreno, ovvero: “1. asportare, con l'ausilio di mezzi meccanici, il materiale di risulta arbitrariamente depositato sulla particella 238 e trasportarlo, chiedendo l'autorizzazione al transito sul fondo privato, percorrendo la strada che. partendo nelle vicinanza della zona archeologica di Halaesa e attraversando per circa 500
m un fondo privato, si ricongiunge alla precedente strada interpoderale dopo la zona franata, fino alla discarica autorizzata del comprensorio del comune di Tusa più vicina dove avverrà lo smaltimento:
2. ripristinare la chiudenda perimetrale posizionando, ad una distanza di circa
1,50 m uno dall'altro, dei paletti in materiale legnoso, conficcandoti nel terreno per circa 0,20
m, e ancorandovi la recinzione costituita da tre fili di materiale metallico del tipo commercialmente denominato "filo spinato", lungo circa 95 m di confine con le altre particelle nella zona in cui manca, (tavole planimetriche no 15e 16)”.
In conclusione il CTU ha calcolato tutti i costi necessari, ivi compreso trasporto dei materiali a discarica ed oneri di smaltimento, e quindi ha formulato un dettagliato preventivo costi ammontante a Euro 408.000,00 sulla base del prezziario regionale opere pubbliche della
Regione siciliana anno 2013.
Va quindi disposta la condanna dei convenuti appellati al risarcimento del danno per il superiore importo di Euro 408.000,00.
Tale importo, è stato quantificato alla data del 14/05/2013 e non può intendersi attualizzato.
Osserva la Corte che il credito scaturente da un fatto illecito ed avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore che però, pur essendo il suo debitore in mora dal giorno dell'illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod.civ.), sfugge alle previsioni codicistiche in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie;
ciò non vuol dire che la mora nell'adempimento d'una obbligazione di valore sia senza conseguenze, in quanto per effetto della mora debendi, il creditore di una obbligazione di valore perde la possibilità di investire proficuamente la somma dovutagli a titolo di risarcimento. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare una obbligazione di valore, quale è quella per cui è causa, procede alla aestimatio in moneta liquidando il relativo pregiudizio sul quale va riconosciuta la pag. 14/19 rivalutazione monetaria a partire dalla data di aestimatio (14/05/2013) sino al soddisfo con gli interessi che possono essere riconosciuti in misura legale e sino al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
Sul punto vengono all'esame della Corte due ulteriori eccezioni poste in merito dagli appellati.
Con la prima eccezione gli appellati lamentano il fatto che gli appellanti con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado avrebbero quantificato il danno nella misura di Euro 25.000,00, e pertanto ogni domanda andrebbe limitata al massimo entro tale importo, di guisa che quanto maggior richiesto in sede di gravame dovrebbe essere rigettato.
Osservano sul punto gli appellanti che nell'atto introduttivo innanzi al Tribunale avevano formulato clausola di riserva con la quale hanno chiesto di liquidare in loro favore Euro
25.000,00 “ovvero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta più equa e giusta”; nel medesimo atto hanno di seguito chiesto di accertare e quantificare il lamentato danno a mezzo di specifica CTU, mezzo istruttorio che il Tribunale ha poi ammesso con incarico all'Ing.
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In proposito rappresentano gli appellanti che nel gergo forense l'utilizzo dell'espressione
“salvo quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa” o altre simili, come quella da essi utilizzata, piuttosto che rappresentare locuzioni fini a sé stesse o semplici formule di rito, sono l'espressione di una riserva di meglio quantificare i danni nel proseguo del processo una volta acquisiti tutti gli elementi a loro sostegno.
La Corte concorda con quanto affermato dagli appellanti atteso che la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o equivalenti, usata nelle conclusioni di un atto giudiziario per chiedere la condanna al pagamento di una somma, non è semplicemente una formula di stile, ma ha un significato giuridico;
essa non si limita a indicare un importo specifico, ma apre la possibilità di richiedere una somma diversa da quella specificata, se il Giudice dovesse pag. 15/19 ritenere che sia più o meno dovuta in base alle circostanze del caso (in tale senso, da ultimo,
Corte di Cassazione, ordinanza 5854/2024 del 05/03/2024.
Ulteriore eccezione proposta dagli appellati è quella riguardane l'antieconomicità derivante dal fatto che il risarcimento quantificato dal CTU risulterebbe del tutto sproporzionato rispetto a quello che potrebbe essere l'effettivo valore del terreno le cui dimensioni part a 1.730 mq porterebbero a calcolane un valore di non oltre Euro 5.000,00.
In ambito di risarcimento danni, la "antieconomicità" del ripristino di un bene si riferisce a quando i costi di riparazione superano il valore del bene stesso prima del danno. Sebbene la regola generale stabilisca che il risarcimento non possa superare il valore ante-sinistro, la giurisprudenza ha chiarito che il danneggiato ha diritto al risarcimento anche se il costo della riparazione supera il valore, purché non si tratti di un ingiustificato arricchimento.
È estremamente recente e di carattere innovativo l'ordinanza 10686/2023 della Corte di
Cassazione che, in tema di risarcimento da circolazione stradale ma ponendo un argomento di diritto di carattere generale, ha affermato che non si può negare il diritto di far riparare un'auto danneggiata in un incidente solo perché il costo delle riparazioni supera il valore del veicolo prima del sinistro;
l'importante precisazione riguarda l'eccessiva onerosità dell'intervento, che si verifica solo quando il costo delle riparazioni supera notevolmente il valore di mercato del veicolo, ma l'ordinanza ha chiarito che non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma è necessaria una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro.
La Cassazione privilegia, infatti, il risarcimento delle spese effettivamente sostenute e apprezza le ragioni del danneggiato per voler ripristinare il veicolo e in sostanza introduce un elemento di discrezionalità valutativa.
Nella fattispecie per cui è causa, se da un lato l'importo dei lavori risulta ben superiore al presumibile valore del terreno, è anche vero che dalla completa esecuzione di tutte le opere i proprietari non riceverebbero alcun vantaggio economico ma semmai rientrerebbero soltanto nel possesso del terreno alla condizioni di fatto preesistenti e senza miglioria alcuna;
del resto i proprietari hanno subito le conseguenza dell'altrui illecito e disporre in favore degli stessi un risarcimento pari al solo valore del bene, significherebbe penalizzarli oltremodo in pag. 16/19 quanto non potrebbero a quel punti rientrare nel possesso del loro bene alle condizioni precedenti a meno di affrontare a proprie spese tutti i lavori, e quindi verrebbe privilegiata la posizione di chi ha commesso l'illecito.
Peraltro sul punto gli appellati hanno eccepito la possibile antieconomicità ma non hanno formulato alcuna specifica allegazione su quale sarebbe il vantaggio effettivo o l'ingiustizia dell'arricchimento che ne conseguirebbe ai proprietari nel ritornare col loro terreno alla condizione preesistente.
In conclusione l'appello va accolto e l'impugnata sentenza va pertanto riformata, mente invece va rigettato l'appello incidentale.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante incidentale per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed e sull'appello incidentale proposto Parte_1 Parte_2
dalla società avverso la sentenza n. 1/2021 del 11/01/2021 Controparte_10
emessa dal Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 33/2011, così provvede:
pag. 17/19 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna in solido in proprio e quale rappresentante p.t. dell' la società Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. e la Fallimentare Controparte_3 CP_4
in persona del Curatore p.t. al pagamento in favore CP_11 Controparte_4
di ed dell'importo di Euro 408.000,00 a titolo di Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) Rigetta l'appello incidentale e dichiara l'operatività della polizza stipulata dalla società con la società e per l'effetto Controparte_4 Controparte_10 condanna la suddetta società in persona del legale Controparte_10 rappresentante p.t. a tenere indenne l'assicurata, oggi Curatela Fallimentare della società
provvedendo direttamente al pagamento in proprio di tutte le Controparte_4
somme che la suddetta assicurata dovrà sborsare in forza della presente sentenza;
3) Rigetta le altre eccezioni procedurali e di merito proposte dalle parti;
4) Condanna in solido in proprio e quale rappresentante p.t. dell' Controparte_1 [...]
la società in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_2 Controparte_3 la Curatela Fallimentare della società in persona del Curatore Controparte_4
p.t. al rimborso in favore di ed Parte_1 Parte_2
di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in Euro
250,00 per spese ed Euro 24.000,00 per compensi, e per il secondo grado in Euro 1.850,00 per spese ed Euro 22.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A.; pone le spese di entrambe le CTU in solido a carico degli appellati CP_1
in proprio e quale rappresentante p.t. dell società
[...] Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t. e Curatela Fallimentare della società CP_3
in persona del Curatore p.t.; Controparte_4
5) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante incidentale società al CP_10 Controparte_10
versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 09/06/2025 pag. 18/19 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Arturo Oliveri
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Randazzo
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