Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12516/2023 R.G. LAVORO
TRA
e rappresentato e difeso dall'avv. PELELLA Parte_1 Controparte_1
ANTONIETTA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
CP_ OGGETTO: pagamento tfr a cura del fondo di garanzia presso l' ex legge 297/1982 e accessori.
La domanda è infondata.
L'art. 2, comma 1°, L. 297/82 ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo;
il comma 4° dell'art. 2 s.l. precisa che la insolvenza è quella prevista dalla legge fallimentare di cui al R.D. 16.3.1942 n. 267 per le ipotesi di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
1
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato ad una previa verifica giudiziale del credito da da un controllo sullo stesso e della CP_3 accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore-datore di lavoro.
Delineato il quadro normativo che interessa, la sua specificità e la ratio ispiratrice, va sottolineato che nel caso di specie:
- la copertura del Fondo di Garanzia, ex legge 297/82, deve ritenersi operante solo laddove l'insolvenza riguardi il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, il datore di lavoro cioè che
è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro.”(cfr. Cass. n.12277 del
2018), quindi, quell'orientamento secondo il quale non sussistono i presupposti di intervento al
Fondo quando, in seguito alla circolazione dell'azienda, manchi “la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale che costituisce l'ambito operativo fisiologico dell'intervento del Fondo di Garanzia legato allo scopo sociale della normativa europea” (Cass. 19277 del 2018)la parte ricorrente inoltre evidenzia che con sentenza
8.7.2010 veniva dichiarato il fallimento della (Trib di Roma sez. fallimentare Parte_2
r.g.273/2010)
- la domanda di intervento del Fondo di Garanzia dovrebbe oggi ritenersi fondata, sulla scorta del disposto di cui all'articolo 368, comma 4, lett. d), del D.lgs 10 gennaio 2019, n. 14, con il quale è stato emanato il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, ai sensi del quale: «Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.»Orbene, non risultano allegati elementi volti ad escludere la possibilità di assoggettare a procedura concorsuale l'impresa datrice di lavoro.
La disposizione non è dunque applicabile al caso di specie. La nuova disposizione si applica, per espressa previsione, nelle solo ipotesi previste dal comma 5 dello stesso articolo, quindi, allorquando “il trasferimento riguarda imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale, del concordato preventivo liquidatorio e della liquidazione coatta amministrativa, in assenza di continuazione dell'attività.” Il trasferimento dei lavoratori deve, dunque, avvenire a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
In difetto di prova della impossibilità di applicazione della legge fallimentare nonché dell'insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore, la domanda non può essere accolta.
Attesa la materia del contendere e considerata la qualità delle parti, si reputa equo tuttavia compensare le spese di lite per metà con condanna delle parti ricorrenti al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo nei confronti della parte convenuta costituita.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di NAPOLI NORD, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna le parti ricorrenti al pagamento del residuo nella misura di € 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge, in favore CP_ dell'
Aversa, 20/01/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
3