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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.312/2053
VERBALE DI UDIENZA del 10/06/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. GRILLEA GIOVANNI che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Per l'avv. Rosa Laganà per delega dell'avv. ANTONELLA FRANCESCA CP_1
PAOLA MICHELI e dall'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 312 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente: TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Grillea (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E in Controparte_2
persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli (c.f.
e Dario Cosimo Adornato ( ), in C.F._3 CodiceFiscale_4
forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del Persona_1
22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti;
resistente
All'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore14,08, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di titolare di pensione n. 34410424 categoria IOART, e che l di CP_1
Palmi, con nota del 30.09.2024, notificata in data 24.10.2024, aveva comunicato il pagamento indebito della somma di euro 13.198,12 sulla pensione rideterminata sulla base della comunicazione di redditi presentata nel 2021 dal ricorrente, comprendente la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, ricalcolata in relazione al periodo dall' dall'01.01.2021 al 31.07.2024.
Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 25.10.2024, senza alcun riscontro da parte dell' . Eccepiva CP_2
l'irripetibilità della prestazione pensionistica indebitamente erogata per difetto di dolo da parte del ricorrente. Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' e, per l'effetto, condannare CP_1
l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. L CP_1 CP_1
costituendosi in giudizio, rilevava che l'indebito di causa era emerso in seguito a ricostituzione d'ufficio dell'assegno ordinario di invalidità effettuata in data
10.08.2022 esitata nell' eliminazione dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione per superamento dei limiti reddituali, possedendo i coniugi redditi superiori ai limiti di legge negli anni interessati dall'accertamento. In particolare, spiegava l' che l'indebito in contestazione (rif. pratica CP_1
19098103) era scaturito dalla Ricostituzione batch del 30/09/2024 dell'assegno
Cat. IOART n. 34410424 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2021. Con il suddetto provvedimento era stata effettuata la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, l'incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità e la rideterminazione Incremento L.197/2022.Dal suddetto ricalcolo era emerso che, da gennaio 2021 a luglio 2024 sull'assegno n. 34410424 Cat. IOART l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di euro 13.198,12. Precisava, inoltre che l'indebito, oggetto di causa ,si era determinato sull'assegno ordinario di invalidità, Cat. IOART n. 34410424, ossia la prestazione previdenziale di invalidità riconosciuta in favore degli assicurati alla Parte_2
che nulla aveva a che vedere con le prestazioni assistenziali di
[...]
invalidità civile sulle quali si era formata la giurisprudenza richiamata dal ricorrente. Quindi concludeva chiedendo di rigettare il ricorso avversario e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Nel caso che ci occupa la richiesta restitutoria dell' rientra nell'ipotesi di CP_1
indebito assistenziale determinato da motivi reddituali.
Prima di esaminare la fondatezza del ricorso, in via generale giova premettere che, come del resto affermato anche dall' in materia di indebito CP_1
assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., poiché, come di recente ribadito da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020 “Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”. Posto che trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, occorre osservare come, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr. Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019). Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n.
13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. L' deduce che la ripetibilità delle prestazioni CP_1
indebitamente erogate è da ricondurre al superamento dei limiti di reddito familiari, senza neppure addebitare espressamente alla ricorrente la mancata comunicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare. Dalle difese del resistente e dalla documentazione allegata, si evince che l' ha proceduto CP_2
alla ricostituzione sulla base di redditi la cui consistenza era già conosciuta per essere le prestazioni erogate al coniuge dallo stesso ente previdenziale, o conoscibili (dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni di riferimento, allegate ne fascicolo di parte resistente), documenti dai quali emerge che il nucleo familiare ha sempre dichiarato i redditi percepiti presentando la relativa dichiarazione all'Agenzia delle Entrate negli anni interessati al controllo. Pertanto, i redditi del nucleo familiare non sono stati nascosti, ma dichiarati e, quindi erano conoscibili dall' che proprio da quei dati ha CP_1
attinto le informazioni per la ricostituzione. Quanto alla conoscibilità dei redditi da parte dell' è stato affermato che “Il concetto è stato reso ancor CP_1
più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1
dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”. Ne deriva che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' , che “in nessun caso si possono i presupposti per la CP_1
restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che “allorché le situazioni ostative CP_1
all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)”. Pertanto, la conoscibilità dei dati dichiarati porta senz'altro ad affermare che l' fosse in grado di avvedersi CP_1
dell'intero reddito percepito dal ricorrente e dal coniuge e dell'avvenuto superamento dei limiti reddituali per la percezione della somma già riconosciuta. In tale contesto è evidente che la formazione dell'indebito non sia imputabile ad un comportamento doloso del ricorrente che, anzi, ha diligentemente comunicato agli uffici preposti i redditi del nucleo familiare. In conclusione, può affermarsi -come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoriache sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Avendo il trattamento di famiglia e l'integrazione al minimo natura assistenziale, il relativo indebito soggiace alle regole sopra esposte. In applicazione di tale orientamento deve rilevarsi che l' solo con la CP_1
richiamata nota del 30.09.2024, notificata in data 30.10.2024, ha comunicato il provvedimento di accertamento dell'indebito assistenziale con riferimento al trattamento di famiglia erogato dall'01.01.2021 al 31.07.2024, sicché, in mancanza di allegazione e prova dell'addebitabilità dell'indebita erogazione al ricorrente, non sussiste il diritto alla ripetizione dell'asserito indebito in quanto comunicato solo in data 30.10.2024, seppure maturato nel periodo da gennaio 2021 a luglio 2024, configurandosi le condizioni di legittimo affidamento dell'accipiens per effetto della regolare erogazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Va, pertanto, dichiarata l'irripetibilità dell'indebito imputabile al suddetto periodo.
La domanda proposta da parte ricorrente va, pertanto, accolta.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in accoglimento della domanda dichiara che il sig. non è tenuto Parte_1
alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la CP_1
comunicazione datata 30 settembre 2024, pervenuta il successivo ottobre, percepite pensione n. 34410424, categoria IOART imputabili all'integrazione al trattamento minimo nel periodo da gennaio 2021 a luglio 2024 e, per l'effetto condanna l' alla corresponsione delle somme eventualmente trattenute a CP_1
tale titolo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_1
secondo le tabelle vigenti, esclusa la fase istruttoria, in € 1.305, 50 con riduzione del 30 % su € 1.865,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Grillea, che ne ha fatto richiesta.
Palmi 10 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.312/2053
VERBALE DI UDIENZA del 10/06/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. GRILLEA GIOVANNI che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Per l'avv. Rosa Laganà per delega dell'avv. ANTONELLA FRANCESCA CP_1
PAOLA MICHELI e dall'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 312 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente: TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Grillea (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E in Controparte_2
persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli (c.f.
e Dario Cosimo Adornato ( ), in C.F._3 CodiceFiscale_4
forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del Persona_1
22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti;
resistente
All'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore14,08, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di titolare di pensione n. 34410424 categoria IOART, e che l di CP_1
Palmi, con nota del 30.09.2024, notificata in data 24.10.2024, aveva comunicato il pagamento indebito della somma di euro 13.198,12 sulla pensione rideterminata sulla base della comunicazione di redditi presentata nel 2021 dal ricorrente, comprendente la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, ricalcolata in relazione al periodo dall' dall'01.01.2021 al 31.07.2024.
Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 25.10.2024, senza alcun riscontro da parte dell' . Eccepiva CP_2
l'irripetibilità della prestazione pensionistica indebitamente erogata per difetto di dolo da parte del ricorrente. Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' e, per l'effetto, condannare CP_1
l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. L CP_1 CP_1
costituendosi in giudizio, rilevava che l'indebito di causa era emerso in seguito a ricostituzione d'ufficio dell'assegno ordinario di invalidità effettuata in data
10.08.2022 esitata nell' eliminazione dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione per superamento dei limiti reddituali, possedendo i coniugi redditi superiori ai limiti di legge negli anni interessati dall'accertamento. In particolare, spiegava l' che l'indebito in contestazione (rif. pratica CP_1
19098103) era scaturito dalla Ricostituzione batch del 30/09/2024 dell'assegno
Cat. IOART n. 34410424 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2021. Con il suddetto provvedimento era stata effettuata la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, l'incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità e la rideterminazione Incremento L.197/2022.Dal suddetto ricalcolo era emerso che, da gennaio 2021 a luglio 2024 sull'assegno n. 34410424 Cat. IOART l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di euro 13.198,12. Precisava, inoltre che l'indebito, oggetto di causa ,si era determinato sull'assegno ordinario di invalidità, Cat. IOART n. 34410424, ossia la prestazione previdenziale di invalidità riconosciuta in favore degli assicurati alla Parte_2
che nulla aveva a che vedere con le prestazioni assistenziali di
[...]
invalidità civile sulle quali si era formata la giurisprudenza richiamata dal ricorrente. Quindi concludeva chiedendo di rigettare il ricorso avversario e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Nel caso che ci occupa la richiesta restitutoria dell' rientra nell'ipotesi di CP_1
indebito assistenziale determinato da motivi reddituali.
Prima di esaminare la fondatezza del ricorso, in via generale giova premettere che, come del resto affermato anche dall' in materia di indebito CP_1
assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., poiché, come di recente ribadito da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020 “Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”. Posto che trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, occorre osservare come, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr. Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019). Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n.
13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. L' deduce che la ripetibilità delle prestazioni CP_1
indebitamente erogate è da ricondurre al superamento dei limiti di reddito familiari, senza neppure addebitare espressamente alla ricorrente la mancata comunicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare. Dalle difese del resistente e dalla documentazione allegata, si evince che l' ha proceduto CP_2
alla ricostituzione sulla base di redditi la cui consistenza era già conosciuta per essere le prestazioni erogate al coniuge dallo stesso ente previdenziale, o conoscibili (dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni di riferimento, allegate ne fascicolo di parte resistente), documenti dai quali emerge che il nucleo familiare ha sempre dichiarato i redditi percepiti presentando la relativa dichiarazione all'Agenzia delle Entrate negli anni interessati al controllo. Pertanto, i redditi del nucleo familiare non sono stati nascosti, ma dichiarati e, quindi erano conoscibili dall' che proprio da quei dati ha CP_1
attinto le informazioni per la ricostituzione. Quanto alla conoscibilità dei redditi da parte dell' è stato affermato che “Il concetto è stato reso ancor CP_1
più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1
dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”. Ne deriva che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' , che “in nessun caso si possono i presupposti per la CP_1
restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che “allorché le situazioni ostative CP_1
all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)”. Pertanto, la conoscibilità dei dati dichiarati porta senz'altro ad affermare che l' fosse in grado di avvedersi CP_1
dell'intero reddito percepito dal ricorrente e dal coniuge e dell'avvenuto superamento dei limiti reddituali per la percezione della somma già riconosciuta. In tale contesto è evidente che la formazione dell'indebito non sia imputabile ad un comportamento doloso del ricorrente che, anzi, ha diligentemente comunicato agli uffici preposti i redditi del nucleo familiare. In conclusione, può affermarsi -come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoriache sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Avendo il trattamento di famiglia e l'integrazione al minimo natura assistenziale, il relativo indebito soggiace alle regole sopra esposte. In applicazione di tale orientamento deve rilevarsi che l' solo con la CP_1
richiamata nota del 30.09.2024, notificata in data 30.10.2024, ha comunicato il provvedimento di accertamento dell'indebito assistenziale con riferimento al trattamento di famiglia erogato dall'01.01.2021 al 31.07.2024, sicché, in mancanza di allegazione e prova dell'addebitabilità dell'indebita erogazione al ricorrente, non sussiste il diritto alla ripetizione dell'asserito indebito in quanto comunicato solo in data 30.10.2024, seppure maturato nel periodo da gennaio 2021 a luglio 2024, configurandosi le condizioni di legittimo affidamento dell'accipiens per effetto della regolare erogazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Va, pertanto, dichiarata l'irripetibilità dell'indebito imputabile al suddetto periodo.
La domanda proposta da parte ricorrente va, pertanto, accolta.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in accoglimento della domanda dichiara che il sig. non è tenuto Parte_1
alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la CP_1
comunicazione datata 30 settembre 2024, pervenuta il successivo ottobre, percepite pensione n. 34410424, categoria IOART imputabili all'integrazione al trattamento minimo nel periodo da gennaio 2021 a luglio 2024 e, per l'effetto condanna l' alla corresponsione delle somme eventualmente trattenute a CP_1
tale titolo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_1
secondo le tabelle vigenti, esclusa la fase istruttoria, in € 1.305, 50 con riduzione del 30 % su € 1.865,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Grillea, che ne ha fatto richiesta.
Palmi 10 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo