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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8669 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got Dott.ssa Maria Josè Meola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24570/2024 R.G. promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio degli avv. CORRU' STEFANO e , con elezione di domicilio in VIA L. DA VINCI 40
[...]
TREZZANO SUL NAVIGLIO presso avv. CORRU' STEFANO;
RICORRENTI
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE\CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con Ricorso del 28\06\2024, i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_3
, adivano il suintestato Tribunale, evocando in causa la sig.ra deducendo in fatto che:
[...] Controparte_1
- Con sentenza n. 2872/2022 (doc.1) il Tribunale di Milano (definendo il giudizio rg. 12745/2020) aveva disposto “(…)lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli odierni ricorrenti e la signora su terreni agricoli e Controparte_1 fabbricato siti in Tricarico (MT); aveva assegnato la piena proprietà di detti immobili agli odierni ricorrenti determinando in favore della signora un conguaglio di euro 10.333.33; aveva posto, altresì, a carico della Controparte_1 signora il pagamento delle spese di lite per euro 6.738,00 oltre spese generali, cpa e iva”. Poiché Controparte_1 avevano sollecitato (doc. 2), invano, la signora a prendere contatti per operare un conguaglio sul dare\avere in CP_1 capo alle parti della Sentenza, mancando ogni forma di collaborazione della resistente, i signori , al fine di Parte_1 ottenere la trascrizione della predetta sentenza, evitando l'iscrizione di ipoteca prevista dall'art. 2817 c.c. n.2, qualora, come nel caso di specie, manchi la quietanza di pagamento, si sono visti costretti a procedere ad offerta reale ex art. 1208 e ss. c.c., avente ad oggetto la somma determinata a titolo di conguaglio. In ragione di ciò, i ricorrenti, prima di procedere all'offerta reale, intendono operare la compensazione tra il credito dell'odierna resistente per il conguaglio, ed il loro credito per le spese legali, avendo interesse a che la compensazione venga preventivamente accertata giudizialmente, al fine di avere una determinazione certa della somma dovuta, e poter procedere ad offerta reale ex art. 1208 e ss. cc., rispettando tutti i requisiti di validità previsti dal citato art. 1208 c.c., in ordine al quantum. Evidenziavano che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'accertamento della compensazione legale ex art. 1243 c.c., in pagina 1 di 3 quanto entrambi i crediti per cui è causa, hanno ad oggetto, una somma di danaro, sono liquidi e non sono contestabili nell'an e nel quantum. Vieppiù, sono suscettibili di richiesta, da parte del creditore, di immediato adempimento, entrambi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. Precisava che il credito della signora è pari a CP_1 euro 10.333,33, mentre il credito dei ricorrenti è pari a complessivi € 8.058,64 (così determinato: euro 6.738,00 per spese liquidate, euro 1.010,70 per spese generali 15%, euro 309,94 per cpa, per totali euro 8.058,64 ), con una differenza pari a euro 2.274,69.
Evidenziava ancora che, alla fattispecie per cui è causa, risulta applicabile il rito semplificato di cui all'art. 281 decies cpc, in quanto, la domanda è fondata su prova documentale, rappresentata dalla sentenza, immediatamente esecutiva
(doc.1) che individua i due crediti senza necessità di alcuna indagine istruttoria.
In ragione di quanto sopra, nel proprio scritto rassegnavano le seguenti CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito
Accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione parziale, ex art. 1243 c.c., tra il credito di euro 10.333,33 in favore della resistente, e quello di euro 8.058,64 in favore dei ricorrenti, crediti indicati nella sentenza del Tribunale di Milano n.2872/2022, prodotta sub doc. 1; dichiarare per l'effetto i ricorrenti tenuti a versare, in favore della signora a titolo di conguaglio, la differenza pari a euro 2.274,69, oltre gli interessi Controparte_1 legali maturati dalla pubblicazione della sentenza sub doc. 1 al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.
Istaurato il contraddittorio la resistente, sig.ra non si costituiva pertanto ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Espletata l'istruttoria sulla base della mera documentazione prodotta, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di parte ricorrente è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente rilevato che, nella fattispecie per cui è causa, ricorrono i presupposti per l'accertamento della compensazione legale ex art. 1243 c.c., in quanto entrambi i crediti, hanno ad oggetto, una somma di danaro, sono liquidi e non sono contestabili nell'an e nel quantum. Vieppiù, i ricorrenti hanno provveduto, in corso di causa (cfr. Ud. 02\10\2025),
a depositare, la Sentenza N. 2872\2022 munita di attestazione del passaggio in giudicato, con ciò superando quanto imposto dalla pronuncia N. 4059\2010, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che aveva ravvisato, “(…) tra il capo costitutivo ed il capo condannatorio della sentenza di scioglimento della comunione un peculiare nesso di corrispettività che condiziona l'esecutività immediata dell'uno e dell'altro”.
Considerato infine che, alla fattispecie per cui è causa, risulta legittimamente applicato il rito semplificato di cui all'art. 281 decies cpc, in quanto, la domanda è fondata su prova documentale, rappresentata dalla sentenza, immediatamente esecutiva (doc.1) che individua i due crediti nei seguenti termini: il credito della signora risulta pari a Controparte_1 euro 10.333,33, mentre il credito dei ricorrenti è pari a complessivi € 8.058,64 (così determinato: euro 6.738,00 per spese liquidate, euro 1.010,70 per spese generali 15%, euro 309,94 per cpa, per totali euro 8.058,64 ), con una differenza di
€ 2.274,69, si può pacificamente dichiarare l'avvenuta compensazione parziale, ex art. 1243 c.c., tra il credito di euro
10.333,33 in favore della resistente, e quello di euro 8.058,64 in favore dei ricorrenti e, per l'effetto i ricorrenti sono tenuti a versare, in favore della signora a titolo di conguaglio, la differenza pari a euro 2.274,69, Controparte_1 oltre gli interessi legali maturati dalla pubblicazione della sentenza sub doc. 1 al saldo.
pagina 2 di 3 Parte resistente rimane soccombente per il pagamento delle spese e competenze di causa come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto dichiarare l'avvenuta compensazione parziale, ex art. 1243 c.c., tra il credito di € 10.333,33 in favore della resistente, e quello di € 8.058,64 in favore dei ricorrenti;
per l'effetto dichiara che i ricorrenti, sigg. , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
, sono tenuti a versare, in favore della signora a titolo di Parte_3 Controparte_1 conguaglio, la differenza pari a euro 2.274,69, oltre gli interessi come per legge.
2) Condanna la parte resistente, sig.ra al pagamento delle spese e competenze di causa, che si Controparte_1 liquidano in € 1.000,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, ultimo comma, pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Milano 13\11\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got Dott.ssa Maria Josè Meola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24570/2024 R.G. promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio degli avv. CORRU' STEFANO e , con elezione di domicilio in VIA L. DA VINCI 40
[...]
TREZZANO SUL NAVIGLIO presso avv. CORRU' STEFANO;
RICORRENTI
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE\CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con Ricorso del 28\06\2024, i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_3
, adivano il suintestato Tribunale, evocando in causa la sig.ra deducendo in fatto che:
[...] Controparte_1
- Con sentenza n. 2872/2022 (doc.1) il Tribunale di Milano (definendo il giudizio rg. 12745/2020) aveva disposto “(…)lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli odierni ricorrenti e la signora su terreni agricoli e Controparte_1 fabbricato siti in Tricarico (MT); aveva assegnato la piena proprietà di detti immobili agli odierni ricorrenti determinando in favore della signora un conguaglio di euro 10.333.33; aveva posto, altresì, a carico della Controparte_1 signora il pagamento delle spese di lite per euro 6.738,00 oltre spese generali, cpa e iva”. Poiché Controparte_1 avevano sollecitato (doc. 2), invano, la signora a prendere contatti per operare un conguaglio sul dare\avere in CP_1 capo alle parti della Sentenza, mancando ogni forma di collaborazione della resistente, i signori , al fine di Parte_1 ottenere la trascrizione della predetta sentenza, evitando l'iscrizione di ipoteca prevista dall'art. 2817 c.c. n.2, qualora, come nel caso di specie, manchi la quietanza di pagamento, si sono visti costretti a procedere ad offerta reale ex art. 1208 e ss. c.c., avente ad oggetto la somma determinata a titolo di conguaglio. In ragione di ciò, i ricorrenti, prima di procedere all'offerta reale, intendono operare la compensazione tra il credito dell'odierna resistente per il conguaglio, ed il loro credito per le spese legali, avendo interesse a che la compensazione venga preventivamente accertata giudizialmente, al fine di avere una determinazione certa della somma dovuta, e poter procedere ad offerta reale ex art. 1208 e ss. cc., rispettando tutti i requisiti di validità previsti dal citato art. 1208 c.c., in ordine al quantum. Evidenziavano che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'accertamento della compensazione legale ex art. 1243 c.c., in pagina 1 di 3 quanto entrambi i crediti per cui è causa, hanno ad oggetto, una somma di danaro, sono liquidi e non sono contestabili nell'an e nel quantum. Vieppiù, sono suscettibili di richiesta, da parte del creditore, di immediato adempimento, entrambi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. Precisava che il credito della signora è pari a CP_1 euro 10.333,33, mentre il credito dei ricorrenti è pari a complessivi € 8.058,64 (così determinato: euro 6.738,00 per spese liquidate, euro 1.010,70 per spese generali 15%, euro 309,94 per cpa, per totali euro 8.058,64 ), con una differenza pari a euro 2.274,69.
Evidenziava ancora che, alla fattispecie per cui è causa, risulta applicabile il rito semplificato di cui all'art. 281 decies cpc, in quanto, la domanda è fondata su prova documentale, rappresentata dalla sentenza, immediatamente esecutiva
(doc.1) che individua i due crediti senza necessità di alcuna indagine istruttoria.
In ragione di quanto sopra, nel proprio scritto rassegnavano le seguenti CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito
Accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione parziale, ex art. 1243 c.c., tra il credito di euro 10.333,33 in favore della resistente, e quello di euro 8.058,64 in favore dei ricorrenti, crediti indicati nella sentenza del Tribunale di Milano n.2872/2022, prodotta sub doc. 1; dichiarare per l'effetto i ricorrenti tenuti a versare, in favore della signora a titolo di conguaglio, la differenza pari a euro 2.274,69, oltre gli interessi Controparte_1 legali maturati dalla pubblicazione della sentenza sub doc. 1 al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.
Istaurato il contraddittorio la resistente, sig.ra non si costituiva pertanto ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Espletata l'istruttoria sulla base della mera documentazione prodotta, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di parte ricorrente è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente rilevato che, nella fattispecie per cui è causa, ricorrono i presupposti per l'accertamento della compensazione legale ex art. 1243 c.c., in quanto entrambi i crediti, hanno ad oggetto, una somma di danaro, sono liquidi e non sono contestabili nell'an e nel quantum. Vieppiù, i ricorrenti hanno provveduto, in corso di causa (cfr. Ud. 02\10\2025),
a depositare, la Sentenza N. 2872\2022 munita di attestazione del passaggio in giudicato, con ciò superando quanto imposto dalla pronuncia N. 4059\2010, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che aveva ravvisato, “(…) tra il capo costitutivo ed il capo condannatorio della sentenza di scioglimento della comunione un peculiare nesso di corrispettività che condiziona l'esecutività immediata dell'uno e dell'altro”.
Considerato infine che, alla fattispecie per cui è causa, risulta legittimamente applicato il rito semplificato di cui all'art. 281 decies cpc, in quanto, la domanda è fondata su prova documentale, rappresentata dalla sentenza, immediatamente esecutiva (doc.1) che individua i due crediti nei seguenti termini: il credito della signora risulta pari a Controparte_1 euro 10.333,33, mentre il credito dei ricorrenti è pari a complessivi € 8.058,64 (così determinato: euro 6.738,00 per spese liquidate, euro 1.010,70 per spese generali 15%, euro 309,94 per cpa, per totali euro 8.058,64 ), con una differenza di
€ 2.274,69, si può pacificamente dichiarare l'avvenuta compensazione parziale, ex art. 1243 c.c., tra il credito di euro
10.333,33 in favore della resistente, e quello di euro 8.058,64 in favore dei ricorrenti e, per l'effetto i ricorrenti sono tenuti a versare, in favore della signora a titolo di conguaglio, la differenza pari a euro 2.274,69, Controparte_1 oltre gli interessi legali maturati dalla pubblicazione della sentenza sub doc. 1 al saldo.
pagina 2 di 3 Parte resistente rimane soccombente per il pagamento delle spese e competenze di causa come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto dichiarare l'avvenuta compensazione parziale, ex art. 1243 c.c., tra il credito di € 10.333,33 in favore della resistente, e quello di € 8.058,64 in favore dei ricorrenti;
per l'effetto dichiara che i ricorrenti, sigg. , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
, sono tenuti a versare, in favore della signora a titolo di Parte_3 Controparte_1 conguaglio, la differenza pari a euro 2.274,69, oltre gli interessi come per legge.
2) Condanna la parte resistente, sig.ra al pagamento delle spese e competenze di causa, che si Controparte_1 liquidano in € 1.000,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, ultimo comma, pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Milano 13\11\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
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