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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1754/2024 L.P.
Parte_1 contro
CONTRO
SUL Controparte_1 CP_2
CP_3
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANNI FRANCESCA per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1754 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...], il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Manni, (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Augusto Gargana n. 40, Viterbo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni per il presente procedimento ai seguenti recapiti: n. fax 0761.959163 e pec: Email_1 RICORRENTE E Controparte_4
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F. - PEC C.F._3
- fax 06 88466503, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di Email_2
del Notaio del 01/08/2024, n°93118 del Persona_1 Rep. Not., Raccolta n°28300. RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro per il riconoscimen ofessionale della patologia consistente in "adenocarcinoma polmonare", assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata personalmente e non occasionalmente, in qualità di dipendente della società “TRE CI stoviglierie srl” di Castel Sant'Elia, con mansione di incasellatrice dal 1985 sino al 2001,, la quale l'aveva esposta alla inalazione di polveri di silice. Ha esposto che a seguito della istanza presentata in data 17.8.2019 l' , con nota del CP_1
10.3.2020 aveva respinto l'istanza negando la dipendenza della patol lle lavorazioni espletate;
che il ricorso proposto in data 15.11.2021 era stata respinta con provvedimento del 30.6.2022.. Ribadita per contro la natura professionale della patologia ha chiesto l'accertamento della natura professionale ed il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto in ragione della invalidità derivata, con interessi, rivalutazione e spese di lite. L'istituto assicurativo si è costituito contestando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La causa, istruita con prove testimoniali e documenti e con CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con lettura del dispositivo in udienza e motivazione contestuale. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità tem ea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'INDENNITÀ È e decorre dal quarto giorno successivo a quello Persona_2 dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. E' poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado CP_1 di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle CP_1 menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1
"in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine, assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_ e la malattia è presunto e l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Tutto ciò premesso la natura e le modalità di svolgimento delle mansioni non sembrano essere oggetto di contestazione. La verifica della patologia denunciata, la natura professionale della stessa e conseguentemente la quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato è stata altresì confermata dalla CTU medico legale. All'esito delle proprie verifiche il CTU ha formulato le seguenti considerazioni: "La Sig.ra – affetta da adenocarcinoma Parte_1 moderatamente differenziato iv stadi mento chemioterapico in corso, giudicato inoperabile - per le patologie che presenta E' da considerarsi affetta con alta probabilità, da Malattia Professionale relativa al codice 134 (neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni;
i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del vivere comune) con una percentuale del 60% SESSANTA PER CENTO a decorrere dal 14.08.2019 data di presentazione della domanda ed epoca presumibile di insorgenza delle patologie invalidanti”. La ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di rendita in ragione del danno biologico nella misura del 60% con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo di CP_1 cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000 nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 dichiara che la ricorrente è affetta da "affetta da adenocarcinoma moderatamente differenziato iv stadio, metastasi ossee, trattamento chemioterapico in corso, giudicato inoperabile", che tale patologia ha avuto origine professionale e ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 60%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1 n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.850,00 per compensi CP_1 professionali, ese di CTU come separatamente liquidate, rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Caterina Picchiarelli. Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1754/2024 L.P.
Parte_1 contro
CONTRO
SUL Controparte_1 CP_2
CP_3
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANNI FRANCESCA per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1754 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...], il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Manni, (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Augusto Gargana n. 40, Viterbo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni per il presente procedimento ai seguenti recapiti: n. fax 0761.959163 e pec: Email_1 RICORRENTE E Controparte_4
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F. - PEC C.F._3
- fax 06 88466503, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di Email_2
del Notaio del 01/08/2024, n°93118 del Persona_1 Rep. Not., Raccolta n°28300. RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro per il riconoscimen ofessionale della patologia consistente in "adenocarcinoma polmonare", assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata personalmente e non occasionalmente, in qualità di dipendente della società “TRE CI stoviglierie srl” di Castel Sant'Elia, con mansione di incasellatrice dal 1985 sino al 2001,, la quale l'aveva esposta alla inalazione di polveri di silice. Ha esposto che a seguito della istanza presentata in data 17.8.2019 l' , con nota del CP_1
10.3.2020 aveva respinto l'istanza negando la dipendenza della patol lle lavorazioni espletate;
che il ricorso proposto in data 15.11.2021 era stata respinta con provvedimento del 30.6.2022.. Ribadita per contro la natura professionale della patologia ha chiesto l'accertamento della natura professionale ed il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto in ragione della invalidità derivata, con interessi, rivalutazione e spese di lite. L'istituto assicurativo si è costituito contestando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La causa, istruita con prove testimoniali e documenti e con CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con lettura del dispositivo in udienza e motivazione contestuale. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità tem ea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'INDENNITÀ È e decorre dal quarto giorno successivo a quello Persona_2 dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. E' poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado CP_1 di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle CP_1 menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1
"in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine, assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_ e la malattia è presunto e l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Tutto ciò premesso la natura e le modalità di svolgimento delle mansioni non sembrano essere oggetto di contestazione. La verifica della patologia denunciata, la natura professionale della stessa e conseguentemente la quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato è stata altresì confermata dalla CTU medico legale. All'esito delle proprie verifiche il CTU ha formulato le seguenti considerazioni: "La Sig.ra – affetta da adenocarcinoma Parte_1 moderatamente differenziato iv stadi mento chemioterapico in corso, giudicato inoperabile - per le patologie che presenta E' da considerarsi affetta con alta probabilità, da Malattia Professionale relativa al codice 134 (neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni;
i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del vivere comune) con una percentuale del 60% SESSANTA PER CENTO a decorrere dal 14.08.2019 data di presentazione della domanda ed epoca presumibile di insorgenza delle patologie invalidanti”. La ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di rendita in ragione del danno biologico nella misura del 60% con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo di CP_1 cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000 nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 dichiara che la ricorrente è affetta da "affetta da adenocarcinoma moderatamente differenziato iv stadio, metastasi ossee, trattamento chemioterapico in corso, giudicato inoperabile", che tale patologia ha avuto origine professionale e ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 60%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1 n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.850,00 per compensi CP_1 professionali, ese di CTU come separatamente liquidate, rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Caterina Picchiarelli. Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO