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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
N. R.G. 1974/2024
Il Giudice Nicola Romanin, all'esito dell'udienza del 03/03/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ha esercitato il diritto di surroga ex Parte_1
artt. 1203, n. 3 c.c., 1229, 1916 e 2055 nei confronti dell' . Parte_2
La richiesta svolta in giudizio da trova come presupposto il Parte_1
risarcimento pagato per conto del proprio assicurato, dott. , per una responsabilità CP_1
professionale che ha portato al risarcimento agli eredi del paziente.
Il dott. , in qualità di medico di medicina generale convenzionato con l' CP_1 Parte_2
, avrebbe cagionato danni ad un paziente, a causa di condotte colpose e mancanti della
[...]
diligenza richiesta e, come detto, ha risarcito gli eredi del paziente, Parte_1
successivamente deceduto. Dopo avere risarcito il danno, ha agito Parte_1
nei confronti di in quanto responsabile ex art. 1228 c.c. del fatto Parte_2
commesso dal medico convenzionato. Quindi, partendo dal presupposto che il medico avrebbe diritto all'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'azienda (quale condebitore responsabile in solido), a tale diritto ha inteso surrogarsi ex art. 1916 c.c. Parte_1
Pertanto, parte ricorrente ha agito ex Legge 24/2017 e art. 696 bis c.p.c. in surroga ex art. 1916 c.c. nell'azione di regresso nei confronti di per ripetere il 50% pagato per Parte_2
conto dell'assicurato/convenzionato.
A tale domanda si opponeva la resistente chiedendo dichiararsi Parte_2
l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata preliminare la chiamata in causa del terzo (per esercitare nei suoi confronti l'azione di rivalsa ex art. 8 Legge 24/2017), con ulteriore richiesta di rigetto della domanda nel merito.
Ai fini della ammissibilità della domanda ex art. 8 Legge 24/2017 e 696 bis c.p.c. è necessario che il presupposto sia “una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non agisce per ottenere un risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, ma per esercitare l'azione di regresso nei confronti del soggetto ritenuto corresponsabile. Si tratta, per il vero, dell'azione inversa prevista dall'art. 8 Legge 24/2017, che disciplina il caso della struttura sanitaria che agisce nei confronti del proprio dipendente/collaboratore. Nel caso di specie, invece, in un primo momento ha Parte_1
pagato per il proprio assicurato, senza coinvolgere il soggetto ritenuto corresponsabile, per poi chiedere, in un secondo momento, il 50% di quanto pagato sulla base di una istruttoria e di una decisione unilaterale. Tale risarcimento, come detto, è stato deliberato e corrisposto senza il contraddittorio con il soggetto responsabile e al di fuori della procedura giudiziale prevista dall'art. 8, Legge 24/2017, mentre solo ora richiede la necessità di un accertamento medico legale nel contraddittorio.
Sotto questo profilo, quindi, il ricorso ex L. 24/2017 è inammissibile.
Anche a voler considerare il ricorso svolto ex art. 696 bis c.p.c. sic et simpliciter, non di meno si giunge alla conclusione che non vi sono i presupposti per l'accoglimento.
Infatti, la lite si presenta manifestamente inconciliabile, per mancanza di riconoscimento da parte della resistente del quantum oggetto dell'azione di rivalsa, laddove parte ricorrente non propone domande sulla quantificazione del credito, limitandosi all'accertamento della responsabilità in capo al medico sulla morte prematura del paziente. L'altro aspetto sul quale vi è contrapposizione tra le parti, palesemente insanabile, è il riparto di responsabilità tra il professionista e l' Parte_2
Secondo parte ricorrente tale responsabilità si riparte tra il medico (proprio assicurato) e
[...]
l' nella misura del 50% ciascuno, richiamando Corte di Cassazione, ordinanza n. Parte_2
34516/2023. Tuttavia, se il riparto di responsabilità al 50% costituisce una regola basata su un criterio presuntivo, non si può escludere che le parti condebitrici possano chiedere un riconoscimento di un grado diverso di responsabilità, come si evince nel caso in esame.
Infatti, l' in caso di ammissione del ricorso, intenderebbe chiamare in Parte_2
causa il terzo esercitando a sua volta l'azione di rivalsa, ossia proprio il medico assicurato con tenuta quest'ultima, quindi, a manlevare il proprio assicurato. In ultima analisi, anche CP_2
ammettendo il ricorso, per effetto della chiamata in causa del terzo e in considerazione dell'azione di rivalsa ex art. 9, Legge 24/2017 (ammissibile senza limiti per il combinato disposto del comma 6, art. 9 e art. 10, comma 2 della stessa Legge) sarebbe tenuta al pagamento di quanto Parte_1
l' avrebbe diritto ad ottenere dal medico come recupero del risarcimento Parte_2
cui, nel caso, fosse dichiarata responsabile ex artt. 1229 e 2055 cc. A contraddire questa ipotesi non giova quanto dedotto da parte ricorrente, che ha fatto rilevare che la chiamata in causa non sarebbe da ammettere in quanto avendo già pagato integralmente il danno, il terzo (ossia il dott. Parte_1
e per esso l'assicurazione) non potrebbe rispondere ulteriormente per la responsabilità di Per_1 parte resistente. Tali affermazioni, però, non tengono conto di due fattori, ossia, innanzitutto,
l'accertamento del riparto della responsabilità tra i due soggetti coinvolti (che, come detto, soltanto con presunzione semplice è attribuita al 50%) e, in secondo luogo, nel caso di specie è contestata la misura stessa del risarcimento erogato dalla ricorrente agli eredi del paziente danneggiato dalla condotta del medico.
In ultima analisi, quindi, l'azione proposta da non può comportare il solo Parte_1
accertamento di responsabilità medica, mediante attribuzione di un incarico al CTU medico-legale, come si evince dalle conclusioni e dalla proposta di quesito al CTU, ma richiede la soluzione di questioni giuridiche che non possono essere svolte nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Pertanto, il ricorso proposto da deve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dm 55/2014 in € 1063,00 per fase di studio;
€ 890,00 per fase introduttiva.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte Parte_1
resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.698,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.c. come per legge.
Si comunichi.
Rovigo, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Nicola Romanin
N. R.G. 1974/2024
Il Giudice Nicola Romanin, all'esito dell'udienza del 03/03/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ha esercitato il diritto di surroga ex Parte_1
artt. 1203, n. 3 c.c., 1229, 1916 e 2055 nei confronti dell' . Parte_2
La richiesta svolta in giudizio da trova come presupposto il Parte_1
risarcimento pagato per conto del proprio assicurato, dott. , per una responsabilità CP_1
professionale che ha portato al risarcimento agli eredi del paziente.
Il dott. , in qualità di medico di medicina generale convenzionato con l' CP_1 Parte_2
, avrebbe cagionato danni ad un paziente, a causa di condotte colpose e mancanti della
[...]
diligenza richiesta e, come detto, ha risarcito gli eredi del paziente, Parte_1
successivamente deceduto. Dopo avere risarcito il danno, ha agito Parte_1
nei confronti di in quanto responsabile ex art. 1228 c.c. del fatto Parte_2
commesso dal medico convenzionato. Quindi, partendo dal presupposto che il medico avrebbe diritto all'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'azienda (quale condebitore responsabile in solido), a tale diritto ha inteso surrogarsi ex art. 1916 c.c. Parte_1
Pertanto, parte ricorrente ha agito ex Legge 24/2017 e art. 696 bis c.p.c. in surroga ex art. 1916 c.c. nell'azione di regresso nei confronti di per ripetere il 50% pagato per Parte_2
conto dell'assicurato/convenzionato.
A tale domanda si opponeva la resistente chiedendo dichiararsi Parte_2
l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata preliminare la chiamata in causa del terzo (per esercitare nei suoi confronti l'azione di rivalsa ex art. 8 Legge 24/2017), con ulteriore richiesta di rigetto della domanda nel merito.
Ai fini della ammissibilità della domanda ex art. 8 Legge 24/2017 e 696 bis c.p.c. è necessario che il presupposto sia “una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non agisce per ottenere un risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, ma per esercitare l'azione di regresso nei confronti del soggetto ritenuto corresponsabile. Si tratta, per il vero, dell'azione inversa prevista dall'art. 8 Legge 24/2017, che disciplina il caso della struttura sanitaria che agisce nei confronti del proprio dipendente/collaboratore. Nel caso di specie, invece, in un primo momento ha Parte_1
pagato per il proprio assicurato, senza coinvolgere il soggetto ritenuto corresponsabile, per poi chiedere, in un secondo momento, il 50% di quanto pagato sulla base di una istruttoria e di una decisione unilaterale. Tale risarcimento, come detto, è stato deliberato e corrisposto senza il contraddittorio con il soggetto responsabile e al di fuori della procedura giudiziale prevista dall'art. 8, Legge 24/2017, mentre solo ora richiede la necessità di un accertamento medico legale nel contraddittorio.
Sotto questo profilo, quindi, il ricorso ex L. 24/2017 è inammissibile.
Anche a voler considerare il ricorso svolto ex art. 696 bis c.p.c. sic et simpliciter, non di meno si giunge alla conclusione che non vi sono i presupposti per l'accoglimento.
Infatti, la lite si presenta manifestamente inconciliabile, per mancanza di riconoscimento da parte della resistente del quantum oggetto dell'azione di rivalsa, laddove parte ricorrente non propone domande sulla quantificazione del credito, limitandosi all'accertamento della responsabilità in capo al medico sulla morte prematura del paziente. L'altro aspetto sul quale vi è contrapposizione tra le parti, palesemente insanabile, è il riparto di responsabilità tra il professionista e l' Parte_2
Secondo parte ricorrente tale responsabilità si riparte tra il medico (proprio assicurato) e
[...]
l' nella misura del 50% ciascuno, richiamando Corte di Cassazione, ordinanza n. Parte_2
34516/2023. Tuttavia, se il riparto di responsabilità al 50% costituisce una regola basata su un criterio presuntivo, non si può escludere che le parti condebitrici possano chiedere un riconoscimento di un grado diverso di responsabilità, come si evince nel caso in esame.
Infatti, l' in caso di ammissione del ricorso, intenderebbe chiamare in Parte_2
causa il terzo esercitando a sua volta l'azione di rivalsa, ossia proprio il medico assicurato con tenuta quest'ultima, quindi, a manlevare il proprio assicurato. In ultima analisi, anche CP_2
ammettendo il ricorso, per effetto della chiamata in causa del terzo e in considerazione dell'azione di rivalsa ex art. 9, Legge 24/2017 (ammissibile senza limiti per il combinato disposto del comma 6, art. 9 e art. 10, comma 2 della stessa Legge) sarebbe tenuta al pagamento di quanto Parte_1
l' avrebbe diritto ad ottenere dal medico come recupero del risarcimento Parte_2
cui, nel caso, fosse dichiarata responsabile ex artt. 1229 e 2055 cc. A contraddire questa ipotesi non giova quanto dedotto da parte ricorrente, che ha fatto rilevare che la chiamata in causa non sarebbe da ammettere in quanto avendo già pagato integralmente il danno, il terzo (ossia il dott. Parte_1
e per esso l'assicurazione) non potrebbe rispondere ulteriormente per la responsabilità di Per_1 parte resistente. Tali affermazioni, però, non tengono conto di due fattori, ossia, innanzitutto,
l'accertamento del riparto della responsabilità tra i due soggetti coinvolti (che, come detto, soltanto con presunzione semplice è attribuita al 50%) e, in secondo luogo, nel caso di specie è contestata la misura stessa del risarcimento erogato dalla ricorrente agli eredi del paziente danneggiato dalla condotta del medico.
In ultima analisi, quindi, l'azione proposta da non può comportare il solo Parte_1
accertamento di responsabilità medica, mediante attribuzione di un incarico al CTU medico-legale, come si evince dalle conclusioni e dalla proposta di quesito al CTU, ma richiede la soluzione di questioni giuridiche che non possono essere svolte nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Pertanto, il ricorso proposto da deve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dm 55/2014 in € 1063,00 per fase di studio;
€ 890,00 per fase introduttiva.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte Parte_1
resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.698,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.c. come per legge.
Si comunichi.
Rovigo, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Nicola Romanin