Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Lecce sezione lavoro
ordinanza ai sensi dell'art.700 c.p.c.
Il giudice dott. Giovanni De Palma, letti gli atti del proc. n. 3037/2025 r.g. tra
, ricorrente, e , resistente;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di Parte_1 CP_1 udienza del 4.4.2025;
OSSERVA Con atto depositato il 6.3.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che, a seguito di presentazione di istanza amministrativa per la trasformazione della pensione IO in godimento in pensione VO, “nel mese di marzo 2025 al sig. Pt_1 veniva eliminata la IO e ad oggi percepisce soltanto la (pensione) inabilità”, deducendo, altresì, la sussistenza del periculum in mora in relazione alle proprie disagiate condizioni economiche, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “a) Ordinare all' di CP_1 ripristinare, al sig. , il diritto alla pensione IO con decorrenza dal Parte_1
01.03.2025, con conseguente pagamento di tutti i ratei scaduti e a scadere;
oppure procedere alla richiesta trasformazione della Io in VO, come da pec del 02.12.2024 e da ricorso giudiziale già notificato in data 30.01.2025 dalla data di diritto spettante;
b) emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare gli effetti della sentenza definitiva di merito”. Costituitosi, l dopo aver evidenziato che “In esecuzione della domanda della CP_1 ricorrente, dunque, è stata eliminata la pensione IO a far data dal 30 novembre 2024 e conseguentemente riconosciuta la pensione VO a decorrere dal 1 dicembre 2024. Come si evinte dall'allegato te08 la prima rata sarà pagata ad aprile e saranno anche corrisposti gli arretrati, salvo quanto compensato a titolo di prestazione IO pagata dopo il 30 novembre 2024 e non più dovuta”, ha concluso nei seguenti termini: “rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In subordine, dichiarare la cessata materia del contendere sulla domanda alternativa, con compensazione delle spese”. All'odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Avendo l' pacificamente provveduto alla liquidazione del trattamento CP_1 pensionistico per cui è causa in termini confacenti alla pretesa attorea, è, dunque, evidente come il non vanti più alcun interesse giuridicamente rilevante ad una Pt_1 pronuncia sul diritto e sulle ulteriori questioni dedotte in lite, sicché è, su tali basi, da dichiarare cessata la materia del contendere.
, e che, per altro verso, la liquidazione della pensione VO (con pagamento della Pt_1 prestazione e dei ratei arretrati dal mese di aprile successivo) è stata operata dall' CP_1 nel rispetto del termini di 120 gg. ex L.n. 533/73, non vi è modo di rilevare alcun ritardo sanzionabile da parte dell con il corollario che è da escludere la soccombenza CP_1
(virtuale) dello stesso istituto previdenziale. Le spese di lite sono pertanto da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
letti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara le spese di lite irripetibili;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Lecce, 8 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma