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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 215/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024011SC0000001480004 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso BA_1 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2024/011/SC/000000148/0/004 notificato dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Provinciale di Reggio
Calabria il 20.11.2024 tramite pec
Premetteva che l'avviso derivava dalla sentenza emessa dal Il Tribunale di Locri, n. 148/2024, con cui era stato effettuato il ricalcolo dei saldi per accertato anatocismo, per superamento del tasso di soglia e per applicazione di illegittime commissioni, ed era stata condannata la banca al pagamento in favore della società correntista delle seguenti somme:
€ 964.212,24 a titolo di ricalcolo del conto corrente n. 10817C,
€ 973.000,00 a titolo di illegittimo addebito di costi di smobilizzo swap in relazione al conto corrente n.
10817C, oltre interessi ,
€ 362.557,24 a titolo di saldo ricalcolato relativo al conto corrente n. 40.29 oltre interessi legali;
La stessa sentenza condannava altresì la società correntista al pagamento in favore della banca della somma di € 5.155.596,19 quale residuo dovuto in forza del mutuo, oltre interessi al tasso convenzionale e
della somma di € 1.384.002,98, oltre interessi al tasso legale a titolo di n. 126 ricevute bancarie
A seguito di detta pronuncia L'Agenzia delle Entrate provvedeva alla registrazione del provvedimento, determinando l'imposta di registro nell'importo di € 291.968,00 nel modo che segue:
€ 65.396,00 per il riconoscimento di debito, con applicazione dell'aliquota dell'1% sulla base imponibile di
€ 6.539.599,17;
€ 400,00 per l'imposta in misura fissa per l'enunciazione dei due rapporti,
€ 69.015,00 per applicazione dell'aliquota del 3% sulle somme riconosciute a titolo di illegittimo addebito di
€ 2.300.506,58 e
€ 157.157,00 per applicazione dell'aliquota del 3% sugli interessi, pari ad € 5.238.560,00
Eccepiva:
la nullità dell'avviso di liquidazione poiché non contiene alcun riferimento dal quale è possibile comprendere il calcolo degli interessi, base imponibile sulla quale è stata applicata l'aliquota del 3%.
In relazione all'imposta fissa di registro (liquidata in € 400) sosteneva che doveva essere di € 200,00, alla luce del principio di alternatività con l'IVA dettato dall'art. 40 D.P.R. 131/1986, essendo l'avviso stato emesso all'esito di un giudizio contenzioso avente ad oggetto un contratto di conto corrente, altri rapporti ad essi collegati ed un mutuo, tutte operazioni queste soggette ad IVA.
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITO atteso che non si rinviene alcuna enunciazione della ricognizione di debito
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ENUNCIAZIONE DEI DUE RAPPORTI BANCARI.
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN MISURA PROPORZIONALE CON ALIQUOTA DEL 3%
PER LA ON invece che di € 200,00, alla luce del principio di alternatività con l'IVA dettato dall'art. 40 D.P.R. 131/1986
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che innanzitutto precisava di aver, in sede di registrazione della sentenza n. 148/24 (in coerenza con quanto disposto dagli art. 22, 37, 40, 41, 57 de dalla tariffa parte prima allegata, art. 8 comma 1 lett. b) e c) e nota II del TUR) applicato:
- due imposte fisse pari a € 200,00 per l'enunciazione dei due rapporti di conto corrente sottostanti da cui sorge il credito (art. 22);
- imposta proporzionale all'1% su euro 6.539.599,17 quale accertamento di diritti a contenuto patrimoniale da parte attrice alla BA (punto 4 e punto 5) di cui all'art. 8 c. 1 lettera c) della tariffa.
- imposta proporzionale del 3% su euro 2.300.506,58 quali somme riconosciute a titolo di legittimo addebito e saldi ricalcolati (punti 1, 2 e 3) e su € 5.238.560,00 quali interessi calcolati al tasso legale/convenzionale
(punti 2, 3, 4 e 5) dal giorno del dovuto fino al soddisfo di cui all'art. 8 c. 1 lettera b) della tariffa.:
In relazione alla doglianza relativa alla aliquota del 3% APPLICATA AI RAPPORTI DI CONTOCORRENTE
E RELATIVI INTERESSI- ALTERNATIVITA' IVA REGISTRO ha evidenziato che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la sentenza con cui una società viene condannata alla restituzione di somme, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale anche nel caso in cui si tratti di importi relativi a una prestazione che rientra nel campo di applicazione dell'Iva (da ultimo Corte di cassazione con la sentenza n. 35043 del 14 dicembre 2023 ( conforme a Cass. n. 15270/2021 e n. 2040/2022) secondo cui in relazione somme dovute a titolo di interessi, se formano oggetto di condanna contenuta in provvedimento giudiziale sono assoggettate all'imposta proporzionale di registro, anche quando riguarda una somma capitale soggetta a IVA dovendosi differenziare il trattamento fiscale della sorte capitale e degli interessi di mora, visto che quest'ultimi sono espressamente esclusi dal campo dell'IVA in forza dell'art. 15 del Dpr 633/72,
Per entrare nel campo di applicazione dell'IVA, i pagamenti in questione devono, infatti, assumere funzione corrispettiva rispetto a determinate prestazioni di servizi rese da Banche, in veste di soggetto creditore e, più in generale, da soggetti operanti nel settore finanziario nei confronti dei clienti finali (correntisti e investitori, ecc.), mentre nel caso in specie, al contrario, si è in presenza di una vera e propria condanna disposta dal giudice civile alla restituzione di importi risultanti a credito del correntista a seguito del ricalcolo dei saldi di conto corrente. nel caso di specie, pertanto,e, non si determina la presenza di operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.
In relazione alle somme dovute, a seguito della sentenza, dal correntista alla banca evidenziava che nel corso del giudizio civile si è accertato un diritto a contenuto patrimoniale che la correntista aveva posto in discussione e che invece il tribunale civile ha ritenuto corretto. Si rientra pertanto pienamente nella previsione della lettera C dell'articolo 8 della tariffa parte prima.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
L'Ufficio nel costituirsi nel presente giudizio non spiega in alcun modo il conteggio degli interessi, rendendo così indeterminata la base imponibile (sulla quale applica poi l'aliquota del 3%),
Aggiunge che mai la contribuente avrebbe potuto comprendere ciò, sia perché nell'avviso di parla di riconoscimento di debito ma soprattutto poiché non vi sono dubbi che la disposizione integri una sentenza di condanna di somme soggette ad IVA rientrante, senza alcun dubbio nell'art. 8 lett. b) nota II della tariffa
Parte Prima del D.P.R. 131/86; quindi, il tributo non solo non poteva in alcun modo essere capito MA NON
PUÒ NEPPURE ESSERE RICHIESTO NEL MODO CHE RITIENE L'AGENZIA DELLE ENTRATE OVVERO
IN MISURA PROPRZONALE CON ALIQUOTA DELL'1% ANZICHÉ IN MISURA FISSA DI € 200,00.
Sottolinea che l'Ufficio solamente in fase di costituzione motiva, tardivamente, l'avviso qui impugnato e le sue argomentazioni non solo confermano la carenza motivazionale dell'avviso di liquidazione, ma vanno anche ad integrare la cd motivazione “postuma” vietata dalla legge.
In relazione alla prima circostanza l'Ufficio richiama la pronuncia di legittimità n. 35043/2023, omettendo però di specificare che ad oggi l'orientamento sul punto non è univoco tanto che la stessa Corte di Cassazione con pronuncia n. 8237/2025 (doc. 5) su ricorso proposto da questa stessa contribuente sempre a mezzo dell'Avv. Difensore_1 ha rinviato a nuovo ruolo dovendo la controversia essere decisa in pubblica udienza viste le divergenze nell'esegesi della disposizioni rilevanti in materia di imposta di registro (riferito al principio di alternatività IVA/Registro).
In relazione alla seconda circostanza ovvero sul secondo orientamento di legittimità che applica alla fattispecie qui al vaglio l'art. 8 lett. e) della Tariffa parte Prima del D.P.R. 131/86, nulla argomenta.
Sottolinea inoltre che la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria con la sentenza 25610/22, già indicata nel ricorso introduttivo ha esaminato un caso identico a questo (registrazione sentenza con condanna della banca al pagamento in favore del correntista di somme, per accertata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori -c.d. "anatocismo"- in relazione a contratti di apertura di credito in conto corrente, di conto corrente bancario e di sconto) ove già in primo grado (con conferma in appello) stabilendo l'applicazione dell'imposta fissa in luogo di quella proporzionale del 3%, anche per la natura della prestazione e per applicazione del principio di alternatività iva/registro. 4
Detta sentenza di legittimità (che richiama la precedente n. 32969/2018), ha enunciato il seguente principio di diritto: “gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il principio di alternatività di cui all'art. 40,
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, il quale postula la fisiologica validità del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna”.
Ancora “la condanna – afferma sempre il Giudice di Legittimità – seguita dalla dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, ha solo un effetto ripristinatorio a fronte di prestazioni ritenute prive di causa e … un tale effetto non è quindi indice di manifestazione di trasferimento di capacità contributiva”.
Detto assunto è stato poi confermato con la pronuncia della Suprema Corte n. 26185/22 e recentemente anche dalla sentenza di merito della CGT Campania n. 1643/25 (doc. 6)
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come osservato e documentato (con la produzione dei precedenti) Corti di Giustizia di I e II grado e la Corte di Cassazione hanno già affrontato la questione oggetto del presente procedimento.
Con la sentenza 1° febbraio 2022, n. 2993, menzionata dalla difesa dell'Istituto bancario, la Corte di
Cassazione, dopo aver ricordato il principio dell'applicabilità dell'art. 22 d.p.r. n. 131/1986, per essere la fideiussione atto distinto e autonomo rispetto alla condanna pronunciata nel decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione, invocato nella specie dall'Ufficio, aveva evidenziato “altro principio acquisito, e mai contraddetto, secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA gode, giusta il principio dell'alternatività previsto dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 40, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa”, in quanto “il dato secondo cui l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA non assume rilievo". Rimarcando che “l'alternatività tra le due imposte non è connessa solo alla circostanza che un atto sottoposto a registrazione sia effettivamente soggetto ad IVA, ma opera anche quando l'operazione rientri comunque nel campo di applicazione di tale imposta, anche se in concreto non dovuta perché si tratta di operazioni non imponibili o esenti, sicché lo scopo del principio in questione è non solo quello di carattere economico di impedire la doppia imposizione, ma anche quello di soddisfare l'esigenza di evitare interferenze applicative tra le due imposte in relazione ad una medesima operazione”.
Con la successiva ordinanza 11 giugno 2024, n. 16229, trattandosi di fattispecie relativa a decreto ingiuntivo emesso in favore di BA_2 s.p.a. nei confronti di un debitore principale costituito da una società per azioni e di fideiussori costituti da persone fisiche, e, quindi, di fattispecie identica a quella in esame, la Suprema Corte ha ribadito l'applicabilità alla fattispecie controversa del sopra detto principio, secondo cui “la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA gode dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, giusta il principio dell'alternatività previsto dall'art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131”. Pertanto, come ancora rimarcato in quell'occasione, “il dato secondo cui l'ingiunzione di pagamento sia emessa contro il solo debitore principale, contro il solo fideiussore o contro entrambi, sempre che non si tratti di soggetti iva, non assume alcun rilievo”, dovendosi ritenere che “l'elemento dirimente ai fini impositivi sia il conseguimento da parte del creditore soggetto IVA di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debitore che nel rapporto accessorio con i fideiussori. La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l'identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, quindi, “decisiva è la posizione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto”. Da qui derivando il principio di diritto, secondo cui, “in tema di registrazione degli atti giudiziari, alla sentenza di condanna o all'ingiunzione di pagamento che il creditore abbia ottenuto, sia nei confronti del debitore inadempiente, che nei confronti del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì in misura fissa, in base alla previsione della nota II all'art. 8 della tariffa annessa al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, senza che assuma rilievo se il provvedimento giudiziale sia stato emesso contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o contro entrambi” (Cass., sez. trib., 11 giugno 2024, n. 16229, Id., 13 gennaio 2025, n. 876).
Analoghe statuizioni sono state confermate da successive pronunce della Suprema Corte (la n. 14570 e
14574 entrambe del 30.5.2025).
Quanto, poi, alla tassazione sugli interessi, risulta consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, comma 1,
n. 1, del d.p.r. n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse, ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad Iva (Cass., sez. trib., 13 gennaio 2025, n. 876, la n. 14570 e 14574 entrambe del
30.5.2025 e sopra citate, che richiamano Cass. trib., n. 21775/2014; Id., n. 22228/2015; Id., n.
12013/2020; Id., nn. 12463, 12464 e 12465 del 2021; Id., n. 17869/2021; Id., n. 3143/2022; Id. n.
11283/2022; Id. n. 21107/2022).
Pertanto, in coerenza con tale principio, la Suprema Corte ha affermato che le pronunce di condanna che le banche ottengono per il recupero dei finanziamenti dalla clientela vanno sottoposte a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II all'art. 8 della tariffa, parte prima annessa al d.p.r. n. 131/1986, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria, come tali esclusi, a norma dell'art. 15, comma 1, n. 1, del d.p.r. n. 633/1972, dalla base imponibile Iva, ma siano gli interessi convenzionali, e, quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale o annuale), il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'Iva (Cass., sez. trib., 13 gennaio 2025, n. 876 che richiama, tra le tante, Cass. n. 17276/2017; Id., n. 33798/2020; Id., 17036/2020; Id. n. 21702/2020; Id. n.
28031/2020; Id. n. 15268/2021; Id. n. 33535/2022).
Nel caso in esame si era ingiunto il pagamento delle somme, oltre “gli interessi come da domanda” e che la domanda formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo consisteva nella richiesta degli “interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo”, sicché si tratta di interessi corrispettivi e non moratori.
Deve aggiungersi che ad oggi, nonostante il rinvio effettuato, non risulta che la Suprema Corte di
Cassazione abbia ancora adottato una decisione a Sezioni Unite
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Dichiara compensate integralmente le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 215/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024011SC0000001480004 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso BA_1 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2024/011/SC/000000148/0/004 notificato dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Provinciale di Reggio
Calabria il 20.11.2024 tramite pec
Premetteva che l'avviso derivava dalla sentenza emessa dal Il Tribunale di Locri, n. 148/2024, con cui era stato effettuato il ricalcolo dei saldi per accertato anatocismo, per superamento del tasso di soglia e per applicazione di illegittime commissioni, ed era stata condannata la banca al pagamento in favore della società correntista delle seguenti somme:
€ 964.212,24 a titolo di ricalcolo del conto corrente n. 10817C,
€ 973.000,00 a titolo di illegittimo addebito di costi di smobilizzo swap in relazione al conto corrente n.
10817C, oltre interessi ,
€ 362.557,24 a titolo di saldo ricalcolato relativo al conto corrente n. 40.29 oltre interessi legali;
La stessa sentenza condannava altresì la società correntista al pagamento in favore della banca della somma di € 5.155.596,19 quale residuo dovuto in forza del mutuo, oltre interessi al tasso convenzionale e
della somma di € 1.384.002,98, oltre interessi al tasso legale a titolo di n. 126 ricevute bancarie
A seguito di detta pronuncia L'Agenzia delle Entrate provvedeva alla registrazione del provvedimento, determinando l'imposta di registro nell'importo di € 291.968,00 nel modo che segue:
€ 65.396,00 per il riconoscimento di debito, con applicazione dell'aliquota dell'1% sulla base imponibile di
€ 6.539.599,17;
€ 400,00 per l'imposta in misura fissa per l'enunciazione dei due rapporti,
€ 69.015,00 per applicazione dell'aliquota del 3% sulle somme riconosciute a titolo di illegittimo addebito di
€ 2.300.506,58 e
€ 157.157,00 per applicazione dell'aliquota del 3% sugli interessi, pari ad € 5.238.560,00
Eccepiva:
la nullità dell'avviso di liquidazione poiché non contiene alcun riferimento dal quale è possibile comprendere il calcolo degli interessi, base imponibile sulla quale è stata applicata l'aliquota del 3%.
In relazione all'imposta fissa di registro (liquidata in € 400) sosteneva che doveva essere di € 200,00, alla luce del principio di alternatività con l'IVA dettato dall'art. 40 D.P.R. 131/1986, essendo l'avviso stato emesso all'esito di un giudizio contenzioso avente ad oggetto un contratto di conto corrente, altri rapporti ad essi collegati ed un mutuo, tutte operazioni queste soggette ad IVA.
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITO atteso che non si rinviene alcuna enunciazione della ricognizione di debito
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ENUNCIAZIONE DEI DUE RAPPORTI BANCARI.
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN MISURA PROPORZIONALE CON ALIQUOTA DEL 3%
PER LA ON invece che di € 200,00, alla luce del principio di alternatività con l'IVA dettato dall'art. 40 D.P.R. 131/1986
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che innanzitutto precisava di aver, in sede di registrazione della sentenza n. 148/24 (in coerenza con quanto disposto dagli art. 22, 37, 40, 41, 57 de dalla tariffa parte prima allegata, art. 8 comma 1 lett. b) e c) e nota II del TUR) applicato:
- due imposte fisse pari a € 200,00 per l'enunciazione dei due rapporti di conto corrente sottostanti da cui sorge il credito (art. 22);
- imposta proporzionale all'1% su euro 6.539.599,17 quale accertamento di diritti a contenuto patrimoniale da parte attrice alla BA (punto 4 e punto 5) di cui all'art. 8 c. 1 lettera c) della tariffa.
- imposta proporzionale del 3% su euro 2.300.506,58 quali somme riconosciute a titolo di legittimo addebito e saldi ricalcolati (punti 1, 2 e 3) e su € 5.238.560,00 quali interessi calcolati al tasso legale/convenzionale
(punti 2, 3, 4 e 5) dal giorno del dovuto fino al soddisfo di cui all'art. 8 c. 1 lettera b) della tariffa.:
In relazione alla doglianza relativa alla aliquota del 3% APPLICATA AI RAPPORTI DI CONTOCORRENTE
E RELATIVI INTERESSI- ALTERNATIVITA' IVA REGISTRO ha evidenziato che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la sentenza con cui una società viene condannata alla restituzione di somme, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale anche nel caso in cui si tratti di importi relativi a una prestazione che rientra nel campo di applicazione dell'Iva (da ultimo Corte di cassazione con la sentenza n. 35043 del 14 dicembre 2023 ( conforme a Cass. n. 15270/2021 e n. 2040/2022) secondo cui in relazione somme dovute a titolo di interessi, se formano oggetto di condanna contenuta in provvedimento giudiziale sono assoggettate all'imposta proporzionale di registro, anche quando riguarda una somma capitale soggetta a IVA dovendosi differenziare il trattamento fiscale della sorte capitale e degli interessi di mora, visto che quest'ultimi sono espressamente esclusi dal campo dell'IVA in forza dell'art. 15 del Dpr 633/72,
Per entrare nel campo di applicazione dell'IVA, i pagamenti in questione devono, infatti, assumere funzione corrispettiva rispetto a determinate prestazioni di servizi rese da Banche, in veste di soggetto creditore e, più in generale, da soggetti operanti nel settore finanziario nei confronti dei clienti finali (correntisti e investitori, ecc.), mentre nel caso in specie, al contrario, si è in presenza di una vera e propria condanna disposta dal giudice civile alla restituzione di importi risultanti a credito del correntista a seguito del ricalcolo dei saldi di conto corrente. nel caso di specie, pertanto,e, non si determina la presenza di operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.
In relazione alle somme dovute, a seguito della sentenza, dal correntista alla banca evidenziava che nel corso del giudizio civile si è accertato un diritto a contenuto patrimoniale che la correntista aveva posto in discussione e che invece il tribunale civile ha ritenuto corretto. Si rientra pertanto pienamente nella previsione della lettera C dell'articolo 8 della tariffa parte prima.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
L'Ufficio nel costituirsi nel presente giudizio non spiega in alcun modo il conteggio degli interessi, rendendo così indeterminata la base imponibile (sulla quale applica poi l'aliquota del 3%),
Aggiunge che mai la contribuente avrebbe potuto comprendere ciò, sia perché nell'avviso di parla di riconoscimento di debito ma soprattutto poiché non vi sono dubbi che la disposizione integri una sentenza di condanna di somme soggette ad IVA rientrante, senza alcun dubbio nell'art. 8 lett. b) nota II della tariffa
Parte Prima del D.P.R. 131/86; quindi, il tributo non solo non poteva in alcun modo essere capito MA NON
PUÒ NEPPURE ESSERE RICHIESTO NEL MODO CHE RITIENE L'AGENZIA DELLE ENTRATE OVVERO
IN MISURA PROPRZONALE CON ALIQUOTA DELL'1% ANZICHÉ IN MISURA FISSA DI € 200,00.
Sottolinea che l'Ufficio solamente in fase di costituzione motiva, tardivamente, l'avviso qui impugnato e le sue argomentazioni non solo confermano la carenza motivazionale dell'avviso di liquidazione, ma vanno anche ad integrare la cd motivazione “postuma” vietata dalla legge.
In relazione alla prima circostanza l'Ufficio richiama la pronuncia di legittimità n. 35043/2023, omettendo però di specificare che ad oggi l'orientamento sul punto non è univoco tanto che la stessa Corte di Cassazione con pronuncia n. 8237/2025 (doc. 5) su ricorso proposto da questa stessa contribuente sempre a mezzo dell'Avv. Difensore_1 ha rinviato a nuovo ruolo dovendo la controversia essere decisa in pubblica udienza viste le divergenze nell'esegesi della disposizioni rilevanti in materia di imposta di registro (riferito al principio di alternatività IVA/Registro).
In relazione alla seconda circostanza ovvero sul secondo orientamento di legittimità che applica alla fattispecie qui al vaglio l'art. 8 lett. e) della Tariffa parte Prima del D.P.R. 131/86, nulla argomenta.
Sottolinea inoltre che la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria con la sentenza 25610/22, già indicata nel ricorso introduttivo ha esaminato un caso identico a questo (registrazione sentenza con condanna della banca al pagamento in favore del correntista di somme, per accertata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori -c.d. "anatocismo"- in relazione a contratti di apertura di credito in conto corrente, di conto corrente bancario e di sconto) ove già in primo grado (con conferma in appello) stabilendo l'applicazione dell'imposta fissa in luogo di quella proporzionale del 3%, anche per la natura della prestazione e per applicazione del principio di alternatività iva/registro. 4
Detta sentenza di legittimità (che richiama la precedente n. 32969/2018), ha enunciato il seguente principio di diritto: “gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il principio di alternatività di cui all'art. 40,
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, il quale postula la fisiologica validità del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna”.
Ancora “la condanna – afferma sempre il Giudice di Legittimità – seguita dalla dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, ha solo un effetto ripristinatorio a fronte di prestazioni ritenute prive di causa e … un tale effetto non è quindi indice di manifestazione di trasferimento di capacità contributiva”.
Detto assunto è stato poi confermato con la pronuncia della Suprema Corte n. 26185/22 e recentemente anche dalla sentenza di merito della CGT Campania n. 1643/25 (doc. 6)
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come osservato e documentato (con la produzione dei precedenti) Corti di Giustizia di I e II grado e la Corte di Cassazione hanno già affrontato la questione oggetto del presente procedimento.
Con la sentenza 1° febbraio 2022, n. 2993, menzionata dalla difesa dell'Istituto bancario, la Corte di
Cassazione, dopo aver ricordato il principio dell'applicabilità dell'art. 22 d.p.r. n. 131/1986, per essere la fideiussione atto distinto e autonomo rispetto alla condanna pronunciata nel decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione, invocato nella specie dall'Ufficio, aveva evidenziato “altro principio acquisito, e mai contraddetto, secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA gode, giusta il principio dell'alternatività previsto dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 40, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa”, in quanto “il dato secondo cui l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA non assume rilievo". Rimarcando che “l'alternatività tra le due imposte non è connessa solo alla circostanza che un atto sottoposto a registrazione sia effettivamente soggetto ad IVA, ma opera anche quando l'operazione rientri comunque nel campo di applicazione di tale imposta, anche se in concreto non dovuta perché si tratta di operazioni non imponibili o esenti, sicché lo scopo del principio in questione è non solo quello di carattere economico di impedire la doppia imposizione, ma anche quello di soddisfare l'esigenza di evitare interferenze applicative tra le due imposte in relazione ad una medesima operazione”.
Con la successiva ordinanza 11 giugno 2024, n. 16229, trattandosi di fattispecie relativa a decreto ingiuntivo emesso in favore di BA_2 s.p.a. nei confronti di un debitore principale costituito da una società per azioni e di fideiussori costituti da persone fisiche, e, quindi, di fattispecie identica a quella in esame, la Suprema Corte ha ribadito l'applicabilità alla fattispecie controversa del sopra detto principio, secondo cui “la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA gode dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, giusta il principio dell'alternatività previsto dall'art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131”. Pertanto, come ancora rimarcato in quell'occasione, “il dato secondo cui l'ingiunzione di pagamento sia emessa contro il solo debitore principale, contro il solo fideiussore o contro entrambi, sempre che non si tratti di soggetti iva, non assume alcun rilievo”, dovendosi ritenere che “l'elemento dirimente ai fini impositivi sia il conseguimento da parte del creditore soggetto IVA di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debitore che nel rapporto accessorio con i fideiussori. La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l'identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, quindi, “decisiva è la posizione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto”. Da qui derivando il principio di diritto, secondo cui, “in tema di registrazione degli atti giudiziari, alla sentenza di condanna o all'ingiunzione di pagamento che il creditore abbia ottenuto, sia nei confronti del debitore inadempiente, che nei confronti del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì in misura fissa, in base alla previsione della nota II all'art. 8 della tariffa annessa al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, senza che assuma rilievo se il provvedimento giudiziale sia stato emesso contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o contro entrambi” (Cass., sez. trib., 11 giugno 2024, n. 16229, Id., 13 gennaio 2025, n. 876).
Analoghe statuizioni sono state confermate da successive pronunce della Suprema Corte (la n. 14570 e
14574 entrambe del 30.5.2025).
Quanto, poi, alla tassazione sugli interessi, risulta consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, comma 1,
n. 1, del d.p.r. n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse, ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad Iva (Cass., sez. trib., 13 gennaio 2025, n. 876, la n. 14570 e 14574 entrambe del
30.5.2025 e sopra citate, che richiamano Cass. trib., n. 21775/2014; Id., n. 22228/2015; Id., n.
12013/2020; Id., nn. 12463, 12464 e 12465 del 2021; Id., n. 17869/2021; Id., n. 3143/2022; Id. n.
11283/2022; Id. n. 21107/2022).
Pertanto, in coerenza con tale principio, la Suprema Corte ha affermato che le pronunce di condanna che le banche ottengono per il recupero dei finanziamenti dalla clientela vanno sottoposte a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II all'art. 8 della tariffa, parte prima annessa al d.p.r. n. 131/1986, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria, come tali esclusi, a norma dell'art. 15, comma 1, n. 1, del d.p.r. n. 633/1972, dalla base imponibile Iva, ma siano gli interessi convenzionali, e, quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale o annuale), il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'Iva (Cass., sez. trib., 13 gennaio 2025, n. 876 che richiama, tra le tante, Cass. n. 17276/2017; Id., n. 33798/2020; Id., 17036/2020; Id. n. 21702/2020; Id. n.
28031/2020; Id. n. 15268/2021; Id. n. 33535/2022).
Nel caso in esame si era ingiunto il pagamento delle somme, oltre “gli interessi come da domanda” e che la domanda formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo consisteva nella richiesta degli “interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo”, sicché si tratta di interessi corrispettivi e non moratori.
Deve aggiungersi che ad oggi, nonostante il rinvio effettuato, non risulta che la Suprema Corte di
Cassazione abbia ancora adottato una decisione a Sezioni Unite
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Dichiara compensate integralmente le spese di giudizio.