Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n° 667/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Di Risio e dall'avv. Parte_1
Marialucia D'Aloisio ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito a Vasto alla Via Giambattista Vico nr. 5, in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
e in persona dell'Amministratore Controparte_1
delegato e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, CP_2
anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Diego Dirutigliano e Luca Ropolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Luigi Mercantini n. 5, in forza di procura alle liti in atti;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicato in epigrafe, premesso:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società Controparte_1
già presso la sede operativa di Lanciano in località
[...] CP_3
Cerratina nr. 1 a far data dal 24 luglio 2017 con mansioni di responsabile di
Industria;
-che il rapporto di lavoro cessava in data 12 marzo 2023 per intervenute dimissioni;
-di aver sempre svolto, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'odierna resistente, le mansioni di responsabile della manutenzione secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio;
-che nonostante l'orario di lavoro fosse contrattualmente stabilito in 40 ore settimanali, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, ha reso la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro contrattualmente pattuito;
-che le ore svolte in regime di straordinario risultano per tabulas dalle timbrature rilevate dal sistema delle presenze e sono riportate in ogni singolo prospetto paga proveniente dallo stesso datore di lavoro;
-di aver svolto nel dettaglio complessive 900,5 ore di straordinario infrasettimanale, ossia:
-nell'anno 2017 114 ore;
-nell'anno 2018 267,50 ore;
-nell'anno 2019 277 ore;
-nell'anno 2020 147 ore;
-nell'anno 2021 90 ore;
-nell'anno 2022 5 ore;
-di aver svolto, altresì, complessive 241,5 ore di straordinario durante le giornate del sabato;
-di aver, dunque, maturato la somma pari a complessivi €. 27.903,61, di cui €.
21.109,97 a titolo di straordinario feriale ed €. 6.793,64 a titolo di trattamento straordinario prestato durante la giornata del sabato;
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“1)- ritenere e dichiarare che la Società in persona Controparte_1
legale rapp.te pt (P.I. ), per le causali indicate in premessa e/o comunque P.IVA_1
ex art. 36 della Costituzione, è obbligata a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di €.27.903,61 di cui €.21.109,97 a titolo di straordinario feriale ed €.6.793,64
a titolo di trattamento straordinario prestato durante la giornata del sabato oltre interessi e rivalutazioni ed a versare in favore della stessa i contributi previdenziali ed assistenziali come per legge oppure altra somma, maggiore oppure minore come ritenuta di giustizia anche previa C.T.U.;
2)- per l'effetto condannare la Società in persona Controparte_1
legale rapp.te pt (P.I. ), per le causali indicate in premessa e/o comunque P.IVA_1
ex art. 36 della Costituzione, è obbligata a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di €.27.903,61 di cui €.21.109,97 a titolo di straordinario feriale ed €.6.793,64
a titolo di trattamento straordinario prestato durante la giornata del sabato oltre interessi e rivalutazioni ed a versare in favore della stessa i contributi previdenziali ed assistenziali come per legge oppure altra somma, maggiore oppure minore come ritenuta di giustizia anche previa C.T.U.;
3)- condannare sempre e comunque la Società in Controparte_1
persona legale rapp.te pt (P.I. ), al pagamento delle spese e dei compensi P.IVA_1
professionali come per legge”.
Con memoria si è costituita in giudizio la società eccependo:
- che il ricorrente, per le mansioni di Responsabile di Manutenzione, a lui affidate a far tempo dal 24.07.2017 e conservate sino alla cessazione del rapporto di lavoro in data
11.03.2022, rientrava tra il personale dello stabilimento di Lanciano con funzioni direttive ed in tale veste godeva di discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali, in coerenza con il suo inquadramento contrattuale, secondo la classificazione di cui alla VI categoria (oggi livello B2) del CCNL Metalmeccanica – Industria e, proprio in ragione della sua appartenenza al personale direttivo dell'azienda, avente autonomia decisionale anche in ordine alla determinazione della durata della presenza in servizio, secondo la previsione di cui all'art. 17, comma V, D.Lgs.
8.4.2003 n. 66 non poteva ritenersi soggetto, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli artt. 3 (Orario normale di lavoro), 4 (Durata massima dell'orario di lavoro), 5 (Lavoro straordinario) e 7 (Riposo giornaliero) del suddetto corpus normativo;
-che alla luce di tali disposizioni limitative dell'orario di lavoro, che precludono l'introduzione del concetto giuridico del “lavoro straordinario”, ma sottendono che la retribuzione debba comunque essere determinata in modo rispettoso del principio costituzionale di cui all'art. 36 della Carta fondamentale, su specifica richiesta del ricorrente, la società gli riconosceva con la lettera di assunzione del 13.07.2017 un'indennità di mansione di € 516,46 lordi mensili, al precipuo scopo di compensare le eventuali prestazioni di lavoro eccedenti le 173 ore mensili di lavoro ordinario;
-che il ricorrente, consapevole della sua inclusione tra il personale direttivo dell'azienda, richiedeva espressamente alla società con e-mail datata 10.07.2017, che nel compenso venissero “forfettizzati gli straordinari fino a un monte ore di 200h/mese
(oltre le 200h da concordare)”;
-che nella lettera di assunzione del 13.07.2017, pertanto, la società provvedeva a riconoscere al ricorrente un'indennità di mansione per 13 mensilità annue di retribuzione, al fine di compensare le eventuali prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le 173 ore mensili di lavoro ordinario;
-che il ricorrente, per tutto il periodo in contestazione, non ha superato il limite delle
200 ore mensili, anzi rimanendo significativamente al di sotto dello stesso.
Ha, dunque, concluso chiedendo di rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, il difensore di parte ricorrente interpellato circa la sussistenza di interesse attuale alla domanda di regolarizzazione contributiva, ha dichiarato di rinunciarvi, per cui è stata fissata l'udienza di decisione disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Indi, all'esito del deposito delle predette note, all'odierna udienza la causa è decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
E' tradizionalmente noto come il lavoro straordinario, ovvero l'attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro, eventualmente prestato sia da dirigenti, sia da quadri, che da impiegati con funzioni direttive non sia retribuito, essendo il personale direttivo, in base all'articolo 1 R.D.L. 692/1923 e all'articolo 17 del D.Lgs. 66/2003, escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro propria delle altre categorie di lavoratori e, quindi, dall'osservanza dell'articolo 5 D.Lgs. 66/2003, che fornisce la regola per le prestazioni di lavoro straordinario.
Infatti, la non applicabilità della disciplina generale del lavoro straordinari nei confronti degli impiegati e quadri con funzioni direttive e dei dirigenti deriva dalla natura della loro prestazione lavorativa, orientata alle esigenze della struttura che devono dirigere e all'espletamento dell'incarico affidato in funzione degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
Così, per tali ragioni, il personale direttivo non è normalmente tenuto a osservare alcun orario di lavoro, né è obbligato a far rilevare la propria presenza all'ingresso o all'uscita dalla sede lavoro, se non ai fini relativi alla protezione della sicurezza e della salute, con la conseguenza che (salvo diversa previsione della contrattazione nazionale collettiva o aziendale) l'eventuale indicazione di un orario di lavoro deve considerarsi meramente orientativa.
Tale principio generale incontra, però, delle eccezioni.
Difatti, il diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere nel caso in cui il
CCNL applicato al rapporto di lavoro, ma anche il contratto individuale di lavoro, delimitino anche per tale categoria un orario normale di lavoro. Si tratta, in questo caso, dell'espressione di una volontà derogatoria in melius rispetto all'esclusione dalla protezione accordata dalla legge.
La seconda eccezione ricorre allorquando, pur in mancanza di tale delimitazione dell'orario di lavoro, la durata della prestazione lavorativa ecceda comunque il limite della ragionevolezza dettato dalla giurisprudenza in relazione non solo alla quantità, ma anche alla qualità della prestazione, in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e, dunque, del diritto del lavoratore a mantenere integro il proprio stato psico-fisico (cfr. Cass. sez. Lavoro, ordinanza n. 7678/2021).
Ciò premesso, in punto di fatto è pacifico nel presente giudizio che il ricorrente dal
24.07.2017 al 11.03.2022 ha svolto alle dipendenze della società convenuta le mansioni di Responsabile di Manutenzione e che, in quanto tale, rientrava tra il personale con funzioni direttive, così come è pacifico che abbia svolto le ore lavorative riportate nei prospetti paga elaborati dallo stesso datore di lavoro.
Risulta poi documentalmente che il contratto individuale di lavoro del 13.07.2017 (cfr. allegato 1 al ricorso) prevede espressamente che: “L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali, salvo eventuale straordinario ove necessario, così come previsto dal
CCNL, così distribuito: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.”
e che “La sua retribuzione è fissata in €. 3.093,46 lordi mensili per n. 13 mensilità, compresa indennità di mansione, salvo conguaglio di fine anno”. In atti la società resistente ha poi versato una mail del 10.07.2017 (cfr. allegato 3 alla memoria) proveniente dal ricorrente dal seguente contenuto:
“Come da intese telefoniche comunico quanto segue:
Chiarimento sulla proposta
1. Stipendio mensile di 2000€/mese netti per n°13 mensilità con contratto a tempo
indeterminato;
2. Nel compenso sono forfettizzati gli straordinari fino ad un monte di 200h/ mese
(oltre le 200h da concordare) […]”
Orbene, se da un lato le parti hanno espressamente predeterminato un orario normale di lavoro, derogando alla regola generale secondo cui il personale direttivo non è normalmente tenuto ad osservare alcun orario di lavoro, d'altra parte hanno pattuito la corresponsione di una indennità di mansione (o di funzione) senza però specificare in modo precipuo, all'interno del testo contrattuale, quale fosse la finalità che la stessa era deputata ad assolvere.
Al riguardo deve darsi atto che in linea generale l'indennità di mansione (o di funzione)
è finalizzata a remunerare le mansioni particolari, le peculiari capacità professionali,
l'eventuale attività di coordinamento, oltre che le prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro necessarie per il corretto adempimento della funzione. Trattasi, dunque, di indennità connotata da una polivalenza funzionale.
La mancanza di deduzioni specifiche ad opera del ricorrente circa l'eccezionalità e gravosità della prestazione svolta, tale da superare il limite della ragionevolezza dettato dalla giurisprudenza in relazione alla qualità della stessa, unitamente alla valutazione del contenuto della mail del 10.07.2017 (cfr. allegato 3 alla memoria) proveniente dallo stesso ricorrente, inducono il Giudicante a ritenere che le parti abbiano inteso attribuire all'indennità di mansione la funzione di remunerare in modo forfettario il lavoratore per le ore di lavoro necessarie per il corretto adempimento della propria mansione, con carattere assorbente rispetto ad ulteriori rivendicazioni.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato.
La novità e la complessità della controversia suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 18.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -