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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2006/2019
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2006/2019 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
1 LI di PO AL (RC), via Roma n. 50, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Iaria che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
Partita I.V.A. - C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Gebbione n.
9-G, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava giusta procura speciale conferita dal Dr. ed in esecuzione Deliberazione della Controparte_2
Commissione Straordinaria n. 6 del 16.01.2020, in atti
Resistente
Oggetto: inidoneità parziale al lavoro - risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.06.2019, deduceva: - di essere Parte_1 dipendente del Comune di da maggio 2008 in forza di contratto individuale di CP_1 lavoro a tempo indeterminato, nel settore nettezza urbana-area tecnica con inquadramento operaio netturbino stradino CIM categoria A1; - che nel corso del rapporto contrattuale ha sofferto per patologie per le quali il medico del lavoro ha ristretto le sue capacità lavorative;
- che in particolare risulta essere affetto da “disturbo di panico con umore depresso in trattamento farmacologico” come da certificazione del Dipartimento di Salute
-Mentale dell'Asp. di LI del 2010 nonché da “lesione tendinea alla spalla dx e poliartrosi”; - che tale stato patologico ha comportato una serie di giudizi del medico del lavoro che hanno imposto un'attività lavorativa con limitazioni come da verbali del
31.05.2010, del 13.12.2010, del 28.02.2013 ed infine del 15.01.2015 nel quale veniva espresso un “Giudizio di idoneità lavorativa specifica: idoneo parzialmente con prescrizioni temporanee – vietata attività che comporti sovraccarico biomeccanico dell'arto scapolo omerale dx (anche a carattere occasionale) – evitare condizione di stress psico-fisico”; - che nonostante le reiterate richieste di collocazione a lavoro in modo conforme alle limitazioni imposte dal medico del lavoro, il Comune non ha mai provveduto;
- che per tali ragioni ha subito un aggravamento delle proprie patologie per come riconosciuto dalla psicologa, dott.ssa - che il Pronto Soccorso di LI in Per_1
2 data 14.05.2016 ha accertato “un attacco di panico con manifesta tachicardia, sudorazione, tremori fino a grandi scosse, sensazione di svenimento, derealizzazione,” a seguito di una lite avvenuta sul posto di lavoro conseguente alla richieste di svolgere mansioni lavorative non conformi col proprio stato di salute;
- che successivamente in data 16.06.2016 il Comune di ha notificato un ordine di servizio col quale, stante CP_1 la carenza di personale di categoria A, ha richiesto “la pulizia quotidiana e la cura delle ville e delle piazze comunali e nella fattispecie lo spazzamento di Piazza dei Martiri e vie circostanti nonché della villa comunale”; - che l'Ente nulla ha fatto per consentire lo svolgimento delle mansioni lavorative in ambiente sano e conforme alle condizioni di salute in violazione dell'obbligo di tutela del lavoratore per come previsto dalla normativa di settore.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «a) Voglia accertare e dichiarare che il nella persona del Sindaco pro tempore, nonostante Controparte_1
i pareri e verbali del medico del lavoro e nonostante la previsione di limitazioni nell'attività lavorativa non ha adottato alcun provvedimento di modifica delle mansioni per renderle compatibili con le patologie di cui è affetto il lavoratore e che, invece, ha reiterato le sue condotte lesive della salute del con peggioramento delle stesse Pt_1
e che, conseguentemente, il ha violato la normativa contrattuale e di Controparte_1 settore con obbligo all'attribuzione di immediate mansioni confacenti a quanto disposto ai medici del lavoro e, quindi, alle sue capacità psicofisiche, con obbligo altresì al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale pari a 20.000,00 o a quella maggiore o minore somma che sarà stabilita in corso di causa con condanna del CP_1 al pagamento di tali somme. b) Accertare e dichiarare che il ha subito una Pt_1 violazione dei suoi diritti e un peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche per un danno pari ad euro 40.000,00 o a quella maggiore o minore somma che sarà stabilita in corso di causa con condanna del al pagamento di tali somme e con vittoria di CP_1 spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che le ha anticipate.»
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo: Controparte_1
- l'illegittimità della domanda avendo l'Ente rispettato sempre le disposizioni legislative in materia;
- la nullità della domanda per indeterminatezza risultando poco chiaro i criteri di quantificazione del danno;
- l'impossibilità per il sul piano Controparte_1 organizzativo di assegnare il ricorrente a mansioni compatibili con le infermità e limitazioni che lo stesso lamenta neanche a mansioni inferiori.
3 Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarato inammissibile, improcedibile o comunque rigettato il ricorso unitamente a tutte le richieste istruttorie formulate in quanto superflue ed irrilevanti.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 16.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
, agisce in giudizio al fine di vedere accertato e dichiarato l'inadempimento Parte_1 contrattuale del con conseguente risarcimento dei danni subiti, Controparte_1 contestando in particolare il mancato adeguamento delle mansioni al suo stato di salute, per come risultante dalle verifiche periodiche del medico del lavoro.
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti, risulta incontestato che il ricorrente, precedente LSU, sia stato assunto a tempo indeterminato nel 2008 e che sia stato inquadrato quale operaio netturbino stradino CIM categoria A1.
In base ai documenti sanitari allegati ed in particolare all'esito della visita medica periodica volta all'accertamento della idoneità lavorativa specifica del 22.02.2013,
l'odierno ricorrente è risultato parzialmente idoneo rispetto alle mansioni proprie dello stesso, con la previsione di alcune limitazioni, qualificate non come permanenti ma temporanee e concernenti la movimentazione manuale dei carichi ed il sovraccarico biomeccanico dell'articolazione scapolo omerale dx, anche occasionale, dovendo altresì evitare le occasioni di stress psico fisico. Le stesse conclusioni e le medesime prescrizioni sono state ribadite a seguito della visita di gennaio 2015 (v. documenti allegati al ricorso). CP_ Secondo parte ricorrente alla luce delle suddette risultanze sanitarie, l resistente non avrebbe adottato modifiche adeguate alle mansioni del lavoratore e ciò avrebbe comportato un aggravamento delle condizioni di salute dello stesso, con diritto al risarcimento dei danni.
L'assunto difensivo non può essere condiviso non trovando riscontro negli atti di causa.
L'art. 414 c.p.c. pone a carico della parte ricorrente l'onere di indicare specificamente i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda e nel caso in esame, deve ritenersi
4 che detto onere non sia stato compiutamente assolto stante la genericità delle deduzioni della parte in ordine alla ritenuta illegittimità delle scelte operate dal resistente, CP_1 concretizzatesi nell'ordine di servizio del 16.06.2016 e sul conseguente aggravamento delle patologie in atto.
Sul punto preme anche precisare che la documentazione medica allegata dal ricorrente e posta alla base delle pretese del medesimo, è stata rilasciata ben prima della presentazione del ricorso (dal 2010 al 2015) difettando quindi un riscontro circa le condizioni di salute del ricorrente nel momento in cui il giudizio ha preso avvio (giugno 2019), vista anche la temporaneità delle prescrizioni impartite.
Alla luce delle risultanze delle visite mediche effettuate e della idoneità lavorativa parziale del lavoratore, il resistente risulta averlo adibito, con l'ordine di servizio CP_1 del 16.06.2016, alla sola attività di spazzamento delle ville comunali, della piazza dei
Martiri e delle vie circostanti, con esclusione quindi di attività di sollevamento carichi e di ordinario sovraccarico del biomeccanico dell'articolazione spalla omerale dx (v. documenti allegati al ricorso).
L'attività in questione non risulta di per sé in contrasto con le prescrizioni del medico del lavoro né fonte di stress psicofisico e parte ricorrente non indica le ragioni della ritenuta incompatibilità tra le mansioni risultanti dal suddetto ordine e le preclusioni emergenti dalla documentazione sanitaria predetta.
Sul punto occorre peraltro considerare che il ricorrente nonostante le doglianze espresse, non ha indicato alcuna altra occupazione atta a coniugare l'idoneità parziale al lavoro e l'organizzazione dell'Ente.
Dalle deduzioni di parte ricorrente risulta peraltro che tra le diverse mansioni proposte vi sia stata anche quella di archivista che però non sarebbe stata accettata;
circostanza rimasta incontestata.
Considerato quanto sopra, l'operato del non risulta in contrasto con la Controparte_1 normativa vigente ed in particolare né con l'art. 2087 c.c. né con il d. lgs 81/2008, dovendo l'assegnazione di mansioni differenti da quelle contrattualmente stabilite avvenire tenendo conto anche delle esigenze organizzative dell'Ente.
Nel caso di specie il resistente ha dedotto l'impossibilità di una diversa CP_1 collocazione del lavoratore alla luce delle limitazioni prescritte, se non nelle forme riportate nell'ordine di servizio suddetto.
Il ricorrente a riscontro della tesi difensiva sostenuta richiama altresì una nota rilasciata dalla Psicologa dott.ssa ,del luglio 2016 quindi ben precedente anch'essa Persona_2
5 l'avvio del presente giudizio e dalla quale non emergono dati differenti da quelli già riscontrati nei verbali di idoneità specifica all'attività lavorativa, dovendosi evidenziare che anche in questo caso non viene indicata alcuna attività lavorativa specifica compatibile con le condizioni di salute del ricorrente ed anzi ulteriormente restringendo l'ambito di attività possibile per il lavoratore escludendo genericamente l'attività all'esterno, nonostante l'assenza di tale prescrizione da parte del medico del lavoro.
Al contempo, anche rispetto all'aggravamento delle condizioni di salute in conseguenza del lamentato mancato adeguamento delle mansioni assegnate, il ricorrente ha dedotto solo genericamente, senza indicare concretamente in cosa ciò sia consistito come anche in ordine ai danni subiti ed alla quantificazione degli stessi. Anche nelle note di trattazione scritta successivamente depositate, parte ricorrente si limita a richiamare le tabelle di
Milano senza però dettagliare circa la determinazione della cifra richiesta a titolo di risarcimento del danno.
Sul punto occorre precisare che la mancanza di puntuale allegazione circa l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e circa la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa svolta nonché la mancanza di apposito conteggio volto a quantificare il danno lamentato, hanno determinato il rigetto della richiesta di ammissione di consulenza tecnica medico legale, in quanto la stessa avrebbe avuto natura esplorativa.
Per quanto concerne poi le ulteriori richieste istruttorie delle parti, non sono state ammesse le prove orali richieste in quanto in parte aventi ad oggetto circostanze da riscontrarsi documentalmente ed in parte in quanto volte a far esprimere ai testi valutazioni e opinioni soggettive o comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le doglianze di parte ricorrente non hanno trovato riscontro in atti e pertanto il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza venendo liquidate in favore del CP_1 resistente secondo i valori tariffari minimi, stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da R.G. n. 2006/2019, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
6 - condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 in persona del L.R.P.T., liquidate in € 3.240,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 02.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2006/2019
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2006/2019 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
1 LI di PO AL (RC), via Roma n. 50, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Iaria che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
Partita I.V.A. - C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Gebbione n.
9-G, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava giusta procura speciale conferita dal Dr. ed in esecuzione Deliberazione della Controparte_2
Commissione Straordinaria n. 6 del 16.01.2020, in atti
Resistente
Oggetto: inidoneità parziale al lavoro - risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.06.2019, deduceva: - di essere Parte_1 dipendente del Comune di da maggio 2008 in forza di contratto individuale di CP_1 lavoro a tempo indeterminato, nel settore nettezza urbana-area tecnica con inquadramento operaio netturbino stradino CIM categoria A1; - che nel corso del rapporto contrattuale ha sofferto per patologie per le quali il medico del lavoro ha ristretto le sue capacità lavorative;
- che in particolare risulta essere affetto da “disturbo di panico con umore depresso in trattamento farmacologico” come da certificazione del Dipartimento di Salute
-Mentale dell'Asp. di LI del 2010 nonché da “lesione tendinea alla spalla dx e poliartrosi”; - che tale stato patologico ha comportato una serie di giudizi del medico del lavoro che hanno imposto un'attività lavorativa con limitazioni come da verbali del
31.05.2010, del 13.12.2010, del 28.02.2013 ed infine del 15.01.2015 nel quale veniva espresso un “Giudizio di idoneità lavorativa specifica: idoneo parzialmente con prescrizioni temporanee – vietata attività che comporti sovraccarico biomeccanico dell'arto scapolo omerale dx (anche a carattere occasionale) – evitare condizione di stress psico-fisico”; - che nonostante le reiterate richieste di collocazione a lavoro in modo conforme alle limitazioni imposte dal medico del lavoro, il Comune non ha mai provveduto;
- che per tali ragioni ha subito un aggravamento delle proprie patologie per come riconosciuto dalla psicologa, dott.ssa - che il Pronto Soccorso di LI in Per_1
2 data 14.05.2016 ha accertato “un attacco di panico con manifesta tachicardia, sudorazione, tremori fino a grandi scosse, sensazione di svenimento, derealizzazione,” a seguito di una lite avvenuta sul posto di lavoro conseguente alla richieste di svolgere mansioni lavorative non conformi col proprio stato di salute;
- che successivamente in data 16.06.2016 il Comune di ha notificato un ordine di servizio col quale, stante CP_1 la carenza di personale di categoria A, ha richiesto “la pulizia quotidiana e la cura delle ville e delle piazze comunali e nella fattispecie lo spazzamento di Piazza dei Martiri e vie circostanti nonché della villa comunale”; - che l'Ente nulla ha fatto per consentire lo svolgimento delle mansioni lavorative in ambiente sano e conforme alle condizioni di salute in violazione dell'obbligo di tutela del lavoratore per come previsto dalla normativa di settore.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «a) Voglia accertare e dichiarare che il nella persona del Sindaco pro tempore, nonostante Controparte_1
i pareri e verbali del medico del lavoro e nonostante la previsione di limitazioni nell'attività lavorativa non ha adottato alcun provvedimento di modifica delle mansioni per renderle compatibili con le patologie di cui è affetto il lavoratore e che, invece, ha reiterato le sue condotte lesive della salute del con peggioramento delle stesse Pt_1
e che, conseguentemente, il ha violato la normativa contrattuale e di Controparte_1 settore con obbligo all'attribuzione di immediate mansioni confacenti a quanto disposto ai medici del lavoro e, quindi, alle sue capacità psicofisiche, con obbligo altresì al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale pari a 20.000,00 o a quella maggiore o minore somma che sarà stabilita in corso di causa con condanna del CP_1 al pagamento di tali somme. b) Accertare e dichiarare che il ha subito una Pt_1 violazione dei suoi diritti e un peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche per un danno pari ad euro 40.000,00 o a quella maggiore o minore somma che sarà stabilita in corso di causa con condanna del al pagamento di tali somme e con vittoria di CP_1 spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che le ha anticipate.»
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo: Controparte_1
- l'illegittimità della domanda avendo l'Ente rispettato sempre le disposizioni legislative in materia;
- la nullità della domanda per indeterminatezza risultando poco chiaro i criteri di quantificazione del danno;
- l'impossibilità per il sul piano Controparte_1 organizzativo di assegnare il ricorrente a mansioni compatibili con le infermità e limitazioni che lo stesso lamenta neanche a mansioni inferiori.
3 Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarato inammissibile, improcedibile o comunque rigettato il ricorso unitamente a tutte le richieste istruttorie formulate in quanto superflue ed irrilevanti.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 16.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
, agisce in giudizio al fine di vedere accertato e dichiarato l'inadempimento Parte_1 contrattuale del con conseguente risarcimento dei danni subiti, Controparte_1 contestando in particolare il mancato adeguamento delle mansioni al suo stato di salute, per come risultante dalle verifiche periodiche del medico del lavoro.
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti, risulta incontestato che il ricorrente, precedente LSU, sia stato assunto a tempo indeterminato nel 2008 e che sia stato inquadrato quale operaio netturbino stradino CIM categoria A1.
In base ai documenti sanitari allegati ed in particolare all'esito della visita medica periodica volta all'accertamento della idoneità lavorativa specifica del 22.02.2013,
l'odierno ricorrente è risultato parzialmente idoneo rispetto alle mansioni proprie dello stesso, con la previsione di alcune limitazioni, qualificate non come permanenti ma temporanee e concernenti la movimentazione manuale dei carichi ed il sovraccarico biomeccanico dell'articolazione scapolo omerale dx, anche occasionale, dovendo altresì evitare le occasioni di stress psico fisico. Le stesse conclusioni e le medesime prescrizioni sono state ribadite a seguito della visita di gennaio 2015 (v. documenti allegati al ricorso). CP_ Secondo parte ricorrente alla luce delle suddette risultanze sanitarie, l resistente non avrebbe adottato modifiche adeguate alle mansioni del lavoratore e ciò avrebbe comportato un aggravamento delle condizioni di salute dello stesso, con diritto al risarcimento dei danni.
L'assunto difensivo non può essere condiviso non trovando riscontro negli atti di causa.
L'art. 414 c.p.c. pone a carico della parte ricorrente l'onere di indicare specificamente i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda e nel caso in esame, deve ritenersi
4 che detto onere non sia stato compiutamente assolto stante la genericità delle deduzioni della parte in ordine alla ritenuta illegittimità delle scelte operate dal resistente, CP_1 concretizzatesi nell'ordine di servizio del 16.06.2016 e sul conseguente aggravamento delle patologie in atto.
Sul punto preme anche precisare che la documentazione medica allegata dal ricorrente e posta alla base delle pretese del medesimo, è stata rilasciata ben prima della presentazione del ricorso (dal 2010 al 2015) difettando quindi un riscontro circa le condizioni di salute del ricorrente nel momento in cui il giudizio ha preso avvio (giugno 2019), vista anche la temporaneità delle prescrizioni impartite.
Alla luce delle risultanze delle visite mediche effettuate e della idoneità lavorativa parziale del lavoratore, il resistente risulta averlo adibito, con l'ordine di servizio CP_1 del 16.06.2016, alla sola attività di spazzamento delle ville comunali, della piazza dei
Martiri e delle vie circostanti, con esclusione quindi di attività di sollevamento carichi e di ordinario sovraccarico del biomeccanico dell'articolazione spalla omerale dx (v. documenti allegati al ricorso).
L'attività in questione non risulta di per sé in contrasto con le prescrizioni del medico del lavoro né fonte di stress psicofisico e parte ricorrente non indica le ragioni della ritenuta incompatibilità tra le mansioni risultanti dal suddetto ordine e le preclusioni emergenti dalla documentazione sanitaria predetta.
Sul punto occorre peraltro considerare che il ricorrente nonostante le doglianze espresse, non ha indicato alcuna altra occupazione atta a coniugare l'idoneità parziale al lavoro e l'organizzazione dell'Ente.
Dalle deduzioni di parte ricorrente risulta peraltro che tra le diverse mansioni proposte vi sia stata anche quella di archivista che però non sarebbe stata accettata;
circostanza rimasta incontestata.
Considerato quanto sopra, l'operato del non risulta in contrasto con la Controparte_1 normativa vigente ed in particolare né con l'art. 2087 c.c. né con il d. lgs 81/2008, dovendo l'assegnazione di mansioni differenti da quelle contrattualmente stabilite avvenire tenendo conto anche delle esigenze organizzative dell'Ente.
Nel caso di specie il resistente ha dedotto l'impossibilità di una diversa CP_1 collocazione del lavoratore alla luce delle limitazioni prescritte, se non nelle forme riportate nell'ordine di servizio suddetto.
Il ricorrente a riscontro della tesi difensiva sostenuta richiama altresì una nota rilasciata dalla Psicologa dott.ssa ,del luglio 2016 quindi ben precedente anch'essa Persona_2
5 l'avvio del presente giudizio e dalla quale non emergono dati differenti da quelli già riscontrati nei verbali di idoneità specifica all'attività lavorativa, dovendosi evidenziare che anche in questo caso non viene indicata alcuna attività lavorativa specifica compatibile con le condizioni di salute del ricorrente ed anzi ulteriormente restringendo l'ambito di attività possibile per il lavoratore escludendo genericamente l'attività all'esterno, nonostante l'assenza di tale prescrizione da parte del medico del lavoro.
Al contempo, anche rispetto all'aggravamento delle condizioni di salute in conseguenza del lamentato mancato adeguamento delle mansioni assegnate, il ricorrente ha dedotto solo genericamente, senza indicare concretamente in cosa ciò sia consistito come anche in ordine ai danni subiti ed alla quantificazione degli stessi. Anche nelle note di trattazione scritta successivamente depositate, parte ricorrente si limita a richiamare le tabelle di
Milano senza però dettagliare circa la determinazione della cifra richiesta a titolo di risarcimento del danno.
Sul punto occorre precisare che la mancanza di puntuale allegazione circa l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e circa la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa svolta nonché la mancanza di apposito conteggio volto a quantificare il danno lamentato, hanno determinato il rigetto della richiesta di ammissione di consulenza tecnica medico legale, in quanto la stessa avrebbe avuto natura esplorativa.
Per quanto concerne poi le ulteriori richieste istruttorie delle parti, non sono state ammesse le prove orali richieste in quanto in parte aventi ad oggetto circostanze da riscontrarsi documentalmente ed in parte in quanto volte a far esprimere ai testi valutazioni e opinioni soggettive o comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le doglianze di parte ricorrente non hanno trovato riscontro in atti e pertanto il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza venendo liquidate in favore del CP_1 resistente secondo i valori tariffari minimi, stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da R.G. n. 2006/2019, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
6 - condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 in persona del L.R.P.T., liquidate in € 3.240,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 02.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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