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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.515 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonino Salvatore Parte_1
Giustiniano
- Appellante - C O N T R O
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Nivola e Antonino Rizzo.
- Appellato -
All'udienza del 29.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Marsala G.L. il 14.10.2022,
chiedeva dichiararsi non dovute le somme di cui alla nota di indebito del Parte_1
07.01.2022 con cui l' gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di €3.267,98 a CP_1 titolo di ratei della pensione di invalidità civile a lui erogate per il periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2021 dopo che, con visita di revisione del 08.09.2021, era stato accertato il venir meno del requisito sanitario. Con la sentenza n.1166/2022 del 14.12.2022 il Tribunale ha rigettato il ricorso osservando che rispetto all'indebito assistenziale – qual è quello per cui è causa – non era enucleabile alcuna situazione idonea a generare affidamento, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito, non essendo in contestazione che l'istituto previdenziale convenuto aveva ritualmente comunicato al l'esito Pt_1 sfavorevole del verbale di visita di revisione del 08.09.2021 senza che lo stessa potesse incorrere sul punto in errore essendo ben evidenziato il venir meno della prestazione per assenza del requisito sanitario e correlativamente l'obbligo di restituire quanto percepito. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1 in data 01.06.2023. L' ha resistito al gravame con memoria depositata il 28.05.2025. CP_1
All'udienza del 29.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
*** L'appellante si duole che il Tribunale, erroneamente applicando i principi in tema di indebito assistenziale, non abbia dato alcun rilievo all'affidamento incolpevole riposto dal beneficiario nella condotta dell' , che aveva continuato ad erogare la CP_1 prestazione anche dopo l'accertamento del venir meno del requisito sanitario, senza sospenderla e senza notificare il verbale della visita di revisione. L'appello merita accoglimento. Attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (assegno di invalidità civile) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. - rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale - è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.” È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004). Trasferendo tali principi nell'odierna vicenda processuale deve, dunque, riscontrarsi la sussistenza di un legittimo affidamento in capo all'appellante circa la debenza della mensilità dell'assegno di invalidità civile con riferimento alle mensilità da ottobre 2020 a luglio 2021, non essendovi certezza che egli abbia mai ricevuto la comunicazione del verbale della visita di verifica effettuata in data 08.09.2010, dinanzi alla Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, propedeutico alla revoca della prestazione previdenziale in godimento per difetto del prescritto requisito sanitario.
L' al fine di documentare il superiore adempimento ha prodotto (all.3) il CP_1 frontespizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il verbale di visita, omettendo, però, di produrre il retro del medesimo avviso contenente la data dell'effettiva consegna del piego al destinatario o a persona rinvenuta presso il domicilio ovvero le ragioni di un'eventuale mancata consegna. Carenza documentale che impedisce di riscontrare l'effettivo perfezionamento della procedura di notifica, assurgendo in proposito a mera affermazione labiale, priva di qualsiasi riscontro probatorio, quanto dedotto dalla difesa dell' circa la consegna CP_1 del piego nelle mani del ricorrente in data 22.09.2020.
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie - versandosi in ipotesi di indebito assistenziale ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento di revoca che accerta il venir meno delle condizioni di legge - avendo l'appellante dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiara l'insussistenza del diritto dell' alla CP_1 ripetizione delle somme corrisposte a dall'1.10.2020 al 31.07.2021 a titolo Parte_1 di ratei della pensione INVCIV n.07084289. Le spese del doppio grado, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1166/2022 emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 14.12.2022, dichiara l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme corrisposte a CP_1 Parte_1
dall'1.10.2020 al 31.07.2021 a titolo di ratei della pensione INVCIV n.07084289.
[...]
Condanna l' a rifondere a controparte le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 che liquida, per il primo in euro 852,00 e per il presente in euro 962,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria