Art. 6.
Il terzo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale".
Il terzo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale".