Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 29386/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. POGGIO CHRISTIAN, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[C.F. ] Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv.to FARANDA MAURIZIO
PARTE RESISTENTE
[C.F. ], con l'avv.to BIBOLINI Controparte_2 C.F._2
DANIELA PIERA
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertare e dichiarare che gli immobili per cui è causa sono occupati da uno o da entrambe i Resistenti, in via esclusiva, alternativa o cumulativa fra loro, senza alcun valido
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Sentenza
titolo opponibile al Proprietario;
- accogliere la domanda giudiziale e per l'effetto condannare uno o entrambe i Resistenti, in via esclusiva, alternativa o cumulativa fra loro al rilascio immediato a favore del Ricorrente, senza dilazione alcuna, delle Unità immobiliari per cui è causa, libere da persone, da animali e da cose (di loro proprietà); - condannare uno
o entrambe i Resistenti, in via esclusiva, alternativa, cumulativa o solidale fra loro, secondo il grado di responsabilità, per le causali di cui agli atti, al pagamento dell'importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, a titolo di indennità di occupazione a far data dal 15 dicembre 2023 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna al pagamento delle spese per oneri accessori e servizi maturati sino alla data dell'effettivo rilascio e con condanna, altresì, al risarcimento a favore del Ricorrente del maggiore danno accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese della presente procedura, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta l'Ill.mo Tribunale di Milano, respingere integralmente il Controparte_3
ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Parte convenuta “ Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare integralmente il ricorso avversario CP_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte adiva questo Tribunale Parte_1
esponendo:
• Di aver acquistato da Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit in data 15/12/2023 l'immobile per cui è causa;
• Che detto immobile, all'atto della stipula, veniva garantito come libero da pesi e vincoli di sorta;
• Che il bene era dunque occupato sine titulo dall'attuale portiere dello stabile cui era CP_2
stato concesso come alloggio dal Fondo stesso sin dalla costituzione del rapporto di lavoro nel
2011;
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• Che detta obbligazione personale costituita dal Fondo originario proprietario dell'intero stabile, era venuta meno in ragione delle successive vendite e della costituzione dell'attuale
Condominio, subentrato nel rapporto di lavoro con il portiere nel 2017.
• Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituivano il e i quali, rispettivamente, CP_1 Controparte_2
concludevano come in epigrafe.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Risulta infatti dall'atto notarile di compravendita tra la ricorrente e il suo dante causa Fondo
Pensioni che l'immobile è stato accettato e acquistato in data 15/12/2023 come “assegnato come dimora alla custode sig.ra )in dipendenza di “ contratto di Controparte_2
assunzione di portiere” sottoscritto da parte venditrice (…) cui è succeduto senza soluzione di continuità il condomino di via Porta Tenaglia 3”.
Indi, il vincolo imposto sui locali acquistati risulta pienamente conosciuto ed opponibile alla parte odierna ricorrente che- come già detto- ne ha preso atto e lo ha accettato già in sede di acquisto.
Secondo la Suprema Corte:“ E' conforme al principio di portata generale, insito nella disposizione di cui all'art. 1379 cod. civ., la convenzione secondo cui l'immobile al piano seminterrato di proprietà esclusiva è destinato a essere occupato dal per lo CP_1
svolgimento del servizio di portineria, non risultando violata la previsione di accordi che in concreto svuotino le facoltà inerenti al diritto di proprietà per un tempo indefinito.
L'asservimento dell'unità immobiliare all'uso comune dei condomini è materialmente e funzionalmente collegata alla titolarità in capo ai danti causa di beni esclusivi all'interno del condominio. Ne discende che il vincolo di destinazione, essendo volto a beneficiare di un servizio anche le unità immobiliari di proprietà esclusiva degli obbligati, si risolve non già in un azzeramento delle facoltà spettanti ai proprietari, ma in una convenzione che ne disciplina un uso diverso, certo meno intenso rispetto all'uso esclusivo, ma tale da non annullare qualsiasi utilità connessa al suo godimento o utilizzazione.” ( cfr. Cass. 26980/2022)
In particolare: “ Il vincolo di destinazione ad alloggio del portiere di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un condominio edilizio può, viceversa, in quanto inteso a
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restringere permanentemente i poteri normalmente connessi alla proprietà di quel bene e ad assicurare correlativamente particolari vantaggi ed utilità alle altre unità immobiliari ed alle parti comuni, assumere perciò carattere di realità, sì da inquadrarsi nello schema delle servitù». ( cfr. C ass. 30302/2022).
Ciò in modo non dissimile a quanto affermato per le servitù di parcheggio nella sentenza
3925/2024 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Indi, sino alla durata del rapporto di lavoro attuale, l'immobile è asservito alla specifica destinazione di alloggio del portiere, e la nuova proprietà non puo' rivendicarne il diritto di utilizzazione invocando l'assenza di titoli legittimanti l'occupazione da parte dell'attuale detentore del bene CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale), nonché della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29386/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 CP_1 [...]
3/2 delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compensi Parte_2
professionali, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge;
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge;
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 16/06/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
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