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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/12/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1035/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1035/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] in data [...] e ivi residente Parte_1 con gli avv.ti Boggio Federica e Randazzo Maurizio del Foro di Vercelli
RICORRENTE
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]CP_1 con l'avv. Ferrara Serenella del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 9.12.2025 hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: Il ricorrente dichiara di rinunciare all'eventuale reddito da locazione derivante dall'immobile sito in Vercelli, via
Partengo n. 29 posto al piano primo e dichiara, altresì, di essere d'accordo alla locazione del primo piano. Il marito verserà alla moglie la somma di € 200,00 mensili per sei mesi, a titolo di contributo al mantenimento, e dopo nulla più. La resistente, a fronte di quanto sopra, rinuncia alla propria domanda per il contributo al mantenimento. Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/09/1985 in Parte_1 CP_1
Vercelli, con atto trascritto nei registri del predetto comune al n. 115, parte II, serie A, anno 1985.
Dall'unione nascevano due figli: (30/09/1986) e FR (07/05/1990), ora maggiorenni ed Per_1 economicamente autosufficienti.
Le parti si sono separate giudizialmente avanti il Tribunale di Vercelli, con procedimento conclusosi con sentenza n. 615/2021, pubblicata il 27/12/2021.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca di ogni obbligo di contribuzione economica posto a suo carico o, in via subordinata, con determinazione di un assegno divorzile in favore della resistente in misura simbolica o sensibilmente ridotta rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile mensile di € 450,00.
In sede di prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
La domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta: la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza dal Tribunale di Vercelli in data 27/12/2021, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 23/07/2025. Verificata
l'insussistenza di circostanze impeditive e ostative, deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere pagina 2 di 4 separati e che in ogni caso la comunione non sia stata mai ricostituita. I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
A ciò si aggiunga che, la precisazione cd. congiunta delle conclusioni non costituisce una ipotesi di cessazione della materia del contendere in quanto i fatti costitutivi della domanda introduttiva del giudizio non vengono meno e, anzi, resta attuale e vivo l'interesse ad una pronuncia del Giudice. Come avviene nel caso di specie, in cui la domanda di divorzio delle parti persiste solo che, rispetto alla fase originaria di introduzione della controversia, i litiganti concordano su quelle che dovrebbero essere le conclusioni oggetto della decisione finale.
La precisazione congiunta delle conclusioni determina un vincolo per il Giudice: ai sensi dell'art. 112
c.p.c., infatti, il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda ma “non oltre i limiti di essa”. Per l'effetto, al cospetto di una presentazione delle conclusioni condivise dalle parti, il Giudice – in linea di principio
– è tenuto a non discostarsi dalle stesse;
a maggior ragione nel caso in esame, stante l'assenza di figli minori, per i quali il Tribunale conserva il potere-dovere, indipendentemente da un'iniziativa di uno dei coniugi o del pubblico ministero, di adottare i provvedimenti necessari alla tutela dei loro interessi morali e materiali.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1035/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 14/09/1985 in Vercelli, con atto trascritto nei registri Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 115, parte II, serie A, anno 1985;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vercelli perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) DÀ ATTO che le parti hanno raggiunto il seguente accordo: il ricorrente dichiara di rinunciare all'eventuale reddito da locazione derivante dall'immobile sito in Vercelli, via Partengo n. 29 posto al piano primo e dichiara, altresì, di essere d'accordo alla locazione del primo piano;
il pagina 3 di 4 marito continuerà a versare alla moglie la somma di € 200,00 mensili per sei mesi, a titolo di contributo al mantenimento;
alla scadenza, l'assegno si intende revocato.
4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 10/12/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1035/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] in data [...] e ivi residente Parte_1 con gli avv.ti Boggio Federica e Randazzo Maurizio del Foro di Vercelli
RICORRENTE
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]CP_1 con l'avv. Ferrara Serenella del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 9.12.2025 hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: Il ricorrente dichiara di rinunciare all'eventuale reddito da locazione derivante dall'immobile sito in Vercelli, via
Partengo n. 29 posto al piano primo e dichiara, altresì, di essere d'accordo alla locazione del primo piano. Il marito verserà alla moglie la somma di € 200,00 mensili per sei mesi, a titolo di contributo al mantenimento, e dopo nulla più. La resistente, a fronte di quanto sopra, rinuncia alla propria domanda per il contributo al mantenimento. Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/09/1985 in Parte_1 CP_1
Vercelli, con atto trascritto nei registri del predetto comune al n. 115, parte II, serie A, anno 1985.
Dall'unione nascevano due figli: (30/09/1986) e FR (07/05/1990), ora maggiorenni ed Per_1 economicamente autosufficienti.
Le parti si sono separate giudizialmente avanti il Tribunale di Vercelli, con procedimento conclusosi con sentenza n. 615/2021, pubblicata il 27/12/2021.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca di ogni obbligo di contribuzione economica posto a suo carico o, in via subordinata, con determinazione di un assegno divorzile in favore della resistente in misura simbolica o sensibilmente ridotta rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile mensile di € 450,00.
In sede di prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
La domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta: la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza dal Tribunale di Vercelli in data 27/12/2021, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 23/07/2025. Verificata
l'insussistenza di circostanze impeditive e ostative, deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere pagina 2 di 4 separati e che in ogni caso la comunione non sia stata mai ricostituita. I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
A ciò si aggiunga che, la precisazione cd. congiunta delle conclusioni non costituisce una ipotesi di cessazione della materia del contendere in quanto i fatti costitutivi della domanda introduttiva del giudizio non vengono meno e, anzi, resta attuale e vivo l'interesse ad una pronuncia del Giudice. Come avviene nel caso di specie, in cui la domanda di divorzio delle parti persiste solo che, rispetto alla fase originaria di introduzione della controversia, i litiganti concordano su quelle che dovrebbero essere le conclusioni oggetto della decisione finale.
La precisazione congiunta delle conclusioni determina un vincolo per il Giudice: ai sensi dell'art. 112
c.p.c., infatti, il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda ma “non oltre i limiti di essa”. Per l'effetto, al cospetto di una presentazione delle conclusioni condivise dalle parti, il Giudice – in linea di principio
– è tenuto a non discostarsi dalle stesse;
a maggior ragione nel caso in esame, stante l'assenza di figli minori, per i quali il Tribunale conserva il potere-dovere, indipendentemente da un'iniziativa di uno dei coniugi o del pubblico ministero, di adottare i provvedimenti necessari alla tutela dei loro interessi morali e materiali.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1035/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 14/09/1985 in Vercelli, con atto trascritto nei registri Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 115, parte II, serie A, anno 1985;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vercelli perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) DÀ ATTO che le parti hanno raggiunto il seguente accordo: il ricorrente dichiara di rinunciare all'eventuale reddito da locazione derivante dall'immobile sito in Vercelli, via Partengo n. 29 posto al piano primo e dichiara, altresì, di essere d'accordo alla locazione del primo piano;
il pagina 3 di 4 marito continuerà a versare alla moglie la somma di € 200,00 mensili per sei mesi, a titolo di contributo al mantenimento;
alla scadenza, l'assegno si intende revocato.
4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 10/12/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
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