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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, via Ponte di Tappia, 82, presso l'avv. Francesco Amodio,
C.F. che la rappresenta e difende giusta procura alla lite allegata in C.F._1 atti, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Email_2
- Appellante –
E
in persona del Sindaco p.t., (C.F. ) domiciliato per la carica Controparte_1 P.IVA_2 in Piazza Municipio (Palazzo San Giacomo) pec: atti. apoli.it Email_3 CP_1
-Appellato contumace– NONCHE'
C.F. Controparte_2 C.F._2
- Appellato contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 11246/2021 resa dal Giudice di Pace di Napoli in persona del dott. Alfonso Maria Chieffo, depositata in data 19/04/2021 e non notificata.
CONCLUSIONI All'udienza del 09.04.2025 il procuratore dell'appellante, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 13/12/2019 il sig. conveniva Controparte_2 in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, nel procedimento iscritto al n. R.G.
92655/2019, l' (quale soggetto incaricato della riscossione Controparte_3 ai sensi del DPR n. 602/1973) ed il (quale ente impositore), al fine di Controparte_1 ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella n.07120180049204288 (ruolo n.
2018/7346), relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2014 dell'importo complessivo di euro 330,70.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella, l'opponente eccepiva la mancata notifica della stessa, al fine di far accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
1 Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della cartella n.07120180049204288 e, per l'effetto, annullarla e, in ogni caso, dichiarare non dovuta la somma di euro 330,70 per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: 1) l'inammissibilità della domanda in quanto CP_4 proposta tardivamente;
2) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. 3) mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, stante la regolare notifica della cartella;
4) il proprio difetto di legittimazione passiva.
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda per i motivi esposti nella comparsa di costituzione, nonché accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' Agente della Riscossione, con conseguente suo esonero da qualsivoglia responsabilità, con condanna dell'attore a spese e competenze di lite. Rimaneva contumace il Controparte_1
Con sentenza n. 11246 depositata il 19.04.2021, il Giudice di Pace di Napoli qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'ammissibilità, ritenendo sussistente l'interesse ad agire dell'opponente. Nel merito, riteneva fondata la domanda attorea, in ragione della mancata prova in giudizio, da parte dell'agente della riscossione, della regolare notifica della cartella esattoriale opposta e, pertanto, disponeva l'annullamento della cartella n.07120180049204288, condannando l' al pagamento delle CP_4 spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 27.09.2021, l impugnava CP_4 la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'Agente della Riscossione deduceva l'inammissibilità della domanda fondata sull'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per vizio di motivazione della sentenza;
l'errata liquidazione delle spese di giudizio. Pertanto, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con ripetizione di quanto eventualmente già versato dal concessionario in esecuzione della sentenza appellata.
Assegnata la causa alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli, il G.U. disponeva che la prima udienza di comparizione delle parti, fissata per il 20/01/2022, si svolgesse mediante lo scambio di note scritte. Non si costituivano il sig. ed il nonostante la loro rituale CP_2 Controparte_1 vocatio in ius. All'udienza del 20/01/2022 il G.U., lette le note scritte, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 29/02/2024.
Rinviata d'ufficio l'udienza al 09.04.2025, la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e, all'esito della discussione, rassegnate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. e del Controparte_2
i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Controparte_1
§ 2. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
2 Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'opponente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.07120180049204288 (ruolo n.
2018/7346), deducendo l'omessa notifica della stessa, al fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme.
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine CP_4 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale, dopo l'ultima modifica intervenuta in data 08/08/2024, prevede che “.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativon.14/2019; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.). Orbene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110 (che ha introdotto tale ultima versione) la disposizione in esame è in vigore dal 08 agosto 2024 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n. 602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.lgs.
n. 46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n. 602/1973). Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato, dapprima, il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai
3 processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Tale principio, a seguito dell'ultima modifica apportata dall'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110, è stato confermato dalla recentissima ordinanza n. 6588 della Corte di cassazione sezione tributaria, depositata il 12 marzo 2025, in virtù della quale:”… la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio…”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973. L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 3. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi circa la carenza di interesse ad agire del sig. ad impugnare l'estratto di ruolo. Controparte_2
Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”. Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate. Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022, sopra citate. Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e del Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 iscritta al n. R.G. 22657/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, in contumacia di e del così Controparte_2 Controparte_1 provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 11246/2021, pubblicata in data 19.04.2021, nel giudizio instaurato da contro l' ed il dichiara Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.07120180049204288 (ruolo n. 2018/7346) revocando la statuizione di annullamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
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