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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
4107/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4107/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Achille Pascià, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in San IU ES (NA) alla Via
Scudieri n. 185
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], e Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(NA), entrambe residenti in [...], rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Nunziata, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliate in
Nola (NA) alla Via Torino n. 140
RESISTENTI
CONCLUSIONI
L'avv. Pascià per il ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
L'avv. Nunziata per le resistenti si riportava alla memoria di costituzione e insisteva per il rigetto del ricorso con conferma delle condizioni economiche della sentenza di separazione
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione del Tribunale di Torre Annunziata n. 1942/23 del 04.07.2023.
In particolare, domandava la revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia, quantificato nella misura di euro 579,50, sostenendo Parte_2 che la stessa, oramai trentenne, dovesse provvedere da sé al proprio mantenimento, impegnandosi per reperire un'occupazione.
Nominato il giudice delegato e fissata la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio le resistenti - entrambe evocate in giudizio - le quali si opponevano alla domanda formulata dal ricorrente, deducendo che la figlia, pur avendo compiuto 30 anni non era Parte_2 economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria, iscritta al Corso di Laurea in
Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Salerno in Fisciano e che, solo di tanto in tanto, svolgeva lavoretti saltuari per mantenersi durate gli studi, ambendo, con il conseguimento della laurea, a reperire un'occupazione nel settore dell'industria biochimica e alimentare.
Pertanto, insistevano per il rigetto della domanda formulata dal ricorrente e per la conseguente conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 25.02.2025 comparivano il ricorrente e la resistente all'esito Parte_2 dell'ascolto delle parti, ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento provvisorio e, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione e per il deposito della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.09.2025, in sostituzione dell'udienza del
17.09.2025, acquisita la documentazione richiesta, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Così riassunti i fatti di causa, in punto di diritto va evidenziato che la disciplina sulla modifica delle condizioni di separazione postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nel provvedimento di separazione. Invero, lo scopo del procedimento di modifica è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 1119 del 20/01/2020). Deve, ancora, premettersi che, come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività
2 economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass.
26 settembre 2011, n. 19589). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5 marzo
2018, n. 5088; Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Nella specie, il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente, come premesso, ha chiesto la revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia deducendo che la stessa, sebbene non Pt_2 economicamente autosufficiente, abbia raggiunto un'età tale per cui debba adoperarsi nella ricerca di un'occupazione.
In effetti, la figlia ha compiuto 31 anni e non ha ancora conseguito la piena indipendenza economica, ma ciò non può essere ascritto ad una condotta inerte della medesima nella ricerca di un'occupazione stabile. risulta iscritta all'Università di Salerno alla facoltà di Scienze Biologiche, Parte_2 come comprovato dalla documentazione allegata alla comparsa attestante il pagamento della prima rata per l'anno accademico 2024/2025 e, sentita all'udienza di comparizione, ha riferito di essere in procinto di conseguire la laurea triennale e di frequentare un tirocinio, non retribuito, in un laboratorio di analisi di materiali prodromico alla laurea. Al contempo, come è emerso già nel giudizio di separazione - nel quale il ricorrente è rimasto contumace - la nel tempo si è attivata e ha Parte_2 svolto lavori saltuari come collaboratrice domestica e baby-sitter per poter far fronte al pagamento delle spese universitarie e supportare economicamente la madre, priva di adeguata capacità lavorativa
(in quanto malata di cancro, come accertato nella sentenza di separazione e confermato dalla in sede di libero interrogatorio). Parte_2
Dunque, detta condizione non può che aver condizionato il percorso di studi della Parte_2 causandone un rallentamento, e conseguentemente inciso sulla ricerca di un'idonea occupazione lavorativa. D'altra parte, a ciò ha contribuito anche il disinteresse manifestato dall'odierno ricorrente verso i bisogni materiali della famiglia (cfr. sentenza di separazione, in cui si legge che circa dodici anni prima della proposizione del ricorso il aveva iniziato ad assumere un atteggiamento Parte_2 di non curanza nei confronti della famiglia fino a decidere di trasferirsi presso un'altra abitazione); disinteresse confermato dal mancato versamento dell'importo stabilito per il mantenimento della figlia e del coniuge con l'ordinanza presidenziale nel corso del giudizio di separazione iniziato nel
2018 e conclusosi nel 2023 (come comprovato dagli atti di pignoramento allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
3 Detti elementi complessivamente considerati dimostrano che la figlia non è stata posta effettivamente nelle condizioni di conseguire l'autonomia economica e che, al contempo, non si è sottratta volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita;
anzi, si è attivata nella ricerca di occupazioni che, per quanto saltuarie, le hanno consentito di proseguire gli studi e supportare economicamente la madre.
Dunque, se non può dirsi che nella fattispecie in esame il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica sia imputabile ad una colpevole inerzia della non Parte_2 sussistendo, quindi, i presupposti per la revoca del mantenimento, deve però ritenersi che, da un lato,
l'età della figlia (31 anni) e, dall'altro, lo svolgimento di lavori saltuari - indicativi di una concreta capacità della stessa di provvedere, seppur solo parzialmente, al proprio sostentamento - sono elementi sufficienti per determinare una riduzione dell'importo dell'assegno. Alla luce delle circostanze evidenziate e dell'assenza di qualsivoglia allegazione su un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato (anzi, all'udienza di comparizione ha dichiarato di percepire una pensione di euro 2.000,00 al netto di una trattenuta di euro 200,00, a fronte di uno stipendio in precedenza percepito di euro 1.600,00-1.800,00), il collegio ritiene equo determinare la misura dell'assegno in euro 300,00 (ferma la contribuzione del padre nella misura del 70% alle spese straordinarie).
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia e la natura della stessa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza di separazione n. 1942/23 depositata in data 04.07.2023 del
Tribunale di Torre Annunziata, ridetermina la misura dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro Controparte_1
300,00 a titolo di mantenimento della figlia da rivalutare annualmente in base Parte_2 agli indici Istat;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4107/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Achille Pascià, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in San IU ES (NA) alla Via
Scudieri n. 185
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], e Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(NA), entrambe residenti in [...], rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Nunziata, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliate in
Nola (NA) alla Via Torino n. 140
RESISTENTI
CONCLUSIONI
L'avv. Pascià per il ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
L'avv. Nunziata per le resistenti si riportava alla memoria di costituzione e insisteva per il rigetto del ricorso con conferma delle condizioni economiche della sentenza di separazione
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione del Tribunale di Torre Annunziata n. 1942/23 del 04.07.2023.
In particolare, domandava la revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia, quantificato nella misura di euro 579,50, sostenendo Parte_2 che la stessa, oramai trentenne, dovesse provvedere da sé al proprio mantenimento, impegnandosi per reperire un'occupazione.
Nominato il giudice delegato e fissata la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio le resistenti - entrambe evocate in giudizio - le quali si opponevano alla domanda formulata dal ricorrente, deducendo che la figlia, pur avendo compiuto 30 anni non era Parte_2 economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria, iscritta al Corso di Laurea in
Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Salerno in Fisciano e che, solo di tanto in tanto, svolgeva lavoretti saltuari per mantenersi durate gli studi, ambendo, con il conseguimento della laurea, a reperire un'occupazione nel settore dell'industria biochimica e alimentare.
Pertanto, insistevano per il rigetto della domanda formulata dal ricorrente e per la conseguente conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 25.02.2025 comparivano il ricorrente e la resistente all'esito Parte_2 dell'ascolto delle parti, ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento provvisorio e, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione e per il deposito della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.09.2025, in sostituzione dell'udienza del
17.09.2025, acquisita la documentazione richiesta, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Così riassunti i fatti di causa, in punto di diritto va evidenziato che la disciplina sulla modifica delle condizioni di separazione postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nel provvedimento di separazione. Invero, lo scopo del procedimento di modifica è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 1119 del 20/01/2020). Deve, ancora, premettersi che, come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività
2 economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass.
26 settembre 2011, n. 19589). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5 marzo
2018, n. 5088; Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Nella specie, il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente, come premesso, ha chiesto la revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia deducendo che la stessa, sebbene non Pt_2 economicamente autosufficiente, abbia raggiunto un'età tale per cui debba adoperarsi nella ricerca di un'occupazione.
In effetti, la figlia ha compiuto 31 anni e non ha ancora conseguito la piena indipendenza economica, ma ciò non può essere ascritto ad una condotta inerte della medesima nella ricerca di un'occupazione stabile. risulta iscritta all'Università di Salerno alla facoltà di Scienze Biologiche, Parte_2 come comprovato dalla documentazione allegata alla comparsa attestante il pagamento della prima rata per l'anno accademico 2024/2025 e, sentita all'udienza di comparizione, ha riferito di essere in procinto di conseguire la laurea triennale e di frequentare un tirocinio, non retribuito, in un laboratorio di analisi di materiali prodromico alla laurea. Al contempo, come è emerso già nel giudizio di separazione - nel quale il ricorrente è rimasto contumace - la nel tempo si è attivata e ha Parte_2 svolto lavori saltuari come collaboratrice domestica e baby-sitter per poter far fronte al pagamento delle spese universitarie e supportare economicamente la madre, priva di adeguata capacità lavorativa
(in quanto malata di cancro, come accertato nella sentenza di separazione e confermato dalla in sede di libero interrogatorio). Parte_2
Dunque, detta condizione non può che aver condizionato il percorso di studi della Parte_2 causandone un rallentamento, e conseguentemente inciso sulla ricerca di un'idonea occupazione lavorativa. D'altra parte, a ciò ha contribuito anche il disinteresse manifestato dall'odierno ricorrente verso i bisogni materiali della famiglia (cfr. sentenza di separazione, in cui si legge che circa dodici anni prima della proposizione del ricorso il aveva iniziato ad assumere un atteggiamento Parte_2 di non curanza nei confronti della famiglia fino a decidere di trasferirsi presso un'altra abitazione); disinteresse confermato dal mancato versamento dell'importo stabilito per il mantenimento della figlia e del coniuge con l'ordinanza presidenziale nel corso del giudizio di separazione iniziato nel
2018 e conclusosi nel 2023 (come comprovato dagli atti di pignoramento allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
3 Detti elementi complessivamente considerati dimostrano che la figlia non è stata posta effettivamente nelle condizioni di conseguire l'autonomia economica e che, al contempo, non si è sottratta volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita;
anzi, si è attivata nella ricerca di occupazioni che, per quanto saltuarie, le hanno consentito di proseguire gli studi e supportare economicamente la madre.
Dunque, se non può dirsi che nella fattispecie in esame il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica sia imputabile ad una colpevole inerzia della non Parte_2 sussistendo, quindi, i presupposti per la revoca del mantenimento, deve però ritenersi che, da un lato,
l'età della figlia (31 anni) e, dall'altro, lo svolgimento di lavori saltuari - indicativi di una concreta capacità della stessa di provvedere, seppur solo parzialmente, al proprio sostentamento - sono elementi sufficienti per determinare una riduzione dell'importo dell'assegno. Alla luce delle circostanze evidenziate e dell'assenza di qualsivoglia allegazione su un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato (anzi, all'udienza di comparizione ha dichiarato di percepire una pensione di euro 2.000,00 al netto di una trattenuta di euro 200,00, a fronte di uno stipendio in precedenza percepito di euro 1.600,00-1.800,00), il collegio ritiene equo determinare la misura dell'assegno in euro 300,00 (ferma la contribuzione del padre nella misura del 70% alle spese straordinarie).
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia e la natura della stessa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza di separazione n. 1942/23 depositata in data 04.07.2023 del
Tribunale di Torre Annunziata, ridetermina la misura dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro Controparte_1
300,00 a titolo di mantenimento della figlia da rivalutare annualmente in base Parte_2 agli indici Istat;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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