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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5037/ 2024
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. GATTUSO LUIGI presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA ANNUNZIATELLA N. 23 80053 CASTELLAMMARE DI
STABIA ITALIA
Ricorrente
E
i persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE
DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato l'odierno istante, premesso che: aveva svolto attività lavorative come specificato in ricorso;
che era 1 stato disconosciuto il rapporto di lavoro indicato in ricorso;
tanto premesso, adiva questa Autorità Giudiziaria, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e per l'effetto accertare la sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto ed emettere i provvedimenti conseguenti. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte l' eccependo l' infondatezza CP_1 del ricorso per insussistenza del dedotto rapporto di lavoro. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Passando all'esame del merito, appare opportuno premettere che, come affermato anche recentemente dal Supremo Collegio con riferimento alla valenza probatoria del verbale ispettivo:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla CP_1 base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_1 escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria). (cfr. Cass. 12108/2010). Il verbale ispettivo, tuttavia, pur non assumendo una efficacia di piena prova può, secondo un altro orientamento di legittimità, perlomeno essere liberamente valutato dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie (cfr. anche Cass. 14965/12
“Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' Pt_2 fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante
2 allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.” (cfr. anche Cass. 22862/2010). Orbene nel caso in esame, poiché l'odierno ricorrente vuole che sia affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la sussistenza del fatto costitutivo grava sul ricorrente medesimo, in base all'art. 2697 c.c.. Tanto premesso, ai fini della decisione, questo giudicante deve verificare la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege, e segnatamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto. A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale Testimone_1 udienza del 31/03/2025):”…ADR In riferimento ai fatti di causa confermo il verbale ispettivo del 30.11.2023 depositato in atti, a cui integralmente mi riporto;
ADR Sulla prima circostanza ammessa della memoria dell' il teste dichiara che in sede accertamento CP_1 abbiamo verificato una significativa sproporzione tra gli operai sul cantiere ed il personale impiegatizio presso la sede legale di Gragnano, della ditta DI SR;
ADR Sulla Parte_3 seconda circostanza ammessa della memoria dell' il teste CP_1 dichiara che gli operai ascoltati hanno riferito che l'unica donna presente all'interno degli uffici della sede legale di Gragnano era una tale signora , poi identificata come Per_1 Persona_2
. Oltre a lei lavoravano e
[...] Controparte_2 CP_3
padre e figlio. Preciso che era il
[...] Controparte_2 legale rapp.te e credo che fosse un socio della Controparte_3 ditta;
ADR Sulla terza circostanza ammessa della memoria dell' il teste dichiara confermo che nessuna delle persona CP_1 ascoltate ha riferito della presenza della sig.ra presso Parte_1 gli uffici della sede legale. Preciso che la è stata convocata Pt_1 per rendere le dichiarazioni, ma non si è presentata;
ADR Non abbiamo fatto un accertamento diretto durante l'attività lavorativa asseritamente svolta dalla . L'accertamento è Pt_1 stato effettuato solo su base documentale e sulle dichiarazioni acquisite in quanto la società, al momento dell'accesso ispettivo, era stata già messa in liquidazione. ADR Null'altro posso riferire.. “ Il teste ha dichiarato (cfr. verbale Testimone_2 udienza del 31/03/2025):”..ADR In riferimento ai fatti di causa confermo il verbale ispettivo del 30.11.2023 depositato in atti, a cui integralmente mi riporto;
ADR Sulla prima circostanza ammessa della memoria dell' il teste dichiara che in sede accertamento CP_1 abbiamo verificato una significativa sproporzione tra gli operai sul
3 cantiere ed il personale impiegatizio che lavorava presso la sede legale di Gragnano, della ditta DI SR in liquidazione;
ADR Sulla seconda circostanza ammessa della memoria dell' il teste CP_1 dichiara che gli operai ascoltati hanno riferito che l'unica donna presente all'interno degli uffici della sede legale di Gragnano era una tale signora , poi identificata come Per_1 Persona_2
e i sig.ri e ADR Sulla
[...] Controparte_3 CP_2 terza circostanza ammessa della memoria dell' il teste dichiara CP_1 confermo che nessuna delle persone ascoltate ha riferito della presenza della sig.ra presso gli uffici della sede Parte_1 legale. Preciso che la è stata convocata per rendere le Pt_1 dichiarazioni, ma non si è presentata senza alcuna giustificazione;
ADR L'accertamento sulla ditta DI SR è stato fatto successivamente alla cessazione dell'asserita attività lavorativa della . ADR Null'altro posso riferire”. Pt_1
Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_3
31/03/2025):”ADR Conosco la ricorrente perché ha lavorato presso la presso la sede di Castellammare di Stabia alla CP_4 via Petrarca n. 53, se ben ricordo. Anche io ho lavorato per la DI SR con la mansione di carpentiere. Io mi recavo presso lo studio a via Petrarca per la consegna di bolle di accompagnamento e fatture del materiale che scaricavano in cantiere. Preciso che tali documenti li consegnavo alla sig.ra ; ADR La sig.ra mi consegnava anche le buste Pt_1 Pt_1 paga;
ADR Se ben ricordo la sig.ra ha lavorato da subito Pt_1 dopo l'inizio della pandemia nel 2020 e per un paio di anni;
ADR Penso che la ricorrente svolgeva la mansione di segretaria. Comunque era a lei che consegnava le bolle e le fatture ed era lei che ci consegnava le buste paga. Ho visto il Controparte_2 titolare della ditta, che dava disposizioni alla sig.ra sulle Pt_1 cose da fare;
ADR Posso riferire che mi recavo presso l'ufficio di Castellammare di Stabia, che sta nei pressi del mercato ortofrutticolo, mediamente un paio di volte a settimana, sia di mattina e qualche volta anche di pomeriggio ed ho trovato sempre la ricorrente al lavoro;
ADR Preciso che ho visto la ricorrente rispondere a telefono, ricevere la documentazione e consegnare le buste paga;
ADR Da settembre 2024 non lavoro più per la SOLIMENE EDILE SRL di cui sono stato dipendete per circa trent'anni; ADR Null'altro posso riferire…” Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza Testimone_4 del 31/03/2025):”…ADR Conosco la ricorrente in quanto ho lavorato con la DI SR. La ricorrente lavorava presso l'ufficio della ditta sito in Castellammare di Stabia alla via Franceso
4 Petrarca. Non ricordo il numero civico;
ADR La ricorrente impiegata presso l'ufficio di Castellammare di Stabia, si occupava della consegna delle buste paga e delle bolle di consegna del materiale che poi dovevano scaricare sui luoghi di lavoro;
ADR Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare dall'anno di inizio della pandemia COVID e per uno o due anni se ben ricordo;
ADR Io mi sono recato presso l'ufficio in Castellammare di Stabia mediamente una o due volte a settimana e ho visto sempre la ricorrente lavorare lì. Preciso che era da sola;
ADR Quando mi sono recato presso detto ufficio ho visto la ricorrente sempre da sola. Non ho visto il datore di lavoro, perché all'interno dell'ufficio vi era un'altra stanza;
ADR Ricordo che la ricorrete si occupava anche di rispondere al telefono. Tanto so perché mentre ero nella sala di attesa l'ho vista rispondere al telefono;
ADR Non sono mai stato convocato dagli ispettori dell' ADR Attualmente lavoro CP_1 per la società con sede in Controparte_5
Castellammare di Stabia alla via Petrarca dal mese di luglio 2021 mi sembra. Precedentemente ho lavorato con la ditta DI SR, prima di passare alla Preciso che Controparte_5 sia il datore di lavoro che l'ufficio era lo stesso per entrambe le società. Preciso di aver lavorato con la DI SRL dal 2008; ADR Io sono sempre andato presso l'ufficio di Castellammare di Stabia;
ADR Null'altro posso riferire …”. Orbene appare opportuno sottolineare che, anche nel caso di specie, la prova testimoniale deve essere valutata con particolare cautela, considerati anche i rapporti sussistenti fra alcuni testi e le parti. Tanto premesso, nel caso in esame, dal verbale ispettivo, perlomeno non emerge alcun elemento che possa far ritenere la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in esame. Dall'istruttoria testimoniale emergono dei dati contraddittori in ordine alla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro (cfr. supra) Al riguardo il fatto che il ricorrente, in circostanze di tempo non specificate in modo idoneo, sia stato visto svolgere attività non è sufficiente, evidentemente, a ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non può che concludersi, quindi, che non è stata data una prova sufficiente di un rapporto di lavoro subordinato, non assumendo un valore determinante la documentazione prodotta viste le risultanze dell'istruttoria testimoniale. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese di giudizio, in considerazione della controversia e novità delle
5 questioni esaminate, devono essere compensate ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , così provvede : CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 30/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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