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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2206/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX7TX7M00315
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso per cui è causa il sig. ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato avviso di accertamento, relativo all'I.R.PE.F. dell'anno d'imposta 2018, notificatogli il 13.2.2024-.
Il 6.6.2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza camerale del 7.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento impugnato prende le mosse dalla comunicazione resa all'Agenzia delle
Entrate dal datore di lavoro del ricorrente riportante un reddito da lavoro dipendente (€ 128.287,00) superiore a quello dichiarato da quest'ultimo con il modello 730 presentato alla stessa Agenzia (€
123.805,00).
Sostiene il ricorrente che il dato reddituale comunicato all'Agenzia delle Entrate dal datore di lavoro
(e anche a lui) sia poi stato rettificato con il rilascio di un'altra certificazione, prodotta in atti, riportante quell'inferiore importo.
Il ricorso non può essere accolto, atteso che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a dar credito al dato comunicatole dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, quand'anche divergente da quello dallo stesso datore trasmesso, per mero errore materiale, al dipendente. E, in mancanza di una tempestiva comunicazione rettificativa da parte del suddetto sostituto, della quale il ricorrente non ha fornito nella fattispecie alcuna prova, l'agenzia fiscale non può che tener conto dell'unica certificazione trasmessale.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano in favore dell'Agenzia resistente come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014, con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992-.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, che liquida in € 1.701,60-.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2206/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX7TX7M00315
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso per cui è causa il sig. ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato avviso di accertamento, relativo all'I.R.PE.F. dell'anno d'imposta 2018, notificatogli il 13.2.2024-.
Il 6.6.2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza camerale del 7.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento impugnato prende le mosse dalla comunicazione resa all'Agenzia delle
Entrate dal datore di lavoro del ricorrente riportante un reddito da lavoro dipendente (€ 128.287,00) superiore a quello dichiarato da quest'ultimo con il modello 730 presentato alla stessa Agenzia (€
123.805,00).
Sostiene il ricorrente che il dato reddituale comunicato all'Agenzia delle Entrate dal datore di lavoro
(e anche a lui) sia poi stato rettificato con il rilascio di un'altra certificazione, prodotta in atti, riportante quell'inferiore importo.
Il ricorso non può essere accolto, atteso che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a dar credito al dato comunicatole dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, quand'anche divergente da quello dallo stesso datore trasmesso, per mero errore materiale, al dipendente. E, in mancanza di una tempestiva comunicazione rettificativa da parte del suddetto sostituto, della quale il ricorrente non ha fornito nella fattispecie alcuna prova, l'agenzia fiscale non può che tener conto dell'unica certificazione trasmessale.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano in favore dell'Agenzia resistente come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014, con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992-.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, che liquida in € 1.701,60-.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico