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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2084/2022 recante in unione N. R.G. 2087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2084 /2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona dei
[...] P.IVA_1
commissari liquidatori pro tempore, difesa dall'avv. Giuliano Pavan e
1 dall'avv. Piergianni Medea, domiciliata in Venezia presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2
dall'avv. VASCELLARI NICOLA, con domicilio eletto presso
APPELLATO recante in unione la causa civile iscritta al n. r.g. 2087/2022 promossa da: con sede in Torino (C.F.: ), in Parte_2 P.IVA_3
persona del procuratore speciale dott. , difesa dall'avv. Parte_3
Laura Munari
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2
dall'avv. VASCELLARI NICOLA, con domicilio eletto presso
APPELLATO
2
Oggetto: Mutuo - Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 1569/2022 pubblicata il 3 ottobre 2022
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_4
“ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo alla titolarità sostanziale passiva di Parte_5
come meglio espresso in atti, in riforma della Sentenza n.
[...]
1569/2022 emessa dal Tribunale di Treviso,
in via pregiudiziale:
- dichiararsi inammissibili, anche per tardività, improcedibili, improseguibili (e comunque rigettarsi in quanto infondate per tutti i motivi di cui in atti) tutte le domande proposte dall'attrice, anche eventualmente in via di reconventio reconventionis, (all'udienza dell'8.4.2021), ivi compresa la dedotta eccezione di compensazione, anche ai sensi dell'art. 83, terzo comma bis, TUB;
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda attorea proposta per tutti i motivi di cui in atti;
3 nel merito:
respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto
o in parte della domanda di nullità dei negozi di acquisto di titoli, condannare l'attrice alla restituzione delle azioni Parte_1
oggetto del presente giudizio e dei dividendi percepiti dalla stessa;
in via istruttoria:
ci si oppone alle richieste di prova formulare da parte attrice per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. n. 3 di data 26.11.2021;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese anche di questo grado di giudizio”
per parte appellante Parte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza n. 1569/2022 resa dal
Tribunale di Treviso, pubblicata in data 03.10.2022 e notificata in data 04.10.2022, per i motivi dedotti in atti, e comunque in sua riforma, così giudicare:
4 - respingersi integralmente le domande e le eccezioni svolte da
Controparte_2
, in via preliminare di rito, per carenza di
[...]
legittimazione/titolarità dal lato passivo di Parte_2
ovvero
– in subordine, nel merito
- in quanto già rigettate, esplicitamente o implicitamente, dal Giudice di prime cure con efficacia di giudicato, ovvero tardive - secondo Con quanto già eccepito da in primo grado e richiamato nel presente giudizio ex art. 346 c.p.c. - ovvero, in ogni caso, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata riconvenzionale, ossia per la denegata ipotesi di ritenuta nullità – limitatamente all'importo di euro 200.000,00 – del
Mutuo in cui è subentrata condannare Parte_2 [...]
Controparte_2
a restituire, ex art. 2033 c.c., a
[...] [...]
la somma per l'effetto indebitamente ricevuta, pari ad Parte_2
€ 200.000,00 (o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in forza di compensazione tra reciproche poste di debito), oltre interessi legali dalla data di incasso alla data odierna ed interessi legali di mora ex art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data odierna al saldo, con capitalizzazione semestrale;
5 - respingersi le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti;
- condannare Controparte_2
Con
a restituire a la somma –
[...]
versata, con riserva di ripetizione, in esecuzione del capo condannatorio della Sentenza Impugnata – di euro 23.744,69, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- in ogni caso, con il favore di compensi e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.”
per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rejectis contrariis:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza dei primi sette motivi dell'appello proposto da
, poiché aventi ad oggetto parti di sentenza Parte_5
e capi di condanna in relazione ai quali l'appellante Parte_5
è totalmente estranea, e quindi completamente carente di
[...]
interesse ad agire;
Nel merito: respingere gli appelli, essendo gli stessi completamente infondati anche nel merito, con la conferma della sentenza impugnata,
e per l'effetto accogliere tutte le domande proposte dall'esponente in
6 primo grado, sia in via principale che in via subordinata anche istruttoria, domande che per comodità e anche in via di appello incidentale occorrendo vengono qui riproposte:
“Nel merito: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per contrarietà a norme imperative e/o per mancanza di causa e/o per causa illecita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325, 1343 e
1418 c.c., per le ragioni tutte esposte in atto di citazione, ed in particolare per violazione degli artt. 2358 c.c. (richiamato dall'art.
2519 c.c.) e art. 30 D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, commi 6 e 7, del contratto di mutuo stipulato tra l'attrice e in data 9/7/2009 ai Parte_5
rogiti nn. 125724 di rep. e n. 37624 di racc. del notaio Per_1
di Asolo, per l'importo di € 200.000,00, mutuo avente n.
[...]
134991 per e n. 0MA6047641870 per la cessionaria Parte_5
, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, Parte_2
collegato e accessorio;
2.A) accertare e dichiarare che, a seguito di cessione d'azienda in data 27/6/2017, il predetto contratto di mutuo e/o finanziamento deve ritenersi ceduto o comunque acquisito alla convenuta Parte_2
, così come i relativi diritti ed obblighi da esso nascenti e, per
[...]
l'effetto, condannare quest'ultima a restituire all'attrice quanto da essa pagato in adempimento del mutuo medesimo a far data dal
26/6/2017, data della cessione, e sino al momento della domanda, per
7 l'importo complessivo di € 7.853,68 oltre ad interessi legali dalla data di pagamento delle singole rate e fino al saldo, o per la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2B) accertare e dichiarare che l'attrice nulla più deve alla convenuta
in pendenza del contratto di mutuo e/o Parte_2
finanziamento predetto e, per l'effetto, conseguentemente dichiarare non dovute le rate di rientro pagate e da pagarsi a far data dalla domanda, condannando se del caso la convenuta alla restituzione delle rate nel frattempo versate, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento delle stesse e fino al saldo.
3.A) nell'ipotesi che codesto Ill.mo Tribunale ritenga che il mutuo e/o finanziamento oggetto della controversia non sia stato ceduto o comunque acquisito dalla convenuta Parte_2
condannare comunque quest'ultima anche se del caso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2033 e ss. c.c., a restituire all'attrice quanto da essa pagato in adempimento del mutuo medesimo, e sino al momento della domanda, per l'importo complessivo di € 7.853,68 oltre ad interessi legali dalla data di pagamento delle singole rate e fino al saldo, o per la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3.B) sempre quale conseguenza dell'eventuale mancata cessione del mutuo e/o finanziamento ad Parte_2
accertare e dichiarare che l'attrice nulla più deve alla stessa in
8 dipendenza del contratto di mutuo e/o finanziamento predetto e, per
l'effetto, conseguentemente dichiarare non dovute le rate di rientro pagate e da pagarsi a far data dalla domanda, condannando se del caso la convenuta alla restituzione delle rate nel frattempo versate, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento delle stesse e fino al saldo.
In ogni caso: respingere le domande proposte anche in via riconvenzionale dalle convenute. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
l'esponente ad ogni effetto eccepisce la Parte_4
compensazione dell'asserito e contestato credito restitutorio preteso da relativo ai dividendi con il maggior importo dovuto Parte_1
dalla stessa a titolo di restituzione delle somma pagate in forza del mutuo e di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi di cui all'art. 21 TUF;
con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da , l'esponente Parte_2
formalmente eccepisce la prescrizione ordinaria decennale della domanda di restituzione delle somme indicate dalla convenuta.
In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie chieste con la memoria ex art. 183, 6° co., n.2) c.p.c. in data 9/11/2021, di seguito riprodotte: - chiede in via prudenziale l'ammissione di prova per interpello dei legali rappresentanti delle convenute e per testi sui
9 seguenti capitoli di prova: 1) Vero che all'inizio dell'anno 2009, o quando meglio precisi il teste, la Controparte_1
decise di chiedere ad un istituto bancario un
[...]
finanziamento a lungo termine per ridefinire a tassi più bassi e con scadenze più lunghe l'esposizione bancaria sussistente in quel momento;
2) Vero che alla fine dell'anno 2008 l'esposizione nei confronti delle banche di Controparte_1
era pari ad € 1.290.577,00, come da riepilogo di cui al doc. 50
[...]
di parte attrice che mi si rammostra e da Centrale Rischi di Banca
d'Italia, di cui al doc. 56 di parte attrice che mi si rammostra;
3) Vero in particolare che l'esposizione di cui al capitolo precedente era di circa € 1.086.000,00 per il residuo di un mutuo contratto con Cassa di Risparmio del Veneto, di € 81.000,00 circa quale saldo negativo di un fido concesso da Cassa di Risparmio del Veneto, di € 26.000,00 circa quale saldo negativo di un fido concesso da , di € Parte_1
97.000,00 circa quale saldo negativo di due fidi concessi da
[...]
; 4) Vero in particolare che l'esposizione per utilizzo dei CP_4
fidi a fine anno era dovuta alla circostanza che dopo i mesi estivi
l'attività alberghiera subiva un rallentamento, determinato dalla netta diminuzione del flusso turistico, per cui in quel periodo gli incassi non andavano a coprire le spese correnti;
5) Vero perciò che la richiesta di finanziamento a lungo termine mirava anche ad un minore, se non nullo, utilizzo dei fidi concessi, con relativo risparmio su spese e
10 interessi passivi;
6) Vero che in considerazione dell'esposizione nei confronti delle banche sussistente all'inizio del 2009
[...]
chiese un finanziamento di circa € Controparte_1
1.350.000,00 a , Parte_1 Controparte_5 [...]
; 7) Vero in particolare che la finalità della richiesta del CP_4
finanziamento era quella di azzerare l'esposizione a breve per finanziamenti e fidi di conto corrente non garantiti, comportanti il sostenimento di oneri finanziari maggiori, nonché per chiudere il precedente mutuo ipotecario verso Cassa di Risparmio del Veneto;
8)
Vero che alla fine di maggio 2009, precisi meglio il teste in che giorno, dopo alcuni contatti preliminari si tenne un incontro presso la
Direzione di a Montebelluna, alla presenza dei Parte_6
sigg. , capo area di Montebelluna di , Testimone_1 Parte_1
legale rappresentante di dott. Parte_7 Controparte_1
e 9) Vero che in occasione Persona_2 Persona_3
dell'incontro di cui al cap. 8) la sig.ra legale Parte_7
rappresentante di chiese a un Controparte_1 Parte_1
finanziamento di € 1.350.000,00; 10) Vero che in occasione dell'incontro di cui al cap. 8) il sig. di Testimone_1 Parte_6
precisò che, ai fini del rispetto formale degli indici
[...]
patrimoniali previsti dall'Accordo “Basilea 2” (“Nuovo accordo sui requisiti minimi di capitale”), in ordine ai requisiti minimi di capitalizzazione, o comunque, più in generale, ai fini del rispetto degli
11 indici del patrimonio di vigilanza, era necessario che Controparte_1
acquistasse azioni di per un importo pari Parte_6
almeno ad € 200.000,00, o quanto meglio precisi il teste;
11) Vero comunque che il sig. affermò che il finanziamento Testimone_1
richiesto sarebbe stato concesso solo se Controparte_1
avesse acquistato azioni della banca per un
[...]
importo pari almeno ad € 200.000,00; 12) Vero che il sig.
[...]
rassicurò la legale rappresentante di sul Tes_1 Controparte_1
fatto che sarebbe stata , con un altro finanziamento Parte_1
apposito, a finanziare l'acquisto delle azioni;
13) Vero che il sig.
rassicurò oltretutto il legale rappresentante di Testimone_1
sul fatto che, in relazione al finanziamento da Controparte_1
concedersi per l'acquisto delle azioni, avrebbe dovuto Controparte_1
restituire nel tempo i soli interessi, e sarebbe stato previsto il pagamento di tutto il capitale in un'unica soluzione alla scadenza;
14)
Vero che ho personalmente predisposto ed inviato la mail in data
7/7/2009 di cui al documento attoreo n. 2 di parte attrice che mi si rammostra (teste su questo capitolo: di Montebelluna); Tes_2
15) Vero che ho inviato la mail di cui al cap. 14) in quanto era sorta questione sulla somma totale in relazione alla quale iscrivere ipoteca sull'immobile di proprietà di se cioè in percentuale Controparte_1
sulla somma dei due finanziamenti, o solo su quello di € 1.350.000,00, con esclusione di quello di € 200.000,00 (teste: di Tes_2
12 Montebelluna); 16) Vero che, contrariamente a quanto in un primo tempo ipotizzato nella mail da a in data Tes_2 CP_1
7/7/2009 di cui al doc. 2 di parte attrice che mi si rammostra, alla fine acconsentì ad iscrivere ipoteca per una somma Parte_6
pari al 180% del solo finanziamento di € 1.350.000,00; 17) Vero che il retro, o la pag. 2, del doc. 4 prodotto da che mi si Parte_2
rammostra è stato predisposto da e anche le Parte_6
spunte sulle varie caselle erano già state inserite da Parte_6
prima della trasmissione dello stesso a
[...] [...]
18) Vero che l'atto notarile Controparte_1
contenente i due contratti di mutuo di cui al doc. 1 che mi si rammostra
è stato sottoscritto presso lo studio del notaio dott. Per_1
di Asolo;
19) Vero che nell'anno 2009, e negli anni
[...]
immediatamente precedenti e successivi, era prassi di Parte_6
subordinare la concessione di finanziamenti all'acquisto di
[...]
azioni della stessa banca da parte dei clienti, o comunque chiedere agli stessi di acquistare le azioni;
20) Vero infatti che la richiesta di acquisto di proprie azioni era necessaria perché potessero essere formalmente rispettati i parametri di capitalizzazione richiesti dall'Accordo “Basilea 2”, o comunque i requisiti minimi relativi al patrimonio di vigilanza in rapporto ai finanziamenti concessi;
21)
Vero che tale richiesta veniva manifestata in tutte le filiali, su indicazione della direzione di nella persona che Parte_6
13 il teste vorrà indicare;
22) Vero che, per l'ipotesi di concessione di finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni, nella stessa giornata al cliente veniva fatto sottoscrivere l'ordine di acquisto per un numero di azioni corrispondente all'importo del finanziamento.
Testi: di Montebelluna, dott. di Testimone_1 Persona_2
Treviso, di Montebelluna, di Tes_2 Testimone_3
Montebelluna, di Montebelluna, di Testimone_4 Testimone_5
Montebelluna, di Treviso;
Testimone_6
- chiede che sia ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alle convenute
e di esibire in giudizio tutti i Parte_4 Parte_2
documenti e le comunicazioni intercorse relativi alle trattative e alla successiva conclusione dei due contratti di mutuo di cui al nostro doc.
1 (atto notaio dott. rep. 125724, racc. 37624 in Persona_1
data 9/7/2009), nonché all'acquisto di azioni per Parte_1
l'importo da investire di € 200.022,00 di cui al nostro doc. 6, ivi compresa la documentazione che deve essere obbligatoriamente fatta sottoscrivere al cliente, e ciò sia in relazione ai mutui che in relazione all'acquisto delle azioni (documenti di sintesi, informative, ecc.)”;
In ogni caso: spese dei due procedimenti riuniti interamente rifuse.”
Motivi della decisione
14 In fatto
con Parte_8
atto di citazione notificato il 16 dicembre 2020, conveniva in giudizio e chiedendo che fosse Parte_2 Parte_4
dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con Parte_5
il 9 luglio 2009 ai nr 125724 rep. / 37624 racc. Notaio
[...] Per_1
di Asolo, limitatamente alla somma di euro 200.000 –
[...]
rapporto ceduto a a seguito della messa in Parte_2
liquidazione coatta amministrativa di – per Parte_5
violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., in quanto somma destinata all'acquisto di azioni di posto dalla Parte_5
Banca quale condizione per ottenere il complessivo mutuo 9 luglio
2009; in subordine per mancato avviso della facoltà di recesso ex art
30 dlgs 58/1998 o per mancanza di causa. Chiedeva altresì la condanna di alla restituzione di quanto versatole Parte_2
in adempimento del mutuo a partire dal 26 giugno 2017, oltre agli interessi, e l'accertamento che nulla era dovuto ad Parte_2
in dipendenza del contratto;
la domanda restitutoria era
[...]
formulata anche nell'ipotesi dovesse ritenersi che il mutuo non rientrava nel c.d. perimetro della cessione.
si costituiva in giudizio eccependo Parte_2
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in
15 quanto le passività derivanti da operazioni di commercializzazione delle azioni da parte di erano escluse dal perimetro della Parte_1
cessione, e perché le pretese attoree si fondavano su fatti antecedenti la cessione;
nel merito, contestava il collegamento tra mutuo e acquisto delle azioni e chiedeva respingersi le domande perché infondate.
In via subordinata riconvenzionale, per il caso in cui fosse dichiarata la nullità del mutuo, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione dei 200.000 euro.
Si è costituiva in giudizio anche in LCA eccependo Controparte_6
l'improcedibilità delle domande ex art 83 TUB e comunque l'infondatezza delle stesse;
chiedeva che, in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni, l'attrice fosse condannata alla restituzione delle azioni e dei dividendi percepiti.
Con sentenza n. 1569/2022, depositata il 3 ottobre 2022, il Tribunale di Treviso così decideva:
“a. accerta la nullità del contratto di mutuo stipulato tra
[...]
e Parte_8 Parte_5
in data 9/7/2009 con rogito nn. 125724 di rep. e 37624 di racc.
[...]
del notaio di Asolo, per l'importo di € 200.000,0, Persona_1
mutuo avente n. 0MA6047641870 per la cessionaria Parte_2
, per violazione dell'art. 2358 cod. civ.;
[...]
16 b. condanna a restituire a Parte_2 [...]
la somma di euro Parte_8
7.853,68 in quanto indebitamente percepita sulla base del mutuo nullo sub a;
oltre al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo;
c. accerta che Parte_8
nulla deve ad in forza del contratto di
[...] Parte_2
mutuo nullo sub a;
d. condanna le convenute alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice;
spese che si liquidano in euro 8.030 complessivamente per compendo professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 786 per spese.”.
Il Tribunale riteneva che: - fosse subentrata nel Parte_2
rapporto controverso (tant'è che percepiva Parte_2
ratealmente gli interessi sui 200.000 euro come da contratto); - il mutuo, nella misura in cui era servito per gli investimenti azionari, ossia per l'importo di euro 200.000, fosse nullo per violazione dell'art. 2358 c.c., in quanto era provato che detti acquisti erano stati compiuti grazie ai finanziamenti concessi da - la Parte_5
dichiarazione di nullità, non essendo preordinata ad una condanna nei confronti di LCA, non era preclusa dal disposto Parte_4
dell'art.83 TUB.
17 Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2022, Parte_4
ha proposto tempestivo appello (n.2084/2022 R.G.) sulla base
[...]
dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 3 lett. b) e c) del d.l. n.
99/2017 e dell'art.
3.1.4 b) del contratto di cessione;
2) il Tribunale era incorso in violazione dell'art. 83 TUB, il quale rendeva improcedibile qualunque azione (comprese quelle di mero accertamento) esercitata nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa;
3)
l'art. 2358 c.c. non trovava applicazione alle società cooperative e in particolare alle banche popolari;
4) la violazione dell'art. 2358 c.c. non comportava la nullità delle operazioni, ma al più una responsabilità gestoria;
5) il Tribunale aveva errato nel ritenere provato il collegamento negoziale, basandosi su elementi di fatto irrilevanti;
6) violazione e falasa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dei titoli e dei dividendi;
7) violazione dei principi civilistici in materia di interpretazione dei contratti scritti ad substantiam, violazione dell'art.38 TUB e 1813 c.c.;
8) l'attrice – appellata doveva essere condannata, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, alla spese processuali.
in LCA ha chiesto che, in riforma dell'impugnata Parte_5
sentenza, le domande dell'attrice siano dichiarate improcedibili o inammissibili, e comunque rigettate nel merito, con condanna dell'attrice – appellata alle spese processuali.
18 Si costituiva in giudizio chiedendo declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'appello di e comunque il Parte_4
rigetto dell'impugnazione in quanto infondata. Riproponeva le domande già formulate nel primo grado di giudizio.
ha proposto a sua volta appello (n.2087/2022 Parte_2
R.G.) chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse respinta ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice; in via subordinata riconvenzionale, per l'ipotesi di ritenuta nullità del mutuo limitatamente all'importo di euro 200.000,00, ha chiesto la restituzione di detta somma oltre interessi legali;
il rigetto delle istanze istruttorie;
la restituzione della somma di euro 23.744,69 oltre interessi legali e la condanna della controparte alle spese di lite sulla base dei seguenti motivi:
I.) nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero error in iudicando in relazione all'eccepita Con carenza di titolarità passiva di rispetto alle domande svolte da parte attrice – violazione delle disposizioni di cui al dl n. 99/2017, art. 3, comma 1, lett. a e b e al contratto di cessione 26.06.2017, art. 3.1.4, lett b) punti (iii) e (iv);
II.) nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero error in iudicando, ancora in relazione Con all'eccepita carenza di titolarità passiva di rispetto alle domande
19 svolte da parte attrice – violazione dell'art. 3, comma 1 lett. c) dl
99/2017 e dell'art.3.1.4. (b) del contratto di cessione 16;
III) error in iudicando - violazione dell'art. 1243 c.c. – motivazione contraddittoria;
IV) error in iudicando – violazione del d.l. n. 99/2017 artt. 2 e 3 e dell'art. 3.1.2., lett. (a), punto (vii) del contratto di cessione – motivazione perplessa e contraddittoria;
V) nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c., ovvero violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. per averne ritenuto applicabile la disciplina alle società cooperative per azioni e aver sanzionato di nullità il mutuo posto in essere in sua pretesa violazione;
VI) violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. per insussistenza del collegamento negoziale tra mutuo e acquisto azionario – violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, 2722, 2727, 2729 c.c. e
116 c.p.c. - errata e lacunosa lettura delle risultanze istruttorie - violazione dei principi civilistici in materia di interpretazione dei contratti scritti ad substantiam – violazione del divieto di integrazione giudiziale del contratto;
20 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'impugnazione in quanto infondata, riproponendo le domande già formulate nel primo grado di giudizio.
Riuniti gli appelli, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13 marzo 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione di difetto di interesse ad agire di in Parte_5
LCA e di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta, è infondata.
La Liquidatela, infatti, è stata convenuta in giudizio da CP_1
è stata condannata al pagamento delle spese di lite;
si afferma
[...]
esclusiva titolare passiva delle pretese attoree, ai sensi del D.L. n.
99/2017 e degli accordi contrattuali;
lamenta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità delle domande attoree ex art.83 TUB e la omessa pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione delle azione e dei dividendi percepiti.
Il primo motivo di in LCA ed i motivi primo, secondo Parte_1
e quarto di , relativi alla legittimazione passiva (recte: Parte_2
Con titolarità sostanziale passiva di ) vanno esaminati congiuntamente.
21 in LCA specificamente impugna la seguente parte di Parte_1
sentenza: “Il rapporto contrattuale in questione è compreso nell'oggetto della cessione a tant'è che la Parte_2
cessionaria percepisce ratealmente gli interessi Parte_2
sui 200.000 euro come da contratto”.
impugna la seguente parte: “La nullità del Parte_2
finanziamento dei 200.000 euro comporta sì l'obbligo del mutuatario di restituire la somma ricevuta, ma non ha Parte_2
titolo per avanzare tale pretesa: è un diritto restitutorio che non può ritenersi incluso dai crediti ceduti ad perché non Parte_2
trae origine dall'ordinario esercizio dell'attività bancaria della cedente coi propri clienti”.
I motivi devono essere esaminati nel quadro normativo vigente.
Con DL n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_7 Parte_5
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle
[...]
medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle
Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17,
22 norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo
3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività
e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...”, ed il medesimo articolo prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
…b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse…”.
Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma
1…”.
23 In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 DL
n.99/2017, sopra riportati, in LCA, in data 26 Parte_5
giugno 2017 ha stipulato con il contratto di Parte_2
cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa, l'art. 3.1.4, lett. b cap.
(iv) del contratto di cessione indica espressamente, quali “passività escluse”, “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”.
Appare documentale, pertanto, l'intento del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione ogni operazione inerente alle azioni di
VB. Il dato normativo è chiaro nell'affermare che sono esclusi tutti i debiti o crediti delle Banche nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, oltre ai rapporti connessi a tali operazioni.
Sulla base di tale impostazione, occorre, quindi, verificare le conseguenze da trarre nel caso di specie.
24 Con La domanda proposta da nei confronti di aveva una CP_1
duplice finalità: da un lato, quella di ottenere la declaratoria di nullità del mutuo fondiario contratto per l'acquisto delle azioni e, dall'altro, quella conseguenziale di ottenere la liberazione del debito e la restituzione di quanto pagato in adempimento del mutuo medesimo a far data dal 26 giugno 2017, data della cessione, sino al momento della domanda, per l'importo complessivo di euro 7.853,68 oltre ad interessi legali dalla data di pagamento delle singole rate e fino al saldo.
Con riferimento alla declaratoria di nullità del mutuo, il Tribunale ha accertato che tra l'operazione di finanziamento per l'importo di euro
200.000 e l'acquisto di azioni vi era un collegamento teleologico – che non può essere seriamente messo in discussione come si vedrà infra, in relazione alla doglianza riferita alla violazione dell'art. 2358 c.c. – con la conseguenza che la nullità del mutuo, quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche quest'ultima operazione.
La corrispondente titolarità della situazione giuridica soggettiva non Con può appartenere ad , trattandosi di una operazione di commercializzazione di azioni espressamente esclusa, nel suo complesso, dal perimetro della cessione del ramo di azienda di Pt_1
in base alle disposizioni sopra richiamate.
[...]
25 Pertanto, la nullità del contratto di mutuo, nei limiti di euro 200.000 in cui questo è risultato correlato all'acquisto di azioni di Parte_1
da questa detenute, comporta il venir meno ex tunc degli effetti negoziali apparentemente prodotti, con conseguente obbligo restitutorio di quanto versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione di in LCA, rispetto alla quale Parte_1
qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere secondo le regole Con del concorso, e la posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo.
Con l'accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni e del conseguente accertamento negativo del credito derivante Con da esso, nel perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito derivante da un mutuo improduttivo di effetti (il rimborso del capitale era previsto in unica soluzione alla scadenza del 30 settembre 2024).
Con Ne consegue che la legittimazione passiva di sussiste in relazione Con alla domanda di restituzione di quanto indebitamente ricevuto da in esecuzione del contratto nullo.
L'impostazione offerta esclude la rilevanza della questione secondo Con cui non sussisterebbe la legittimazione di trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorta successivamente ad essa.
26 Con Infatti, come evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di mutuo ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione.
E' pertanto corretta la decisione del primo Giudice di accoglimento delle domande di accertamento negativo di ogni credito di
[...]
che trovi titolo nel mutuo di euro 200.000 e di condanna alla Pt_2
restituzione degli interessi alla predetta Banca corrisposti (euro
7.853,68 oltre interessi dalla domanda al saldo).
Con il secondo motivo lamenta il rigetto Parte_4
dell'eccezione di improcedibilità, ex art.83 TUB, ed impugna la seguente parte di sentenza: “la dichiarazione di nullità, non essendo preordinata ad una condanna nei confronti di Parte_1
, non è preclusa dal disposto dell'art.83 TUB”.
[...]
A sostegno del motivo la Liquidatela afferma la portata omnicomprensiva della norma di cui al terzo comma dell'art.83 TUB per il quale “[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguite alcuna azione [..]”. Afferma, inoltre, che l'azione di accertamento negativo sarebbe idonea ad incidere sulla Parte massa attiva della .
27 Gli assunti non sono condivisibili.
L'art. 83, comma 3, TUB dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 L.F., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro.
Non vi sarebbe, infatti, giustificazione a che le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano esercitabili, per quanto davanti al Tribunale (v. ultima parte dello stesso terzo comma dell'art. 83, secondo cui “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”), mentre le azioni che né riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente né derivano dalla procedura concorsuale non possano venire esercitate davanti all'autorità giudiziaria. Tale assunto, sul quale insiste la Pt_1
appellante, sostanziandosi in una sorta d'immunità giudiziaria, si porrebbe in palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24,comma 1, della
Costituzione.
Infatti, da un lato, la Banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle
28 altre imprese sottoposte a procedure concorsuali;
dall'altro, verrebbe preclusa, a chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa nei confronti dei terzi (o, per l'appunto,
l'accertamento negativo di tali crediti) e, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Si evidenzia, infatti, che il testo unico bancario non prevede la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente all'art. 86 la verifica dello stato passivo
(in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), nonché l'eventuale giudizio di opposizione (art. 87).
La conseguenza, a dir poco paradossale, sarebbe che, colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico, senza che da tale accertamento discenda un credito restitutorio o risarcitorio, non potrebbe esercitare il proprio diritto.
29 Deve perciò affermarsi che la domanda di accertamento negativo di un debito, proposta nei confronti di una Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, è procedibile, in quanto inidonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo.
Con riguardo al terzo motivo di , è da escludere che Parte_2
l'accertamento negativo, richiesto dall'attrice, presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. della cliente andrebbe a compensare il debito di , che attrarrebbe CP_1
la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare.
Il venire meno del debito restitutorio dell'attrice è conseguenza della nullità, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione
(finanziamento per l'importo di euro 200.000 ed acquisto per importo corrispondente di azioni). Travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento è da considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza: - che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo alla cliente relativamente a quella parte di finanziamento impiegata per acquistare le azioni;
- che le azioni, apparentemente acquistate da CP_1
sono rimaste nella titolarità della banca.
Solo in senso atecnico potrebbe perciò discorrersi di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
30 con il terzo, quarto motivo ed Parte_4 Parte_2
con il quinto motivo sostengono che l'art. 2358 c.c. non potrebbe trovare applicazione.
Viene impugnata la seguente parte di sentenza: “Poiché il finanziamento di euro 200.000 è stato erogato allo scopo di finanziare
l'acquisto di azioni della banca, il mutuo è nullo per violazione del disposto di cui all'art. 2538 c.c., norma imperativa di ordine pubblico.”
Occorre al contrario affermare che l'art. 2358 c.c., il quale fa divieto alle società di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, trovi applicazione anche alle società cooperative (e quindi alle banche popolari, quale era all'epoca che Parte_1
rappresentano una delle forme con cui, ai sensi dell'art. 28 TUB, le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria), in forza del richiamo dell'art. 2519, comma 1, c.c.
Non vi sono, infatti, ragioni d'incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della Banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative.
Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo
31 fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Neppure è sostenibile che la violazione dell'art. 2358 c.c. non determini la nullità dei contratti di credito, finalizzati all'acquisto di titoli della banca.
Con il d.lgs. n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria
2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì
32 giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., comma 2 e ss., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, comma
1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della Banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Nel caso di specie non risulta che l'assemblea dei soci di Parte_1
ebbe ad autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di
33 azioni della stessa banca e che gli amministratori ebbero ad illustrare alcunché a questo proposito all'assemblea.
Poiché l'unitarietà dell'operazione ex art.2358 c.c. determina che l'acquisto delle azioni è travolto dalla nullità del mutuo, era superfluo che il Tribunale esplicitasse nella sentenza la declaratoria di nullità del contratto di acquisto azionario.
in LCA con il quinto motivo ed con il Parte_1 Parte_2
sesto motivo lamentano che il collegamento negoziale e la violazione dell'art.2358 c.c. siano stati ritenuti sussistenti valorizzando elementi di fatto irrilevanti ed erroneamente valutati.
Circa il collegamento negoziale il Tribunale di Treviso ha così motivato: “… il mutuo è solo formalmente uno soltanto, avente ad oggetto la somma complessiva di euro 1.550.000; nell'atto vengono stabilite condizioni diverse per la restituzione di euro 1.350.000 e per la restituzione di euro 200.000, quanto alle modalità di rimborso del capitale (ratealmente i 1.350.000 euro, in un'unica soluzione i
200.000 euro) e quanto al pagamento degli interessi (artt 2 e 3 del contratto).
Il fatto che il finanziamento delle due diverse somme sia diversamente disciplinato e il fatto che nella stessa data del mutuo sia stato sottoscritto il “Preordine su prodotti e servizi finanziari” (doc. 6 allegato alla citazione), avente ad oggetto l'investimento dei 200.000
34 euro, confermano la tesi di parte attrice: a fronte della richiesta di finanziamento di euro 1.350.000, la banca impose un maggior finanziamento di euro 1.550.000 e pretese che con 200.000 euro fossero acquistate sue azioni in violazione dell'art. 2538 c.c., secondo cui “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”
– condizioni che nel caso di specie non sussistono.
Ulteriore conferma della prospettazione attorea è data delle mail allegate alla citazione quali docc 2 e 3, provenienti rispettivamente da
e da : in entrambe si fa distinzione tra Parte_1 Parte_2
la somma di euro 1.350.000 e la somma di euro 200.000; nella seconda, parla proprio di due distinti finanziamenti Parte_2
aventi diversa numerazione.
Si può dunque affermare che l'operazione, formalmente unica, si sostanzi in un mutuo di scopo (200.000 euro per l'acquisto delle azioni) + un mutuo privo di vincolo di destinazione (1.350.000 euro).
Poichè il finanziamento di euro 200.000 è stato erogato allo scopo di finanziare l'acquisto di azioni della banca, il mutuo è nullo per violazione del disposto di cui all'art. 2538 c.c., norma imperativa di ordine pubblico.”.
35 LCA afferma che, della somma del mutuo stipulato Parte_4
il 9 luglio 2009 per euro 1.550.000,00, euro 1.055.710,41 furono destinati a saldare il debito con ed euro 57.231,02 a estinguere CP_8
Con altro finanziamento (v. all. 6 ); al netto di tali versamenti, ulteriori importi (per euro 150.118,72) vennero utilizzati, tra il 9 e 14 luglio
2009, per effettuare pagamenti a diversi soggetti riconducibili Con all'attrice (v. all. 6 ); l'acquisto di azioni sarebbe avvenuto per un controvalore diverso dalle somme mutuate e con finanzia propria di il mutuo è stato rinegoziato, senza alcuna contestazione di CP_1
parte attrice, anche nel 2012 stante la richiesta di di CP_1
sospendere il pagamento di 4 rate;
in entrambe le rinegoziazioni dei Con mutui (all. 9 e 10 ) richieste e sottoscritte da parte attrice, avrebbe dato espressamente atto dell'esistenza di un unico CP_1
negozio di euro 1.550.000,00 e del rimborso “per quote” di essa somma: dette rinegoziazioni, quindi, smentirebbero il preteso collegamento tra il finanziamento e l'acquisto azioni.
svolge analoghe contestazioni, evidenziando che Parte_2
estinte le pendenze del finanziamento con e CP_1 CP_8
dell'altro finanziamento di euro 57.231,02, poteva ancora beneficiare delle residue somme erogate, pari a residui euro 228.163,00 e di Con ulteriori euro 198.700,00 (doc.6 e doc.
7-7bis ) oltre ad entrate di vaia natura;
sicché non vi sarebbe alcuna evidenza che la parte
36 “impugnata” del mutuo abbia fornito la provvista per l'acquisto azionario.
I motivi sono infondati.
ha prodotto, in allegato alla seconda memoria ex art.183, CP_1
comma 6, c.p.c., il “Business plan 2009–2011” consegnato a Pt_1
al momento della richiesta di finanziamento con il quale aveva
[...]
esposto l'esistenza di finanziamenti in essere per circa euro
1.207.000,00, oltre ai saldi dei conti correnti bancari su quattro banche, per un totale di “finanziamenti bancari per 1,3 milioni di euro”; aveva quindi proposto la seguente “operazione finanziaria”: “la proprietà intende ristrutturare l'intero debito verso banche pari a circa 1,3 milioni di euro ed ottenere una riserva di liquidità di centomila euro per finanziare le nuove strategie (fra cui affiliazione a catena alberghiera, catering) … l'operazione proposta è un mutuo con le seguenti caratteristiche: importo:
1.400.000 Euro – Durata 15 anni –
Rate semestrali (30/06 - 31/12) – Ipoteca di 1° grado sull'immobile
Albergo Al Sole in Asolo” (v. doc. 57 fascicolo di parte attrice).
Non vi era menzione o proposito di acquisti azionari.
La concessione di un finanziamento di euro 1.350.000 avrebbe consentito l'estinzione del mutuo ipotecario presso oltre che il CP_8
consolidamento nel medio/lungo periodo dell'esposizione a breve;
ciò che effettivamente si è verificato, come si evince dall'esame dei
37 bilanci relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010 (v. docc.53-55) e delle schede contabili dei conti correnti presso la stessa e Parte_1
presso (v. docc.51 e 52). CP_4
Il finanziamento di euro 200.000 non rispondeva quindi alla necessità di ristrutturazione del debito o ad altra esigenza di CP_1
Né trova risconto l'affermazione delle parti appellate per cui avrebbe potuto acquistare le azioni di con CP_1 Parte_1
finanza propria;
tale assunto è infatti contraddetto proprio dai documenti sopra richiamati.
E' significativo che la funzionaria di – Filiale di Casella Parte_1
d'Asolo, , nella mail accompagnatoria alla bozza dell'atto Tes_2
di mutuo, inviata il 7 luglio 2009, abbia scritto: “… devo purtroppo confermare che l'ipoteca del 180% è relativa al totale importo del finanziamento, a prescindere da eventuali altre garanzie come in questo caso. Altrimenti si sarebbero dovuti fare due finanziamenti distinti uno di 1.350.000,00 con l'ipoteca del 180%, l'altro di
200.000,00 con il pegno, con relativi costi notarili”.
Ancorché sia stato redatto un unico atto, i finanziamenti sono comunque rimasti distinti, come del resto è confermato dalla stessa descrizione delle operazioni nel conto corrente di Parte_1
intestato a l'erogazione per l'importo di euro 1.341.105 è CP_1
indicata come EROGAZIONE FINANZIAMENTO NUMERO
38 05000723578, mentre l'erogazione per l'importo di euro 198.700 è indicata come EROGAZIONE FINANZIAMENTO NUMERO Con
05000723579 (v. doc. 6 fascicolo ).
In seguito, chiese l'ipoteca al 180% del solo Parte_1
finanziamento principale, ed in sede di rinegoziazione le modifiche hanno riguardato solamente il finanziamento di euro 1.350.000,00, mentre quello di euro 200.000,00 è rimasto inalterato (v. docc. 9 e 10 Con
), contrariamente a quanto dedotto da in LCA con Parte_1
l'impugnazione.
Nel caso in esame, oltre ad una significativa coincidenza temporale tra l'erogazione del finanziamento di euro 200.000 (per l'esattezza: euro
198.700) e l'acquisto azionario (l'erogazione il 9 luglio 2009,
l'acquisto di azioni per euro 200.022 il 31 luglio 2009), vi è anche sostanziale corrispondenza tra l'importo del primo e quello del secondo. Inoltre, l'addebito del prezzo delle azioni è avvenuto nel medesimo conto ove il finanziamento è stato erogato.
Gli elementi sopra evidenziati consentono in definitiva di ritenere che il Tribunale ha correttamente affermato la sussistenza di un collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento di euro
200.000 e l'acquisto delle azioni.
Con il settimo motivo di appello con cui Parte_4
impugna la parte di sentenza in cui il Tribunale afferma che
39 l'operazione compiuta dalla Banca è solo formalmente unica, sostanziandosi “in un mutuo di scopo (200.000 euro per l'acquisto delle azioni) + un mutuo privo di vincolo di destinazione (1.350.000 euro). A sostegno dello stesso la Liquidatela evidenzia che nel testo del contratto difetta una “clausola di destinazione” quale elemento essenziale del mutuo di scopo e che “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 e seguenti del TUB, non è mutuo di scopo né è ontologicamente compatibile con esso”.
Il motivo non merita accoglimento. È infatti evidente che l'utilizzo da parte del primo Giudice dell'espressione “mutuo di scopo” con riguardo al finanziamento di euro 200.000 non è da intendersi in senso tecnico e sta semplicemente ad indicare che, a differenza del mutuo di euro 1.350.000, detta somma era stata erogata per l'acquisto di un corrispondente importo di azioni di Parte_1
Con il sesto motivo lamenta omessa pronuncia Parte_4
con riguardo alle seguenti conclusioni formulate nel merito: “in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità dei negozi di acquisto di titoli, condannare
l'attrice alla restituzione delle azioni oggetto del Parte_1
presente giudizio e dei dividendi percepiti dalla stessa”.
Il motivo è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
40 La nullità della complessiva operazione comporta che i titoli non sono mai usciti dalla titolarità della Banca e che è obbligata a CP_1
restituire le utilità che può averne tratto.
Diversa è invece la conclusione per quanto concerne i dividendi percepiti per complessivi euro 9.730,800 (come risulta dai documenti
26 e 27 della LCA), che non potranno essere trattenuti dall'appellata, non avendone titolo.
L'importo di 9.730,800 dovrà essere pertanto restituito da CP_1
a in quanto detto importo costituisce un Parte_4
indebito.
In conclusione, l'appello proposto da in LCA Parte_5
avverso la sentenza n. 1569/2022 del Tribunale di Treviso è in minima parte accolto, ed in parziale riforma della sentenza suddetta CP_1
va condannata a restituire alla predetta appellata la somma di euro
[...]
9.730,800.
Il parziale accoglimento del sesto motivo di impugnazione di Pt_1
in LCA non incide sulla regolamentazione delle spese di lite,
[...]
dovendosi comunque considerare la Liquidatela prevalentemente soccombente, sì che rimane assorbito l'ottavo ed ultimo motivo con cui la predetta appellante si è lamentata della liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
41 Le spese del presente grado sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM
147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), maggiorato in misura prossima al 20% considerata la parziale sovrapponibilità dei motivi di appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata, per la sussistenza dei Parte_2
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente decidendo gli appelli riuniti n. 2084/2022 e n. 2087/2022 R.G. promossi con atto di citazione da LCA e (appellanti) nei Parte_5 Parte_2
confronti di (appellata), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello di in LCA Parte_5
avverso la sentenza n. 1569/2022 del Tribunale di Treviso e in parziale riforma della stessa, condanna a pagare a Controparte_1 [...]
in LCA la somma di euro 9.730,800; Parte_5
2) rigetta nel resto gli appelli;
42 3) condanna in solido le appellanti ( Controparte_7
in LCA ed a rimborsare all'appellata Parte_2
( le spese di lite del secondo grado, liquidate in euro Controparte_1
12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA, se ed in quanto dovute per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di parte appellante Parte_2
Venezia, 8 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2084 /2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona dei
[...] P.IVA_1
commissari liquidatori pro tempore, difesa dall'avv. Giuliano Pavan e
1 dall'avv. Piergianni Medea, domiciliata in Venezia presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2
dall'avv. VASCELLARI NICOLA, con domicilio eletto presso
APPELLATO recante in unione la causa civile iscritta al n. r.g. 2087/2022 promossa da: con sede in Torino (C.F.: ), in Parte_2 P.IVA_3
persona del procuratore speciale dott. , difesa dall'avv. Parte_3
Laura Munari
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2
dall'avv. VASCELLARI NICOLA, con domicilio eletto presso
APPELLATO
2
Oggetto: Mutuo - Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 1569/2022 pubblicata il 3 ottobre 2022
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_4
“ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo alla titolarità sostanziale passiva di Parte_5
come meglio espresso in atti, in riforma della Sentenza n.
[...]
1569/2022 emessa dal Tribunale di Treviso,
in via pregiudiziale:
- dichiararsi inammissibili, anche per tardività, improcedibili, improseguibili (e comunque rigettarsi in quanto infondate per tutti i motivi di cui in atti) tutte le domande proposte dall'attrice, anche eventualmente in via di reconventio reconventionis, (all'udienza dell'8.4.2021), ivi compresa la dedotta eccezione di compensazione, anche ai sensi dell'art. 83, terzo comma bis, TUB;
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda attorea proposta per tutti i motivi di cui in atti;
3 nel merito:
respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto
o in parte della domanda di nullità dei negozi di acquisto di titoli, condannare l'attrice alla restituzione delle azioni Parte_1
oggetto del presente giudizio e dei dividendi percepiti dalla stessa;
in via istruttoria:
ci si oppone alle richieste di prova formulare da parte attrice per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. n. 3 di data 26.11.2021;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese anche di questo grado di giudizio”
per parte appellante Parte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza n. 1569/2022 resa dal
Tribunale di Treviso, pubblicata in data 03.10.2022 e notificata in data 04.10.2022, per i motivi dedotti in atti, e comunque in sua riforma, così giudicare:
4 - respingersi integralmente le domande e le eccezioni svolte da
Controparte_2
, in via preliminare di rito, per carenza di
[...]
legittimazione/titolarità dal lato passivo di Parte_2
ovvero
– in subordine, nel merito
- in quanto già rigettate, esplicitamente o implicitamente, dal Giudice di prime cure con efficacia di giudicato, ovvero tardive - secondo Con quanto già eccepito da in primo grado e richiamato nel presente giudizio ex art. 346 c.p.c. - ovvero, in ogni caso, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata riconvenzionale, ossia per la denegata ipotesi di ritenuta nullità – limitatamente all'importo di euro 200.000,00 – del
Mutuo in cui è subentrata condannare Parte_2 [...]
Controparte_2
a restituire, ex art. 2033 c.c., a
[...] [...]
la somma per l'effetto indebitamente ricevuta, pari ad Parte_2
€ 200.000,00 (o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in forza di compensazione tra reciproche poste di debito), oltre interessi legali dalla data di incasso alla data odierna ed interessi legali di mora ex art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data odierna al saldo, con capitalizzazione semestrale;
5 - respingersi le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti;
- condannare Controparte_2
Con
a restituire a la somma –
[...]
versata, con riserva di ripetizione, in esecuzione del capo condannatorio della Sentenza Impugnata – di euro 23.744,69, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- in ogni caso, con il favore di compensi e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.”
per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rejectis contrariis:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza dei primi sette motivi dell'appello proposto da
, poiché aventi ad oggetto parti di sentenza Parte_5
e capi di condanna in relazione ai quali l'appellante Parte_5
è totalmente estranea, e quindi completamente carente di
[...]
interesse ad agire;
Nel merito: respingere gli appelli, essendo gli stessi completamente infondati anche nel merito, con la conferma della sentenza impugnata,
e per l'effetto accogliere tutte le domande proposte dall'esponente in
6 primo grado, sia in via principale che in via subordinata anche istruttoria, domande che per comodità e anche in via di appello incidentale occorrendo vengono qui riproposte:
“Nel merito: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per contrarietà a norme imperative e/o per mancanza di causa e/o per causa illecita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325, 1343 e
1418 c.c., per le ragioni tutte esposte in atto di citazione, ed in particolare per violazione degli artt. 2358 c.c. (richiamato dall'art.
2519 c.c.) e art. 30 D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, commi 6 e 7, del contratto di mutuo stipulato tra l'attrice e in data 9/7/2009 ai Parte_5
rogiti nn. 125724 di rep. e n. 37624 di racc. del notaio Per_1
di Asolo, per l'importo di € 200.000,00, mutuo avente n.
[...]
134991 per e n. 0MA6047641870 per la cessionaria Parte_5
, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, Parte_2
collegato e accessorio;
2.A) accertare e dichiarare che, a seguito di cessione d'azienda in data 27/6/2017, il predetto contratto di mutuo e/o finanziamento deve ritenersi ceduto o comunque acquisito alla convenuta Parte_2
, così come i relativi diritti ed obblighi da esso nascenti e, per
[...]
l'effetto, condannare quest'ultima a restituire all'attrice quanto da essa pagato in adempimento del mutuo medesimo a far data dal
26/6/2017, data della cessione, e sino al momento della domanda, per
7 l'importo complessivo di € 7.853,68 oltre ad interessi legali dalla data di pagamento delle singole rate e fino al saldo, o per la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2B) accertare e dichiarare che l'attrice nulla più deve alla convenuta
in pendenza del contratto di mutuo e/o Parte_2
finanziamento predetto e, per l'effetto, conseguentemente dichiarare non dovute le rate di rientro pagate e da pagarsi a far data dalla domanda, condannando se del caso la convenuta alla restituzione delle rate nel frattempo versate, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento delle stesse e fino al saldo.
3.A) nell'ipotesi che codesto Ill.mo Tribunale ritenga che il mutuo e/o finanziamento oggetto della controversia non sia stato ceduto o comunque acquisito dalla convenuta Parte_2
condannare comunque quest'ultima anche se del caso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2033 e ss. c.c., a restituire all'attrice quanto da essa pagato in adempimento del mutuo medesimo, e sino al momento della domanda, per l'importo complessivo di € 7.853,68 oltre ad interessi legali dalla data di pagamento delle singole rate e fino al saldo, o per la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3.B) sempre quale conseguenza dell'eventuale mancata cessione del mutuo e/o finanziamento ad Parte_2
accertare e dichiarare che l'attrice nulla più deve alla stessa in
8 dipendenza del contratto di mutuo e/o finanziamento predetto e, per
l'effetto, conseguentemente dichiarare non dovute le rate di rientro pagate e da pagarsi a far data dalla domanda, condannando se del caso la convenuta alla restituzione delle rate nel frattempo versate, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento delle stesse e fino al saldo.
In ogni caso: respingere le domande proposte anche in via riconvenzionale dalle convenute. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
l'esponente ad ogni effetto eccepisce la Parte_4
compensazione dell'asserito e contestato credito restitutorio preteso da relativo ai dividendi con il maggior importo dovuto Parte_1
dalla stessa a titolo di restituzione delle somma pagate in forza del mutuo e di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi di cui all'art. 21 TUF;
con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da , l'esponente Parte_2
formalmente eccepisce la prescrizione ordinaria decennale della domanda di restituzione delle somme indicate dalla convenuta.
In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie chieste con la memoria ex art. 183, 6° co., n.2) c.p.c. in data 9/11/2021, di seguito riprodotte: - chiede in via prudenziale l'ammissione di prova per interpello dei legali rappresentanti delle convenute e per testi sui
9 seguenti capitoli di prova: 1) Vero che all'inizio dell'anno 2009, o quando meglio precisi il teste, la Controparte_1
decise di chiedere ad un istituto bancario un
[...]
finanziamento a lungo termine per ridefinire a tassi più bassi e con scadenze più lunghe l'esposizione bancaria sussistente in quel momento;
2) Vero che alla fine dell'anno 2008 l'esposizione nei confronti delle banche di Controparte_1
era pari ad € 1.290.577,00, come da riepilogo di cui al doc. 50
[...]
di parte attrice che mi si rammostra e da Centrale Rischi di Banca
d'Italia, di cui al doc. 56 di parte attrice che mi si rammostra;
3) Vero in particolare che l'esposizione di cui al capitolo precedente era di circa € 1.086.000,00 per il residuo di un mutuo contratto con Cassa di Risparmio del Veneto, di € 81.000,00 circa quale saldo negativo di un fido concesso da Cassa di Risparmio del Veneto, di € 26.000,00 circa quale saldo negativo di un fido concesso da , di € Parte_1
97.000,00 circa quale saldo negativo di due fidi concessi da
[...]
; 4) Vero in particolare che l'esposizione per utilizzo dei CP_4
fidi a fine anno era dovuta alla circostanza che dopo i mesi estivi
l'attività alberghiera subiva un rallentamento, determinato dalla netta diminuzione del flusso turistico, per cui in quel periodo gli incassi non andavano a coprire le spese correnti;
5) Vero perciò che la richiesta di finanziamento a lungo termine mirava anche ad un minore, se non nullo, utilizzo dei fidi concessi, con relativo risparmio su spese e
10 interessi passivi;
6) Vero che in considerazione dell'esposizione nei confronti delle banche sussistente all'inizio del 2009
[...]
chiese un finanziamento di circa € Controparte_1
1.350.000,00 a , Parte_1 Controparte_5 [...]
; 7) Vero in particolare che la finalità della richiesta del CP_4
finanziamento era quella di azzerare l'esposizione a breve per finanziamenti e fidi di conto corrente non garantiti, comportanti il sostenimento di oneri finanziari maggiori, nonché per chiudere il precedente mutuo ipotecario verso Cassa di Risparmio del Veneto;
8)
Vero che alla fine di maggio 2009, precisi meglio il teste in che giorno, dopo alcuni contatti preliminari si tenne un incontro presso la
Direzione di a Montebelluna, alla presenza dei Parte_6
sigg. , capo area di Montebelluna di , Testimone_1 Parte_1
legale rappresentante di dott. Parte_7 Controparte_1
e 9) Vero che in occasione Persona_2 Persona_3
dell'incontro di cui al cap. 8) la sig.ra legale Parte_7
rappresentante di chiese a un Controparte_1 Parte_1
finanziamento di € 1.350.000,00; 10) Vero che in occasione dell'incontro di cui al cap. 8) il sig. di Testimone_1 Parte_6
precisò che, ai fini del rispetto formale degli indici
[...]
patrimoniali previsti dall'Accordo “Basilea 2” (“Nuovo accordo sui requisiti minimi di capitale”), in ordine ai requisiti minimi di capitalizzazione, o comunque, più in generale, ai fini del rispetto degli
11 indici del patrimonio di vigilanza, era necessario che Controparte_1
acquistasse azioni di per un importo pari Parte_6
almeno ad € 200.000,00, o quanto meglio precisi il teste;
11) Vero comunque che il sig. affermò che il finanziamento Testimone_1
richiesto sarebbe stato concesso solo se Controparte_1
avesse acquistato azioni della banca per un
[...]
importo pari almeno ad € 200.000,00; 12) Vero che il sig.
[...]
rassicurò la legale rappresentante di sul Tes_1 Controparte_1
fatto che sarebbe stata , con un altro finanziamento Parte_1
apposito, a finanziare l'acquisto delle azioni;
13) Vero che il sig.
rassicurò oltretutto il legale rappresentante di Testimone_1
sul fatto che, in relazione al finanziamento da Controparte_1
concedersi per l'acquisto delle azioni, avrebbe dovuto Controparte_1
restituire nel tempo i soli interessi, e sarebbe stato previsto il pagamento di tutto il capitale in un'unica soluzione alla scadenza;
14)
Vero che ho personalmente predisposto ed inviato la mail in data
7/7/2009 di cui al documento attoreo n. 2 di parte attrice che mi si rammostra (teste su questo capitolo: di Montebelluna); Tes_2
15) Vero che ho inviato la mail di cui al cap. 14) in quanto era sorta questione sulla somma totale in relazione alla quale iscrivere ipoteca sull'immobile di proprietà di se cioè in percentuale Controparte_1
sulla somma dei due finanziamenti, o solo su quello di € 1.350.000,00, con esclusione di quello di € 200.000,00 (teste: di Tes_2
12 Montebelluna); 16) Vero che, contrariamente a quanto in un primo tempo ipotizzato nella mail da a in data Tes_2 CP_1
7/7/2009 di cui al doc. 2 di parte attrice che mi si rammostra, alla fine acconsentì ad iscrivere ipoteca per una somma Parte_6
pari al 180% del solo finanziamento di € 1.350.000,00; 17) Vero che il retro, o la pag. 2, del doc. 4 prodotto da che mi si Parte_2
rammostra è stato predisposto da e anche le Parte_6
spunte sulle varie caselle erano già state inserite da Parte_6
prima della trasmissione dello stesso a
[...] [...]
18) Vero che l'atto notarile Controparte_1
contenente i due contratti di mutuo di cui al doc. 1 che mi si rammostra
è stato sottoscritto presso lo studio del notaio dott. Per_1
di Asolo;
19) Vero che nell'anno 2009, e negli anni
[...]
immediatamente precedenti e successivi, era prassi di Parte_6
subordinare la concessione di finanziamenti all'acquisto di
[...]
azioni della stessa banca da parte dei clienti, o comunque chiedere agli stessi di acquistare le azioni;
20) Vero infatti che la richiesta di acquisto di proprie azioni era necessaria perché potessero essere formalmente rispettati i parametri di capitalizzazione richiesti dall'Accordo “Basilea 2”, o comunque i requisiti minimi relativi al patrimonio di vigilanza in rapporto ai finanziamenti concessi;
21)
Vero che tale richiesta veniva manifestata in tutte le filiali, su indicazione della direzione di nella persona che Parte_6
13 il teste vorrà indicare;
22) Vero che, per l'ipotesi di concessione di finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni, nella stessa giornata al cliente veniva fatto sottoscrivere l'ordine di acquisto per un numero di azioni corrispondente all'importo del finanziamento.
Testi: di Montebelluna, dott. di Testimone_1 Persona_2
Treviso, di Montebelluna, di Tes_2 Testimone_3
Montebelluna, di Montebelluna, di Testimone_4 Testimone_5
Montebelluna, di Treviso;
Testimone_6
- chiede che sia ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alle convenute
e di esibire in giudizio tutti i Parte_4 Parte_2
documenti e le comunicazioni intercorse relativi alle trattative e alla successiva conclusione dei due contratti di mutuo di cui al nostro doc.
1 (atto notaio dott. rep. 125724, racc. 37624 in Persona_1
data 9/7/2009), nonché all'acquisto di azioni per Parte_1
l'importo da investire di € 200.022,00 di cui al nostro doc. 6, ivi compresa la documentazione che deve essere obbligatoriamente fatta sottoscrivere al cliente, e ciò sia in relazione ai mutui che in relazione all'acquisto delle azioni (documenti di sintesi, informative, ecc.)”;
In ogni caso: spese dei due procedimenti riuniti interamente rifuse.”
Motivi della decisione
14 In fatto
con Parte_8
atto di citazione notificato il 16 dicembre 2020, conveniva in giudizio e chiedendo che fosse Parte_2 Parte_4
dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con Parte_5
il 9 luglio 2009 ai nr 125724 rep. / 37624 racc. Notaio
[...] Per_1
di Asolo, limitatamente alla somma di euro 200.000 –
[...]
rapporto ceduto a a seguito della messa in Parte_2
liquidazione coatta amministrativa di – per Parte_5
violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., in quanto somma destinata all'acquisto di azioni di posto dalla Parte_5
Banca quale condizione per ottenere il complessivo mutuo 9 luglio
2009; in subordine per mancato avviso della facoltà di recesso ex art
30 dlgs 58/1998 o per mancanza di causa. Chiedeva altresì la condanna di alla restituzione di quanto versatole Parte_2
in adempimento del mutuo a partire dal 26 giugno 2017, oltre agli interessi, e l'accertamento che nulla era dovuto ad Parte_2
in dipendenza del contratto;
la domanda restitutoria era
[...]
formulata anche nell'ipotesi dovesse ritenersi che il mutuo non rientrava nel c.d. perimetro della cessione.
si costituiva in giudizio eccependo Parte_2
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in
15 quanto le passività derivanti da operazioni di commercializzazione delle azioni da parte di erano escluse dal perimetro della Parte_1
cessione, e perché le pretese attoree si fondavano su fatti antecedenti la cessione;
nel merito, contestava il collegamento tra mutuo e acquisto delle azioni e chiedeva respingersi le domande perché infondate.
In via subordinata riconvenzionale, per il caso in cui fosse dichiarata la nullità del mutuo, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione dei 200.000 euro.
Si è costituiva in giudizio anche in LCA eccependo Controparte_6
l'improcedibilità delle domande ex art 83 TUB e comunque l'infondatezza delle stesse;
chiedeva che, in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni, l'attrice fosse condannata alla restituzione delle azioni e dei dividendi percepiti.
Con sentenza n. 1569/2022, depositata il 3 ottobre 2022, il Tribunale di Treviso così decideva:
“a. accerta la nullità del contratto di mutuo stipulato tra
[...]
e Parte_8 Parte_5
in data 9/7/2009 con rogito nn. 125724 di rep. e 37624 di racc.
[...]
del notaio di Asolo, per l'importo di € 200.000,0, Persona_1
mutuo avente n. 0MA6047641870 per la cessionaria Parte_2
, per violazione dell'art. 2358 cod. civ.;
[...]
16 b. condanna a restituire a Parte_2 [...]
la somma di euro Parte_8
7.853,68 in quanto indebitamente percepita sulla base del mutuo nullo sub a;
oltre al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo;
c. accerta che Parte_8
nulla deve ad in forza del contratto di
[...] Parte_2
mutuo nullo sub a;
d. condanna le convenute alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice;
spese che si liquidano in euro 8.030 complessivamente per compendo professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 786 per spese.”.
Il Tribunale riteneva che: - fosse subentrata nel Parte_2
rapporto controverso (tant'è che percepiva Parte_2
ratealmente gli interessi sui 200.000 euro come da contratto); - il mutuo, nella misura in cui era servito per gli investimenti azionari, ossia per l'importo di euro 200.000, fosse nullo per violazione dell'art. 2358 c.c., in quanto era provato che detti acquisti erano stati compiuti grazie ai finanziamenti concessi da - la Parte_5
dichiarazione di nullità, non essendo preordinata ad una condanna nei confronti di LCA, non era preclusa dal disposto Parte_4
dell'art.83 TUB.
17 Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2022, Parte_4
ha proposto tempestivo appello (n.2084/2022 R.G.) sulla base
[...]
dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 3 lett. b) e c) del d.l. n.
99/2017 e dell'art.
3.1.4 b) del contratto di cessione;
2) il Tribunale era incorso in violazione dell'art. 83 TUB, il quale rendeva improcedibile qualunque azione (comprese quelle di mero accertamento) esercitata nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa;
3)
l'art. 2358 c.c. non trovava applicazione alle società cooperative e in particolare alle banche popolari;
4) la violazione dell'art. 2358 c.c. non comportava la nullità delle operazioni, ma al più una responsabilità gestoria;
5) il Tribunale aveva errato nel ritenere provato il collegamento negoziale, basandosi su elementi di fatto irrilevanti;
6) violazione e falasa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dei titoli e dei dividendi;
7) violazione dei principi civilistici in materia di interpretazione dei contratti scritti ad substantiam, violazione dell'art.38 TUB e 1813 c.c.;
8) l'attrice – appellata doveva essere condannata, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, alla spese processuali.
in LCA ha chiesto che, in riforma dell'impugnata Parte_5
sentenza, le domande dell'attrice siano dichiarate improcedibili o inammissibili, e comunque rigettate nel merito, con condanna dell'attrice – appellata alle spese processuali.
18 Si costituiva in giudizio chiedendo declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'appello di e comunque il Parte_4
rigetto dell'impugnazione in quanto infondata. Riproponeva le domande già formulate nel primo grado di giudizio.
ha proposto a sua volta appello (n.2087/2022 Parte_2
R.G.) chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse respinta ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice; in via subordinata riconvenzionale, per l'ipotesi di ritenuta nullità del mutuo limitatamente all'importo di euro 200.000,00, ha chiesto la restituzione di detta somma oltre interessi legali;
il rigetto delle istanze istruttorie;
la restituzione della somma di euro 23.744,69 oltre interessi legali e la condanna della controparte alle spese di lite sulla base dei seguenti motivi:
I.) nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero error in iudicando in relazione all'eccepita Con carenza di titolarità passiva di rispetto alle domande svolte da parte attrice – violazione delle disposizioni di cui al dl n. 99/2017, art. 3, comma 1, lett. a e b e al contratto di cessione 26.06.2017, art. 3.1.4, lett b) punti (iii) e (iv);
II.) nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero error in iudicando, ancora in relazione Con all'eccepita carenza di titolarità passiva di rispetto alle domande
19 svolte da parte attrice – violazione dell'art. 3, comma 1 lett. c) dl
99/2017 e dell'art.3.1.4. (b) del contratto di cessione 16;
III) error in iudicando - violazione dell'art. 1243 c.c. – motivazione contraddittoria;
IV) error in iudicando – violazione del d.l. n. 99/2017 artt. 2 e 3 e dell'art. 3.1.2., lett. (a), punto (vii) del contratto di cessione – motivazione perplessa e contraddittoria;
V) nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c., ovvero violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. per averne ritenuto applicabile la disciplina alle società cooperative per azioni e aver sanzionato di nullità il mutuo posto in essere in sua pretesa violazione;
VI) violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. per insussistenza del collegamento negoziale tra mutuo e acquisto azionario – violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, 2722, 2727, 2729 c.c. e
116 c.p.c. - errata e lacunosa lettura delle risultanze istruttorie - violazione dei principi civilistici in materia di interpretazione dei contratti scritti ad substantiam – violazione del divieto di integrazione giudiziale del contratto;
20 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'impugnazione in quanto infondata, riproponendo le domande già formulate nel primo grado di giudizio.
Riuniti gli appelli, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13 marzo 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione di difetto di interesse ad agire di in Parte_5
LCA e di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta, è infondata.
La Liquidatela, infatti, è stata convenuta in giudizio da CP_1
è stata condannata al pagamento delle spese di lite;
si afferma
[...]
esclusiva titolare passiva delle pretese attoree, ai sensi del D.L. n.
99/2017 e degli accordi contrattuali;
lamenta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità delle domande attoree ex art.83 TUB e la omessa pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione delle azione e dei dividendi percepiti.
Il primo motivo di in LCA ed i motivi primo, secondo Parte_1
e quarto di , relativi alla legittimazione passiva (recte: Parte_2
Con titolarità sostanziale passiva di ) vanno esaminati congiuntamente.
21 in LCA specificamente impugna la seguente parte di Parte_1
sentenza: “Il rapporto contrattuale in questione è compreso nell'oggetto della cessione a tant'è che la Parte_2
cessionaria percepisce ratealmente gli interessi Parte_2
sui 200.000 euro come da contratto”.
impugna la seguente parte: “La nullità del Parte_2
finanziamento dei 200.000 euro comporta sì l'obbligo del mutuatario di restituire la somma ricevuta, ma non ha Parte_2
titolo per avanzare tale pretesa: è un diritto restitutorio che non può ritenersi incluso dai crediti ceduti ad perché non Parte_2
trae origine dall'ordinario esercizio dell'attività bancaria della cedente coi propri clienti”.
I motivi devono essere esaminati nel quadro normativo vigente.
Con DL n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_7 Parte_5
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle
[...]
medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle
Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17,
22 norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo
3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività
e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...”, ed il medesimo articolo prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
…b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse…”.
Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma
1…”.
23 In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 DL
n.99/2017, sopra riportati, in LCA, in data 26 Parte_5
giugno 2017 ha stipulato con il contratto di Parte_2
cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa, l'art. 3.1.4, lett. b cap.
(iv) del contratto di cessione indica espressamente, quali “passività escluse”, “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”.
Appare documentale, pertanto, l'intento del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione ogni operazione inerente alle azioni di
VB. Il dato normativo è chiaro nell'affermare che sono esclusi tutti i debiti o crediti delle Banche nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, oltre ai rapporti connessi a tali operazioni.
Sulla base di tale impostazione, occorre, quindi, verificare le conseguenze da trarre nel caso di specie.
24 Con La domanda proposta da nei confronti di aveva una CP_1
duplice finalità: da un lato, quella di ottenere la declaratoria di nullità del mutuo fondiario contratto per l'acquisto delle azioni e, dall'altro, quella conseguenziale di ottenere la liberazione del debito e la restituzione di quanto pagato in adempimento del mutuo medesimo a far data dal 26 giugno 2017, data della cessione, sino al momento della domanda, per l'importo complessivo di euro 7.853,68 oltre ad interessi legali dalla data di pagamento delle singole rate e fino al saldo.
Con riferimento alla declaratoria di nullità del mutuo, il Tribunale ha accertato che tra l'operazione di finanziamento per l'importo di euro
200.000 e l'acquisto di azioni vi era un collegamento teleologico – che non può essere seriamente messo in discussione come si vedrà infra, in relazione alla doglianza riferita alla violazione dell'art. 2358 c.c. – con la conseguenza che la nullità del mutuo, quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche quest'ultima operazione.
La corrispondente titolarità della situazione giuridica soggettiva non Con può appartenere ad , trattandosi di una operazione di commercializzazione di azioni espressamente esclusa, nel suo complesso, dal perimetro della cessione del ramo di azienda di Pt_1
in base alle disposizioni sopra richiamate.
[...]
25 Pertanto, la nullità del contratto di mutuo, nei limiti di euro 200.000 in cui questo è risultato correlato all'acquisto di azioni di Parte_1
da questa detenute, comporta il venir meno ex tunc degli effetti negoziali apparentemente prodotti, con conseguente obbligo restitutorio di quanto versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione di in LCA, rispetto alla quale Parte_1
qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere secondo le regole Con del concorso, e la posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo.
Con l'accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni e del conseguente accertamento negativo del credito derivante Con da esso, nel perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito derivante da un mutuo improduttivo di effetti (il rimborso del capitale era previsto in unica soluzione alla scadenza del 30 settembre 2024).
Con Ne consegue che la legittimazione passiva di sussiste in relazione Con alla domanda di restituzione di quanto indebitamente ricevuto da in esecuzione del contratto nullo.
L'impostazione offerta esclude la rilevanza della questione secondo Con cui non sussisterebbe la legittimazione di trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorta successivamente ad essa.
26 Con Infatti, come evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di mutuo ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione.
E' pertanto corretta la decisione del primo Giudice di accoglimento delle domande di accertamento negativo di ogni credito di
[...]
che trovi titolo nel mutuo di euro 200.000 e di condanna alla Pt_2
restituzione degli interessi alla predetta Banca corrisposti (euro
7.853,68 oltre interessi dalla domanda al saldo).
Con il secondo motivo lamenta il rigetto Parte_4
dell'eccezione di improcedibilità, ex art.83 TUB, ed impugna la seguente parte di sentenza: “la dichiarazione di nullità, non essendo preordinata ad una condanna nei confronti di Parte_1
, non è preclusa dal disposto dell'art.83 TUB”.
[...]
A sostegno del motivo la Liquidatela afferma la portata omnicomprensiva della norma di cui al terzo comma dell'art.83 TUB per il quale “[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguite alcuna azione [..]”. Afferma, inoltre, che l'azione di accertamento negativo sarebbe idonea ad incidere sulla Parte massa attiva della .
27 Gli assunti non sono condivisibili.
L'art. 83, comma 3, TUB dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 L.F., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro.
Non vi sarebbe, infatti, giustificazione a che le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano esercitabili, per quanto davanti al Tribunale (v. ultima parte dello stesso terzo comma dell'art. 83, secondo cui “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”), mentre le azioni che né riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente né derivano dalla procedura concorsuale non possano venire esercitate davanti all'autorità giudiziaria. Tale assunto, sul quale insiste la Pt_1
appellante, sostanziandosi in una sorta d'immunità giudiziaria, si porrebbe in palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24,comma 1, della
Costituzione.
Infatti, da un lato, la Banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle
28 altre imprese sottoposte a procedure concorsuali;
dall'altro, verrebbe preclusa, a chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa nei confronti dei terzi (o, per l'appunto,
l'accertamento negativo di tali crediti) e, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Si evidenzia, infatti, che il testo unico bancario non prevede la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente all'art. 86 la verifica dello stato passivo
(in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), nonché l'eventuale giudizio di opposizione (art. 87).
La conseguenza, a dir poco paradossale, sarebbe che, colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico, senza che da tale accertamento discenda un credito restitutorio o risarcitorio, non potrebbe esercitare il proprio diritto.
29 Deve perciò affermarsi che la domanda di accertamento negativo di un debito, proposta nei confronti di una Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, è procedibile, in quanto inidonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo.
Con riguardo al terzo motivo di , è da escludere che Parte_2
l'accertamento negativo, richiesto dall'attrice, presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. della cliente andrebbe a compensare il debito di , che attrarrebbe CP_1
la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare.
Il venire meno del debito restitutorio dell'attrice è conseguenza della nullità, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione
(finanziamento per l'importo di euro 200.000 ed acquisto per importo corrispondente di azioni). Travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento è da considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza: - che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo alla cliente relativamente a quella parte di finanziamento impiegata per acquistare le azioni;
- che le azioni, apparentemente acquistate da CP_1
sono rimaste nella titolarità della banca.
Solo in senso atecnico potrebbe perciò discorrersi di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
30 con il terzo, quarto motivo ed Parte_4 Parte_2
con il quinto motivo sostengono che l'art. 2358 c.c. non potrebbe trovare applicazione.
Viene impugnata la seguente parte di sentenza: “Poiché il finanziamento di euro 200.000 è stato erogato allo scopo di finanziare
l'acquisto di azioni della banca, il mutuo è nullo per violazione del disposto di cui all'art. 2538 c.c., norma imperativa di ordine pubblico.”
Occorre al contrario affermare che l'art. 2358 c.c., il quale fa divieto alle società di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, trovi applicazione anche alle società cooperative (e quindi alle banche popolari, quale era all'epoca che Parte_1
rappresentano una delle forme con cui, ai sensi dell'art. 28 TUB, le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria), in forza del richiamo dell'art. 2519, comma 1, c.c.
Non vi sono, infatti, ragioni d'incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della Banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative.
Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo
31 fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Neppure è sostenibile che la violazione dell'art. 2358 c.c. non determini la nullità dei contratti di credito, finalizzati all'acquisto di titoli della banca.
Con il d.lgs. n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria
2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì
32 giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., comma 2 e ss., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, comma
1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della Banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Nel caso di specie non risulta che l'assemblea dei soci di Parte_1
ebbe ad autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di
33 azioni della stessa banca e che gli amministratori ebbero ad illustrare alcunché a questo proposito all'assemblea.
Poiché l'unitarietà dell'operazione ex art.2358 c.c. determina che l'acquisto delle azioni è travolto dalla nullità del mutuo, era superfluo che il Tribunale esplicitasse nella sentenza la declaratoria di nullità del contratto di acquisto azionario.
in LCA con il quinto motivo ed con il Parte_1 Parte_2
sesto motivo lamentano che il collegamento negoziale e la violazione dell'art.2358 c.c. siano stati ritenuti sussistenti valorizzando elementi di fatto irrilevanti ed erroneamente valutati.
Circa il collegamento negoziale il Tribunale di Treviso ha così motivato: “… il mutuo è solo formalmente uno soltanto, avente ad oggetto la somma complessiva di euro 1.550.000; nell'atto vengono stabilite condizioni diverse per la restituzione di euro 1.350.000 e per la restituzione di euro 200.000, quanto alle modalità di rimborso del capitale (ratealmente i 1.350.000 euro, in un'unica soluzione i
200.000 euro) e quanto al pagamento degli interessi (artt 2 e 3 del contratto).
Il fatto che il finanziamento delle due diverse somme sia diversamente disciplinato e il fatto che nella stessa data del mutuo sia stato sottoscritto il “Preordine su prodotti e servizi finanziari” (doc. 6 allegato alla citazione), avente ad oggetto l'investimento dei 200.000
34 euro, confermano la tesi di parte attrice: a fronte della richiesta di finanziamento di euro 1.350.000, la banca impose un maggior finanziamento di euro 1.550.000 e pretese che con 200.000 euro fossero acquistate sue azioni in violazione dell'art. 2538 c.c., secondo cui “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”
– condizioni che nel caso di specie non sussistono.
Ulteriore conferma della prospettazione attorea è data delle mail allegate alla citazione quali docc 2 e 3, provenienti rispettivamente da
e da : in entrambe si fa distinzione tra Parte_1 Parte_2
la somma di euro 1.350.000 e la somma di euro 200.000; nella seconda, parla proprio di due distinti finanziamenti Parte_2
aventi diversa numerazione.
Si può dunque affermare che l'operazione, formalmente unica, si sostanzi in un mutuo di scopo (200.000 euro per l'acquisto delle azioni) + un mutuo privo di vincolo di destinazione (1.350.000 euro).
Poichè il finanziamento di euro 200.000 è stato erogato allo scopo di finanziare l'acquisto di azioni della banca, il mutuo è nullo per violazione del disposto di cui all'art. 2538 c.c., norma imperativa di ordine pubblico.”.
35 LCA afferma che, della somma del mutuo stipulato Parte_4
il 9 luglio 2009 per euro 1.550.000,00, euro 1.055.710,41 furono destinati a saldare il debito con ed euro 57.231,02 a estinguere CP_8
Con altro finanziamento (v. all. 6 ); al netto di tali versamenti, ulteriori importi (per euro 150.118,72) vennero utilizzati, tra il 9 e 14 luglio
2009, per effettuare pagamenti a diversi soggetti riconducibili Con all'attrice (v. all. 6 ); l'acquisto di azioni sarebbe avvenuto per un controvalore diverso dalle somme mutuate e con finanzia propria di il mutuo è stato rinegoziato, senza alcuna contestazione di CP_1
parte attrice, anche nel 2012 stante la richiesta di di CP_1
sospendere il pagamento di 4 rate;
in entrambe le rinegoziazioni dei Con mutui (all. 9 e 10 ) richieste e sottoscritte da parte attrice, avrebbe dato espressamente atto dell'esistenza di un unico CP_1
negozio di euro 1.550.000,00 e del rimborso “per quote” di essa somma: dette rinegoziazioni, quindi, smentirebbero il preteso collegamento tra il finanziamento e l'acquisto azioni.
svolge analoghe contestazioni, evidenziando che Parte_2
estinte le pendenze del finanziamento con e CP_1 CP_8
dell'altro finanziamento di euro 57.231,02, poteva ancora beneficiare delle residue somme erogate, pari a residui euro 228.163,00 e di Con ulteriori euro 198.700,00 (doc.6 e doc.
7-7bis ) oltre ad entrate di vaia natura;
sicché non vi sarebbe alcuna evidenza che la parte
36 “impugnata” del mutuo abbia fornito la provvista per l'acquisto azionario.
I motivi sono infondati.
ha prodotto, in allegato alla seconda memoria ex art.183, CP_1
comma 6, c.p.c., il “Business plan 2009–2011” consegnato a Pt_1
al momento della richiesta di finanziamento con il quale aveva
[...]
esposto l'esistenza di finanziamenti in essere per circa euro
1.207.000,00, oltre ai saldi dei conti correnti bancari su quattro banche, per un totale di “finanziamenti bancari per 1,3 milioni di euro”; aveva quindi proposto la seguente “operazione finanziaria”: “la proprietà intende ristrutturare l'intero debito verso banche pari a circa 1,3 milioni di euro ed ottenere una riserva di liquidità di centomila euro per finanziare le nuove strategie (fra cui affiliazione a catena alberghiera, catering) … l'operazione proposta è un mutuo con le seguenti caratteristiche: importo:
1.400.000 Euro – Durata 15 anni –
Rate semestrali (30/06 - 31/12) – Ipoteca di 1° grado sull'immobile
Albergo Al Sole in Asolo” (v. doc. 57 fascicolo di parte attrice).
Non vi era menzione o proposito di acquisti azionari.
La concessione di un finanziamento di euro 1.350.000 avrebbe consentito l'estinzione del mutuo ipotecario presso oltre che il CP_8
consolidamento nel medio/lungo periodo dell'esposizione a breve;
ciò che effettivamente si è verificato, come si evince dall'esame dei
37 bilanci relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010 (v. docc.53-55) e delle schede contabili dei conti correnti presso la stessa e Parte_1
presso (v. docc.51 e 52). CP_4
Il finanziamento di euro 200.000 non rispondeva quindi alla necessità di ristrutturazione del debito o ad altra esigenza di CP_1
Né trova risconto l'affermazione delle parti appellate per cui avrebbe potuto acquistare le azioni di con CP_1 Parte_1
finanza propria;
tale assunto è infatti contraddetto proprio dai documenti sopra richiamati.
E' significativo che la funzionaria di – Filiale di Casella Parte_1
d'Asolo, , nella mail accompagnatoria alla bozza dell'atto Tes_2
di mutuo, inviata il 7 luglio 2009, abbia scritto: “… devo purtroppo confermare che l'ipoteca del 180% è relativa al totale importo del finanziamento, a prescindere da eventuali altre garanzie come in questo caso. Altrimenti si sarebbero dovuti fare due finanziamenti distinti uno di 1.350.000,00 con l'ipoteca del 180%, l'altro di
200.000,00 con il pegno, con relativi costi notarili”.
Ancorché sia stato redatto un unico atto, i finanziamenti sono comunque rimasti distinti, come del resto è confermato dalla stessa descrizione delle operazioni nel conto corrente di Parte_1
intestato a l'erogazione per l'importo di euro 1.341.105 è CP_1
indicata come EROGAZIONE FINANZIAMENTO NUMERO
38 05000723578, mentre l'erogazione per l'importo di euro 198.700 è indicata come EROGAZIONE FINANZIAMENTO NUMERO Con
05000723579 (v. doc. 6 fascicolo ).
In seguito, chiese l'ipoteca al 180% del solo Parte_1
finanziamento principale, ed in sede di rinegoziazione le modifiche hanno riguardato solamente il finanziamento di euro 1.350.000,00, mentre quello di euro 200.000,00 è rimasto inalterato (v. docc. 9 e 10 Con
), contrariamente a quanto dedotto da in LCA con Parte_1
l'impugnazione.
Nel caso in esame, oltre ad una significativa coincidenza temporale tra l'erogazione del finanziamento di euro 200.000 (per l'esattezza: euro
198.700) e l'acquisto azionario (l'erogazione il 9 luglio 2009,
l'acquisto di azioni per euro 200.022 il 31 luglio 2009), vi è anche sostanziale corrispondenza tra l'importo del primo e quello del secondo. Inoltre, l'addebito del prezzo delle azioni è avvenuto nel medesimo conto ove il finanziamento è stato erogato.
Gli elementi sopra evidenziati consentono in definitiva di ritenere che il Tribunale ha correttamente affermato la sussistenza di un collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento di euro
200.000 e l'acquisto delle azioni.
Con il settimo motivo di appello con cui Parte_4
impugna la parte di sentenza in cui il Tribunale afferma che
39 l'operazione compiuta dalla Banca è solo formalmente unica, sostanziandosi “in un mutuo di scopo (200.000 euro per l'acquisto delle azioni) + un mutuo privo di vincolo di destinazione (1.350.000 euro). A sostegno dello stesso la Liquidatela evidenzia che nel testo del contratto difetta una “clausola di destinazione” quale elemento essenziale del mutuo di scopo e che “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 e seguenti del TUB, non è mutuo di scopo né è ontologicamente compatibile con esso”.
Il motivo non merita accoglimento. È infatti evidente che l'utilizzo da parte del primo Giudice dell'espressione “mutuo di scopo” con riguardo al finanziamento di euro 200.000 non è da intendersi in senso tecnico e sta semplicemente ad indicare che, a differenza del mutuo di euro 1.350.000, detta somma era stata erogata per l'acquisto di un corrispondente importo di azioni di Parte_1
Con il sesto motivo lamenta omessa pronuncia Parte_4
con riguardo alle seguenti conclusioni formulate nel merito: “in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità dei negozi di acquisto di titoli, condannare
l'attrice alla restituzione delle azioni oggetto del Parte_1
presente giudizio e dei dividendi percepiti dalla stessa”.
Il motivo è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
40 La nullità della complessiva operazione comporta che i titoli non sono mai usciti dalla titolarità della Banca e che è obbligata a CP_1
restituire le utilità che può averne tratto.
Diversa è invece la conclusione per quanto concerne i dividendi percepiti per complessivi euro 9.730,800 (come risulta dai documenti
26 e 27 della LCA), che non potranno essere trattenuti dall'appellata, non avendone titolo.
L'importo di 9.730,800 dovrà essere pertanto restituito da CP_1
a in quanto detto importo costituisce un Parte_4
indebito.
In conclusione, l'appello proposto da in LCA Parte_5
avverso la sentenza n. 1569/2022 del Tribunale di Treviso è in minima parte accolto, ed in parziale riforma della sentenza suddetta CP_1
va condannata a restituire alla predetta appellata la somma di euro
[...]
9.730,800.
Il parziale accoglimento del sesto motivo di impugnazione di Pt_1
in LCA non incide sulla regolamentazione delle spese di lite,
[...]
dovendosi comunque considerare la Liquidatela prevalentemente soccombente, sì che rimane assorbito l'ottavo ed ultimo motivo con cui la predetta appellante si è lamentata della liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
41 Le spese del presente grado sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM
147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), maggiorato in misura prossima al 20% considerata la parziale sovrapponibilità dei motivi di appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata, per la sussistenza dei Parte_2
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente decidendo gli appelli riuniti n. 2084/2022 e n. 2087/2022 R.G. promossi con atto di citazione da LCA e (appellanti) nei Parte_5 Parte_2
confronti di (appellata), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello di in LCA Parte_5
avverso la sentenza n. 1569/2022 del Tribunale di Treviso e in parziale riforma della stessa, condanna a pagare a Controparte_1 [...]
in LCA la somma di euro 9.730,800; Parte_5
2) rigetta nel resto gli appelli;
42 3) condanna in solido le appellanti ( Controparte_7
in LCA ed a rimborsare all'appellata Parte_2
( le spese di lite del secondo grado, liquidate in euro Controparte_1
12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA, se ed in quanto dovute per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di parte appellante Parte_2
Venezia, 8 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
43