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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10161 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ed entro il successivo termine di trenta giorni ivi previsto,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 37422/2022 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1
Iannone presso il cui studio, sito in Mercato San Severino (SA), Corso Diaz
n.209, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Tabbi, presso il cui CP_1
studio, sito in Roma, Via Stimigliano n.5, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: richiesta di differenze retributive connesse ad intercorso rapporto di lavoro SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 28.11.2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha esposto:
-di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, , presso CP_1
l'abitazione sita in Roma, via Acherusio n.8, in qualità di collaboratrice domestica, con mansioni di babysitter e attività legate a vitto e pulizia di casa;
-di avere sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.06.2012
al 15.02.2021, con orario di lavoro di 6 ore e 30 minuti al giorno, dal lunedì al venerdì, all'interno della fascia oraria 8.30-18.30, a seconda delle esigenze della famiglia;
-che era stata pattuita una retribuzione pari a € 6,00 l'ora;
-di avere di fatto osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattuale;
-di avere osservato, nei primi cinque anni di lavoro, un orario fino ad undici ore al giorno e per i tre anni successivi fino a sette ore al giorno, sempre dal lunedì al venerdì;
-che il rapporto di lavoro si è concluso in data 15.02.2021 per licenziamento,
senza la corresponsione delle spettanze di lavoro dovute;
-di avere presentato, in data 24.03.2021, richiesta di intervento ispettivo dinnanzi alla Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro di Roma;
-che il tentativo di conciliazione esperito dinnanzi alla DTL non è andato a buon fine;
-di avere diritto per le mansioni svolte all'inquadramento nel livello B, del CCNL
“lavoro domestico”;
-di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
2 -di essere rimasta creditrice per l'attività lavorativa svolta della somma pari ad
€ 37.746,01, di cui € 36.739.02 per differenze retributive ed € 1.006,99 a titolo di TFR.
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “I) Accertare e dichiarare che nel periodo dal l'1/06/2012
al 15/02/2021 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato ex art.
2094 c.c., nel quale la ricorrente ha svolto le mansioni di collaboratrice domestica
e babysitter, livello B, C.C.N.L. “Lavoro Domestico”, secondo le modalità indicate
in premessa;
II) per l'effetto, condannare la resistente, SI.ra , al pagamento in CP_1
favore della ricorrente di tutte le spettanze di lavoro maturate e non remunerate,
compreso il T.F.R., per una somma complessiva di € 37.746,01, come da
conteggio analitico allegato della premessa, oltre gli interessi e la rivalutazione
monetaria, o alla somma che sarà ritenuta di giustizia;
III) condannare la resistente, altresì, al pagamento delle spese del presente
giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto e prodotto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa, espletata la prova testimoniale, all'udienza del 17 settembre 2025,
svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta e conclusionali.
4. Il ricorso è infondato e come tale non può trovare accoglimento.
La ricorrente sostiene di aver espletato, dal 1.06.2012 al 15.02.2021, la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro superiore rispetto alle 30 ore
3 settimanali pattuite e di avere pertanto diritto alle relative differenze retributive secondo le disposizioni di legge e collettive.
Dall'esame delle testimonianze espletate tuttavia non è emersa in maniera rigorosa la prova dell'espletamento del lavoro straordinario asseritamente svolto dalla ricorrente. Si osserva infatti che il lavoratore che chieda l'accertamento di un rapporto di natura subordinata, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle pretese fatte valere in giudizio, dovendo di conseguenza dare dimostrazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello convenuto contrattualmente, con specificazione della ripartizione oraria dell'attività lavorativa e delle ore effettivamente lavorate.
Quanto allo straordinario in particolare, per giurisprudenza costante grava sul lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario l'onere di dimostrare in maniera puntuale e rigorosa di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro provando altresì il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (ex plurimis cfr Corte di
Appello Roma, n. 3533 del 10.10.2023).
Tale onere, nel caso di specie, non è stato pienamente e compiutamente adempiuto.
La prima testimone di parte ricorrente, , la quale riferisce di Testimone_1
conoscere la ricorrente per avere lavorato nello stesso stabile, osservando un orario di lavoro dalle 9.00 alle 14.00 per tre giorni alla settimana, limitatamente al periodo lavorativo 2015-2022, ha confermato genericamente le circostanze di cui al ricorso. La sua deposizione non può considerarsi esaustiva e puntuale quanto alla descrizione degli orari asseritamente svolti dalla lavoratrice in
4 eccedenza rispetto a quelli previsti in contratto, non avendo riferito né l'orario di inizio né quello di fine della prestazione lavorativa, considerato anche che,
come previsto dal contratto sottoscritto dalle parti, la prestazione di lavoro poteva essere svolta dalla ricorrente per 6 ore e 30 minuti in una fascia oraria variabile tra le 08.30 e le 18.30. In particolare, sull'orario di lavoro la testimone ha genericamente riferito di aver visto alla mattina Parte_1
o verso le 14.30-15.00 quando la stessa ritornava da scuola con la figlia della
IG . La testimone, in risposta al capitolo 1 del ricorso, ha così CP_1
dichiarato: “Io quello che so della ricorrente che ci incontravamo sempre quando
lei stendeva i panni sopra al palazzo. Ci incontravamo tutti i giorni che si lavava.
Poi ci incontravamo la mattina anche con la IG quando portava i CP_1
bambini. La IG lasciava i bambini alla ricorrente. Quando io andavo CP_1
via la ricorrente riportava da scuola, io la vedevo quando ero alla Per_1
fermata ad aspettare l'autobus. Era verso le 14.30-15.00.
Preciso che anche se io iniziavo alle ore 9.00 spesso andavo lì prima verso le
8.30. una volta ho incontrato la IG che aveva lasciato i bambini alla CP_1
ricorrente ed era andata a lavoro. Questo solo una volta. […]
Io non so la sera a che ora finiva la ricorrente.” (si veda anche la risposta al capitolo 2 “io vedevo la ricorrente solo la mattina.”)
La seconda testimone di parte ricorrente , figlia della Testimone_2
stessa, ha riferito di non vivere in Italia nel periodo oggetto del giudizio, ma di essere venuta a trovare la propria madre soprattutto durante i periodi di vacanza per periodi brevi di due settimane o dieci giorni, senza tuttavia specificare i detti periodi e senza fornire indicazioni puntuali in ordine all'articolazione dell'orario lavorativo per cui è causa. Ha inoltre riferito di non
5 avere mai visto presso l'abitazione della i genitori della stessa, la cui CP_1
presenza è al contrario stata confermata dagli altri testimoni.
Dall'altro lato, il primo testimone di parte resistente, Testimone_3
, padre della resistente, ha riferito di avere vissuto per un periodo, dal
[...]
2009 al 2015, presso l'abitazione di e di essersi occupato dei CP_1
bambini, inoltre in merito all'orario di lavoro della ricorrente ha dichiarato che la stessa ha lavorato dal mese di luglio 2012 al mese di giugno 2013 dalle 10.00
alle 16.00, dal lunedì al venerdì e dal mese di gennaio 2014 dalle 13.30 alle
18.00 (si vedano risposte del testimone ai capitoli 8 e 13 della memoria). La
seconda testimone di parte resistente, ha dichiarato di avere Testimone_4
visto raramente la ricorrente accompagnare e andare a prendere i bambini a scuola, in quanto solitamente erano il nonno, il padre o la madre dei bambini,
la IG , ad accompagnarli o andarli a riprendere (si veda CP_1
risposta al capitolo 11 della memoria).
In mancanza di adeguati ed idonei riscontri probatori sugli orari dedotti in ricorso, non possono essere riconosciuti in favore della ricorrente i relativi emolumenti.
Per quanto attiene agli altri importi richiesti a titolo di tredicesima mensilità e
TFR, si rileva che parte resistente ha prodotto in giudizio documentazione attestante la corresponsione, in favore della ricorrente, di detti importi e che la predetta documentazione non è stata oggetto di contestazione specifica (cfr.
doc. 5 e 6 allegati alla memoria).
Lo stesso dicasi per gli importi richiesti a titolo di retribuzione ordinaria, avendo la resistente, anche in questo caso, prodotto la documentazione relativa al pagamento della somma mensile di € 950,00 e recante la sottoscrizione della lavoratrice (doc.4 allegato alla memoria). Tale documentazione, come la
6 precedente, non è stata in alcun modo contestata, anzi le somme in essa indicate sono state riportate nel conteggio allegato al ricorso sotto la voce
“erogato”.
Infine, si rileva che la retribuzione corrisposta dalla resistente, pari ad € 950,00
mensili, è maggiore rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL allegato dalla ricorrente stessa che, per le mansioni svolte, rientra tra i lavoratori di terza categoria (cfr. doc. 2 allegato al ricorso); quindi, le somme eventualmente non corrisposte a titolo di differenze retributive rimangono comunque assorbite nella maggior retribuzione corrisposta alla lavoratrice.
Risulta altresì il pagamento dei contribuiti previdenziali dovuti (doc. 7 memoria di costituzione), per i quali tuttavia in questa sede non è stata avanzata domanda.
5. In conclusione per tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti,
il ricorso non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in favore di parte resistente sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valore della causa € 37.746,01).
7. I compensi per l'attività di assistenza di interprete prestata da
[...]
, liquidati come da separato decreto, devono essere posti Parte_2
definitivamente in capo a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. RG 37422/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore di , delle spese CP_1
7 di lite che liquida per compensi in € 4629,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
-pone in via definitiva in capo alla parte ricorrente i compensi per l'assistenza prestata come interprete da , liquidati con separato Parte_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma, lì 17.09.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani,
UPP.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ed entro il successivo termine di trenta giorni ivi previsto,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 37422/2022 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1
Iannone presso il cui studio, sito in Mercato San Severino (SA), Corso Diaz
n.209, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Tabbi, presso il cui CP_1
studio, sito in Roma, Via Stimigliano n.5, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: richiesta di differenze retributive connesse ad intercorso rapporto di lavoro SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 28.11.2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha esposto:
-di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, , presso CP_1
l'abitazione sita in Roma, via Acherusio n.8, in qualità di collaboratrice domestica, con mansioni di babysitter e attività legate a vitto e pulizia di casa;
-di avere sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.06.2012
al 15.02.2021, con orario di lavoro di 6 ore e 30 minuti al giorno, dal lunedì al venerdì, all'interno della fascia oraria 8.30-18.30, a seconda delle esigenze della famiglia;
-che era stata pattuita una retribuzione pari a € 6,00 l'ora;
-di avere di fatto osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattuale;
-di avere osservato, nei primi cinque anni di lavoro, un orario fino ad undici ore al giorno e per i tre anni successivi fino a sette ore al giorno, sempre dal lunedì al venerdì;
-che il rapporto di lavoro si è concluso in data 15.02.2021 per licenziamento,
senza la corresponsione delle spettanze di lavoro dovute;
-di avere presentato, in data 24.03.2021, richiesta di intervento ispettivo dinnanzi alla Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro di Roma;
-che il tentativo di conciliazione esperito dinnanzi alla DTL non è andato a buon fine;
-di avere diritto per le mansioni svolte all'inquadramento nel livello B, del CCNL
“lavoro domestico”;
-di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
2 -di essere rimasta creditrice per l'attività lavorativa svolta della somma pari ad
€ 37.746,01, di cui € 36.739.02 per differenze retributive ed € 1.006,99 a titolo di TFR.
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “I) Accertare e dichiarare che nel periodo dal l'1/06/2012
al 15/02/2021 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato ex art.
2094 c.c., nel quale la ricorrente ha svolto le mansioni di collaboratrice domestica
e babysitter, livello B, C.C.N.L. “Lavoro Domestico”, secondo le modalità indicate
in premessa;
II) per l'effetto, condannare la resistente, SI.ra , al pagamento in CP_1
favore della ricorrente di tutte le spettanze di lavoro maturate e non remunerate,
compreso il T.F.R., per una somma complessiva di € 37.746,01, come da
conteggio analitico allegato della premessa, oltre gli interessi e la rivalutazione
monetaria, o alla somma che sarà ritenuta di giustizia;
III) condannare la resistente, altresì, al pagamento delle spese del presente
giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto e prodotto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa, espletata la prova testimoniale, all'udienza del 17 settembre 2025,
svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta e conclusionali.
4. Il ricorso è infondato e come tale non può trovare accoglimento.
La ricorrente sostiene di aver espletato, dal 1.06.2012 al 15.02.2021, la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro superiore rispetto alle 30 ore
3 settimanali pattuite e di avere pertanto diritto alle relative differenze retributive secondo le disposizioni di legge e collettive.
Dall'esame delle testimonianze espletate tuttavia non è emersa in maniera rigorosa la prova dell'espletamento del lavoro straordinario asseritamente svolto dalla ricorrente. Si osserva infatti che il lavoratore che chieda l'accertamento di un rapporto di natura subordinata, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle pretese fatte valere in giudizio, dovendo di conseguenza dare dimostrazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello convenuto contrattualmente, con specificazione della ripartizione oraria dell'attività lavorativa e delle ore effettivamente lavorate.
Quanto allo straordinario in particolare, per giurisprudenza costante grava sul lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario l'onere di dimostrare in maniera puntuale e rigorosa di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro provando altresì il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (ex plurimis cfr Corte di
Appello Roma, n. 3533 del 10.10.2023).
Tale onere, nel caso di specie, non è stato pienamente e compiutamente adempiuto.
La prima testimone di parte ricorrente, , la quale riferisce di Testimone_1
conoscere la ricorrente per avere lavorato nello stesso stabile, osservando un orario di lavoro dalle 9.00 alle 14.00 per tre giorni alla settimana, limitatamente al periodo lavorativo 2015-2022, ha confermato genericamente le circostanze di cui al ricorso. La sua deposizione non può considerarsi esaustiva e puntuale quanto alla descrizione degli orari asseritamente svolti dalla lavoratrice in
4 eccedenza rispetto a quelli previsti in contratto, non avendo riferito né l'orario di inizio né quello di fine della prestazione lavorativa, considerato anche che,
come previsto dal contratto sottoscritto dalle parti, la prestazione di lavoro poteva essere svolta dalla ricorrente per 6 ore e 30 minuti in una fascia oraria variabile tra le 08.30 e le 18.30. In particolare, sull'orario di lavoro la testimone ha genericamente riferito di aver visto alla mattina Parte_1
o verso le 14.30-15.00 quando la stessa ritornava da scuola con la figlia della
IG . La testimone, in risposta al capitolo 1 del ricorso, ha così CP_1
dichiarato: “Io quello che so della ricorrente che ci incontravamo sempre quando
lei stendeva i panni sopra al palazzo. Ci incontravamo tutti i giorni che si lavava.
Poi ci incontravamo la mattina anche con la IG quando portava i CP_1
bambini. La IG lasciava i bambini alla ricorrente. Quando io andavo CP_1
via la ricorrente riportava da scuola, io la vedevo quando ero alla Per_1
fermata ad aspettare l'autobus. Era verso le 14.30-15.00.
Preciso che anche se io iniziavo alle ore 9.00 spesso andavo lì prima verso le
8.30. una volta ho incontrato la IG che aveva lasciato i bambini alla CP_1
ricorrente ed era andata a lavoro. Questo solo una volta. […]
Io non so la sera a che ora finiva la ricorrente.” (si veda anche la risposta al capitolo 2 “io vedevo la ricorrente solo la mattina.”)
La seconda testimone di parte ricorrente , figlia della Testimone_2
stessa, ha riferito di non vivere in Italia nel periodo oggetto del giudizio, ma di essere venuta a trovare la propria madre soprattutto durante i periodi di vacanza per periodi brevi di due settimane o dieci giorni, senza tuttavia specificare i detti periodi e senza fornire indicazioni puntuali in ordine all'articolazione dell'orario lavorativo per cui è causa. Ha inoltre riferito di non
5 avere mai visto presso l'abitazione della i genitori della stessa, la cui CP_1
presenza è al contrario stata confermata dagli altri testimoni.
Dall'altro lato, il primo testimone di parte resistente, Testimone_3
, padre della resistente, ha riferito di avere vissuto per un periodo, dal
[...]
2009 al 2015, presso l'abitazione di e di essersi occupato dei CP_1
bambini, inoltre in merito all'orario di lavoro della ricorrente ha dichiarato che la stessa ha lavorato dal mese di luglio 2012 al mese di giugno 2013 dalle 10.00
alle 16.00, dal lunedì al venerdì e dal mese di gennaio 2014 dalle 13.30 alle
18.00 (si vedano risposte del testimone ai capitoli 8 e 13 della memoria). La
seconda testimone di parte resistente, ha dichiarato di avere Testimone_4
visto raramente la ricorrente accompagnare e andare a prendere i bambini a scuola, in quanto solitamente erano il nonno, il padre o la madre dei bambini,
la IG , ad accompagnarli o andarli a riprendere (si veda CP_1
risposta al capitolo 11 della memoria).
In mancanza di adeguati ed idonei riscontri probatori sugli orari dedotti in ricorso, non possono essere riconosciuti in favore della ricorrente i relativi emolumenti.
Per quanto attiene agli altri importi richiesti a titolo di tredicesima mensilità e
TFR, si rileva che parte resistente ha prodotto in giudizio documentazione attestante la corresponsione, in favore della ricorrente, di detti importi e che la predetta documentazione non è stata oggetto di contestazione specifica (cfr.
doc. 5 e 6 allegati alla memoria).
Lo stesso dicasi per gli importi richiesti a titolo di retribuzione ordinaria, avendo la resistente, anche in questo caso, prodotto la documentazione relativa al pagamento della somma mensile di € 950,00 e recante la sottoscrizione della lavoratrice (doc.4 allegato alla memoria). Tale documentazione, come la
6 precedente, non è stata in alcun modo contestata, anzi le somme in essa indicate sono state riportate nel conteggio allegato al ricorso sotto la voce
“erogato”.
Infine, si rileva che la retribuzione corrisposta dalla resistente, pari ad € 950,00
mensili, è maggiore rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL allegato dalla ricorrente stessa che, per le mansioni svolte, rientra tra i lavoratori di terza categoria (cfr. doc. 2 allegato al ricorso); quindi, le somme eventualmente non corrisposte a titolo di differenze retributive rimangono comunque assorbite nella maggior retribuzione corrisposta alla lavoratrice.
Risulta altresì il pagamento dei contribuiti previdenziali dovuti (doc. 7 memoria di costituzione), per i quali tuttavia in questa sede non è stata avanzata domanda.
5. In conclusione per tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti,
il ricorso non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in favore di parte resistente sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valore della causa € 37.746,01).
7. I compensi per l'attività di assistenza di interprete prestata da
[...]
, liquidati come da separato decreto, devono essere posti Parte_2
definitivamente in capo a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. RG 37422/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore di , delle spese CP_1
7 di lite che liquida per compensi in € 4629,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
-pone in via definitiva in capo alla parte ricorrente i compensi per l'assistenza prestata come interprete da , liquidati con separato Parte_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma, lì 17.09.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani,
UPP.
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