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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/07/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4839/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 4839/2021, tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Oberdan, Parte_1 C.F._1
n.12 in Canosa di Puglia presso lo studio dell'Avv. Lucia Patruno, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 02.4.2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa acquisizione del parere del P.M., rassegnato in data 08.5.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.7.2021 , chiedendo la cessazione degli effetti civili del Parte_1
pagina 1 di 14 matrimonio, ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data 23.8.1991 in Canosa CP_1 di Puglia e che dall'unione sono nati due figli: (n.to il 25.3.1994) e (n.ta il 08.11.2002); ER Per_2 che i coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale con decreto del Tribunale di Foggia
n.cron.11493/2019 del 22.10.2019 (pubbl. il 26.10.2019) che ha omologato gli accordi convenuti tra le parti;
che dal momento della separazione i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, anche in considerazione della irreperibilità del CP_1
Pertanto, la ricorrente, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di
“confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione e dunque: dichiarare che la casa coniugale rimarrà assegnata con mobili ed arredi ivi esistenti alla signora che Parte_1 continuerà ad abitarla con la figlia;
che il continui a farsi carico del 50% della rata Per_2 CP_1 relativa al mutuo bancario ventennale acceso per l'acquisto della casa coniugale;
condannare il resistente al pagamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente pari ad € 200,00 e uno di € 200,00 per il mantenimento della signora da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il 15 di Parte_1 ogni mese”; la condanna alle spese di lite del resistente.
Il , benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha fissato la prima udienza di comparizione del 02.11.2021, all'esito della quale ha rinviato fino all'udienza del 25.01.2023 al fine di permettere alla ricorrente di correttamente eseguire la notifica al resistente.
In tal udienza, dichiarata la contumacia del resistente, il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del
24.5.2023, all'esito della quale ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 08.11.2023.
All'udienza del 08.11.2023, rigettate le richieste istruttorie, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.4.2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 02.4.2025.
In tale udienza il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso, il decreto e l'ordinanza del Presidente del 30.10.2022 sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c., essendo state compiute le relative formalità (cfr. relata di notificazione). Il resistente, pur messo nella condizione di avere conoscenza del presente procedimento non ha inteso costituirsi. pagina 2 di 14 Per tali motivi, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, già dichiarata all'udienza del 25.01.2023.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 prevede che il Giudice pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando “accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause prevista dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n.2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè il decreto del
Tribunale di Foggia n.cron. 11493/2019 del 22.10.2019 (publ. il 26.10.2019), che ha omologato i patti convenuti tra le parti, e la circostanza che dal momento della pronuncia di separazione fino alla proposizione del ricorso divorzile, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della ricorrente, la contumacia del resistente, il quale, solo, avrebbe potuto eccepire l'eventuale interruzione della separazione, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Sull'assegno divorzile.
La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore “un assegno di mantenimento” di € 200,00 mensili, basando tale richiesta sul presupposto che lei si è dedicata alla cura della famiglia, per un, presunto, accordo con il marito. Inoltre, ha asserito di non avere un reddito proprio, sebbene abbia affermato di svolgere lavori saltuari e di aver percepito il reddito di cittadinanza. In comparsa conclusionale la pagina 3 di 14 ricorrente ha affermato che non ha mezzi adeguati a far fronte alla vita quotidiana, essendo “spesso costretta a richiedere aiuto economico alle istituzioni per far fronte alle necessità quotidiane”.
Pertanto, ha richiesto l'assegno divorzile anche in funzione assistenziale. La stessa ricorrente ha, infine, affermato che ha “il diritto di conservare il tenore di vita tenuto durante il matrimonio”.
Preliminarmente, la ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha richiesto la corresponsione di un “assegno di mantenimento”. Tuttavia, avendo richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio), la disciplina di riferimento è quella dell'assegno divorzile. L'assegno di separazione
(assegno di mantenimento) presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020).
Affermato ciò, si può prendere in esame più specificamente, pertanto, la disciplina dell'assegno divorzile.
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve:
pagina 4 di 14 a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma
(“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”,
“reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
pagina 5 di 14 comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accetta e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del
2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è
pagina 6 di 14 tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
Preliminarmente, nel caso in esame, bisogna affermare che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (vedi Cass. civ. sez 3 ord. 14372/2023, Cass. civ. 461/2015; vedi anche Cass. sez. 2 ord.
n.15288/2023 “nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a 'fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”).
Pertanto, la contumacia del resistente/convenuto, di per sé sola, non assume alcun significato probatorio favorevole alla domanda dell'attore, ma può solo concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del Giudice. Infatti, la contumacia non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (vedi Cass. civ. sez. I 2151/2010).
Orbene, nel caso di specie, in considerazione dei principi sopra esposti, non deve essere riconosciuto alcun assegno divorzile in funzione perequativa, compensativa e, anche, assistenziale.
Infatti, la ricorrente, su cui ricadeva l'onere della prova, non ha allegato e, nemmeno, asserito quali occasioni lavorative o di crescita professionale avrebbe sacrificato per dedicarsi interamente alla cura della famiglia e dei figli e come ciò non le consenta, all'attualità, di godere di adeguati redditi propri.
Seppur la ricorrente, con le memorie di cui all'art. 183 co 6 n.2) c.p.c., ha sostenuto di aver lavorato
“presso una camiceria a Canosa”, prima del matrimonio, e che per un, presunto, accordo tra i coniugi successivamente non abbia più lavorato, tale asserzione non risulta provata, apparendo, inoltre, generica e non ben determinata.
Inoltre, non coglie nel segno la “sola” affermazione della ricorrente di essersi dedicata alla cura della famiglia e dei figli, perché sotto l'aspetto perequativo e compensativo dell'assegno divorzile, la ricorrente avrebbe dovuto, anche, allegare le occasioni lavorative o di crescita professionale perse.
Parimenti, non coglie nel segno l'affermazione della ricorrente secondo cui, essendo il solo Derosa percettore di reddito, che consentiva all'intera famiglia una vita dignitosa, attualmente, svolgendo, pagina 7 di 14 lavori saltuari non gli sarebbe garantita la stessa “vita dignitosa” precedente (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c. e comparsa conclusionale “nel caso di specie, va tenuta in considerazione la circostanza che il era l'unico percettore di reddito durante il matrimonio, che gli permetteva di vivere una CP_1 vita del tutto dignitosa”). Infatti, si è già affermato come l'assegno divorzile sotto l'aspetto perequativo/compensativo mira a compensare gli sforzi profusi dall'istante durante la vita matrimoniale nella cura della famiglia, sacrificando occasioni lavorative e di crescita professionale, che attualmente non gli consentono di avere adeguati redditi.
Inoltre, la ricorrente ha affermato di aver svolto, dopo la separazione, lavori saltuari e di aver fatto ricorso alla misura del c.d. reddito di cittadinanza (cfr. memoria integrativa;
memoria ex art. 183 co 6
n.1) c.p.c. secondo cui “la stessa, a seguito della separazione, si è trovata a dover cercare lavori saltuari e mal retribuiti che non gli permettono di vivere dignitosamente, non dimentichiamo che la ricorrente ha 51 anni e soffre di patologie invalidanti che non le permettono di accettare ogni lavoro”; comparsa conclusionale “solo a seguito della separazione, a quarantasette anni di età si è vista costretta improvvisamente a cercare lavoro, trovando solo lavori saltuari e sottoretribuiti. Riesce a vivere solo grazie ai sussidi elargiti dal Comune”). Infatti, la ha depositato una busta paga da Pt_1 parte di per il mese di agosto 2022 dell'importo di € 474,28 (cfr. Parte_2 Controparte_2 busta paga).
La ricorrente, sebbene abbia affermato di svolgere lavori saltuari dal momento della separazione (cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183 co 6 n.1), non ha allegato altre buste paga, né alcuna dichiarazione dei redditi.
Infine, la ha affermato che ha usufruito del beneficio del reddito di cittadinanza (cfr. memoria Pt_1 integrativa “riesce a vivere solo grazie al reddito di cittadinanza pari ad € 800,00 mensili”) e che attualmente è destinataria di “aiuti economici da parte delle istituzioni” e di “sussidi da parte del
Comune” (cfr. comparsa conclusionale), senza tuttavia indicare alcun importo, considerando che sono misure stabilite dallo Stato proprio per far fronte a tali esigenze (c.d. politiche di “welfare state”).
Pertanto, non solo la ricorrente non ha allegato quali occasioni lavorative o di crescita professionale avrebbe sacrificato per dedicarsi interamente alla cura della famiglia e dei figli, ma ha anche affermato di svolgere lavori saltuari e di godere, all'attualità, di aiuti economici da parte delle “istituzioni” (cfr. comparsa conclusionale).
Pertanto, appare che la ricorrente, di anni 53, abbia dimostrato una certa capacità lavorativa, che le permette di reperire un lavoro, compatibilmente alle attitudini professionali e di studio maturate, oltre che alle proprie condizioni di salute, non avendo allegato alcun tipo di invalidità.
pagina 8 di 14 Pertanto, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo/compensativa.
Quindi, non ricorrendo le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in base alla sua funzione perequativo-compensativa, può esaminarsi la funzione assistenziale, che verrà in rilievo, valorizzando la funzione sociale dell'assegno, se concorrono le seguenti condizioni: “a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della “crisi” del giudicato – o accordi equiparati – rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significati da parte dell'ex coniuge richiedente” (si veda Cass. civ. sez. 1
n.19306/2023; sempre nella stessa si afferma “la funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio” e, poiché la funzione assistenziale assume un rilievo preponderante rispetto a quella perequativa-compensativa, “la quantificazione dell'assegno dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438
c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando”). Pertanto, anche da ultimo, viene ribadita la rilevanza, al fine del riconoscimento dell'assegno anche in funzione assistenziale, dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, tanto che non gli abbia permesso, dopo il matrimonio, un livello reddituale adeguato e, quindi, una effettiva e concreta autosufficienza economica, tenendo conto delle aspettative professionali economiche eventualmente sacrificate.
Orbene, nel caso di specie, la circostanza di non essere economicamente autosufficiente è stata dedotta solo in comparsa conclusionale, quindi oltre i limiti di preclusione consentiti dal nostro codice. Infatti, la ricorrente ha posto a fondamento della originaria domanda di assegno divorzile, “fatti costitutivi nuovi”, fondando, ora, la pretesa su una situazione di mancata “autosufficienza economica”. pagina 9 di 14 In ogni caso, non va riconosciuto alla ricorrente l'assegno di mantenimento nemmeno sotto l'aspetto assistenziale.
Infatti, nel caso in esame, non ricorrono le condizioni al fine del suo riconoscimento, almeno per quattro ragioni: 1) in primo luogo, la ricorrente ha affermato di svolgere lavori saltuari, seppure mal retribuiti, non indicando la relativa retribuzione (cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183 co 6
n.1), al fine di valutare la mancata autosufficienza economica;
2) in secondo luogo, la ha Pt_1 affermato di vivere attualmente di aiuti da parte delle istituzioni (cfr. comparsa conclusionale), oltre che di aver beneficiato della misura del reddito di cittadinanza (cfr. memoria integrativa); 3) vi sono altri soggetti tenuti ex art. 433 c.c., come il figlio soggetto economicamente Persona_3 autosufficiente, che “percepisce reddito fisso da lavoro dipendente a tempo indeterminato” (cfr. patti separazione); 4) infine, non vi sono informazioni sul reddito del marito, né sul lavoro da lui espletato, che possono indicare, anche, potenzialmente i suoi redditi e se, quindi, è in grado di sostenere economicamente l'esborso.
Pertanto, in considerazione di tutti tali motivi, non ricorrono nemmeno i presupposti per il riconoscimento in favore della di un assegno divorzile in funzione assistenziale. Pt_1
Pertanto, in conclusione, per tutti i motivi esposti, il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_2
La ricorrente ha chiesto disporsi in favore della figlia un assegno di mantenimento di € 200,00 Per_2 mensili, confermando i patti della separazione.
Orbene, la coppia ha avuto due figli, di anni 31, attualmente economicamente indipendente, e ER
, di anni 23. La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore Per_2 della sola , affermando che la stessa non sia economicamente autosufficiente. Per_2
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore dei figli, l'art. 6 L.898/1970 prevede che nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano le norme degli artt. 315 bis s.s. c.c.
In base alla ricostruzione giurisprudenziale dell'art. 337 septies c.c. si è affermato che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare pagina 10 di 14 sistematico ritorno (si veda ex multis Cass. civ. sez. 1 sent. n. 2977/2020). Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi,
“non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Per quanto riguarda l'onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
pagina 11 di 14 indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023).
Ulteriormente, va detto che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, che “in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale, e, poi, di una collocazione lavorativa” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. 26875/2023; si veda anche Cass. n. 29779 del 29/12/2020, con cui si è statuito che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Orbene, nel caso di specie la , su cui ricadeva l'onere della prova, non ha allegato e, nemmeno, Pt_1 asserito il percorso scolastico e formativo seguito dalla figlia. Inoltre, non ha nemmeno asserito se la figlia, abbia finito gli studi e sia dedicata fattivamente alla ricerca di un lavoro, non riuscito a reperire a cause a lei non imputabili, oppure abbia intrapreso percorsi professionalizzanti.
Per tutti tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della figlia formulata dalla ricorrente. Per_2
Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che le era stata assegnata in sede di patti di separazione.
L'assegnazione della casa familiare è una misura finalizzata al solo scopo di consentire ai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente di conservare il loro habitat domestico.
Si rammenta infatti come la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente pagina 12 di 14 domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 32151/2023 e n. 25604/2018), ragione per cui non si procederà all'assegnazione della casa coniugale nel momento in cui venga accertato il venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023 e n.
20452/2022).
Nel caso di specie, come già detto, la non ha provato uno dei presupposti al fine Pt_1 dell'assegnazione della casa coniugale, cioè che la figlia non sia economicamente Per_2 autosufficiente.
Per tali motivi, la casa coniugale non può essere assegnata alla ricorrente e dovrà seguire l'ordinario regime civilistico.
Sulla domanda riguardante la rata del mutuo bancario.
La ricorrente ha chiesto che “il continui a farsi carico del 50% della rata relativa al mutuo CP_1 bancario ventennale acceso per l'acquisto della casa coniugale”. La ha affermato che “a Pt_1 seguito della separazione, il non ha mai rispettato gli accordi economici, né ha mai CP_1 partecipato alle spese straordinarie, inoltre non ha mai garantito la quota spettantegli del mutuo” (cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183 co 6 n.1).
La quindi, chiede che il adempia correttamente a quanto stabilito nei patti di Pt_1 CP_1 separazione, con il quale i coniugi si sono accordati per corrispondere al 50% la rata di muto.
Per quanto riguarda i patti di separazione omologati dal Tribunale, si può affermare che secondo il costante orientamento della nostra Cassazione, “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento di figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata” (Cass. civ. Sez 1, sent.
n.16909/2015, vedi anche Cass. Civ. Sz. I, ord. 15169/2022, Cass. Civ. Sez. I, Ord. n.24687/2022; vedi anche in parte motivazionale Cass. civ. Sez. Unite n.21761/2021), ne consegue, pertanto, che il
Tribunale nel giudizio di divorzio può prendere in considerazione quelle clausole che hanno causa nella separazione personale (quindi, “il contenuto essenziale”), ma non anche i patti autonomi, regolati dagli art. 1372 ss cc. e tutelati con un diverso rito rispetto a quello del divorzio/separazione. pagina 13 di 14 Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1
n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
Pertanto, il Tribunale dichiara la domanda inammissibile.
Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo che ha visto la ricorrente soccombente sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, di un assegno in favore della figlia e dell'assegnazione Per_2 della casa coniugale, con l'inammissibilità della domanda di esatto adempimento riguardo alla rata del mutuo, le spese di lite possono rimanere a carico della parte che le ha anticipate ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Canosa di Puglia in data
23.8.1991 tra , nata in [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato in [...] il [...], (atto n.146 – parte II – Serie A - Anno 1991);
• Rigetta la domanda di corresponsione di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, come da parte motiva;
• Rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia
, come da parte motiva;
Per_2
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, come da parte motiva;
• Dichiara inammissibile la domanda di versamento della rata di mutuo, come da parte motiva;
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 4839/2021, tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Oberdan, Parte_1 C.F._1
n.12 in Canosa di Puglia presso lo studio dell'Avv. Lucia Patruno, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 02.4.2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa acquisizione del parere del P.M., rassegnato in data 08.5.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.7.2021 , chiedendo la cessazione degli effetti civili del Parte_1
pagina 1 di 14 matrimonio, ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data 23.8.1991 in Canosa CP_1 di Puglia e che dall'unione sono nati due figli: (n.to il 25.3.1994) e (n.ta il 08.11.2002); ER Per_2 che i coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale con decreto del Tribunale di Foggia
n.cron.11493/2019 del 22.10.2019 (pubbl. il 26.10.2019) che ha omologato gli accordi convenuti tra le parti;
che dal momento della separazione i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, anche in considerazione della irreperibilità del CP_1
Pertanto, la ricorrente, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di
“confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione e dunque: dichiarare che la casa coniugale rimarrà assegnata con mobili ed arredi ivi esistenti alla signora che Parte_1 continuerà ad abitarla con la figlia;
che il continui a farsi carico del 50% della rata Per_2 CP_1 relativa al mutuo bancario ventennale acceso per l'acquisto della casa coniugale;
condannare il resistente al pagamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente pari ad € 200,00 e uno di € 200,00 per il mantenimento della signora da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il 15 di Parte_1 ogni mese”; la condanna alle spese di lite del resistente.
Il , benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha fissato la prima udienza di comparizione del 02.11.2021, all'esito della quale ha rinviato fino all'udienza del 25.01.2023 al fine di permettere alla ricorrente di correttamente eseguire la notifica al resistente.
In tal udienza, dichiarata la contumacia del resistente, il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del
24.5.2023, all'esito della quale ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 08.11.2023.
All'udienza del 08.11.2023, rigettate le richieste istruttorie, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.4.2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 02.4.2025.
In tale udienza il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso, il decreto e l'ordinanza del Presidente del 30.10.2022 sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c., essendo state compiute le relative formalità (cfr. relata di notificazione). Il resistente, pur messo nella condizione di avere conoscenza del presente procedimento non ha inteso costituirsi. pagina 2 di 14 Per tali motivi, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, già dichiarata all'udienza del 25.01.2023.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 prevede che il Giudice pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando “accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause prevista dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n.2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè il decreto del
Tribunale di Foggia n.cron. 11493/2019 del 22.10.2019 (publ. il 26.10.2019), che ha omologato i patti convenuti tra le parti, e la circostanza che dal momento della pronuncia di separazione fino alla proposizione del ricorso divorzile, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della ricorrente, la contumacia del resistente, il quale, solo, avrebbe potuto eccepire l'eventuale interruzione della separazione, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Sull'assegno divorzile.
La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore “un assegno di mantenimento” di € 200,00 mensili, basando tale richiesta sul presupposto che lei si è dedicata alla cura della famiglia, per un, presunto, accordo con il marito. Inoltre, ha asserito di non avere un reddito proprio, sebbene abbia affermato di svolgere lavori saltuari e di aver percepito il reddito di cittadinanza. In comparsa conclusionale la pagina 3 di 14 ricorrente ha affermato che non ha mezzi adeguati a far fronte alla vita quotidiana, essendo “spesso costretta a richiedere aiuto economico alle istituzioni per far fronte alle necessità quotidiane”.
Pertanto, ha richiesto l'assegno divorzile anche in funzione assistenziale. La stessa ricorrente ha, infine, affermato che ha “il diritto di conservare il tenore di vita tenuto durante il matrimonio”.
Preliminarmente, la ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha richiesto la corresponsione di un “assegno di mantenimento”. Tuttavia, avendo richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio), la disciplina di riferimento è quella dell'assegno divorzile. L'assegno di separazione
(assegno di mantenimento) presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020).
Affermato ciò, si può prendere in esame più specificamente, pertanto, la disciplina dell'assegno divorzile.
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve:
pagina 4 di 14 a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma
(“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”,
“reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
pagina 5 di 14 comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accetta e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del
2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è
pagina 6 di 14 tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
Preliminarmente, nel caso in esame, bisogna affermare che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (vedi Cass. civ. sez 3 ord. 14372/2023, Cass. civ. 461/2015; vedi anche Cass. sez. 2 ord.
n.15288/2023 “nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a 'fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”).
Pertanto, la contumacia del resistente/convenuto, di per sé sola, non assume alcun significato probatorio favorevole alla domanda dell'attore, ma può solo concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del Giudice. Infatti, la contumacia non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (vedi Cass. civ. sez. I 2151/2010).
Orbene, nel caso di specie, in considerazione dei principi sopra esposti, non deve essere riconosciuto alcun assegno divorzile in funzione perequativa, compensativa e, anche, assistenziale.
Infatti, la ricorrente, su cui ricadeva l'onere della prova, non ha allegato e, nemmeno, asserito quali occasioni lavorative o di crescita professionale avrebbe sacrificato per dedicarsi interamente alla cura della famiglia e dei figli e come ciò non le consenta, all'attualità, di godere di adeguati redditi propri.
Seppur la ricorrente, con le memorie di cui all'art. 183 co 6 n.2) c.p.c., ha sostenuto di aver lavorato
“presso una camiceria a Canosa”, prima del matrimonio, e che per un, presunto, accordo tra i coniugi successivamente non abbia più lavorato, tale asserzione non risulta provata, apparendo, inoltre, generica e non ben determinata.
Inoltre, non coglie nel segno la “sola” affermazione della ricorrente di essersi dedicata alla cura della famiglia e dei figli, perché sotto l'aspetto perequativo e compensativo dell'assegno divorzile, la ricorrente avrebbe dovuto, anche, allegare le occasioni lavorative o di crescita professionale perse.
Parimenti, non coglie nel segno l'affermazione della ricorrente secondo cui, essendo il solo Derosa percettore di reddito, che consentiva all'intera famiglia una vita dignitosa, attualmente, svolgendo, pagina 7 di 14 lavori saltuari non gli sarebbe garantita la stessa “vita dignitosa” precedente (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c. e comparsa conclusionale “nel caso di specie, va tenuta in considerazione la circostanza che il era l'unico percettore di reddito durante il matrimonio, che gli permetteva di vivere una CP_1 vita del tutto dignitosa”). Infatti, si è già affermato come l'assegno divorzile sotto l'aspetto perequativo/compensativo mira a compensare gli sforzi profusi dall'istante durante la vita matrimoniale nella cura della famiglia, sacrificando occasioni lavorative e di crescita professionale, che attualmente non gli consentono di avere adeguati redditi.
Inoltre, la ricorrente ha affermato di aver svolto, dopo la separazione, lavori saltuari e di aver fatto ricorso alla misura del c.d. reddito di cittadinanza (cfr. memoria integrativa;
memoria ex art. 183 co 6
n.1) c.p.c. secondo cui “la stessa, a seguito della separazione, si è trovata a dover cercare lavori saltuari e mal retribuiti che non gli permettono di vivere dignitosamente, non dimentichiamo che la ricorrente ha 51 anni e soffre di patologie invalidanti che non le permettono di accettare ogni lavoro”; comparsa conclusionale “solo a seguito della separazione, a quarantasette anni di età si è vista costretta improvvisamente a cercare lavoro, trovando solo lavori saltuari e sottoretribuiti. Riesce a vivere solo grazie ai sussidi elargiti dal Comune”). Infatti, la ha depositato una busta paga da Pt_1 parte di per il mese di agosto 2022 dell'importo di € 474,28 (cfr. Parte_2 Controparte_2 busta paga).
La ricorrente, sebbene abbia affermato di svolgere lavori saltuari dal momento della separazione (cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183 co 6 n.1), non ha allegato altre buste paga, né alcuna dichiarazione dei redditi.
Infine, la ha affermato che ha usufruito del beneficio del reddito di cittadinanza (cfr. memoria Pt_1 integrativa “riesce a vivere solo grazie al reddito di cittadinanza pari ad € 800,00 mensili”) e che attualmente è destinataria di “aiuti economici da parte delle istituzioni” e di “sussidi da parte del
Comune” (cfr. comparsa conclusionale), senza tuttavia indicare alcun importo, considerando che sono misure stabilite dallo Stato proprio per far fronte a tali esigenze (c.d. politiche di “welfare state”).
Pertanto, non solo la ricorrente non ha allegato quali occasioni lavorative o di crescita professionale avrebbe sacrificato per dedicarsi interamente alla cura della famiglia e dei figli, ma ha anche affermato di svolgere lavori saltuari e di godere, all'attualità, di aiuti economici da parte delle “istituzioni” (cfr. comparsa conclusionale).
Pertanto, appare che la ricorrente, di anni 53, abbia dimostrato una certa capacità lavorativa, che le permette di reperire un lavoro, compatibilmente alle attitudini professionali e di studio maturate, oltre che alle proprie condizioni di salute, non avendo allegato alcun tipo di invalidità.
pagina 8 di 14 Pertanto, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo/compensativa.
Quindi, non ricorrendo le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in base alla sua funzione perequativo-compensativa, può esaminarsi la funzione assistenziale, che verrà in rilievo, valorizzando la funzione sociale dell'assegno, se concorrono le seguenti condizioni: “a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della “crisi” del giudicato – o accordi equiparati – rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significati da parte dell'ex coniuge richiedente” (si veda Cass. civ. sez. 1
n.19306/2023; sempre nella stessa si afferma “la funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio” e, poiché la funzione assistenziale assume un rilievo preponderante rispetto a quella perequativa-compensativa, “la quantificazione dell'assegno dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438
c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando”). Pertanto, anche da ultimo, viene ribadita la rilevanza, al fine del riconoscimento dell'assegno anche in funzione assistenziale, dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, tanto che non gli abbia permesso, dopo il matrimonio, un livello reddituale adeguato e, quindi, una effettiva e concreta autosufficienza economica, tenendo conto delle aspettative professionali economiche eventualmente sacrificate.
Orbene, nel caso di specie, la circostanza di non essere economicamente autosufficiente è stata dedotta solo in comparsa conclusionale, quindi oltre i limiti di preclusione consentiti dal nostro codice. Infatti, la ricorrente ha posto a fondamento della originaria domanda di assegno divorzile, “fatti costitutivi nuovi”, fondando, ora, la pretesa su una situazione di mancata “autosufficienza economica”. pagina 9 di 14 In ogni caso, non va riconosciuto alla ricorrente l'assegno di mantenimento nemmeno sotto l'aspetto assistenziale.
Infatti, nel caso in esame, non ricorrono le condizioni al fine del suo riconoscimento, almeno per quattro ragioni: 1) in primo luogo, la ricorrente ha affermato di svolgere lavori saltuari, seppure mal retribuiti, non indicando la relativa retribuzione (cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183 co 6
n.1), al fine di valutare la mancata autosufficienza economica;
2) in secondo luogo, la ha Pt_1 affermato di vivere attualmente di aiuti da parte delle istituzioni (cfr. comparsa conclusionale), oltre che di aver beneficiato della misura del reddito di cittadinanza (cfr. memoria integrativa); 3) vi sono altri soggetti tenuti ex art. 433 c.c., come il figlio soggetto economicamente Persona_3 autosufficiente, che “percepisce reddito fisso da lavoro dipendente a tempo indeterminato” (cfr. patti separazione); 4) infine, non vi sono informazioni sul reddito del marito, né sul lavoro da lui espletato, che possono indicare, anche, potenzialmente i suoi redditi e se, quindi, è in grado di sostenere economicamente l'esborso.
Pertanto, in considerazione di tutti tali motivi, non ricorrono nemmeno i presupposti per il riconoscimento in favore della di un assegno divorzile in funzione assistenziale. Pt_1
Pertanto, in conclusione, per tutti i motivi esposti, il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_2
La ricorrente ha chiesto disporsi in favore della figlia un assegno di mantenimento di € 200,00 Per_2 mensili, confermando i patti della separazione.
Orbene, la coppia ha avuto due figli, di anni 31, attualmente economicamente indipendente, e ER
, di anni 23. La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore Per_2 della sola , affermando che la stessa non sia economicamente autosufficiente. Per_2
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore dei figli, l'art. 6 L.898/1970 prevede che nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano le norme degli artt. 315 bis s.s. c.c.
In base alla ricostruzione giurisprudenziale dell'art. 337 septies c.c. si è affermato che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare pagina 10 di 14 sistematico ritorno (si veda ex multis Cass. civ. sez. 1 sent. n. 2977/2020). Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi,
“non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Per quanto riguarda l'onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
pagina 11 di 14 indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023).
Ulteriormente, va detto che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, che “in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale, e, poi, di una collocazione lavorativa” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. 26875/2023; si veda anche Cass. n. 29779 del 29/12/2020, con cui si è statuito che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Orbene, nel caso di specie la , su cui ricadeva l'onere della prova, non ha allegato e, nemmeno, Pt_1 asserito il percorso scolastico e formativo seguito dalla figlia. Inoltre, non ha nemmeno asserito se la figlia, abbia finito gli studi e sia dedicata fattivamente alla ricerca di un lavoro, non riuscito a reperire a cause a lei non imputabili, oppure abbia intrapreso percorsi professionalizzanti.
Per tutti tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della figlia formulata dalla ricorrente. Per_2
Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che le era stata assegnata in sede di patti di separazione.
L'assegnazione della casa familiare è una misura finalizzata al solo scopo di consentire ai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente di conservare il loro habitat domestico.
Si rammenta infatti come la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente pagina 12 di 14 domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 32151/2023 e n. 25604/2018), ragione per cui non si procederà all'assegnazione della casa coniugale nel momento in cui venga accertato il venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023 e n.
20452/2022).
Nel caso di specie, come già detto, la non ha provato uno dei presupposti al fine Pt_1 dell'assegnazione della casa coniugale, cioè che la figlia non sia economicamente Per_2 autosufficiente.
Per tali motivi, la casa coniugale non può essere assegnata alla ricorrente e dovrà seguire l'ordinario regime civilistico.
Sulla domanda riguardante la rata del mutuo bancario.
La ricorrente ha chiesto che “il continui a farsi carico del 50% della rata relativa al mutuo CP_1 bancario ventennale acceso per l'acquisto della casa coniugale”. La ha affermato che “a Pt_1 seguito della separazione, il non ha mai rispettato gli accordi economici, né ha mai CP_1 partecipato alle spese straordinarie, inoltre non ha mai garantito la quota spettantegli del mutuo” (cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183 co 6 n.1).
La quindi, chiede che il adempia correttamente a quanto stabilito nei patti di Pt_1 CP_1 separazione, con il quale i coniugi si sono accordati per corrispondere al 50% la rata di muto.
Per quanto riguarda i patti di separazione omologati dal Tribunale, si può affermare che secondo il costante orientamento della nostra Cassazione, “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento di figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata” (Cass. civ. Sez 1, sent.
n.16909/2015, vedi anche Cass. Civ. Sz. I, ord. 15169/2022, Cass. Civ. Sez. I, Ord. n.24687/2022; vedi anche in parte motivazionale Cass. civ. Sez. Unite n.21761/2021), ne consegue, pertanto, che il
Tribunale nel giudizio di divorzio può prendere in considerazione quelle clausole che hanno causa nella separazione personale (quindi, “il contenuto essenziale”), ma non anche i patti autonomi, regolati dagli art. 1372 ss cc. e tutelati con un diverso rito rispetto a quello del divorzio/separazione. pagina 13 di 14 Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1
n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
Pertanto, il Tribunale dichiara la domanda inammissibile.
Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo che ha visto la ricorrente soccombente sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, di un assegno in favore della figlia e dell'assegnazione Per_2 della casa coniugale, con l'inammissibilità della domanda di esatto adempimento riguardo alla rata del mutuo, le spese di lite possono rimanere a carico della parte che le ha anticipate ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Canosa di Puglia in data
23.8.1991 tra , nata in [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato in [...] il [...], (atto n.146 – parte II – Serie A - Anno 1991);
• Rigetta la domanda di corresponsione di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, come da parte motiva;
• Rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia
, come da parte motiva;
Per_2
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, come da parte motiva;
• Dichiara inammissibile la domanda di versamento della rata di mutuo, come da parte motiva;
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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