TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8190/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in via Torino n. 95, Nichelino (TO) presso lo studio Parte_1 dell'avv. SARACCO MARTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in C.so Duca degli Abbruzzi n. 42, Torino presso lo CP_1 studio dell'avv. ROZZIO MARINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da accordo raggiunto in sede di udienza del 27/01/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 CP_1 l'11/06/2016.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/01/2009. Per_1
Con ricorso depositato il 27/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio . CP_1
pagina 1 di 4 All'udienza del 27/01/2025, il G.O.P. delegato esperiva tentativo di conciliazione tra le parti, le quali addivenivano a un accordo. Stante l'accordo raggiunto, veniva disposta la revoca dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, insistendo nelle loro comuni istanze. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora principale presso la madre.
DISPONE che il padre tenga con sé la figlia : Per_1
-a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 22,00 con prelievo e accompagnamento a cura del padre;
-due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo;
-nei casi in cui la madre, a causa dei turni di lavoro, nei giorni in cui la ragazza dovrebbe pernottare presso di lei, dovesse avere le notti o parte di esse impegnate, in primo luogo verrà richiesto al padre di tenerla presso di sé, e solo in caso di sua impossibilità verrà affidata a terzi prevalentemente ai nonni;
pagina 2 di 4 -durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, anni pari con la mamma, dal 25 dicembre al 31 dicembre, con il papà dal 31 dicembre al rientro a scuola;
o negli anni dispari in modo inverso, fermo restando quanto sopra, la ragazza ogni anno trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
-nelle vacanze pasquali anni pari con la mamma, anni dispari con il papà;
-negli anni pari 02.06 (due giugno) ed eventuale ponte collegato a detta festività e vacanze scolastiche di
Carnevale con la mamma, negli anni dispari con il papà;
-il giorno del compleanno di ad anni alterni;
Per_1
-altre festività e ponti ad anni alterni;
-durante le vacanze estive: due settimane, anche suddivise in due periodi, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo l'alternanza annuale dei periodi 1-15 agosto e 16 -
31 agosto: anni pari mamma 1/8-15/8 – papà 16/8 – 31/8, anni dispari viceversa);
-entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore nei periodi di vacanza, i recapiti e i luoghi dove staranno con;
Per_1
-il compleanno di , le cerimonie religiose, le celebrazioni o gli eventi sportivi saranno partecipati Per_1 anche dal genitore con cui in quel momento la minore non è, salvo che il genitore non possa o non voglia parteciparvi;
-i genitori potranno farsi coadiuvare dalle rispettive famiglie nella gestione di e, se la stessa lo Per_1 desidera, potrà risiedere presso di loro una settimana a testa, durante le vacanze estive;
-viene previsto un contatto telefonico quotidiano della minore con il genitore assente;
-nel caso in cui eventuali impegni di lavoro impediscano all'uno o all'altro genitore di tenere con sé la figlia secondo il calendario stabilito, dovranno darne comunicazione all'altro con congruo preavviso (possibilmente di almeno una settimana) ed avranno facoltà di recuperare successivamente l'incontro mancato.
DIPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia , versando al 15 di ogni mese a Per_1 mezzo bonifico bancario alla madre la somma di Euro 100,00 al mese sino al 30.06.25 e successivamente la somma di Euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo d'intesa del 15.3.2016 sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino, prescrivendo alle parti di attenersi a tutte le indicazioni ivi contenute.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra dando sin d'ora il CP_1 autorizzazione affinché la stessa percepisca il 100%. CP_2
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni relative alla minore, via email, sms, whatsapp o telegram anche con riferimento al luogo del pernottamento qualora questo non coincida con l'abitazione di ciascuno dei genitori. I coniugi si dichiarano autosufficienti e si dichiarano reciprocamente di non aver diritto ad alcun contributo al mantenimento.
PRENDE ATTO che, con il raggiungimento del presente accordo e con il rispetto delle condizioni pattuite, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere uno dall'altro e di ritenersi così soddisfatti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04.04.2025. pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8190/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in via Torino n. 95, Nichelino (TO) presso lo studio Parte_1 dell'avv. SARACCO MARTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in C.so Duca degli Abbruzzi n. 42, Torino presso lo CP_1 studio dell'avv. ROZZIO MARINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da accordo raggiunto in sede di udienza del 27/01/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 CP_1 l'11/06/2016.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/01/2009. Per_1
Con ricorso depositato il 27/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio . CP_1
pagina 1 di 4 All'udienza del 27/01/2025, il G.O.P. delegato esperiva tentativo di conciliazione tra le parti, le quali addivenivano a un accordo. Stante l'accordo raggiunto, veniva disposta la revoca dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, insistendo nelle loro comuni istanze. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora principale presso la madre.
DISPONE che il padre tenga con sé la figlia : Per_1
-a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 22,00 con prelievo e accompagnamento a cura del padre;
-due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il mercoledì) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo;
-nei casi in cui la madre, a causa dei turni di lavoro, nei giorni in cui la ragazza dovrebbe pernottare presso di lei, dovesse avere le notti o parte di esse impegnate, in primo luogo verrà richiesto al padre di tenerla presso di sé, e solo in caso di sua impossibilità verrà affidata a terzi prevalentemente ai nonni;
pagina 2 di 4 -durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, anni pari con la mamma, dal 25 dicembre al 31 dicembre, con il papà dal 31 dicembre al rientro a scuola;
o negli anni dispari in modo inverso, fermo restando quanto sopra, la ragazza ogni anno trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
-nelle vacanze pasquali anni pari con la mamma, anni dispari con il papà;
-negli anni pari 02.06 (due giugno) ed eventuale ponte collegato a detta festività e vacanze scolastiche di
Carnevale con la mamma, negli anni dispari con il papà;
-il giorno del compleanno di ad anni alterni;
Per_1
-altre festività e ponti ad anni alterni;
-durante le vacanze estive: due settimane, anche suddivise in due periodi, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo l'alternanza annuale dei periodi 1-15 agosto e 16 -
31 agosto: anni pari mamma 1/8-15/8 – papà 16/8 – 31/8, anni dispari viceversa);
-entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore nei periodi di vacanza, i recapiti e i luoghi dove staranno con;
Per_1
-il compleanno di , le cerimonie religiose, le celebrazioni o gli eventi sportivi saranno partecipati Per_1 anche dal genitore con cui in quel momento la minore non è, salvo che il genitore non possa o non voglia parteciparvi;
-i genitori potranno farsi coadiuvare dalle rispettive famiglie nella gestione di e, se la stessa lo Per_1 desidera, potrà risiedere presso di loro una settimana a testa, durante le vacanze estive;
-viene previsto un contatto telefonico quotidiano della minore con il genitore assente;
-nel caso in cui eventuali impegni di lavoro impediscano all'uno o all'altro genitore di tenere con sé la figlia secondo il calendario stabilito, dovranno darne comunicazione all'altro con congruo preavviso (possibilmente di almeno una settimana) ed avranno facoltà di recuperare successivamente l'incontro mancato.
DIPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia , versando al 15 di ogni mese a Per_1 mezzo bonifico bancario alla madre la somma di Euro 100,00 al mese sino al 30.06.25 e successivamente la somma di Euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo d'intesa del 15.3.2016 sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino, prescrivendo alle parti di attenersi a tutte le indicazioni ivi contenute.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra dando sin d'ora il CP_1 autorizzazione affinché la stessa percepisca il 100%. CP_2
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni relative alla minore, via email, sms, whatsapp o telegram anche con riferimento al luogo del pernottamento qualora questo non coincida con l'abitazione di ciascuno dei genitori. I coniugi si dichiarano autosufficienti e si dichiarano reciprocamente di non aver diritto ad alcun contributo al mantenimento.
PRENDE ATTO che, con il raggiungimento del presente accordo e con il rispetto delle condizioni pattuite, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere uno dall'altro e di ritenersi così soddisfatti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04.04.2025. pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4