TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.2847 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2847/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LO AN, con elezione di domicilio in presso avv.
LO AN;
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
RC LA MA e AR GI MA
( VIALE G. MATTEOTTI, 58 27100 AV;
, con elezione C.F._3
di domicilio in V.LE G. MATTEOTTI,58 27100 AV, presso e nello studio dell'avv. RC LA MA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto 1 I procuratori delle parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La sig.ra Parte_1
si trasferirà, con il figlio , presso l'abitazione sita in Villanova D'Ardenghi, via Per_1
via Stefano Pollini n. 14. Il sig. consentirà al coniuge il tempo necessario per CP_1
effettuare il trasloco dei propri effetti personali.
2. Disporre che il minore nato a [...] il [...], sia affidato Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e collocazione anagrafica in Villanova D'Ardenghi, via Stefano Pollini n. 14. Le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la quotidianità del minore saranno assunte autonomamente da ciascun genitore quando tiene il figlio presso di sé, mentre le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, educazione, religione e salute
-salvi i casi di necessità e urgenza - saranno adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà previo accordo con l'altro genitore, nonché secondo le seguenti modalità:
• Weekend alternati: dal venerdì ore 17:30 alla domenica ore 21:00;
Infrasettimanalmente: il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 con possibilità di pernotto in ragione degli impegni lavorativi paterni;
• Vacanze Natalizie: ad anni alterni dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• Vacanze Pasquali: ad anni alterni dal giovedì alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
• Ponti scolastici: alternativamente tra i genitori per tutte le festività di Ognissanti, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, da concordare entro il 25 febbraio di ogni anno;
• Vacanze estive: due settimane anche non consecutive con il padre e analogo periodo con la madre, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
2 4. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma di Euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese. Il padre sosterrà integralmente il pagamento della retta della scuola privata Flag frequentata dal figlio, le spese del Rugby e le spese delle sedute di psicomotricità. Le spese extra-assegno saranno sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nel restante 30%, previa idonea e preventiva concertazione, secondo le modalità del Protocollo tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'11.11.2016.
5. L'Assegno Unico Universale, attualmente pari a circa Euro 200,00 mensili, sarà percepito integralmente dalla madre. Il padre presta espresso consenso rinunciando a qualsiasi pretesa in relazione a tale beneficio.
6. Il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso nel suo mantenimento.
7 La moglie lascerà, dopo aver effettuato il trasloco dei propri effetti personali, la casa coniugale, di proprietà dei genitori del marito, per trasferirsi nell'appartamento già preso in locazione in via Stefano Pollini n. 14, Villanova D'Ardenghi, dove stabilirà la propria residenza con il figlio minore.
8. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio
(carta d'identità, passaporto) anche in riferimento al figlio minore.
9. Ordinare al Comune di Legnano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
10. Compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In occasione dell'udienza fissata per la loro comparizione, poi trasformata in trattazione scritta su richiesta delle parti atteso l'intervenuto accordo, le parti precisavano le proprie conclusioni alle condizioni sopra riportate. Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento senza opporsi.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di separazione accogliendo le concordi istanze, anche considerate le statuizioni che appaiono nell'interesse della prole, di cui pertanto si è ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
posati in data 15 giugno 2013 in Legnano Atto iscritto presso l'Ufficio
[...]
di Stato Civile di Legnano Atto N. 31 parte 2 serie C - anno 2013 - Comune di
NA (MI) (doc. 1);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2847/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LO AN, con elezione di domicilio in presso avv.
LO AN;
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
RC LA MA e AR GI MA
( VIALE G. MATTEOTTI, 58 27100 AV;
, con elezione C.F._3
di domicilio in V.LE G. MATTEOTTI,58 27100 AV, presso e nello studio dell'avv. RC LA MA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto 1 I procuratori delle parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La sig.ra Parte_1
si trasferirà, con il figlio , presso l'abitazione sita in Villanova D'Ardenghi, via Per_1
via Stefano Pollini n. 14. Il sig. consentirà al coniuge il tempo necessario per CP_1
effettuare il trasloco dei propri effetti personali.
2. Disporre che il minore nato a [...] il [...], sia affidato Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e collocazione anagrafica in Villanova D'Ardenghi, via Stefano Pollini n. 14. Le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la quotidianità del minore saranno assunte autonomamente da ciascun genitore quando tiene il figlio presso di sé, mentre le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, educazione, religione e salute
-salvi i casi di necessità e urgenza - saranno adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà previo accordo con l'altro genitore, nonché secondo le seguenti modalità:
• Weekend alternati: dal venerdì ore 17:30 alla domenica ore 21:00;
Infrasettimanalmente: il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 con possibilità di pernotto in ragione degli impegni lavorativi paterni;
• Vacanze Natalizie: ad anni alterni dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• Vacanze Pasquali: ad anni alterni dal giovedì alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
• Ponti scolastici: alternativamente tra i genitori per tutte le festività di Ognissanti, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, da concordare entro il 25 febbraio di ogni anno;
• Vacanze estive: due settimane anche non consecutive con il padre e analogo periodo con la madre, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
2 4. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma di Euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese. Il padre sosterrà integralmente il pagamento della retta della scuola privata Flag frequentata dal figlio, le spese del Rugby e le spese delle sedute di psicomotricità. Le spese extra-assegno saranno sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nel restante 30%, previa idonea e preventiva concertazione, secondo le modalità del Protocollo tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'11.11.2016.
5. L'Assegno Unico Universale, attualmente pari a circa Euro 200,00 mensili, sarà percepito integralmente dalla madre. Il padre presta espresso consenso rinunciando a qualsiasi pretesa in relazione a tale beneficio.
6. Il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso nel suo mantenimento.
7 La moglie lascerà, dopo aver effettuato il trasloco dei propri effetti personali, la casa coniugale, di proprietà dei genitori del marito, per trasferirsi nell'appartamento già preso in locazione in via Stefano Pollini n. 14, Villanova D'Ardenghi, dove stabilirà la propria residenza con il figlio minore.
8. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio
(carta d'identità, passaporto) anche in riferimento al figlio minore.
9. Ordinare al Comune di Legnano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
10. Compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In occasione dell'udienza fissata per la loro comparizione, poi trasformata in trattazione scritta su richiesta delle parti atteso l'intervenuto accordo, le parti precisavano le proprie conclusioni alle condizioni sopra riportate. Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento senza opporsi.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di separazione accogliendo le concordi istanze, anche considerate le statuizioni che appaiono nell'interesse della prole, di cui pertanto si è ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
posati in data 15 giugno 2013 in Legnano Atto iscritto presso l'Ufficio
[...]
di Stato Civile di Legnano Atto N. 31 parte 2 serie C - anno 2013 - Comune di
NA (MI) (doc. 1);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
4