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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2561/2021
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2561/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 13.24 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per l'avv. DI LORETO PAOLO, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Sofia Bernardini Per l'avv. BRINI ANDREA Controparte_1
Su richiesta di chiarimento i procuratori concordano che i pagamenti sono stati integralmente effettuati.
Il Giudice invita parte opponente a chiarire se il pagamento è stato effettuato in corso di causa con spirito di ripetizione o se la questione si deve intendere definita atteso che le difese non sono chiare. Nella comparsa conclusionale si evidenzia, infatti, che il pagamento è stato effettuato “per spirito conciliativo” ma nelle conclusioni si insiste nella revoca del decreto ingiuntivo e si reiterano le istanze istruttorie senza però formulare domanda di ripetizione. Inoltre, nella sentenza emessa dalla dott.ssa Bonacchi precisato che sulla domanda riconvenzionale (che comprende anche il credito ingiunto in questa sede) la materia del contendere è cessata (“A fronte di tutti i pagamenti eseguiti nel corso del giudizio da e Parte_1 della soddisfazione integrale del credito vantato da l'interesse di p a Controparte_1 alla pronuncia di adempimento è venuto meno, come dedotto conformemente da entrambe le parti”).
L'avv. Brini conferma che la sentenza della dott.ssa Bonacchi sul punto non è stata impugnata da parte opponente e che il pagamento è stato spontaneamente effettuato. L'avv. Bernardini dichiara di non poter prendere posizione sulle richieste di chiarimento non avendo avuto indicazioni ma si riporta alla comparsa conclusionale.
pagina 1 di 8 Il Giudice invita a questo punto le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori si riportano agli atti e precisano le conclusioni come da note depositate. L'avv. Brini chiede la distrazione delle spese di lite in quanto antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.00., nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2561/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DI LORETO PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRINI ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la società cooperativa proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 836/2021 emesso dal
Tribunale di Firenze il 28/2/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 63.297,83, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
Preliminarmente evidenziava che la somma ingiunta era parte del credito scaturente dal rapporto contrattuale in essere con l'opposta e relativo alla conferma d'ordine n. A0021 del
4/2 – 8/3/2019 per complessivi euro 210.992,77 (Cfr. doc. 3 – parte opponente).
pagina 3 di 8 Quanto ai motivi di opposizione deduceva che lo stesso credito era già oggetto di un separato e precedente giudizio recante R.G. 6652/2019 e che, pertanto, l'ingiunzione costituiva un abuso del processo (Cfr. doc. 5 – parte opponente). Evidenziava a riguardo la violazione del principio del ne bis in idem, attesa la pendenza di due giudizi aventi ad oggetto il medesimo credito, e la circostanza che l'opposta avrebbe potuto richiedere un'ordinanza ingiuntiva nel corso del primo procedimento instaurato.
L'opponente, in conseguenza di ciò, lamentava il rischio di trovarsi esposta a molteplici titoli esecutivi (per cifre complessivamente superiori al dovuto) e pertanto chiedeva che il presente procedimento venisse sospeso o in alternativa riunito con quello precedentemente instaurato.
Nel merito deduceva l'inadempimento della controparte a causa dei vizi della merce ricevuta e chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'insussistenza del credito.
2. A seguito della notifica dell'opposizione si costituiva la quale Controparte_1
evidenziava preliminarmente i dettagli relativi al pagamento del credito azionato, precisando che l'operazione contrattuale prevedeva il pagamento del 40% dell'importo al momento della conclusione dell'accordo, il 30% al momento della consegna della merce ed il restante 30% a
120 giorni dalla consegna. Deduceva a riguardo che l'ordine era stato concluso l'8.03.2019; che a seguito dello stesso era stata emessa fattura, non pagata e oggetto di autonoma procedura monitoria;
che in data 17.02.2021 veniva consegnata la merce, facendo sorgere l'obbligo di pagamento dell'ulteriore 30% dell'importo pattuito (per il quale veniva proposta l'ingiunzione della quale si discute); che a seguito del passaggio di ulteriori 120 giorni sorgeva il diritto al pagamento del saldo.
Quanto, invece, ai motivi di opposizione deduceva che l'oggetto della presente causa è quello di cui all'R.G. 6652/2019 erano diversi;
che, in ogni caso, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dell'intero credito, lo stesso non era esigibile essendo maturato – come da contratto – solo il diritto al pagamento del 40% dell'importo totale;
che nella causa R.G. 6652/2019 erano già maturate le preclusioni istruttorie e non era possibile effettuare ulteriori richieste o produrre documenti;
che, pertanto, al fine di ottenere un titolo idoneo a soddisfare le sue pretese era necessario pagina 4 di 8 agire con il procedimento monitorio;
che non vi era, dunque, alcun abuso del processo o violazione del ne bis in idem.
Nel merito contestava che vi fosse inadempimento e deduceva l'assoluta conformità e qualità dei prodotti consegnati all'opponente.
3. Nelle more del procedimento le parti davano atto che il credito era stato integralmente pagato e che il procedimento di cui all'R.G. 6652/2019 si era concluso, quanto alla debenza del credito azionato, con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cfr. doc. 23 – parte opposta – sentenza).
4. Deve preliminarmente ricordarsi che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena, in cui il Giudice deve valutare da una parte la legittimità dell'ingiunzione (in relazione alle condizioni previste dalla legge) e dall'altra il fondamento della pretesa creditoria azionata (sull'oggetto del giudizio di opposizione cfr.
Cass. 6421/2003).
In altri termini, salvo questioni di rito, l'oggetto del processo è l'esistenza del credito, per cui il creditore opposto – convenuto processuale, ma attore in senso sostanziale – deve provare i fatti costitutivi dello stesso e il debitore opponente – attore processuale, ma convenuto in senso sostanziale – deve far valere e dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata.
Tale circostanza importa che nelle more del procedimento di opposizione, affinché la pronuncia possa essere utilmente resa, si debba discutere di un credito attualmente in essere
(in altre parole non pagato) o del quale è stata chiesta la restituzione, in caso di pagamento, a fronte di una dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio, tuttavia, risulta che il credito sia stato spontaneamente pagato e che dello stesso non si chieda alcuna restituzione.
In particolare, nella sentenza emessa all'esito del procedimento n. 6652/2019 del Tribunale di Firenze è riportato che “A fronte di tutti i pagamenti eseguiti nel corso del giudizio da
e della soddisfazione integrale del credito vantato da l'interesse di Parte_1 Controparte_1 parte convenuta alla pronuncia di adempimento è venuto meno, come dedotto conformemente da entrambe le parti”, ragione per cui sulla domanda riconvenzionale di adempimento è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 5 di 8 L'opposta ha chiarito in udienza -e la circostanza non è stata contestata- che la sentenza, su tale capo, non è stata oggetto di appello.
A ciò si aggiunge che l'opponente nella comparsa conclusionale depositata ha specificato che il pagamento è avvenuto per spirito conciliativo, senza formulare alcuna riserva di ripetizione.
Alla luce del complessivo comportamento delle parti deve, allora, ritenersi che sia venuto meno anche in questa sede l'interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sul credito e pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Tale statuizione importa da una parte la revoca del decreto ingiuntivo e dall'altra la valutazione della soccombenza, ancorché virtuale, ai fini dell'attribuzione delle spese di lite
(Cfr. Cass. 26922/2022 in base alla quale: “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite”).
In ordine alla valutazione della soccombenza virtuale deve osservarsi che l'eccezione preliminare di inammissibilità del procedimento monitorio, sollevata da parte opponente, per abuso del processo appare fondata.
In disparte la valutazione di un possibile ed abusivo frazionamento del credito (Cfr. Cass.
SU 23726/2007 e giurisprudenza seguente), risulta comunque provato che al momento della proposizione della domanda di ingiunzione fosse già pendente un separato procedimento avente ad oggetto l'intero credito contrattualmente pattuito (come da domanda riconvenzionale formulata dalla nel procedimento sub R.G. Controparte_1
6652/2019; Cfr. doc 5 – parte opponente).
Da ciò discende l'illegittimità della domanda monitoria presentata dall'opposta, che a seguito dell'eventuale accoglimento tanto della domanda riconvenzionale quanto del procedimento monitorio si sarebbe trovata in possesso di più titoli.
La somma oggetto del titolo monitorio qui opposto è infatti contenuta nella maggior somma richiesta in riconvenzionale nel procedimento n. rg 6652/2019 definito. pagina 6 di 8 L'attivazione di un secondo procedimento monitorio non si giustifica neppure sulla base della diversa esigibilità dei crediti che sarebbero maturati in date progressive.
La presenza di un termine ex art. 1184 c.c. “costituisce condizione dell'azione e, pertanto, è sufficiente che sia compiuto al momento della decisione. A tale stregua, il principio dell'inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato, in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo al momento di decidere consente di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda, con conseguente rigetto della medesima qualora il termine in questione non sia a quel tempo ancora maturato” (Cfr. Cass. 14429/2001).
Di conseguenza avrebbe semplicemente potuto chiedere, nel corso del CP_1
procedimento già instaurato, un'ordinanza di ingiunzione o, comunque, avrebbe dovuto attendere l'esito dello stesso per riscuotere il suo credito senza necessità di incardinare nuovi giudizi aggravando la posizione della controparte.
Quanto alle produzioni che avrebbero eventualmente giustificato l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione deve osservarsi che queste, essendo relative a documenti sopravvenuti, erano liberamente producibili anche all'esito delle preclusioni istruttorie nel procedimento RG 6652/2019.
Da ciò consegue che in assenza di un apprezzabile interesse, non avrebbe CP_1
dovuto intraprendere la presente procedura monitoria e che, in punto di delibazione sommaria finalizzata alla valutazione della soccombenza virtuale, le spese di questa procedura vadano quindi alla stessa imputate.
6. Le spese seguono la soccombenza virtuale e, in base ai parametri previsti dal paragrafo
10 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause di valore compreso tra i 56.000,00 e i
260.000,00 euro, sono liquidate in complessivi € 7.500,00, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. La somma determinata per i compensi legali è prossima ai minimi, atteso il valore della causa e che l'istruttoria effettuata è stata meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ritenendo ogni altra domanda o eccezione assorbita:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
pagina 7 di 8 - REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 836/2021 (N.R.G. 1979/2021) del 28/2/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_1
le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 per
[...]
compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge
Firenze, 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Giorgio Martano
pagina 8 di 8
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2561/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 13.24 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per l'avv. DI LORETO PAOLO, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Sofia Bernardini Per l'avv. BRINI ANDREA Controparte_1
Su richiesta di chiarimento i procuratori concordano che i pagamenti sono stati integralmente effettuati.
Il Giudice invita parte opponente a chiarire se il pagamento è stato effettuato in corso di causa con spirito di ripetizione o se la questione si deve intendere definita atteso che le difese non sono chiare. Nella comparsa conclusionale si evidenzia, infatti, che il pagamento è stato effettuato “per spirito conciliativo” ma nelle conclusioni si insiste nella revoca del decreto ingiuntivo e si reiterano le istanze istruttorie senza però formulare domanda di ripetizione. Inoltre, nella sentenza emessa dalla dott.ssa Bonacchi precisato che sulla domanda riconvenzionale (che comprende anche il credito ingiunto in questa sede) la materia del contendere è cessata (“A fronte di tutti i pagamenti eseguiti nel corso del giudizio da e Parte_1 della soddisfazione integrale del credito vantato da l'interesse di p a Controparte_1 alla pronuncia di adempimento è venuto meno, come dedotto conformemente da entrambe le parti”).
L'avv. Brini conferma che la sentenza della dott.ssa Bonacchi sul punto non è stata impugnata da parte opponente e che il pagamento è stato spontaneamente effettuato. L'avv. Bernardini dichiara di non poter prendere posizione sulle richieste di chiarimento non avendo avuto indicazioni ma si riporta alla comparsa conclusionale.
pagina 1 di 8 Il Giudice invita a questo punto le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori si riportano agli atti e precisano le conclusioni come da note depositate. L'avv. Brini chiede la distrazione delle spese di lite in quanto antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.00., nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2561/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DI LORETO PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRINI ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la società cooperativa proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 836/2021 emesso dal
Tribunale di Firenze il 28/2/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 63.297,83, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
Preliminarmente evidenziava che la somma ingiunta era parte del credito scaturente dal rapporto contrattuale in essere con l'opposta e relativo alla conferma d'ordine n. A0021 del
4/2 – 8/3/2019 per complessivi euro 210.992,77 (Cfr. doc. 3 – parte opponente).
pagina 3 di 8 Quanto ai motivi di opposizione deduceva che lo stesso credito era già oggetto di un separato e precedente giudizio recante R.G. 6652/2019 e che, pertanto, l'ingiunzione costituiva un abuso del processo (Cfr. doc. 5 – parte opponente). Evidenziava a riguardo la violazione del principio del ne bis in idem, attesa la pendenza di due giudizi aventi ad oggetto il medesimo credito, e la circostanza che l'opposta avrebbe potuto richiedere un'ordinanza ingiuntiva nel corso del primo procedimento instaurato.
L'opponente, in conseguenza di ciò, lamentava il rischio di trovarsi esposta a molteplici titoli esecutivi (per cifre complessivamente superiori al dovuto) e pertanto chiedeva che il presente procedimento venisse sospeso o in alternativa riunito con quello precedentemente instaurato.
Nel merito deduceva l'inadempimento della controparte a causa dei vizi della merce ricevuta e chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'insussistenza del credito.
2. A seguito della notifica dell'opposizione si costituiva la quale Controparte_1
evidenziava preliminarmente i dettagli relativi al pagamento del credito azionato, precisando che l'operazione contrattuale prevedeva il pagamento del 40% dell'importo al momento della conclusione dell'accordo, il 30% al momento della consegna della merce ed il restante 30% a
120 giorni dalla consegna. Deduceva a riguardo che l'ordine era stato concluso l'8.03.2019; che a seguito dello stesso era stata emessa fattura, non pagata e oggetto di autonoma procedura monitoria;
che in data 17.02.2021 veniva consegnata la merce, facendo sorgere l'obbligo di pagamento dell'ulteriore 30% dell'importo pattuito (per il quale veniva proposta l'ingiunzione della quale si discute); che a seguito del passaggio di ulteriori 120 giorni sorgeva il diritto al pagamento del saldo.
Quanto, invece, ai motivi di opposizione deduceva che l'oggetto della presente causa è quello di cui all'R.G. 6652/2019 erano diversi;
che, in ogni caso, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dell'intero credito, lo stesso non era esigibile essendo maturato – come da contratto – solo il diritto al pagamento del 40% dell'importo totale;
che nella causa R.G. 6652/2019 erano già maturate le preclusioni istruttorie e non era possibile effettuare ulteriori richieste o produrre documenti;
che, pertanto, al fine di ottenere un titolo idoneo a soddisfare le sue pretese era necessario pagina 4 di 8 agire con il procedimento monitorio;
che non vi era, dunque, alcun abuso del processo o violazione del ne bis in idem.
Nel merito contestava che vi fosse inadempimento e deduceva l'assoluta conformità e qualità dei prodotti consegnati all'opponente.
3. Nelle more del procedimento le parti davano atto che il credito era stato integralmente pagato e che il procedimento di cui all'R.G. 6652/2019 si era concluso, quanto alla debenza del credito azionato, con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cfr. doc. 23 – parte opposta – sentenza).
4. Deve preliminarmente ricordarsi che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena, in cui il Giudice deve valutare da una parte la legittimità dell'ingiunzione (in relazione alle condizioni previste dalla legge) e dall'altra il fondamento della pretesa creditoria azionata (sull'oggetto del giudizio di opposizione cfr.
Cass. 6421/2003).
In altri termini, salvo questioni di rito, l'oggetto del processo è l'esistenza del credito, per cui il creditore opposto – convenuto processuale, ma attore in senso sostanziale – deve provare i fatti costitutivi dello stesso e il debitore opponente – attore processuale, ma convenuto in senso sostanziale – deve far valere e dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata.
Tale circostanza importa che nelle more del procedimento di opposizione, affinché la pronuncia possa essere utilmente resa, si debba discutere di un credito attualmente in essere
(in altre parole non pagato) o del quale è stata chiesta la restituzione, in caso di pagamento, a fronte di una dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio, tuttavia, risulta che il credito sia stato spontaneamente pagato e che dello stesso non si chieda alcuna restituzione.
In particolare, nella sentenza emessa all'esito del procedimento n. 6652/2019 del Tribunale di Firenze è riportato che “A fronte di tutti i pagamenti eseguiti nel corso del giudizio da
e della soddisfazione integrale del credito vantato da l'interesse di Parte_1 Controparte_1 parte convenuta alla pronuncia di adempimento è venuto meno, come dedotto conformemente da entrambe le parti”, ragione per cui sulla domanda riconvenzionale di adempimento è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 5 di 8 L'opposta ha chiarito in udienza -e la circostanza non è stata contestata- che la sentenza, su tale capo, non è stata oggetto di appello.
A ciò si aggiunge che l'opponente nella comparsa conclusionale depositata ha specificato che il pagamento è avvenuto per spirito conciliativo, senza formulare alcuna riserva di ripetizione.
Alla luce del complessivo comportamento delle parti deve, allora, ritenersi che sia venuto meno anche in questa sede l'interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sul credito e pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Tale statuizione importa da una parte la revoca del decreto ingiuntivo e dall'altra la valutazione della soccombenza, ancorché virtuale, ai fini dell'attribuzione delle spese di lite
(Cfr. Cass. 26922/2022 in base alla quale: “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite”).
In ordine alla valutazione della soccombenza virtuale deve osservarsi che l'eccezione preliminare di inammissibilità del procedimento monitorio, sollevata da parte opponente, per abuso del processo appare fondata.
In disparte la valutazione di un possibile ed abusivo frazionamento del credito (Cfr. Cass.
SU 23726/2007 e giurisprudenza seguente), risulta comunque provato che al momento della proposizione della domanda di ingiunzione fosse già pendente un separato procedimento avente ad oggetto l'intero credito contrattualmente pattuito (come da domanda riconvenzionale formulata dalla nel procedimento sub R.G. Controparte_1
6652/2019; Cfr. doc 5 – parte opponente).
Da ciò discende l'illegittimità della domanda monitoria presentata dall'opposta, che a seguito dell'eventuale accoglimento tanto della domanda riconvenzionale quanto del procedimento monitorio si sarebbe trovata in possesso di più titoli.
La somma oggetto del titolo monitorio qui opposto è infatti contenuta nella maggior somma richiesta in riconvenzionale nel procedimento n. rg 6652/2019 definito. pagina 6 di 8 L'attivazione di un secondo procedimento monitorio non si giustifica neppure sulla base della diversa esigibilità dei crediti che sarebbero maturati in date progressive.
La presenza di un termine ex art. 1184 c.c. “costituisce condizione dell'azione e, pertanto, è sufficiente che sia compiuto al momento della decisione. A tale stregua, il principio dell'inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato, in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo al momento di decidere consente di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda, con conseguente rigetto della medesima qualora il termine in questione non sia a quel tempo ancora maturato” (Cfr. Cass. 14429/2001).
Di conseguenza avrebbe semplicemente potuto chiedere, nel corso del CP_1
procedimento già instaurato, un'ordinanza di ingiunzione o, comunque, avrebbe dovuto attendere l'esito dello stesso per riscuotere il suo credito senza necessità di incardinare nuovi giudizi aggravando la posizione della controparte.
Quanto alle produzioni che avrebbero eventualmente giustificato l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione deve osservarsi che queste, essendo relative a documenti sopravvenuti, erano liberamente producibili anche all'esito delle preclusioni istruttorie nel procedimento RG 6652/2019.
Da ciò consegue che in assenza di un apprezzabile interesse, non avrebbe CP_1
dovuto intraprendere la presente procedura monitoria e che, in punto di delibazione sommaria finalizzata alla valutazione della soccombenza virtuale, le spese di questa procedura vadano quindi alla stessa imputate.
6. Le spese seguono la soccombenza virtuale e, in base ai parametri previsti dal paragrafo
10 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause di valore compreso tra i 56.000,00 e i
260.000,00 euro, sono liquidate in complessivi € 7.500,00, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. La somma determinata per i compensi legali è prossima ai minimi, atteso il valore della causa e che l'istruttoria effettuata è stata meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ritenendo ogni altra domanda o eccezione assorbita:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
pagina 7 di 8 - REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 836/2021 (N.R.G. 1979/2021) del 28/2/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_1
le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 per
[...]
compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge
Firenze, 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Giorgio Martano
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