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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2024, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 837/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zioni a verbale di accertamento promossa da ( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Laura Attinà —
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_2 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti Controparte_2 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese, elettivamente domiciliato presso il pro- prio ufficio legale di Catania –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 807 del 17.2.2021, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018003204/DDL del 02.08.2019 emesso dall presso la Sede di Catania, con il Controparte_3 CP_1 quale era stato annullato il rapporto di lavoro riferito della dipendente
[...]
ritenendo le prestazioni lavorative rese in favore della società Controparte_4 della quale il coniuge era amministratore unico, fondate non sulla subordina-
R.G. 837_2021 2
zione ma sull'affectio familiaris.
Il tribunale respingeva la domanda articolando la motivazione su diversi capi, e segnatamente: 1) era infondata l'eccezione di illegittimità dell'accertamento per irragionevole durata in quanto il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, oltre a non essere perentorio, si applica alle ipotesi di un'unica violazione e non, come nel caso di specie, ad «un insieme di violazio- ni»; 2) nel merito, considerato che l'onere della prova in caso di disconosci- mento del rapporto di lavoro grava sul ricorrente, nel caso di attività lavorativa prestata in agricoltura «a favore di parenti e affini», opera la presunzione di gratuità delle prestazioni in quanto, normalmente, compiute «affectionis vel benevolentiae causa»; 3) anche se la prestazione era stata resa da Persona_1
in favore della società amministrata dal marito,
[...] Controparte_5
[recte: ], non era concepibile un rapporto di subordinazione tra la CP_6 moglie, nemmeno socia di minoranza e il marito, proprietario del 100% delle quote;
4) dovevano ritenersi generiche le deposizioni dei testi assunti ( Tes_1
, ) in quanto «il primo teste ha dichiarato di non ri-
[...] Testimone_2 cordare se avesse mai lavorato nello stesso luogo in cui ha lavorato la sig.ra ed il secondo teste ha dichiarato che lui lavorava all'esterno dell'Hotel CP_4
Sheraton mentre la lavorava all'interno. Le circostanze riferite dai testi CP_4 in ordine alle direttive che ricevevano sono da ritenersi assolutamente generi- che e non vi è prova che la fosse sottoposta al potere disciplinare del CP_4 datore di lavoro né che la sua attività fosse soggetta al controllo datoriale»; 5) la documentazione prodotta a sostegno della natura subordinata del rapporto lavorativo «costituita da foglio assunzione-licenziamento-cud - buste paga», era scarsamente attendibile in quanto di formazione unilaterale e «per il poten- ziale eventuale coinvolgimento del datore di lavoro all'opera simulatoria», co- me confermato da giurisprudenza di merito del medesimo tribunale;
6) assu- mevano valore probatorio rilevante le dichiarazioni a verbale dei lavoratori
[...]
, e , sentiti nell'immediatezza dei Parte_2 Testimone_3 Testimone_1 fatti, tutte convergenti sul fatto che le direttive le aveva date proprio la Canna- ta.
R.G. 837_2021 3
Impugnava la sentenza la soccombente con atto del 14.7.2021.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la società appellante critica la sentenza sot- to il profilo della carenza di motivazione e reitera l'eccezione di eccessiva du- rata del procedimento amministrativo che – data l'asserita elementarità delle indagini e considerato il numero esiguo di dipendenti interessati – avrebbe do- vuto concludersi in tempi brevi.
Tenuto conto «della data di conclusione dell'accertamento (02.08.2019) rispet- to alla data di primo accesso ispettivo (28.05.2015) o quanto meno alla data in cui l'istituto era in possesso di tutti gli elementi necessari per l'emissione del verbale unico (10.06.2015)» è evidente la palese violazione di legge (notifica delle violazioni accertate nel termine di 90 giorni da quando l'accertamento si è compiuto – art. 14, comma 2, L. n. 689/1991).
Il tribunale avrebbe, inoltre, dovuto tener conto della semplicità dell'ispezione, in quanto nessuna anomalia aziendale era mai emersa dai documenti.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante rileva l'errore di fatto della sentenza nel capo relativo alla presunzione di gratuità della prestazione a fronte di elementi di segno contrario quali «1) il licenziamento della dipenden- te;
2) il periodico versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi pre- videnziali;
3) il regolare pagamento dello stipendio».
Inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere superata tale presunzione a fronte della prova «dell'insussistenza della convivenza» tra coniugi.
Critica poi la sentenza sotto il profilo del «difetto assoluto di motivazione», per aver del tutto erroneamente ritenuto generica l'allegazione della ricorrente e ri- chiamato precedenti del medesimo tribunale nei quali erano «cristallizzate anomalie aziendali quali omessa presentazione di documentazione fiscale all'AdE, omissioni contributive, omessa consegna dei documenti richiesti dagli
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ispettori», fatti del tutto estranei al caso in esame.
3. Con il terzo motivo si duole dell'errata valutazione della prova testimoniale.
Il giudice ha considerato non univoche le dichiarazioni dei testi laddove, di contro, «entrambi hanno affermato di aver lavorato unitamente alla stessa rife- rendo anche in ordine all'orario di lavoro osservato (7.00 -14.00) nonché in or- dine alle mansioni svolte dalla dipendente… hanno affermato che si incontra- vano con la al mattino presso il deposito per ricevere le indicazioni da CP_4 parte del sig. in ordine ai luoghi da raggiunge re e le mansioni da svolge- CP_5 re…».
Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere la genericità delle direttive doven- do, piuttosto, valutare che «la prestazione offerta dall'operaia era una CP_4 prestazione lavorativa elementare e predeterminata nelle modalità
d'esecuzione» per cui, richiamata Cass. 17384/2019, «il criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizza- tivo e disciplinare può non risultare significativo».
4. Con il quarto motivo di gravame, che riprende quanto dedotto nel secondo,
l'appellante contesta la sentenza sostenendo che il tribunale ha considerato inattendibile la documentazione presentata, basandosi su precedenti decisioni dello stesso tribunale, senza però effettuare un confronto con il caso specifico.
5. Con il quinto motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'art. 13, co.
4, d.lgs. 124/2004, per non contenere il verbale di accertamento opposto le fon- ti di prova sul quale si basa ed anche perché «dell'identificazione dei lavoratori non se n'è mai dato atto né nel verbale di primo accesso né in quelli interlocu- tori né tanto meno nel verbale unico impugnato».
6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell'articolo 116 del codice di procedura civile per avere il giudice utilizzato le dichiarazioni a verbale dei la- Per_ voratori e laddove nessuna indicazione della presenza dei medesimi Tes_3 vi era in sede di primo accesso ispettivo e perché delle relative dichiarazioni
«non v'è traccia in seno ai verbali del procedimento ispettivo».
7. L'appello è infondato.
7.1. In via preliminare, quanto all'eccezione di illegittimità dell'accertamento
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per mancato rispetto da parte dell del termine di 90 giorni di cui all'art. CP_1
14, comma 2, L. n. 689/1981, osserva il collegio che l'art. 14 L. n. 689 del
1981 invocato dall'odierna appellante riguarda solo ed esclusivamente i proce- dimenti per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative e non è applicabile allorché si controverta, come nel caso de quo, in materia di contri- buti e sanzioni civili. In tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte af- fermando che alla pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale per il paga- mento dei contributi, non è applicabile il procedimento di cui alla L. n. 689 del
1981 e, in particolare, l'art. 14 di tale legge che opera solo per l'irrogazione della sanzione amministrativa (v. Cass. 01/12/2003 n. 18347 e Cass. 10 luglio
2000 n. 8840).
7.2. Vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, il secon- do, terzo, quarto e sesto motivo.
Anzitutto l'eccezione di non convivenza tra i coniugi, in tesi idonea a escludere la presunzione di gratuità della prestazione “familiare”, sollevata dall'appellante con il richiamo alla giurisprudenza citata a pag. 12 dell'appello, non emerge, in fatto, dai documenti prodotti in primo grado.
Il certificato di residenza del Comune di Sant'Agata Li Battiati attesta che era ivi residente ma dal 1.3.2019 e, quindi, dopo tre Controparte_4 anni dal primo accesso ispettivo e per tre anni.
Così anche il certificato di stato di famiglia, dove non Controparte_4 compare, ma che documenta soltanto che (marito) «è residen- Persona_3 te a Catania dal 04-05-2000».
7.3. Per giurisprudenza costante, al fine di superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova ri- gorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in parti- colar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (vd.
Cass. 19 maggio 2003, n. 7845). Con particolare riferimento all'attività lavora- tiva prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non
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è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo inve- ce necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione (v. Cass. n. 9043/2011).
Nella fattispecie l'appellante non ha dato prova della effettiva subordinazione poiché non è ravvisabile il raggiungimento della prova rigorosa del ruolo diret- tivo e organizzativo del solo titolare, , anche nei confronti del- Persona_3 la moglie.
7.4. Quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori e alla valutazione del quadro probatorio, per costante giurisprudenza, «la valutazione complessiva delle ri- sultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle cir- costanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione fornisco- no elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)» (Cass.
24208/2020).
Così è nel caso in esame dove sussiste anche un insanabile contrasto tra le di- chiarazioni rese dal in sede ispettiva e poi in veste di teste (come an- Tes_1 che avvertito dallo stesso appellante, cfr. pag. 32 A.).
Anzitutto non è fondata l'eccezione dell'appellante in merito al fatto che
«dell'identificazione dei lavoratori non se n'è mai dato atto né nel verbale di primo accesso né in quelli interlocutori né tanto meno nel verbale unico impu- gnato» (pag. 29 A.).
I lavoratori sono stati identificati in data 10.6.2015 dai funzionari dell , CP_1
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come risulta dai relativi verbali prodotti, che fanno fede fino a querela di falso, qui non proposta. Per_ Assumo, quindi rilievo le dichiarazioni rese agli ispettori da , e Tes_3 Pt_3
(cfr. verbale del 10.6.2015), come adeguatamente affermato dal primo giu-
[...] dice.
Nelle audizioni del 10.6.2015 e, quindi, nell'immediatezza dei fatti, tutti e tre i lavoratori hanno concordemente riferito del ruolo “direttivo” assunto anche dalla moglie del titolare, : «Le direttive me le dava la Controparte_4 signora , moglie del titolare, che ci controlla, ci impartisce compiti e CP_4 indicazioni sul lavoro, poiché viene sui vari posti di lavoro verifica il da farsi, Per_ destina i compiti e poi va via» (dichiarante ); «A volte viene come supervi- sore la moglie del titolare, IG.ra , si accerta che il lavoro Controparte_4 venga svolto bene» (Coco); «abbiamo anche come supervisore la IG.ra Per_4 nata (moglie del titolare)» (Papagna).
In sede testimoniale, invece, il ha dichiarato che «le direttive sulle at- Tes_1 tività lavorative da svolgere venivano date a tutti i di pendenti ed anche alla signora dal geometra;
Adr 5) la seguiva le indicazioni CP_4 CP_5 CP_4 operative date dal geometra ». CP_5
7.5. Né riveste un ruolo determinante ai fini della prova della subordinazione, la concorde affermazione dei testi e in ordine all'orario di Tes_2 Tes_1 lavoro e alle mansioni svolte dalla («la signora si occupava CP_4 CP_4 della cura delle piante all'interno dell'albergo. La signora osservava CP_4 un orario di lavoro giornaliero dalle ore 7,00 alle ore 14,00» ( ; «la Tes_2 signora si occupava della pulizia delle piante interne all'albergo. CP_4
L'orario di lavoro che svolgeva era dalle 7.00 alle ore 14.00. Anche l'orario che svolgevo era identico» ( , per la semplice ragione che non si tratta Tes_1 di mansioni “agricole” coerenti con l'attività sociale.
Infatti, come risulta dal verbale del 2.8.2019, gli ispettori hanno riferito che
«per svolgere un attento esame delle attività condotte dall'azienda in parola è necessario considerare, inoltre, che, come dichiarato dal socio ed CP_7 [...]
della , e per come risultante dai contratti Controparte_8 Parte_1
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di appalto, dai contratti di affidamento lavori, dalle fatture di acquisto e dalla varia documentazione verificata, l'azienda conduce le specifiche attività
“AGRICOLE” identificate al Codice ATECO 81.30.00 (Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), 01.61.00 (Attività di supporto alla Produzione Vegetale) e 81.20.00 (Attività di Pulizia e Disinfestazione)».
Nessuna di tali attività sociali è riconducibile alla «cura delle piante all'interno dell'albergo» mentre è pure inverosimile che tale attività di cura delle piante degli interni occupasse la per sette ore «dalle 7:00 alle 14:00» (teste CP_4
e, identicamente, , non avendo i testi riferito di altre attività Tes_2 Tes_1 svolte nel periodo 2015/2019.
8. L'appello va respinto.
9. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro) e dei parametri vigenti, vanno poste a carico dell'appellante.
10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese processuali CP_1 del presente grado, che liquida in euro 2.906,00, oltre rimborso spese generali
(15%).
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 7.11.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 837_2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 837/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zioni a verbale di accertamento promossa da ( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Laura Attinà —
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_2 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti Controparte_2 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese, elettivamente domiciliato presso il pro- prio ufficio legale di Catania –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 807 del 17.2.2021, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018003204/DDL del 02.08.2019 emesso dall presso la Sede di Catania, con il Controparte_3 CP_1 quale era stato annullato il rapporto di lavoro riferito della dipendente
[...]
ritenendo le prestazioni lavorative rese in favore della società Controparte_4 della quale il coniuge era amministratore unico, fondate non sulla subordina-
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zione ma sull'affectio familiaris.
Il tribunale respingeva la domanda articolando la motivazione su diversi capi, e segnatamente: 1) era infondata l'eccezione di illegittimità dell'accertamento per irragionevole durata in quanto il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, oltre a non essere perentorio, si applica alle ipotesi di un'unica violazione e non, come nel caso di specie, ad «un insieme di violazio- ni»; 2) nel merito, considerato che l'onere della prova in caso di disconosci- mento del rapporto di lavoro grava sul ricorrente, nel caso di attività lavorativa prestata in agricoltura «a favore di parenti e affini», opera la presunzione di gratuità delle prestazioni in quanto, normalmente, compiute «affectionis vel benevolentiae causa»; 3) anche se la prestazione era stata resa da Persona_1
in favore della società amministrata dal marito,
[...] Controparte_5
[recte: ], non era concepibile un rapporto di subordinazione tra la CP_6 moglie, nemmeno socia di minoranza e il marito, proprietario del 100% delle quote;
4) dovevano ritenersi generiche le deposizioni dei testi assunti ( Tes_1
, ) in quanto «il primo teste ha dichiarato di non ri-
[...] Testimone_2 cordare se avesse mai lavorato nello stesso luogo in cui ha lavorato la sig.ra ed il secondo teste ha dichiarato che lui lavorava all'esterno dell'Hotel CP_4
Sheraton mentre la lavorava all'interno. Le circostanze riferite dai testi CP_4 in ordine alle direttive che ricevevano sono da ritenersi assolutamente generi- che e non vi è prova che la fosse sottoposta al potere disciplinare del CP_4 datore di lavoro né che la sua attività fosse soggetta al controllo datoriale»; 5) la documentazione prodotta a sostegno della natura subordinata del rapporto lavorativo «costituita da foglio assunzione-licenziamento-cud - buste paga», era scarsamente attendibile in quanto di formazione unilaterale e «per il poten- ziale eventuale coinvolgimento del datore di lavoro all'opera simulatoria», co- me confermato da giurisprudenza di merito del medesimo tribunale;
6) assu- mevano valore probatorio rilevante le dichiarazioni a verbale dei lavoratori
[...]
, e , sentiti nell'immediatezza dei Parte_2 Testimone_3 Testimone_1 fatti, tutte convergenti sul fatto che le direttive le aveva date proprio la Canna- ta.
R.G. 837_2021 3
Impugnava la sentenza la soccombente con atto del 14.7.2021.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la società appellante critica la sentenza sot- to il profilo della carenza di motivazione e reitera l'eccezione di eccessiva du- rata del procedimento amministrativo che – data l'asserita elementarità delle indagini e considerato il numero esiguo di dipendenti interessati – avrebbe do- vuto concludersi in tempi brevi.
Tenuto conto «della data di conclusione dell'accertamento (02.08.2019) rispet- to alla data di primo accesso ispettivo (28.05.2015) o quanto meno alla data in cui l'istituto era in possesso di tutti gli elementi necessari per l'emissione del verbale unico (10.06.2015)» è evidente la palese violazione di legge (notifica delle violazioni accertate nel termine di 90 giorni da quando l'accertamento si è compiuto – art. 14, comma 2, L. n. 689/1991).
Il tribunale avrebbe, inoltre, dovuto tener conto della semplicità dell'ispezione, in quanto nessuna anomalia aziendale era mai emersa dai documenti.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante rileva l'errore di fatto della sentenza nel capo relativo alla presunzione di gratuità della prestazione a fronte di elementi di segno contrario quali «1) il licenziamento della dipenden- te;
2) il periodico versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi pre- videnziali;
3) il regolare pagamento dello stipendio».
Inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere superata tale presunzione a fronte della prova «dell'insussistenza della convivenza» tra coniugi.
Critica poi la sentenza sotto il profilo del «difetto assoluto di motivazione», per aver del tutto erroneamente ritenuto generica l'allegazione della ricorrente e ri- chiamato precedenti del medesimo tribunale nei quali erano «cristallizzate anomalie aziendali quali omessa presentazione di documentazione fiscale all'AdE, omissioni contributive, omessa consegna dei documenti richiesti dagli
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ispettori», fatti del tutto estranei al caso in esame.
3. Con il terzo motivo si duole dell'errata valutazione della prova testimoniale.
Il giudice ha considerato non univoche le dichiarazioni dei testi laddove, di contro, «entrambi hanno affermato di aver lavorato unitamente alla stessa rife- rendo anche in ordine all'orario di lavoro osservato (7.00 -14.00) nonché in or- dine alle mansioni svolte dalla dipendente… hanno affermato che si incontra- vano con la al mattino presso il deposito per ricevere le indicazioni da CP_4 parte del sig. in ordine ai luoghi da raggiunge re e le mansioni da svolge- CP_5 re…».
Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere la genericità delle direttive doven- do, piuttosto, valutare che «la prestazione offerta dall'operaia era una CP_4 prestazione lavorativa elementare e predeterminata nelle modalità
d'esecuzione» per cui, richiamata Cass. 17384/2019, «il criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizza- tivo e disciplinare può non risultare significativo».
4. Con il quarto motivo di gravame, che riprende quanto dedotto nel secondo,
l'appellante contesta la sentenza sostenendo che il tribunale ha considerato inattendibile la documentazione presentata, basandosi su precedenti decisioni dello stesso tribunale, senza però effettuare un confronto con il caso specifico.
5. Con il quinto motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'art. 13, co.
4, d.lgs. 124/2004, per non contenere il verbale di accertamento opposto le fon- ti di prova sul quale si basa ed anche perché «dell'identificazione dei lavoratori non se n'è mai dato atto né nel verbale di primo accesso né in quelli interlocu- tori né tanto meno nel verbale unico impugnato».
6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell'articolo 116 del codice di procedura civile per avere il giudice utilizzato le dichiarazioni a verbale dei la- Per_ voratori e laddove nessuna indicazione della presenza dei medesimi Tes_3 vi era in sede di primo accesso ispettivo e perché delle relative dichiarazioni
«non v'è traccia in seno ai verbali del procedimento ispettivo».
7. L'appello è infondato.
7.1. In via preliminare, quanto all'eccezione di illegittimità dell'accertamento
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per mancato rispetto da parte dell del termine di 90 giorni di cui all'art. CP_1
14, comma 2, L. n. 689/1981, osserva il collegio che l'art. 14 L. n. 689 del
1981 invocato dall'odierna appellante riguarda solo ed esclusivamente i proce- dimenti per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative e non è applicabile allorché si controverta, come nel caso de quo, in materia di contri- buti e sanzioni civili. In tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte af- fermando che alla pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale per il paga- mento dei contributi, non è applicabile il procedimento di cui alla L. n. 689 del
1981 e, in particolare, l'art. 14 di tale legge che opera solo per l'irrogazione della sanzione amministrativa (v. Cass. 01/12/2003 n. 18347 e Cass. 10 luglio
2000 n. 8840).
7.2. Vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, il secon- do, terzo, quarto e sesto motivo.
Anzitutto l'eccezione di non convivenza tra i coniugi, in tesi idonea a escludere la presunzione di gratuità della prestazione “familiare”, sollevata dall'appellante con il richiamo alla giurisprudenza citata a pag. 12 dell'appello, non emerge, in fatto, dai documenti prodotti in primo grado.
Il certificato di residenza del Comune di Sant'Agata Li Battiati attesta che era ivi residente ma dal 1.3.2019 e, quindi, dopo tre Controparte_4 anni dal primo accesso ispettivo e per tre anni.
Così anche il certificato di stato di famiglia, dove non Controparte_4 compare, ma che documenta soltanto che (marito) «è residen- Persona_3 te a Catania dal 04-05-2000».
7.3. Per giurisprudenza costante, al fine di superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova ri- gorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in parti- colar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (vd.
Cass. 19 maggio 2003, n. 7845). Con particolare riferimento all'attività lavora- tiva prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non
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è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo inve- ce necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione (v. Cass. n. 9043/2011).
Nella fattispecie l'appellante non ha dato prova della effettiva subordinazione poiché non è ravvisabile il raggiungimento della prova rigorosa del ruolo diret- tivo e organizzativo del solo titolare, , anche nei confronti del- Persona_3 la moglie.
7.4. Quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori e alla valutazione del quadro probatorio, per costante giurisprudenza, «la valutazione complessiva delle ri- sultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle cir- costanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione fornisco- no elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)» (Cass.
24208/2020).
Così è nel caso in esame dove sussiste anche un insanabile contrasto tra le di- chiarazioni rese dal in sede ispettiva e poi in veste di teste (come an- Tes_1 che avvertito dallo stesso appellante, cfr. pag. 32 A.).
Anzitutto non è fondata l'eccezione dell'appellante in merito al fatto che
«dell'identificazione dei lavoratori non se n'è mai dato atto né nel verbale di primo accesso né in quelli interlocutori né tanto meno nel verbale unico impu- gnato» (pag. 29 A.).
I lavoratori sono stati identificati in data 10.6.2015 dai funzionari dell , CP_1
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come risulta dai relativi verbali prodotti, che fanno fede fino a querela di falso, qui non proposta. Per_ Assumo, quindi rilievo le dichiarazioni rese agli ispettori da , e Tes_3 Pt_3
(cfr. verbale del 10.6.2015), come adeguatamente affermato dal primo giu-
[...] dice.
Nelle audizioni del 10.6.2015 e, quindi, nell'immediatezza dei fatti, tutti e tre i lavoratori hanno concordemente riferito del ruolo “direttivo” assunto anche dalla moglie del titolare, : «Le direttive me le dava la Controparte_4 signora , moglie del titolare, che ci controlla, ci impartisce compiti e CP_4 indicazioni sul lavoro, poiché viene sui vari posti di lavoro verifica il da farsi, Per_ destina i compiti e poi va via» (dichiarante ); «A volte viene come supervi- sore la moglie del titolare, IG.ra , si accerta che il lavoro Controparte_4 venga svolto bene» (Coco); «abbiamo anche come supervisore la IG.ra Per_4 nata (moglie del titolare)» (Papagna).
In sede testimoniale, invece, il ha dichiarato che «le direttive sulle at- Tes_1 tività lavorative da svolgere venivano date a tutti i di pendenti ed anche alla signora dal geometra;
Adr 5) la seguiva le indicazioni CP_4 CP_5 CP_4 operative date dal geometra ». CP_5
7.5. Né riveste un ruolo determinante ai fini della prova della subordinazione, la concorde affermazione dei testi e in ordine all'orario di Tes_2 Tes_1 lavoro e alle mansioni svolte dalla («la signora si occupava CP_4 CP_4 della cura delle piante all'interno dell'albergo. La signora osservava CP_4 un orario di lavoro giornaliero dalle ore 7,00 alle ore 14,00» ( ; «la Tes_2 signora si occupava della pulizia delle piante interne all'albergo. CP_4
L'orario di lavoro che svolgeva era dalle 7.00 alle ore 14.00. Anche l'orario che svolgevo era identico» ( , per la semplice ragione che non si tratta Tes_1 di mansioni “agricole” coerenti con l'attività sociale.
Infatti, come risulta dal verbale del 2.8.2019, gli ispettori hanno riferito che
«per svolgere un attento esame delle attività condotte dall'azienda in parola è necessario considerare, inoltre, che, come dichiarato dal socio ed CP_7 [...]
della , e per come risultante dai contratti Controparte_8 Parte_1
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di appalto, dai contratti di affidamento lavori, dalle fatture di acquisto e dalla varia documentazione verificata, l'azienda conduce le specifiche attività
“AGRICOLE” identificate al Codice ATECO 81.30.00 (Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), 01.61.00 (Attività di supporto alla Produzione Vegetale) e 81.20.00 (Attività di Pulizia e Disinfestazione)».
Nessuna di tali attività sociali è riconducibile alla «cura delle piante all'interno dell'albergo» mentre è pure inverosimile che tale attività di cura delle piante degli interni occupasse la per sette ore «dalle 7:00 alle 14:00» (teste CP_4
e, identicamente, , non avendo i testi riferito di altre attività Tes_2 Tes_1 svolte nel periodo 2015/2019.
8. L'appello va respinto.
9. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro) e dei parametri vigenti, vanno poste a carico dell'appellante.
10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese processuali CP_1 del presente grado, che liquida in euro 2.906,00, oltre rimborso spese generali
(15%).
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 7.11.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
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