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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 558/2015.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558/2015 R.G. e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO (C.F. CodiceFiscale_2
Email_1
-appellante- nei confronti di
, in persona del Controparte_1 suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, non costituita CP_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 468/2015 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 9.04.2015 ed emessa a definizione del proc. n. 3406/2008 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 3 R.G. 558/2015.
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello iscritto a ruolo il 17.11.2015 la parte , già Parte_1
attore di 1° grado, ha spiegato impugnazione avverso la sentenza n. 468/2015 del Tribunale di
Reggio Calabria, nella quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda attorea, chiedendone la riforma.
I.2.- Nessuno si è invece costituito anche in questo grado per la parte , già CP_2
contumace in 1° grado.
I.3.- Nel corso del gravame, poi, nessuna parte è comparsa per due udienze consecutive (cfr. verbali del 30.11.2017 e dell'11.01.2018), venendo conseguentemente disposta la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. verbale d'udienza dell'11.01.2018).
I.4.- A seguito di ciò, non è intervenuta alcuna ulteriore attività delle parti.
I.5.- Attesa l'assenza di alcun atto di riassunzione, con provvedimento del 5.11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del 24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
I.6.- A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la presente decisione di estinzione.
II.- Essendo stata la causa cancellata e non riassunta nel termine di legge (essendo trascorso del resto oltre un anno dalla cancellazione), la causa deve essere infatti dichiarata estinta con sentenza ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 558/2015
R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 468/2015 del Tribunale di Reggio
Pagina 2 di 3 R.G. 558/2015.
Calabria, pubblicata il 9.04.2015 ed emessa a definizione del proc. n. 3406/2008 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del processo d'appello;
2) SPESE a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558/2015 R.G. e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO (C.F. CodiceFiscale_2
Email_1
-appellante- nei confronti di
, in persona del Controparte_1 suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, non costituita CP_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 468/2015 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 9.04.2015 ed emessa a definizione del proc. n. 3406/2008 R.G..
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Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 3 R.G. 558/2015.
Come in atti.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello iscritto a ruolo il 17.11.2015 la parte , già Parte_1
attore di 1° grado, ha spiegato impugnazione avverso la sentenza n. 468/2015 del Tribunale di
Reggio Calabria, nella quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda attorea, chiedendone la riforma.
I.2.- Nessuno si è invece costituito anche in questo grado per la parte , già CP_2
contumace in 1° grado.
I.3.- Nel corso del gravame, poi, nessuna parte è comparsa per due udienze consecutive (cfr. verbali del 30.11.2017 e dell'11.01.2018), venendo conseguentemente disposta la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. verbale d'udienza dell'11.01.2018).
I.4.- A seguito di ciò, non è intervenuta alcuna ulteriore attività delle parti.
I.5.- Attesa l'assenza di alcun atto di riassunzione, con provvedimento del 5.11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del 24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
I.6.- A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la presente decisione di estinzione.
II.- Essendo stata la causa cancellata e non riassunta nel termine di legge (essendo trascorso del resto oltre un anno dalla cancellazione), la causa deve essere infatti dichiarata estinta con sentenza ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 558/2015
R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 468/2015 del Tribunale di Reggio
Pagina 2 di 3 R.G. 558/2015.
Calabria, pubblicata il 9.04.2015 ed emessa a definizione del proc. n. 3406/2008 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del processo d'appello;
2) SPESE a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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