TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 182/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann Presidente
Daniela Pol Giudice
Simon Tschager Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto con domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
Parte_1
e
CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCHWEIGL PETER, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale); pagina 1 di 2 che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis.51. c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi: nato a [...] il [...]; Parte_1
e nata a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso di data 21/01/2025 (depositato telematicamente in pari data) - da intendersi parte integrante della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Cosi deciso in Bolzano, il giorno 28/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 182/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann Presidente
Daniela Pol Giudice
Simon Tschager Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto con domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
Parte_1
e
CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCHWEIGL PETER, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale); pagina 1 di 2 che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis.51. c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi: nato a [...] il [...]; Parte_1
e nata a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso di data 21/01/2025 (depositato telematicamente in pari data) - da intendersi parte integrante della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Cosi deciso in Bolzano, il giorno 28/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann pagina 2 di 2