Art. 2.
La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da, parte del personale interessato della suddetta facolta' di opzione.
La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da, parte del personale interessato della suddetta facolta' di opzione.