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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/03/2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/02/1992, rappresentata e difesa dall'Avv. TREZZI SARA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE e (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 22/04/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. BOZZI SILVIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Le parti, con foglio di conclusioni congiunte sottoscritto personalmente dalle stesse e depositato in data 24.11.2025, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione consensuale della controversia. Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) l'affidamento condiviso del minore ad ambedue i genitori con esercizio disgiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale soltanto per la ordinaria amministrazione con collocamento prevalente presso la madre nella di lei residenza2) disporre il diritto di visita in modo che il figlio possa trascorrere due fine settimana al mese con il padre con un minimo di 2 o 3 giorni al mese da concordare previamente con la madre
3) disporre che il figlio minore possa trascorrere due settimane anche non consecutive nel periodo estivo coincidente con la sospensione scolastica da definire entro fine maggio di ogni anno, nonchè dal 23.12 al
30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro con l'altro genitore ad anni alterni nonché la metà del periodo di sospensione scolastica coincidente con le feste pasquali, per garantire una più intensa frequentazione con le due figure genitoriali in alternanza annuale tra l'uno e l'altro genitore;
4) posto che la signora si recherà a vivere da sola con il figlio minore, statuire che il padre entro Pt_1 il giorno 27 del mese versi, quale contributo al mantenimento per il figlio minore , a mezzo bonifico Per_1 bancario, alla signora 600,00 euro al mese in riferimento alla mensilità corrente, rivalutabili Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal deposito delle presenti conclusioni e che la Stessa percepisca la totalità dell'assegno unico o di altro sussidio statale;
5) le spese straordinarie inclusa la mensa scolastica andranno suddivise al 50% tra i genitori, le parti concordano che le spese straordinarie seguiranno le determinazioni assunte dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di Monza che di seguito si riportano.
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Iibri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. "Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di Libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a memo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
SE FA
L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.
DEDUCIBILITA' AL
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
6)le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti e Le spese legali saranno sostenute mediante pagamento dei rispettivi difensori, con rinuncia di quest'ultimi alla solidarietà forense.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte da loro sottoscritte personalmente risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (19.10.2022) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 on ricorso depositato in data 06/03/2025, così provvede: Controparte_1
1. Recepisce e provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/03/2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/02/1992, rappresentata e difesa dall'Avv. TREZZI SARA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE e (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 22/04/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. BOZZI SILVIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Le parti, con foglio di conclusioni congiunte sottoscritto personalmente dalle stesse e depositato in data 24.11.2025, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione consensuale della controversia. Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) l'affidamento condiviso del minore ad ambedue i genitori con esercizio disgiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale soltanto per la ordinaria amministrazione con collocamento prevalente presso la madre nella di lei residenza2) disporre il diritto di visita in modo che il figlio possa trascorrere due fine settimana al mese con il padre con un minimo di 2 o 3 giorni al mese da concordare previamente con la madre
3) disporre che il figlio minore possa trascorrere due settimane anche non consecutive nel periodo estivo coincidente con la sospensione scolastica da definire entro fine maggio di ogni anno, nonchè dal 23.12 al
30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro con l'altro genitore ad anni alterni nonché la metà del periodo di sospensione scolastica coincidente con le feste pasquali, per garantire una più intensa frequentazione con le due figure genitoriali in alternanza annuale tra l'uno e l'altro genitore;
4) posto che la signora si recherà a vivere da sola con il figlio minore, statuire che il padre entro Pt_1 il giorno 27 del mese versi, quale contributo al mantenimento per il figlio minore , a mezzo bonifico Per_1 bancario, alla signora 600,00 euro al mese in riferimento alla mensilità corrente, rivalutabili Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal deposito delle presenti conclusioni e che la Stessa percepisca la totalità dell'assegno unico o di altro sussidio statale;
5) le spese straordinarie inclusa la mensa scolastica andranno suddivise al 50% tra i genitori, le parti concordano che le spese straordinarie seguiranno le determinazioni assunte dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di Monza che di seguito si riportano.
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Iibri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. "Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di Libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a memo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
SE FA
L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.
DEDUCIBILITA' AL
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
6)le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti e Le spese legali saranno sostenute mediante pagamento dei rispettivi difensori, con rinuncia di quest'ultimi alla solidarietà forense.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte da loro sottoscritte personalmente risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (19.10.2022) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 on ricorso depositato in data 06/03/2025, così provvede: Controparte_1
1. Recepisce e provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona