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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 43731/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 13 marzo
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 17 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43731/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. R. Rizzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Boffoli Controparte_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe, dipendente della società resistente in servizio a San Vittore, frazione di Colognola ai Colli in provincia di Verona, ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trasferimento presso una qualunque delle strutture / uffici postali di CP_1 presenti nella provincia di Palermo, logisticamente più vicini al domicilio della suocera disabile, invocando a tal fine il disposto dell'art. 33, comma quinto, legge
104/1992, trasferimento negatogli dalla società resistente.
Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, sentito liberamente il ricorrente e ritenuta superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere respinto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, così come modificata dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'art. 33, quinto comma, nel disciplinare le agevolazioni a tale scopo previste, dispone testualmente: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il comma 3 della norma in esame stabilisce quanto segue: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado… ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap di situazione di gravità... Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone...”.
Ciò posto, va evidenziato che il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, quinto comma, legge 104/1992, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 9 luglio 2009, n. 16102), è subordinato alla verifica delle esigenze economiche, produttive e organizzative del datore di lavoro, le quali non possono essere sacrificate senza una valutazione puntuale della loro effettiva compatibilità con la richiesta avanzata dal dipendente.
Ciò premesso, nel caso di specie il ricorrente al momento della domanda di trasferimento non si trovava nelle condizioni previste dalla normativa per ottenerlo.
Invero, in sede di interrogatorio libero egli ha testualmente dichiarato: “mia suocera vive effettivamente a Sciara (PA). Mio cognato usufruisce dei permessi per la madre, cioè mia suocera, ma il convivente, mio suocero, ha gravi problemi di salute, per cui sono tre anni e mezzo che mi sposto continuamente tra Sciara e la mia sede di lavoro per fronteggiare le necessità familiari. L'altra figlia di mia suocera è mia moglie che ha una figlia di cinque anni, mia figlia, ed è impossibilitata ad assistere la madre. Mio cognato lavora, mia moglie no. Dal 2018 mi occupo io di mia suocera.”.
Da tali dichiarazioni risulta che la moglie del ricorrente, figlia dalla persona che necessita di assistenza, non presta alcuna attività lavorativa.
Tale circostanza assume rilievo determinante, poiché la suocera del ricorrente può ricevere assistenza diretta e continuativa dalla figlia, congiuntamente al cognato del ricorrente, senza che ciò comporti alcun pregiudizio alla sua condizione di salute o alla gestione del suo quotidiano. Inoltre, va sottolineato come la persona da assistere versi nelle condizioni di disabilità grave almeno dal 2018, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio.
Tuttavia, il ricorrente ha avanzato istanza di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992 soltanto nel 2023, ossia ben cinque anni dopo l'insorgenza della condizione di disabilità, e solo dopo il rigetto delle precedenti domande di trasferimento nell'ambito delle procedure di mobilità ordinaria per gli anni 2023 e 2024.
Ciò premesso in punto di fatto, va sottolineato come la giurisprudenza sia univoca nel ritenere che il diritto al trasferimento di cui all'art. 33, quinto comma, della Legge n. 104/1992 non costituisca un diritto soggettivo assoluto e incondizionato, ma debba necessariamente essere subordinato alla verifica della reale necessità di assistenza, della presenza di altri soggetti idonei a prestare tale assistenza e del bilanciamento con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro (in tal senso vedasi, ex multis, sent. n. 218/2021 C. d'App. Brescia).
La carenza di una reale situazione di necessità del ricorrente ai sensi dell'art. 33, quinto comma, legge 104/1992 rende superfluo l'esame degli altri motivi del ricorso, che pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsi dagli ordinari criteri della soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
3.689,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 13 marzo
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 17 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 43731/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. R. Rizzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Boffoli Controparte_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe, dipendente della società resistente in servizio a San Vittore, frazione di Colognola ai Colli in provincia di Verona, ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trasferimento presso una qualunque delle strutture / uffici postali di CP_1 presenti nella provincia di Palermo, logisticamente più vicini al domicilio della suocera disabile, invocando a tal fine il disposto dell'art. 33, comma quinto, legge
104/1992, trasferimento negatogli dalla società resistente.
Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, sentito liberamente il ricorrente e ritenuta superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere respinto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, così come modificata dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'art. 33, quinto comma, nel disciplinare le agevolazioni a tale scopo previste, dispone testualmente: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il comma 3 della norma in esame stabilisce quanto segue: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado… ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap di situazione di gravità... Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone...”.
Ciò posto, va evidenziato che il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, quinto comma, legge 104/1992, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 9 luglio 2009, n. 16102), è subordinato alla verifica delle esigenze economiche, produttive e organizzative del datore di lavoro, le quali non possono essere sacrificate senza una valutazione puntuale della loro effettiva compatibilità con la richiesta avanzata dal dipendente.
Ciò premesso, nel caso di specie il ricorrente al momento della domanda di trasferimento non si trovava nelle condizioni previste dalla normativa per ottenerlo.
Invero, in sede di interrogatorio libero egli ha testualmente dichiarato: “mia suocera vive effettivamente a Sciara (PA). Mio cognato usufruisce dei permessi per la madre, cioè mia suocera, ma il convivente, mio suocero, ha gravi problemi di salute, per cui sono tre anni e mezzo che mi sposto continuamente tra Sciara e la mia sede di lavoro per fronteggiare le necessità familiari. L'altra figlia di mia suocera è mia moglie che ha una figlia di cinque anni, mia figlia, ed è impossibilitata ad assistere la madre. Mio cognato lavora, mia moglie no. Dal 2018 mi occupo io di mia suocera.”.
Da tali dichiarazioni risulta che la moglie del ricorrente, figlia dalla persona che necessita di assistenza, non presta alcuna attività lavorativa.
Tale circostanza assume rilievo determinante, poiché la suocera del ricorrente può ricevere assistenza diretta e continuativa dalla figlia, congiuntamente al cognato del ricorrente, senza che ciò comporti alcun pregiudizio alla sua condizione di salute o alla gestione del suo quotidiano. Inoltre, va sottolineato come la persona da assistere versi nelle condizioni di disabilità grave almeno dal 2018, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio.
Tuttavia, il ricorrente ha avanzato istanza di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992 soltanto nel 2023, ossia ben cinque anni dopo l'insorgenza della condizione di disabilità, e solo dopo il rigetto delle precedenti domande di trasferimento nell'ambito delle procedure di mobilità ordinaria per gli anni 2023 e 2024.
Ciò premesso in punto di fatto, va sottolineato come la giurisprudenza sia univoca nel ritenere che il diritto al trasferimento di cui all'art. 33, quinto comma, della Legge n. 104/1992 non costituisca un diritto soggettivo assoluto e incondizionato, ma debba necessariamente essere subordinato alla verifica della reale necessità di assistenza, della presenza di altri soggetti idonei a prestare tale assistenza e del bilanciamento con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro (in tal senso vedasi, ex multis, sent. n. 218/2021 C. d'App. Brescia).
La carenza di una reale situazione di necessità del ricorrente ai sensi dell'art. 33, quinto comma, legge 104/1992 rende superfluo l'esame degli altri motivi del ricorso, che pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsi dagli ordinari criteri della soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
3.689,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 17 marzo 2025
IL GIUDICE