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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 22872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in alla Via della Pisana n. 235 Parte_1 Pt_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., Dott. elettivamente domiciliata in al Piazzale Parte_2 Pt_1
di Porta Pia n. 121, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Passi, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E con sede in al Viale Regina Margherita n. 125 Controparte_1 Pt_1
(C.F. ), in persona del Procuratore, Avv. Massimo Alessandro Barbuto - P.IVA_2
munito dei poteri di rappresentanza, giusta procura conferita con atto del Notaio di Milano in data 9 novembre 2022 (rep. n. 197893; racc. n. 26820) Persona_1
– elettivamente domiciliata in al Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio Pt_1
dell'Avv. Pierfilippo Coletti che, con l'Avv. Fabio Migliaccio, la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
OGGETTO: Contratto di somministrazione di gas naturale.
CONCLUSIONI:
1 per la “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e Parte_1
dichiarare che l'importo di euro 395.207,51 sulla maggior somma portata dalla fattura n.
4224121875 del 10 maggio 2022 e richiesta a titolo di conguaglio per consumi di gas presso il presidio ospedaliero gestito dalla società ricorrente è prescritto, per intervenuto decorso del termine biennale, ai sensi dell'art. 1, IV co., della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017; per l'effetto, accertare e dichiarare che l'infondatezza della pretesa della al pagamento del suindicato importo. Con vittoria di spese di lite”; Controparte_1
per la “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria domanda Controparte_1
e deduzione, accertato che la società ricorrente non è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 1, IV co., della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Parte_1
con condanna della Stessa alla rifusione delle spese processuali”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la deduceva che Parte_1
✓ Essa aveva ad oggetto lo svolgimento di attività assistenziale e sanitaria;
✓ nell'espletamento della suindicata attività gestiva il presidio denominato
IRCCS San Raffaele Pisana, sito in che operava nel settore della Pt_1
riabilitazione, anche ad alta intensità, autorizzato ed accreditato dalla Regione
Lazio ed avente lo status Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute;
✓ nell'esercizio della propria attività aveva stipulato, con la CP_1
un contratto per la somministrazione di gas naturale a servizio del
[...]
presidio San Raffaele Pisana;
✓ nel maggio del 2022 la le aveva inviato la fattura n. Controparte_1
4224121875 del 10 maggio 2022, emessa per il complessivo ammontare di euro 734.408,93, di cui euro 395.207,51 per consumi relativi al periodo compreso tra il 01.11.2017 ed il 10.05.2020;
✓ a tale fattura risultava allegato un modulo prestampato da compilare e rispedire alla onde beneficiare della prescrizione Controparte_1
2 biennale, ex art. 1, IV co., della L. n. 205/2017, di una parte del credito con la stessa azionato;
✓ in particolare, in tale modulo risultava specificato che la prescrizione poteva essere fatta valere per l'importo di euro 395.207,51 “riguardante le competenze dal 01 nov 2017 al 10 mag 2020”;
✓ Essa si era prontamente attivata al fine di far valere l'estinzione per prescrizione del suindicato credito, trasmettendo alla Controparte_1
tutta la documentazione dalla Stessa all'uopo richiesta;
✓ senonché la predetta società le aveva, alfine, comunicato di non poterle riconoscere il “beneficio” indicato, in quanto non rivestiva la qualità di microimpresa;
✓ a tanto Essa aveva replicato di potersi avvalere della prescrizione biennale nella propria veste di “professionista”;
✓ alla missiva contenente tale ultima precisazione, la non Controparte_1
aveva dato riscontro, ché, invece, l'aveva diffidata al pagamento dell'intero importo di cui alla fattura n. 4224121875.
Tutto ciò premesso la illustrate partitamente le ragioni a Parte_1
fondamento della domanda svolta, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva la che contestava le avverse pretese eccependo che la Controparte_1
società ricorrente, rientrando nel novero delle grandi imprese, era priva dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1, IV co., della L. n. 205/2017 per poter beneficiare della prescrizione biennale prevista da tale norma;
precisava, in particolare, che anche la
, con la Delibera n. 97/2018/R/COM del 22.02.2018 aveva evidenziato che il CP_2
Legislatore, con l'introduzione della suindicata norma, aveva inteso rafforzare la tutela con limitato riferimento ai clienti domestici ed alle piccole imprese;
indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle eccezioni svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
3 ******************
Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'accoglimento della domanda proposta dalla e volta a far valere l'estinzione per prescrizione Parte_1
del credito di euro 395.207,51, fatto valere nei suoi confronti dalla Controparte_1
con la fattura n. 4224121875 per consumi di gas presso il presidio San Raffaele Pisana relativi al periodo compreso tra l'1 novembre 2017 ed il 10 maggio 2020.
Come noto l'art. 1 della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al quarto comma, prevede, inter alia, quanto segue: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici
o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
Il medesimo art. 1 della L. n. 205/2017, al decimo comma prevede poi che le disposizioni di cui al surrichiamato quarto comma “si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
Ciò posto, va osservato che è sostanzialmente incontestato tra le parti – e, comunque, ampiamente inferibile dagli atti – che per una parte (euro 395.207,51) del credito portato dalla fattura n. 4224121875, emessa dalla nei confronti Controparte_1
della sussistessero e sussistano i presupposti oggettivi per Parte_1
l'operare della prescrizione biennale a norma del citato art. 1, IV co., della L. n.
205/2017.
In particolare, risulta dagli atti che la fattura n. 4224121875 è stata emessa il 10 maggio 2022, con scadenza al 9 giugno 2022 e che una parte dell'importo fatturato
(ovvero l'indicata somma di euro 395.207,51) concerne i consumi relativi al periodo
4 compreso tra l'1 novembre 2017 ed il 10 maggio 2020, e, dunque, antecedenti al biennio precedente alla trasmissione di detta fattura.
Non risulta, poi, che prima dell'invio della suindicata fattura siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione, ché, anzi, depone in senso contrario il fatto che la stessa abbia indicato l'importo di euro 395.207,51 quale credito rispetto al Controparte_1
quale poteva essere invocata la prescrizione biennale ex art. 1, IV co., della L. n.
205/2017.
L'unico profilo effettivamente controverso tra le parti concerne la sussistenza, in capo alla odierna ricorrente, del “requisito soggettivo” richiesto dalla norma sopra richiamata per poter fruire del “beneficio” della prescrizione biennale.
Infatti, tanto prima dell'avvio del presente giudizio che in seno al procedimento all'attenzione l ha contestato la sussistenza, in capo alla Controparte_1
ricorrente, del requisito soggettivo richiesto per poter beneficiare del termine breve di prescrizione introdotto dall'art. 1, IV co., della L. n. 205/2017, deducendo che la
[...]
non poteva e non può qualificarsi come microimpresa, secondo la Parte_1
nozione fornita con Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, richiamata dal citato comma quarto dell'art. 1 della L. n. 205/2017.
Deve, tuttavia, rilevarsi che il citato disposto dell'art. 1, IV co., della L. n. 205/2017 individua tre categorie di utenti che, nei rapporti con il “venditore” di energia elettrica, gas naturale ed acqua, possono invocare la prescrizione biennale nella sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, ovvero i) gli utenti domestici;
ii) le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
iii) i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
E l'odierna ricorrente, tanto nella fase stragiudiziale che a fondamento della domanda svolta nel giudizio che ci occupa, ha allegato di poter beneficiare del termine breve di prescrizione di cui al citato art. 1, IV co., della L. n. 205/2017, non certo in quanto microimpresa bensì in qualità di professionista a norma dell'art. 3, I co., lettera c) del D.Lgs. n. 206/2005.
Orbene, ritiene questo Giudice che alla – che pacificamente Parte_1
ha concluso il contratto di somministrazione di gas naturale a sevizio del presidio San
Raffaele Pisana dalla Stessa gestito nell'esercizio della propria attività d'impresa - possa
5 senz'altro riconoscersi la cennata veste di professionista, a norma del citato art. 3, I co., lett. c) del Codice del consumo, che – come noto – fornisce la seguente nozione di professionista: “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
In particolare – per quanto di interesse nella fattispecie concreta, anche a fronte delle argomentazioni difensive svolte dalla resistente – par d'uopo rimarcare che l'art. 3, I co., lett. c) del Codice del consumo non fissa limiti dimensionali perché una persona giuridica – e, segnatamente, una società di capitali – che abbia stipulato un contratto nell'esercizio della propria attività imprenditoriale possa qualificarsi come professionista;
onde, ai fini del riconoscimento della veste di professionista alla
[...]
non rileva la circostanza che detta società, in ragione del numero Parte_1
dei dipendenti e dell'entità del fatturato annuo, rientrasse e rientri nel novero delle grandi o medie imprese.
D'altro canto, la circostanza che nell'art. 1, IV co., della L. n. 205/2017 sia posta una disgiunzione tra le diverse categoria dei soggetti cui si applica la norma ivi contenuta e, in particolare, tra quella delle microimprese (“come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”), e quella dei professionisti
(come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), non consente di ritenere che, per beneficiare del termine breve di prescrizione di cui alla norma citata, il professionista debba potersi anche qualificare come microimpresa.
Né ad una diversa lettura ed interpretazione del citato art. 1, IV co, della L. n.
205/2017 potrebbe condurre la considerazione che, in forza del richiamo alla categoria dei “professionisti” – secondo la nozione offerta, a diverso fine, dal Codice del consumo
– contenuto in detta norma, la platea dei soggetti beneficiari del termine di prescrizione biennale sia stata ampliata notevolmente e ben oltre il novero di quelli che il
“Legislatore storico” intendeva tutelare.
Ed infatti, il dettato normativo chiaro ed inequivoco non consente altra lettura che quella sopra proposta.
E ciò tenuto conto anche del principio – più volte enunciato anche dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte – secondo cui “l'attività interpretativa giudiziale è segnata,
6 anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa”
(Cass., SS. UU., 6 dicembre 2021, n. 38596; Cass., SS. UU., 11 luglio 2011, n. 15144;
Cass. Civ., 22 giugno 2018, n. 16957; 31 ottobre 2018, n. 27755; 28 gennaio 2021, n.
2061).
In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1
va dichiarato estinto, per prescrizione, il credito di euro 395.207,51 portato
[...]
dalla fattura n. 4224121875 emessa dall e relativo a consumi di gas Controparte_1
naturale presso il presidio San Raffaele Pisana per il periodo compreso tra l'1 novembre
2017 ed il 10 maggio 2020.
Alla soccombenza consegue la condanna dell' alla rifusione, in Controparte_1
favore della delle spese del presente procedimento, nella Parte_1
misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al
N. 22872/2023 R.G., così provvede
- In accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1
dichiara estinto, per prescrizione, il credito di euro 395.207,51 portato dalla fattura n. 4224121875 emessa dall' e relativo a consumi Controparte_1
di gas naturale presso il presidio San Raffaele Pisana per il periodo compreso tra l'1 novembre 2017 ed il 10 maggio 2020.
- Condanna l alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi
[...]
euro 13.434,00 – di cui euro 634,00 per spese vive documentate ed euro
7 12.800,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 21 marzo 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 22872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in alla Via della Pisana n. 235 Parte_1 Pt_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., Dott. elettivamente domiciliata in al Piazzale Parte_2 Pt_1
di Porta Pia n. 121, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Passi, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E con sede in al Viale Regina Margherita n. 125 Controparte_1 Pt_1
(C.F. ), in persona del Procuratore, Avv. Massimo Alessandro Barbuto - P.IVA_2
munito dei poteri di rappresentanza, giusta procura conferita con atto del Notaio di Milano in data 9 novembre 2022 (rep. n. 197893; racc. n. 26820) Persona_1
– elettivamente domiciliata in al Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio Pt_1
dell'Avv. Pierfilippo Coletti che, con l'Avv. Fabio Migliaccio, la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
OGGETTO: Contratto di somministrazione di gas naturale.
CONCLUSIONI:
1 per la “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e Parte_1
dichiarare che l'importo di euro 395.207,51 sulla maggior somma portata dalla fattura n.
4224121875 del 10 maggio 2022 e richiesta a titolo di conguaglio per consumi di gas presso il presidio ospedaliero gestito dalla società ricorrente è prescritto, per intervenuto decorso del termine biennale, ai sensi dell'art. 1, IV co., della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017; per l'effetto, accertare e dichiarare che l'infondatezza della pretesa della al pagamento del suindicato importo. Con vittoria di spese di lite”; Controparte_1
per la “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria domanda Controparte_1
e deduzione, accertato che la società ricorrente non è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 1, IV co., della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Parte_1
con condanna della Stessa alla rifusione delle spese processuali”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la deduceva che Parte_1
✓ Essa aveva ad oggetto lo svolgimento di attività assistenziale e sanitaria;
✓ nell'espletamento della suindicata attività gestiva il presidio denominato
IRCCS San Raffaele Pisana, sito in che operava nel settore della Pt_1
riabilitazione, anche ad alta intensità, autorizzato ed accreditato dalla Regione
Lazio ed avente lo status Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute;
✓ nell'esercizio della propria attività aveva stipulato, con la CP_1
un contratto per la somministrazione di gas naturale a servizio del
[...]
presidio San Raffaele Pisana;
✓ nel maggio del 2022 la le aveva inviato la fattura n. Controparte_1
4224121875 del 10 maggio 2022, emessa per il complessivo ammontare di euro 734.408,93, di cui euro 395.207,51 per consumi relativi al periodo compreso tra il 01.11.2017 ed il 10.05.2020;
✓ a tale fattura risultava allegato un modulo prestampato da compilare e rispedire alla onde beneficiare della prescrizione Controparte_1
2 biennale, ex art. 1, IV co., della L. n. 205/2017, di una parte del credito con la stessa azionato;
✓ in particolare, in tale modulo risultava specificato che la prescrizione poteva essere fatta valere per l'importo di euro 395.207,51 “riguardante le competenze dal 01 nov 2017 al 10 mag 2020”;
✓ Essa si era prontamente attivata al fine di far valere l'estinzione per prescrizione del suindicato credito, trasmettendo alla Controparte_1
tutta la documentazione dalla Stessa all'uopo richiesta;
✓ senonché la predetta società le aveva, alfine, comunicato di non poterle riconoscere il “beneficio” indicato, in quanto non rivestiva la qualità di microimpresa;
✓ a tanto Essa aveva replicato di potersi avvalere della prescrizione biennale nella propria veste di “professionista”;
✓ alla missiva contenente tale ultima precisazione, la non Controparte_1
aveva dato riscontro, ché, invece, l'aveva diffidata al pagamento dell'intero importo di cui alla fattura n. 4224121875.
Tutto ciò premesso la illustrate partitamente le ragioni a Parte_1
fondamento della domanda svolta, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva la che contestava le avverse pretese eccependo che la Controparte_1
società ricorrente, rientrando nel novero delle grandi imprese, era priva dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1, IV co., della L. n. 205/2017 per poter beneficiare della prescrizione biennale prevista da tale norma;
precisava, in particolare, che anche la
, con la Delibera n. 97/2018/R/COM del 22.02.2018 aveva evidenziato che il CP_2
Legislatore, con l'introduzione della suindicata norma, aveva inteso rafforzare la tutela con limitato riferimento ai clienti domestici ed alle piccole imprese;
indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle eccezioni svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
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Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'accoglimento della domanda proposta dalla e volta a far valere l'estinzione per prescrizione Parte_1
del credito di euro 395.207,51, fatto valere nei suoi confronti dalla Controparte_1
con la fattura n. 4224121875 per consumi di gas presso il presidio San Raffaele Pisana relativi al periodo compreso tra l'1 novembre 2017 ed il 10 maggio 2020.
Come noto l'art. 1 della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al quarto comma, prevede, inter alia, quanto segue: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici
o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
Il medesimo art. 1 della L. n. 205/2017, al decimo comma prevede poi che le disposizioni di cui al surrichiamato quarto comma “si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
Ciò posto, va osservato che è sostanzialmente incontestato tra le parti – e, comunque, ampiamente inferibile dagli atti – che per una parte (euro 395.207,51) del credito portato dalla fattura n. 4224121875, emessa dalla nei confronti Controparte_1
della sussistessero e sussistano i presupposti oggettivi per Parte_1
l'operare della prescrizione biennale a norma del citato art. 1, IV co., della L. n.
205/2017.
In particolare, risulta dagli atti che la fattura n. 4224121875 è stata emessa il 10 maggio 2022, con scadenza al 9 giugno 2022 e che una parte dell'importo fatturato
(ovvero l'indicata somma di euro 395.207,51) concerne i consumi relativi al periodo
4 compreso tra l'1 novembre 2017 ed il 10 maggio 2020, e, dunque, antecedenti al biennio precedente alla trasmissione di detta fattura.
Non risulta, poi, che prima dell'invio della suindicata fattura siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione, ché, anzi, depone in senso contrario il fatto che la stessa abbia indicato l'importo di euro 395.207,51 quale credito rispetto al Controparte_1
quale poteva essere invocata la prescrizione biennale ex art. 1, IV co., della L. n.
205/2017.
L'unico profilo effettivamente controverso tra le parti concerne la sussistenza, in capo alla odierna ricorrente, del “requisito soggettivo” richiesto dalla norma sopra richiamata per poter fruire del “beneficio” della prescrizione biennale.
Infatti, tanto prima dell'avvio del presente giudizio che in seno al procedimento all'attenzione l ha contestato la sussistenza, in capo alla Controparte_1
ricorrente, del requisito soggettivo richiesto per poter beneficiare del termine breve di prescrizione introdotto dall'art. 1, IV co., della L. n. 205/2017, deducendo che la
[...]
non poteva e non può qualificarsi come microimpresa, secondo la Parte_1
nozione fornita con Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, richiamata dal citato comma quarto dell'art. 1 della L. n. 205/2017.
Deve, tuttavia, rilevarsi che il citato disposto dell'art. 1, IV co., della L. n. 205/2017 individua tre categorie di utenti che, nei rapporti con il “venditore” di energia elettrica, gas naturale ed acqua, possono invocare la prescrizione biennale nella sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, ovvero i) gli utenti domestici;
ii) le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
iii) i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
E l'odierna ricorrente, tanto nella fase stragiudiziale che a fondamento della domanda svolta nel giudizio che ci occupa, ha allegato di poter beneficiare del termine breve di prescrizione di cui al citato art. 1, IV co., della L. n. 205/2017, non certo in quanto microimpresa bensì in qualità di professionista a norma dell'art. 3, I co., lettera c) del D.Lgs. n. 206/2005.
Orbene, ritiene questo Giudice che alla – che pacificamente Parte_1
ha concluso il contratto di somministrazione di gas naturale a sevizio del presidio San
Raffaele Pisana dalla Stessa gestito nell'esercizio della propria attività d'impresa - possa
5 senz'altro riconoscersi la cennata veste di professionista, a norma del citato art. 3, I co., lett. c) del Codice del consumo, che – come noto – fornisce la seguente nozione di professionista: “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
In particolare – per quanto di interesse nella fattispecie concreta, anche a fronte delle argomentazioni difensive svolte dalla resistente – par d'uopo rimarcare che l'art. 3, I co., lett. c) del Codice del consumo non fissa limiti dimensionali perché una persona giuridica – e, segnatamente, una società di capitali – che abbia stipulato un contratto nell'esercizio della propria attività imprenditoriale possa qualificarsi come professionista;
onde, ai fini del riconoscimento della veste di professionista alla
[...]
non rileva la circostanza che detta società, in ragione del numero Parte_1
dei dipendenti e dell'entità del fatturato annuo, rientrasse e rientri nel novero delle grandi o medie imprese.
D'altro canto, la circostanza che nell'art. 1, IV co., della L. n. 205/2017 sia posta una disgiunzione tra le diverse categoria dei soggetti cui si applica la norma ivi contenuta e, in particolare, tra quella delle microimprese (“come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”), e quella dei professionisti
(come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), non consente di ritenere che, per beneficiare del termine breve di prescrizione di cui alla norma citata, il professionista debba potersi anche qualificare come microimpresa.
Né ad una diversa lettura ed interpretazione del citato art. 1, IV co, della L. n.
205/2017 potrebbe condurre la considerazione che, in forza del richiamo alla categoria dei “professionisti” – secondo la nozione offerta, a diverso fine, dal Codice del consumo
– contenuto in detta norma, la platea dei soggetti beneficiari del termine di prescrizione biennale sia stata ampliata notevolmente e ben oltre il novero di quelli che il
“Legislatore storico” intendeva tutelare.
Ed infatti, il dettato normativo chiaro ed inequivoco non consente altra lettura che quella sopra proposta.
E ciò tenuto conto anche del principio – più volte enunciato anche dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte – secondo cui “l'attività interpretativa giudiziale è segnata,
6 anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa”
(Cass., SS. UU., 6 dicembre 2021, n. 38596; Cass., SS. UU., 11 luglio 2011, n. 15144;
Cass. Civ., 22 giugno 2018, n. 16957; 31 ottobre 2018, n. 27755; 28 gennaio 2021, n.
2061).
In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1
va dichiarato estinto, per prescrizione, il credito di euro 395.207,51 portato
[...]
dalla fattura n. 4224121875 emessa dall e relativo a consumi di gas Controparte_1
naturale presso il presidio San Raffaele Pisana per il periodo compreso tra l'1 novembre
2017 ed il 10 maggio 2020.
Alla soccombenza consegue la condanna dell' alla rifusione, in Controparte_1
favore della delle spese del presente procedimento, nella Parte_1
misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al
N. 22872/2023 R.G., così provvede
- In accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1
dichiara estinto, per prescrizione, il credito di euro 395.207,51 portato dalla fattura n. 4224121875 emessa dall' e relativo a consumi Controparte_1
di gas naturale presso il presidio San Raffaele Pisana per il periodo compreso tra l'1 novembre 2017 ed il 10 maggio 2020.
- Condanna l alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi
[...]
euro 13.434,00 – di cui euro 634,00 per spese vive documentate ed euro
7 12.800,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 21 marzo 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
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