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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-003-SC-00000182-0-001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., già Ricorrente_1 S.p.A., in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo, ha impugnato l'avviso di liquidazione e di irrogazioni delle sanzioni n. 2024/003/
SC/000000182/0/001 relativo alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 182/2024, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, nei confronti della società ricorrente, con compensazione delle spese.
Con memoria del 23.12.2025 la società ricorrente ha insistito per la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento in proprio favore delle spese di lite.
All'udienza del 29.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere, nonché, ex art. 46 d.lgs. 546/1992, l'estinzione del processo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, data la particolarità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-003-SC-00000182-0-001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., già Ricorrente_1 S.p.A., in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo, ha impugnato l'avviso di liquidazione e di irrogazioni delle sanzioni n. 2024/003/
SC/000000182/0/001 relativo alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 182/2024, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, nei confronti della società ricorrente, con compensazione delle spese.
Con memoria del 23.12.2025 la società ricorrente ha insistito per la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento in proprio favore delle spese di lite.
All'udienza del 29.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere, nonché, ex art. 46 d.lgs. 546/1992, l'estinzione del processo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, data la particolarità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.