Articolo 6 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 settembre 1955
Art. 6.
Il terzo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale".
Entrata in vigore il 3 settembre 1955