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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 15914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 15914/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 2 41053 Maranello Italia presso il difensore avv.
VANDELLI MONICA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAVANI ROSSANA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TAVANI ROSSANA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...], il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(NA), il 26.11.1970 hanno contratto matrimonio concordatario, in Napoli (NA), in data 20.06.1998, scegliendo il regime della separazione dei beni, il cui atto risulta registrato presso l'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 153, Parte 2, Serie A, anno 1998; dalla loro unione sono nati due figli, a Napoli, il 01.09.2001 e a Napoli, il 11.03.2004, entrambi maggiorenni ma allo Per_1 Per_2 stato non economicamente autosufficienti;
a causa di incompatibilità caratteriali, sfociate in divergenze irreversibili, la convivenza tra i coniugi è divenuta improseguibile;
con ricorso congiunto depositato il
20.12.2024 le parti chiedono pronunciarsi la separazione personale e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate;
con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.6.2025 confermano la volontà di non volersi riconciliare nonché il contenuto del ricorso introduttivo. Le condizioni sono conformi a legge e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza. Il procedimento va rimesso sul ruolo avanti al Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1 – pronuncia la separazione personale fra , nato a [...], il [...] Parte_1
e , nata a [...], il [...] che hanno contratto matrimonio Parte_2 concordatario, in Napoli (NA), in data 20.06.1998, scegliendo il regime della separazione dei beni, il cui atto risulta registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 153, Parte 2,
Serie A, anno 1998; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. SEPARAZIONE E CASA CONIUGALE I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Le parti danno atto che la casa coniugale sita in Bologna, Via De' Gandolfi n.2, di proprietà esclusiva della RA rimarrà ad ella assegnata unitamente all'arredo ivi presente (doc. n.4) che resterà Pt_2 definitivamente assegnato alla RA senza la previsione di alcun conguaglio economico. Pt_2
Le parti danno atto che il Signor ha già asportato i propri beni personali. Pt_1
Il Signor con il consenso della moglie, è già uscito dalla casa familiare nel mese di agosto Pt_1 scorso.
Il figlio seppur maggiorenne, continuerà ad abitare la casa familiare unitamente alla madre, Per_1 fino a che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Si precisa che , attualmente in stato Per_1 di disoccupazione, è alla ricerca di un'occupazione lavorativa che possa garantirgli quanto prima l'indipendenza economica. Del pari il figlio anch'egli maggiorenne, attualmente studente universitario, continuerà ad Per_2 abitare la casa familiare fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
2. SUL CALENDARIO DI VISITA
Con riferimento alla maggiore età già raggiunta dai figli e si dà atto che non venga Per_2 Per_1 disposto alcuna calendarizzazione in ordine al diritto di visita che potrà essere liberamente gestito dai figli stessi e dal padre nelle modalità che riterranno maggiormente confacenti ai reciproci impegni lavorativi e universitari.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER I FIGLI VI E Per_2
Avuto riguardo alle rispettive condizioni reddituali dei coniugi, alla collocazione prevalente dei figli presso la madre, preso atto del fatto che entrambi i figli e risultano già maggiorenni ma Per_1 Per_2 ancora non economicamente indipendenti, tenuto conto altresì del fatto che è affetto da diabete Per_2 di tipo 1, il Signor verserà alla RA l'importo di € 700,00 (importo rivalutabile Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 4 annualmente secondo gli indici Istat), dei quali € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 Per_2
Tale contributo è da ritenersi congruo ed equo per la soddisfazione dei bisogni ordinari dei figli tenuto conto delle loro età e delle rispettive esigenze di vita.
Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla
RA IBAN [...]. Pt_2
Le parti danno atto del fatto che per quanto riguarda , il Signor verserà il contributo Per_1 Pt_1 sopra citato fino a quando il figlio non avrà reperito un'occupazione lavorativa ed in ogni caso non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Per quanto riguarda la quantificazione di un importo maggiore rispetto a quello riconosciuto al Per_2 fratello, si rende necessaria alla luce delle incrementate esigenze legate alla patologia dalla quale è affetto. è infatti affetto da diabete di tipo 1, ragione per la quale necessita di un'alimentazione Per_2 curata (controllata anche da un medico nutrizionista), il cui costo incide notevolmente sul budget relativo al suo mantenimento ordinario. Allorquando il figlio avrà raggiunto l'indipendenza economica nei termini sopra citati, il Per_1
Signor verserà alla RA a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Pt_2 Per_2 l'importo di € 500,00 e ciò fino a quando non avrà raggiunto una propria indipendenza Per_2 economica.
4. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie saranno suddivise trai i coniugi nella misura del 50%, secondo l'attuale Protocollo previsto dal Tribunale di Bologna che qui di seguito si trascrive:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludicoricreativo culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento
(nonni,ecc.) non offre alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
- spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 3 di 4 La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Fatto salvo quanto sopra specificato, il Signor si impegna a contribuire alle spese di natura Pt_1 straordinaria legate ai viaggi studio del figlio fino ad un massimo di spesa di € 1.500,00 oltre il Per_2 quale, ove dovuto, provvederà la RA con risorse proprie. Pt_2
È inteso che detto contributo sarà versato previa esibizione di comprovata documentazione attestante lo scopo del viaggio (viaggio studio, con indicazione del periodo, destinazione e programma).
5. CONTI CORRENTI
Le parti si impegnano a chiudere il c/c bancario comune n. 100557424 acceso presso Unicredit, la cui provvista ad oggi ammonta ad € 2.431,00. La RA sosterrà tutti i costi di chiusura e tratterrà Pt_2 la provvista residua, rinunciando il Signor a qualsiasi diritto su tale somma. Pt_1
I coniugi non possiedono, al di fuori dei beni immobili indicati nel presente ricorso, altri cespiti in proprietà esclusiva o in comproprietà sui quali dover regolamentarne le sorti.
6. BENI MOBILI – AUTOMOBILI L'autovettura Suzuki tg. GP227VR di proprietà della RA rimane ad ella in uso, come da Pt_2 relativa intestazione.
7. ALTRI PATTI
Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, fatte salve le obbligazioni assunte nel presente ricorso. Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata.
3 – rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 15914/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 2 41053 Maranello Italia presso il difensore avv.
VANDELLI MONICA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAVANI ROSSANA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TAVANI ROSSANA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...], il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(NA), il 26.11.1970 hanno contratto matrimonio concordatario, in Napoli (NA), in data 20.06.1998, scegliendo il regime della separazione dei beni, il cui atto risulta registrato presso l'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 153, Parte 2, Serie A, anno 1998; dalla loro unione sono nati due figli, a Napoli, il 01.09.2001 e a Napoli, il 11.03.2004, entrambi maggiorenni ma allo Per_1 Per_2 stato non economicamente autosufficienti;
a causa di incompatibilità caratteriali, sfociate in divergenze irreversibili, la convivenza tra i coniugi è divenuta improseguibile;
con ricorso congiunto depositato il
20.12.2024 le parti chiedono pronunciarsi la separazione personale e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate;
con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.6.2025 confermano la volontà di non volersi riconciliare nonché il contenuto del ricorso introduttivo. Le condizioni sono conformi a legge e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza. Il procedimento va rimesso sul ruolo avanti al Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1 – pronuncia la separazione personale fra , nato a [...], il [...] Parte_1
e , nata a [...], il [...] che hanno contratto matrimonio Parte_2 concordatario, in Napoli (NA), in data 20.06.1998, scegliendo il regime della separazione dei beni, il cui atto risulta registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 153, Parte 2,
Serie A, anno 1998; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. SEPARAZIONE E CASA CONIUGALE I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Le parti danno atto che la casa coniugale sita in Bologna, Via De' Gandolfi n.2, di proprietà esclusiva della RA rimarrà ad ella assegnata unitamente all'arredo ivi presente (doc. n.4) che resterà Pt_2 definitivamente assegnato alla RA senza la previsione di alcun conguaglio economico. Pt_2
Le parti danno atto che il Signor ha già asportato i propri beni personali. Pt_1
Il Signor con il consenso della moglie, è già uscito dalla casa familiare nel mese di agosto Pt_1 scorso.
Il figlio seppur maggiorenne, continuerà ad abitare la casa familiare unitamente alla madre, Per_1 fino a che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Si precisa che , attualmente in stato Per_1 di disoccupazione, è alla ricerca di un'occupazione lavorativa che possa garantirgli quanto prima l'indipendenza economica. Del pari il figlio anch'egli maggiorenne, attualmente studente universitario, continuerà ad Per_2 abitare la casa familiare fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
2. SUL CALENDARIO DI VISITA
Con riferimento alla maggiore età già raggiunta dai figli e si dà atto che non venga Per_2 Per_1 disposto alcuna calendarizzazione in ordine al diritto di visita che potrà essere liberamente gestito dai figli stessi e dal padre nelle modalità che riterranno maggiormente confacenti ai reciproci impegni lavorativi e universitari.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER I FIGLI VI E Per_2
Avuto riguardo alle rispettive condizioni reddituali dei coniugi, alla collocazione prevalente dei figli presso la madre, preso atto del fatto che entrambi i figli e risultano già maggiorenni ma Per_1 Per_2 ancora non economicamente indipendenti, tenuto conto altresì del fatto che è affetto da diabete Per_2 di tipo 1, il Signor verserà alla RA l'importo di € 700,00 (importo rivalutabile Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 4 annualmente secondo gli indici Istat), dei quali € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 Per_2
Tale contributo è da ritenersi congruo ed equo per la soddisfazione dei bisogni ordinari dei figli tenuto conto delle loro età e delle rispettive esigenze di vita.
Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla
RA IBAN [...]. Pt_2
Le parti danno atto del fatto che per quanto riguarda , il Signor verserà il contributo Per_1 Pt_1 sopra citato fino a quando il figlio non avrà reperito un'occupazione lavorativa ed in ogni caso non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Per quanto riguarda la quantificazione di un importo maggiore rispetto a quello riconosciuto al Per_2 fratello, si rende necessaria alla luce delle incrementate esigenze legate alla patologia dalla quale è affetto. è infatti affetto da diabete di tipo 1, ragione per la quale necessita di un'alimentazione Per_2 curata (controllata anche da un medico nutrizionista), il cui costo incide notevolmente sul budget relativo al suo mantenimento ordinario. Allorquando il figlio avrà raggiunto l'indipendenza economica nei termini sopra citati, il Per_1
Signor verserà alla RA a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Pt_2 Per_2 l'importo di € 500,00 e ciò fino a quando non avrà raggiunto una propria indipendenza Per_2 economica.
4. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie saranno suddivise trai i coniugi nella misura del 50%, secondo l'attuale Protocollo previsto dal Tribunale di Bologna che qui di seguito si trascrive:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludicoricreativo culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento
(nonni,ecc.) non offre alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
- spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 3 di 4 La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Fatto salvo quanto sopra specificato, il Signor si impegna a contribuire alle spese di natura Pt_1 straordinaria legate ai viaggi studio del figlio fino ad un massimo di spesa di € 1.500,00 oltre il Per_2 quale, ove dovuto, provvederà la RA con risorse proprie. Pt_2
È inteso che detto contributo sarà versato previa esibizione di comprovata documentazione attestante lo scopo del viaggio (viaggio studio, con indicazione del periodo, destinazione e programma).
5. CONTI CORRENTI
Le parti si impegnano a chiudere il c/c bancario comune n. 100557424 acceso presso Unicredit, la cui provvista ad oggi ammonta ad € 2.431,00. La RA sosterrà tutti i costi di chiusura e tratterrà Pt_2 la provvista residua, rinunciando il Signor a qualsiasi diritto su tale somma. Pt_1
I coniugi non possiedono, al di fuori dei beni immobili indicati nel presente ricorso, altri cespiti in proprietà esclusiva o in comproprietà sui quali dover regolamentarne le sorti.
6. BENI MOBILI – AUTOMOBILI L'autovettura Suzuki tg. GP227VR di proprietà della RA rimane ad ella in uso, come da Pt_2 relativa intestazione.
7. ALTRI PATTI
Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, fatte salve le obbligazioni assunte nel presente ricorso. Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata.
3 – rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4