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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3650 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DI STASIO DOMENICO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. GRIECO ANNA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.06.2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA (RM) il 15.04.1993 con la resistente, da cui erano nati due figli (il 14.07.1994) e (il 19.12.1997). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 12.11.2024. Nella sentenza della separazione era stato previsto il
1 rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne la revoca dell'assegno di Per_2 mantenimento in favore della resistente. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio confermando le condizioni della separazione.
Si costituiva la resistente in data 1.10.2025 senza opporsi alla domanda avanzata da parte ricorrente.
All'udienza del 25.11.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nel senso della pronuncia di divorzio senza alcuna statuizione accessoria.
Il Presidente nominava sé stesso quale giudice istruttore e, alla stessa udienza, i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 12.11.2024, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA (RM) in data 14.04.1993 da nato il Parte_1
28.08.1965 a GI (CE), e , nata il [...] a [...] Controparte_1
(RM);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (RM) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e
2 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 123, parte II, serie A, anno 1993);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3650 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DI STASIO DOMENICO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. GRIECO ANNA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.06.2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA (RM) il 15.04.1993 con la resistente, da cui erano nati due figli (il 14.07.1994) e (il 19.12.1997). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 12.11.2024. Nella sentenza della separazione era stato previsto il
1 rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne la revoca dell'assegno di Per_2 mantenimento in favore della resistente. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio confermando le condizioni della separazione.
Si costituiva la resistente in data 1.10.2025 senza opporsi alla domanda avanzata da parte ricorrente.
All'udienza del 25.11.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nel senso della pronuncia di divorzio senza alcuna statuizione accessoria.
Il Presidente nominava sé stesso quale giudice istruttore e, alla stessa udienza, i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 12.11.2024, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA (RM) in data 14.04.1993 da nato il Parte_1
28.08.1965 a GI (CE), e , nata il [...] a [...] Controparte_1
(RM);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (RM) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e
2 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 123, parte II, serie A, anno 1993);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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