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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/09/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 18/09/2025 nel procedimento iscritto al n. 817/2025 R.G. promosso da nei Parte_1
confronti di e di Controparte_1 CP_2
[...]
Il Giudice, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies/429 c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. TURRI GINO, che conclude e discute come da verbale della scorsa udienza, ribadendo l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed insistendo per il rigetto della avversa domanda riconvenzionale e per la rifusione delle spese di lite anche alla luce della soccombenza virtuale, insistendo per l'ammissibilità della domanda da sé proposta nella presente sede ed esibendo la nota spese in cartaceo di cui si riserva il deposito telematico in mattinata;
- per parte resistente l'avv. BEGGIN VALERIA, che conclude e discute come da note autorizzate e da verbale della scorsa udienza, ribadendo le eccezioni ivi sollevate e rappresentando che comunque l'immobile è stato liberato.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che le parti si allontanano.
Verona, 18.09.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 817/2025 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gino Turri del Foro di Verona;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
( , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
Beggin Valeria del Foro di Verona;
-parte resistente- avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria stipulato inter partes il
15.11.2023 e debitamente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Peschiera del Garda, via Risorgimento n. 1, verso il canone annuo di complessivi € 18.000,00, per la durata (giustificata da esigenze lavorative dei conduttori) di mesi 12 scaduti il
14.11.2024, sulla scorta della diffida di cui alla raccomandata a.r. inviata dalla
2 locatrice il 10.10.2024 e ricevuta dai conduttori il 18.10.2024;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa con cui gli intimati si sono costituiti nella fase sommaria opponendosi allo sfratto, segnatamente: - eccependo l'inammissibilità della proposta domanda per duplicazione di titoli, nonché l'abuso del diritto per duplicazione di strumenti processuali, avendo l'intimante già ottenuto, nell'ottobre 2024 ed in relazione all'intimato sfratto per morosità dal medesimo immobile (poi trasfuso nel giudizio n.
5073/2024 R.G. a seguito di mutamento del rito) l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni ex art. 665 c.p.c., il tutto con violazione del ne bis in idem; - spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni arrecati alla propria immagine a seguito della diffamazione posta in essere dalla locatrice anche a mezzo stampa;
§.III. Dato atto che la causa, mutato il rito all'udienza del 28.01.2025 e depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 426 c.p.c., è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'odierna udienza;
§.IV. Ritenuta la intervenuta cessazione della materia del contendere quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente, stante la definizione del giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità e la riconsegna dell'immobile de quo alla proprietà (circostanze documentata la prima ed incontestata la seconda);
§.V. Ritenuta la inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata dai resistenti in maniera irrituale, senza chiedere la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., come del resto eccepito dalla ricorrente (trattasi comunque di un'ipotesi di decadenza e/o inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado);
§.VI. Ritenuto, quanto al regime delle spese processuali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 50.000,00) e di natura e
3 quantità dell'attività difensiva esperita (fasi di studio ed introduttiva valori medi, fase decisoria valore minimo), che le stesse vadano poste integralmente a carico dei resistenti, sia per la ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale, sia per la ritenuta soccombenza virtuale nella domanda di merito della ricorrente, tenuto conto che il giudizio di risoluzione per morosità e quello per finita locazione sottendono due distinti petita e che all'atto della proposizione del presente giudizio sussisteva un oggettivo interesse ad agire della ricorrente stante la natura meramente interinale dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa nel diverso giudizio n. 5073/2024
R.G. (successivamente definito solo in data il 26.04.2025);
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda proposta da parte ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente;
- condanna parte resistente a rifondere le spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4.358,00 per compensi ed in € 145,50 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute come per legge.
Verona, 18.09.2025
Il Giudice
Pierangela Bellingeri
4
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 18/09/2025 nel procedimento iscritto al n. 817/2025 R.G. promosso da nei Parte_1
confronti di e di Controparte_1 CP_2
[...]
Il Giudice, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies/429 c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. TURRI GINO, che conclude e discute come da verbale della scorsa udienza, ribadendo l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed insistendo per il rigetto della avversa domanda riconvenzionale e per la rifusione delle spese di lite anche alla luce della soccombenza virtuale, insistendo per l'ammissibilità della domanda da sé proposta nella presente sede ed esibendo la nota spese in cartaceo di cui si riserva il deposito telematico in mattinata;
- per parte resistente l'avv. BEGGIN VALERIA, che conclude e discute come da note autorizzate e da verbale della scorsa udienza, ribadendo le eccezioni ivi sollevate e rappresentando che comunque l'immobile è stato liberato.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che le parti si allontanano.
Verona, 18.09.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 817/2025 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gino Turri del Foro di Verona;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
( , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
Beggin Valeria del Foro di Verona;
-parte resistente- avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria stipulato inter partes il
15.11.2023 e debitamente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Peschiera del Garda, via Risorgimento n. 1, verso il canone annuo di complessivi € 18.000,00, per la durata (giustificata da esigenze lavorative dei conduttori) di mesi 12 scaduti il
14.11.2024, sulla scorta della diffida di cui alla raccomandata a.r. inviata dalla
2 locatrice il 10.10.2024 e ricevuta dai conduttori il 18.10.2024;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa con cui gli intimati si sono costituiti nella fase sommaria opponendosi allo sfratto, segnatamente: - eccependo l'inammissibilità della proposta domanda per duplicazione di titoli, nonché l'abuso del diritto per duplicazione di strumenti processuali, avendo l'intimante già ottenuto, nell'ottobre 2024 ed in relazione all'intimato sfratto per morosità dal medesimo immobile (poi trasfuso nel giudizio n.
5073/2024 R.G. a seguito di mutamento del rito) l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni ex art. 665 c.p.c., il tutto con violazione del ne bis in idem; - spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni arrecati alla propria immagine a seguito della diffamazione posta in essere dalla locatrice anche a mezzo stampa;
§.III. Dato atto che la causa, mutato il rito all'udienza del 28.01.2025 e depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 426 c.p.c., è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'odierna udienza;
§.IV. Ritenuta la intervenuta cessazione della materia del contendere quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente, stante la definizione del giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità e la riconsegna dell'immobile de quo alla proprietà (circostanze documentata la prima ed incontestata la seconda);
§.V. Ritenuta la inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata dai resistenti in maniera irrituale, senza chiedere la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., come del resto eccepito dalla ricorrente (trattasi comunque di un'ipotesi di decadenza e/o inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado);
§.VI. Ritenuto, quanto al regime delle spese processuali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 50.000,00) e di natura e
3 quantità dell'attività difensiva esperita (fasi di studio ed introduttiva valori medi, fase decisoria valore minimo), che le stesse vadano poste integralmente a carico dei resistenti, sia per la ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale, sia per la ritenuta soccombenza virtuale nella domanda di merito della ricorrente, tenuto conto che il giudizio di risoluzione per morosità e quello per finita locazione sottendono due distinti petita e che all'atto della proposizione del presente giudizio sussisteva un oggettivo interesse ad agire della ricorrente stante la natura meramente interinale dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa nel diverso giudizio n. 5073/2024
R.G. (successivamente definito solo in data il 26.04.2025);
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda proposta da parte ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente;
- condanna parte resistente a rifondere le spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4.358,00 per compensi ed in € 145,50 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute come per legge.
Verona, 18.09.2025
Il Giudice
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