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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1090 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. SAVONA VITTORIO, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELINI PATRIZIA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 1.09.2001 in Alassio (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio CP_1
del Comune di Alassio al numero 24, parte II, serie A, anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Alassio, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. La casa coniugale - già di proprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno - in data
11.07.2023 è stata acquisita al 100% dalla IG con atto Pubblico a CP_1 Parte_2
Rep. 5969, Racc. 5067, registrato in Albenga il 17.07.2023, come da copia allegata (prod. 2)
[...]
- resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della IG , con tutto l'arredamento CP_1 in essa contenuto, ove la medesima resterà a vivere con il figlio accollandosene i relativi CP_2
oneri.
2. La figlia , oggi ventitreenne, seppure anagraficamente ancora inserita nel nucleo Per_1
materno, si è già trasferita in una piccola unità immobiliare adiacente l'abitazione di proprietà del padre situata in Albenga Frazione Bastia, ed è economicamente autosufficiente.
3. Il figlio invece, diciottenne, frequenta l'ultimo anno del liceo artistico G. Bruno di CP_2
Albenga ed intende proseguire il percorso di studio presso l'Università degli Studi di Venezia. I
genitori continueranno a confrontarsi ed a sostenere il figlio per quanto riguarda le decisioni inerenti al percorso di studi prescelto nonché le relative spese.
4. Il Signor verserà mensilmente alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio la somma di € 350,00 mediante bonifico da effettuarsi entro il CP_2
giorno 10 di ogni mese sul conto corrente aperto presso la Banca BPM Filiale di Alassio, intestato alla moglie (IBAN: [...] BIC/SWIFT BAPPIT21R53).
Lo stesso si impegna altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell''interesse del figlio come da protocollo del tribunale di Savona che qui si intende integralmente ritrascritto, CP_2
oltre al 50% delle seguenti voci di spesa: tasse universitarie / libri di testo / canone di locazione e utenze dell'alloggio situato nella sede dell'università / spese di trasporto dalla sede a casa e viceversa
/ spese di trasporto necessarie per spostarsi nella sede universitaria.
5. i genitori si impegnano altresì a sostenere economicamente la figlia qualora la stessa, Per_1
seppure economicamente autosufficiente, tuttavia non ancora pienamente autonoma, dovesse affrontare spese straordinarie da sola difficilmente sostenibili;
in tal caso i genitori interverranno in suo aiuto contribuendo per le predette spese nella misura del 50% ciascuno.
6. L'autovettura modello FIAT Idea, targata GS 255FW, intestata alla moglie rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa, così come lo scooter Scarabeo 100, anch'esso intestato alla IG
, che resterà nella disponibilità della stessa e del figlio CP_1 CP_2 7. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e/o ragione,
essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo