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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1590/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16633/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010398120 801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (accogliersi il ricorso )
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla GI Campania, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250010398120801 per un totale complessivo pari ad Euro 3.691,98 relativo al mancato pagamento di tasse auto del 2019.
Deduce il ricorrente: la nullità dell' impugnata cartella di pagamento, in quanto il ricorrente non ha mai ricevuto un avviso di accertamento;
eccesso di potere per difetto dell'atto presupposto;
violazione delle norme poste a tutela dell'esercizio del diritto di difesa per omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere;
la nullità della cartella di pagamento trattandosi di crediti oramai prescritti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, concludendo per il difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa e comunque per il rigetto del ricorso.
Si è costituita la GI Campania evidenziando il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale n.
10020250010398120000 relativa agli avvisi di accertamento nn. 964319555415 – 964319555516 –
964329622904 -964320921701 - 964320921600 concernenti tasse automobilistiche per l'annualità 2019, concludendo per il rigetto del ricorso atteso che gli atti prodromici sono stati tutti notificati a mezzo posta.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
Ed invero, la resistente GI Campania, nel costituirsi, ha prodotto le relate di notifica a mezzo posta degli atti prodromici a quello impugnato e segnatamente: 1) dell'accertamento n. 964319555415 not.
13/07/2022; 2) dell'acc. n. 964319555516 not. il 13/07/2022; 3) dell' acc. n. 964329622904, not. il 13/07/2022;
4) dell'acc. 964320921701, not. il 13/07/2022 ; 5) dell'acc. n. 964320921600, not. 13/07/2022. I suddetti accertamenti notificati direttamente e ritualmente dalla GI (gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano sottoscritti da un delegato del ricorrente al ritiro) danno conto dell'infondatezza della deduzione secondo cui non sarebbero stati notificati al ricorrente atti prodromici a quello impugnato.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, per effetto della notifica dei suddetti atti prodromici, risultano interrotto il termine di prescrizione triennale relativo alle tasse auto oggetto di giudizio, e che alla data della notifica della cartella impugnata neppure risultano decorsi.
Inoltre, risulta rispettato nella fattispecie il principio della sequenza degli atti, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè ove l'atto presupposto non risulti impugnato e non risultino vizi notificatori dello stesso, l'impugnazione dell'atto consequenziale non potrà che avere ad oggetto i vizi propri di quest'ultimo (arg. ex Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254).
Il ricorrente ha denunciato genericamente vizi di motivazione dell'atto impugnato che invece contiene tutti gli elementi (ragioni della pretesa, quantum ecc.) idonei a garantire un adeguato esercizio del diritto di difesa specie ove si tenga conto della notifica di atti prodromici a quello impugnato richiamati nel corpo della cartella con indicazione della data di notifica di essi.
Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che liquida in € 350 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16633/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010398120 801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (accogliersi il ricorso )
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla GI Campania, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250010398120801 per un totale complessivo pari ad Euro 3.691,98 relativo al mancato pagamento di tasse auto del 2019.
Deduce il ricorrente: la nullità dell' impugnata cartella di pagamento, in quanto il ricorrente non ha mai ricevuto un avviso di accertamento;
eccesso di potere per difetto dell'atto presupposto;
violazione delle norme poste a tutela dell'esercizio del diritto di difesa per omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere;
la nullità della cartella di pagamento trattandosi di crediti oramai prescritti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, concludendo per il difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa e comunque per il rigetto del ricorso.
Si è costituita la GI Campania evidenziando il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale n.
10020250010398120000 relativa agli avvisi di accertamento nn. 964319555415 – 964319555516 –
964329622904 -964320921701 - 964320921600 concernenti tasse automobilistiche per l'annualità 2019, concludendo per il rigetto del ricorso atteso che gli atti prodromici sono stati tutti notificati a mezzo posta.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
Ed invero, la resistente GI Campania, nel costituirsi, ha prodotto le relate di notifica a mezzo posta degli atti prodromici a quello impugnato e segnatamente: 1) dell'accertamento n. 964319555415 not.
13/07/2022; 2) dell'acc. n. 964319555516 not. il 13/07/2022; 3) dell' acc. n. 964329622904, not. il 13/07/2022;
4) dell'acc. 964320921701, not. il 13/07/2022 ; 5) dell'acc. n. 964320921600, not. 13/07/2022. I suddetti accertamenti notificati direttamente e ritualmente dalla GI (gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano sottoscritti da un delegato del ricorrente al ritiro) danno conto dell'infondatezza della deduzione secondo cui non sarebbero stati notificati al ricorrente atti prodromici a quello impugnato.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, per effetto della notifica dei suddetti atti prodromici, risultano interrotto il termine di prescrizione triennale relativo alle tasse auto oggetto di giudizio, e che alla data della notifica della cartella impugnata neppure risultano decorsi.
Inoltre, risulta rispettato nella fattispecie il principio della sequenza degli atti, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè ove l'atto presupposto non risulti impugnato e non risultino vizi notificatori dello stesso, l'impugnazione dell'atto consequenziale non potrà che avere ad oggetto i vizi propri di quest'ultimo (arg. ex Sez. U, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254).
Il ricorrente ha denunciato genericamente vizi di motivazione dell'atto impugnato che invece contiene tutti gli elementi (ragioni della pretesa, quantum ecc.) idonei a garantire un adeguato esercizio del diritto di difesa specie ove si tenga conto della notifica di atti prodromici a quello impugnato richiamati nel corpo della cartella con indicazione della data di notifica di essi.
Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che liquida in € 350 oltre accessori di legge.