TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11588/2025 promossa da:
C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 20.10.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino
Dr. Pomero del 28/05/2025, comunicato il 4.6.2025, di liquidazione ex art. 82 DPR 115/2002 del compenso al difensore per le prestazioni professionali svolte in relazione alla proroga del trattenimento del cittadino straniero in data 11.7.2022 nel procedimento n. RG 7754/2022, essendo Parte_2 stato liquidato l'importo di € 60 oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali 15%.
Parte ricorrente ha dedotto che la richiesta presentata al Giudice di Pace era di € 300,00 (Fase di studio:
€ 220,00; Fase decisionale € 380,00, da dimezzare), quindi superiore di soli 7 euro al minimo tariffario e che il Giudice di Pace aveva liquidato il compenso, in misura inferiore al minimo legale, senza motivare le proprie determinazioni;
ha richiamato la giurisprudenza in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari, derivante dalla modifica introdotta all'art. 4 c. 1 D M. 55/2014 con D.M. 8 marzo
2018, n. 37 e quella che richiama il limite assoluto della tutela del decoro della professione nella determinazione del compenso.
Con la presente opposizione ha chiesto che la liquidazione fosse pari al minimo tariffario, così
1 determinato:
• Fase di studio: € 213,00
• Fase decisionale: € 373,00
• Compenso tabellare: € 586,00
• Riduzione del 50 % ex art. 130 Dpr 115/02: € 293,00 • oltre spese forf. del 15%
con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite per il presente giudizio.
Il , nonostante rituale notifica, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia.
**
Preliminarmente si osserva che risulta palese l'errore materiale nell'indicazione nelle conclusioni di parte ricorrente del nome anziché come risulta dalla documentazione Parte_3 Parte_2 allegata e dalla corrispondenza di tale nominativo con il numero del procedimento indicato
(7754/2022).
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente, risulta dalla documentazione prodotta (doc.
4) e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs.
286/1998 (giudizio definito con decreto di proroga), svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale e l'attività difensiva riguarda questioni seriali e semplici;
peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di volere chiedere il minimo edittale per le predette fasi.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 2018), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al
Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c
TUSG), tenendo conto del minimo tariffario previsto - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - pari a complessivi € 557,50 (fase studio € 202,50, fase decisionale € 355), che, a
2 seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta a € 278,75 oltre accessori di legge.
Le diverse cifre indicate dal ricorrente non tengono conto del fatto che gli importi da considerare non risentono della modifica (in aumento, rispetto al d.m. 55/2014) di cui al d.m. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) e ciò in quanto le prestazioni professionali si erano già esaurite nel mese di luglio
2022.
Invero, l'art. 6 “Disposizione temporale” del d.m. 14772022 prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.” mentre, nella specie, le prestazioni si sono esaurite precedentemente all'entrata in vigore del 23.10.2022.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati (contributo unificato, come richiesto).
Deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. PRATICÒ Alessandro, quale legale di ammesso ex Parte_2 lege al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n. 7754/2022, proroga in data 11.7.2022, il compenso di € 278,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. PRATICÒ Alessandro le spese Controparte_2 della presente causa che liquida in € 43 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 21/10/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11588/2025 promossa da:
C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 20.10.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino
Dr. Pomero del 28/05/2025, comunicato il 4.6.2025, di liquidazione ex art. 82 DPR 115/2002 del compenso al difensore per le prestazioni professionali svolte in relazione alla proroga del trattenimento del cittadino straniero in data 11.7.2022 nel procedimento n. RG 7754/2022, essendo Parte_2 stato liquidato l'importo di € 60 oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali 15%.
Parte ricorrente ha dedotto che la richiesta presentata al Giudice di Pace era di € 300,00 (Fase di studio:
€ 220,00; Fase decisionale € 380,00, da dimezzare), quindi superiore di soli 7 euro al minimo tariffario e che il Giudice di Pace aveva liquidato il compenso, in misura inferiore al minimo legale, senza motivare le proprie determinazioni;
ha richiamato la giurisprudenza in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari, derivante dalla modifica introdotta all'art. 4 c. 1 D M. 55/2014 con D.M. 8 marzo
2018, n. 37 e quella che richiama il limite assoluto della tutela del decoro della professione nella determinazione del compenso.
Con la presente opposizione ha chiesto che la liquidazione fosse pari al minimo tariffario, così
1 determinato:
• Fase di studio: € 213,00
• Fase decisionale: € 373,00
• Compenso tabellare: € 586,00
• Riduzione del 50 % ex art. 130 Dpr 115/02: € 293,00 • oltre spese forf. del 15%
con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite per il presente giudizio.
Il , nonostante rituale notifica, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia.
**
Preliminarmente si osserva che risulta palese l'errore materiale nell'indicazione nelle conclusioni di parte ricorrente del nome anziché come risulta dalla documentazione Parte_3 Parte_2 allegata e dalla corrispondenza di tale nominativo con il numero del procedimento indicato
(7754/2022).
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente, risulta dalla documentazione prodotta (doc.
4) e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs.
286/1998 (giudizio definito con decreto di proroga), svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale e l'attività difensiva riguarda questioni seriali e semplici;
peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di volere chiedere il minimo edittale per le predette fasi.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 2018), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al
Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c
TUSG), tenendo conto del minimo tariffario previsto - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - pari a complessivi € 557,50 (fase studio € 202,50, fase decisionale € 355), che, a
2 seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta a € 278,75 oltre accessori di legge.
Le diverse cifre indicate dal ricorrente non tengono conto del fatto che gli importi da considerare non risentono della modifica (in aumento, rispetto al d.m. 55/2014) di cui al d.m. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) e ciò in quanto le prestazioni professionali si erano già esaurite nel mese di luglio
2022.
Invero, l'art. 6 “Disposizione temporale” del d.m. 14772022 prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.” mentre, nella specie, le prestazioni si sono esaurite precedentemente all'entrata in vigore del 23.10.2022.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati (contributo unificato, come richiesto).
Deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. PRATICÒ Alessandro, quale legale di ammesso ex Parte_2 lege al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n. 7754/2022, proroga in data 11.7.2022, il compenso di € 278,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. PRATICÒ Alessandro le spese Controparte_2 della presente causa che liquida in € 43 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 21/10/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
3