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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 21/01/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente e Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10650/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 6972101696256001000 IRES-ALIQUOTE 2015
- ESTRATTO DI RUOLO n. 6972101696256001000 IVA-ALTRO 2015
- ESTRATTO DI RUOLO n. 6972101696256001000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 10650/2024, depositato in data 10/06/2024, Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l'estratto debitorio relativo alla cartella n. 6972101696256001000 avente ad oggetto imposte dirette ed indirette.
La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva le seguenti censure:
1. nullita' notifica
2. decadenza riscossione
3. istanza di autotutela ex art. 1 comma 540 l.228/2012
In data 20/06/2024 si è costituito il concessionario per la riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All'udienza del giorno 27/09/2024, l'istanza cautelare proposta veniva respinta, con ordinanza n.
2773/2024 dello stesso giorno.
All'udienza del giorno 16/01/2026, evidenziate le eccezioni rilevabili d'ufficio specificate nel corpo della motivazione, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è inammissibile.
2. - Come evidenziato dalla parte resistente, il ricorso è proposto, da un lato, contro un estratto di ruolo (il che lo renderebbe inammissibile ex se, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto all'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/73); dall'altro contro una cartella di pagamento sottesa, il che permetterebbe di accedere alle censure su quest'ultimo atto, qualora non fosse stato tempestivamente notificato. Tuttavia, dall'esame dell'estratto di ruolo stesso, emerge che la parte ha male identificato l'atto in questione che non è una cartella di pagamento, ma un avviso di accertamento, ossia un atto dell'ente impositore e non del concessionario della riscossione. Pertanto, va applicata la disposizione applicabile è quella dell'art. 14 del DLgs 546/1992 'Litisconsorzio ed intervento' che, all'art. 6 bis prevede che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Tale disposizione è applicabile a tutti i ricorsi, come quello in esame, proposti a far data dal 04/01/2024 ed ha quindi un contenuto innovativo rispetto al precedente art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, che poneva in capo al concessionario l'onere dell'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore. Nel caso in esame, la mancata chiamata in giudizio del soggetto che ha emesso gli atti impugnati comporta l'inammissibilità del ricorso.
3. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), con distrazione a favore del difensore del concessionario per la riscossione, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente e Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10650/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 6972101696256001000 IRES-ALIQUOTE 2015
- ESTRATTO DI RUOLO n. 6972101696256001000 IVA-ALTRO 2015
- ESTRATTO DI RUOLO n. 6972101696256001000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 10650/2024, depositato in data 10/06/2024, Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l'estratto debitorio relativo alla cartella n. 6972101696256001000 avente ad oggetto imposte dirette ed indirette.
La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva le seguenti censure:
1. nullita' notifica
2. decadenza riscossione
3. istanza di autotutela ex art. 1 comma 540 l.228/2012
In data 20/06/2024 si è costituito il concessionario per la riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All'udienza del giorno 27/09/2024, l'istanza cautelare proposta veniva respinta, con ordinanza n.
2773/2024 dello stesso giorno.
All'udienza del giorno 16/01/2026, evidenziate le eccezioni rilevabili d'ufficio specificate nel corpo della motivazione, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è inammissibile.
2. - Come evidenziato dalla parte resistente, il ricorso è proposto, da un lato, contro un estratto di ruolo (il che lo renderebbe inammissibile ex se, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto all'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/73); dall'altro contro una cartella di pagamento sottesa, il che permetterebbe di accedere alle censure su quest'ultimo atto, qualora non fosse stato tempestivamente notificato. Tuttavia, dall'esame dell'estratto di ruolo stesso, emerge che la parte ha male identificato l'atto in questione che non è una cartella di pagamento, ma un avviso di accertamento, ossia un atto dell'ente impositore e non del concessionario della riscossione. Pertanto, va applicata la disposizione applicabile è quella dell'art. 14 del DLgs 546/1992 'Litisconsorzio ed intervento' che, all'art. 6 bis prevede che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Tale disposizione è applicabile a tutti i ricorsi, come quello in esame, proposti a far data dal 04/01/2024 ed ha quindi un contenuto innovativo rispetto al precedente art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, che poneva in capo al concessionario l'onere dell'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore. Nel caso in esame, la mancata chiamata in giudizio del soggetto che ha emesso gli atti impugnati comporta l'inammissibilità del ricorso.
3. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), con distrazione a favore del difensore del concessionario per la riscossione, dichiaratosi antistatario.