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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/12/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 146/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 marzo 2023 da
Parte_1
(C.F. ), con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria
Melograni, giusta procura generale alle liti del 23.1.23 rep. n. 37590 Notaio di Roma, elettivamente domiciliata in VA presso Persona_1
l'Ufficio legale della sede Provinciale dell'Istituto, in Galleria Trieste n. 5,
PEC: t Email_1
-appellante- contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Controparte_2 CO RO e EN IS, giusta mandato allegato alla memoria difensiva d'appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
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-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 5/23 del Tribunale di VA – sezione Lavoro
In punto: opposizione a verbale di accertamento.
Causa trattata all'udienza del 13 novembre 2025.
Conclusioni per : “Nel merito: in riforma dell'appellata sentenza, Pt_1
accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando dovute all' e Pt_1
da assoggettare a contribuzione le somme richieste con il verbale ispettivo unico n. 2018012556 del 26.03.2020 con le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolare al momento del saldo effettivo.
In via istruttoria: […]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni per : “1) Rigettarsi per le ragioni esposte il Parte_2
ricorso in appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Pt_1
diritto, confermandosi la sentenza n. 5/2023 Tribunale di VA.
2) In subordine, si riporta la richiesta verbalizzata all'udienza del
09.12.2022 “in ipotesi subordinata, i contributi dovrebbero essere calcolati con riferimento al contratto collettivo del lavoro domestico e non
pag. 2/23 invece con riferimento al contratto collettivo delle cooperative sociali, trattandosi di lavoro subordinato intercorso con le famiglie”.
3) In ogni caso refusione di spese e competenze professionali del presente giudizio.
In via istruttoria:[…]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 marzo 2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.5/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
VA con la quale, in accoglimento della domanda formulata dall'attuale appellata, ha dichiarato non dovuti i contributi “accertatati col verbale di accertamento”.
Con memoria depositata il 24 giugno 2024 si è costituta la CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, disposto un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025, venendo differita all'odierna udienza al fine di consentire alle parti di dedurre in ordine a possibili profili di inammissibilità inerenti al ricorso di primo grado, e definitivamente discussa e contestualmente decisa all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sentenza impugnata ha individuato l'oggetto della domanda nell'azione di accertamento negativo circa la debenza dei contributi Pt_1
calcolati con verbale di accertamento del 23 giugno 2020.
Nell'esaminare la questione il primo giudice ha rilevato che tali contributi attenevano ai rapporti intrattenuti con collaboratrici familiari avviate presso famiglie richiedenti, per il periodo iniziale del lavoro, circa un mese,
pag. 3/23 considerato come periodo di prova. I rapporti erano stati formalmente qualificati come prestazioni occasionali, a carattere autonomo.
Ha ricordato che solo in caso di esito positivo della prova le collaboratrici erano assunte direttamente dalle famiglie presso cui lavoravano.
Diversamente, la collaboratrice poteva essere indirizzata presso altra famiglia, per un ulteriore periodo di prova.
In fase accertativa gli ispettori avevano verificato che, durante la prova, il lavoro si svolgeva con le stesse modalità con le quali si sarebbe svolto successivamente: era prevista la continuità del rapporto e, salvo i casi di rapporti a tempo parziale, le ore lavorate erano sempre 54 per settimana, con calcolo dei contributi era effettuato sulla base dell'inquadramento al livello B1 del c.c.n.l. delle cooperative sociali. Inoltre, era stato accertato che l'accredito presso la Regione Veneto per la prestazione di servizi inerenti all'incontro tra domanda e offerta era stato revocato in data 7 dicembre 2017.
Su tali presupposti il primo giudice ha accolto la domanda e ha rilevato che:
a) la decisione della causa non era influenzata da eventuali tardività della notifica di ordinanze ingiunzione dell' (trattandosi di Controparte_3
questione prospettata dalla ricorrente);
b) in sede ispettiva il legale rappresentante della cooperativa ha affermato che la stessa sottoscrive un primo contratto per prestazioni occasionali con le lavoratrici, della durata di 26 ore;
c) non è contestabile che la cooperativa fosse formalmente committente, per tale periodo, delle prestazioni delle collaboratrici familiari;
pag. 4/23 d) non è contestato che il lavoro di tali collaboratrici si svolgesse in modo continuativo e, per la maggior parte dei casi, a tempo pieno, ed anzi per 54 ore settimanali, operando allo stesso modo e per lo stesso tempo con cui lavoravano quando divenivano dipendenti delle famiglie;
e) le concrete disposizioni di lavoro non potevano che provenire dalle famiglie che di fatto utilizzavano le prestazioni delle collaboratrici familiari;
f) il rapporto di lavoro, pertanto, andava qualificato come subordinato anche per il periodo anteriore all'assunzione da parte delle famiglie destinatarie, salvo individuare il titolare del rapporto, sin dall'inizio, la famiglia;
g) l non poteva ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro Pt_1
subordinato a carico della cooperativa opponente, senza provare in fatto il concreto esercizio dei poteri datoriali, che non possono consistere semplicemente nell'indicazione della famiglia presso cui recarsi al lavoro;
h) rispetto alle lavoranti la cooperativa opponente si qualifica dunque come mera interposta.
2) Con l'appello l' premette che la controversia origina dal verbale Pt_1
ispettivo unico di accertamento e notificazione n. 2018012556 del
26.03.2020 nonostante la qualificazione del ricorso quale opposizione ex art.24 d.l.vo n.46 del 1999, quindi, come opposizione ad avviso di addebito.
Nel prosieguo dell'appello precisa: “La società ha lamentato con ricorso
d'urgenza la necessità del chiesto ben 3 volte ma solo l'ultimo Pt_3
negativo e poi comunque rilasciato dall'Istituto il giorno successivo
pag. 5/23 (26.11.18) alla notifica dell'opposizione al verbale ispettivo anche se definita opposizione ad art 24 d.lgs. 46/99 (25.11.18).
Con istanza depositata in data 26.11.18 la società ha depositato istanza di sospensione e di annullamento di avviso di addebito non allegato al ricorso giudiziale perché ricorso avverso l'accertamento ispettivo e perché
l'avviso è risultato depositato successivamente al deposito del ricorso giudiziale.
L'intero giudizio è stato svolto quale accertamento avverso ordinanza ingiunzione che non emette l' bensì la Direzione Provinciale del Pt_1
Lavoro e nel caso di specie, pertanto, inesistente. Per cui l'intero giudizio volto ad impugnare l'iscrizione a ruolo mai avvenuta appare di per sè inammissibile e inammissibile è l'opposizione svolta in primo grado in assenza dell'oggetto della contestazione, appunto, un presunto avviso di addebito non esistente alla data di notifica del ricorso in opposizione.”
Nel merito deduce che è mancata la valutazione dell'origine dell'accertamento (su denuncia di una delle lavoranti) e sulla illegittimità della fatturazione “premiando pertanto la violazione della normativa fiscale sul contenuto obbligatorio della fattura ex art 21 comma 2 DPR 633 del 1972 modificato dall'art 1 legge 24.12.2012 n. 228; la società ha redatto fatture generiche per “assistenza domiciliare” anche per attività diverse (ad esempio attività di trasporto) senza specificare qualità e quantità dei servizi resi.”
Lamenta l'omesso accoglimento delle proprie istanze istruttorie finalizzate a provare il concreto esercizio dei poteri datoriali. Comunque, valorizza tutto il compendio dell'attività ispettiva.
3) In replica la società espone gli antefatti procedurali ricordando che:
pag. 6/23 a) in data 13.08.2020 aveva presentato ricorso amministrativo contro il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012556 ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 124/2004, ricorso che veniva respinto;
b) in data 08.11.2021 l' invitava la Cooperativa a regolarizzare la sua Pt_1
posizione e comunicava l'avvenuta iscrizione a ruolo del credito accertato con il verbale;
c) il 9.11.2021 veniva formato l'avviso di addebito e notificato in data
20.11.2021;
d) la depositava il ricorso in opposizione ex art. 24 Controparte_1
d.lgs. 46/1999 il 18.11.2021 e il 23.11.2021, ricevendo la notifica dell'avviso di addebito in precedenza formato, lo depositava in giudizio.
e) nel corso dello stesso giudizio proponeva ricorso cautelare ex artt. 699 quater e 700 c.p.c. per il rilascio del DURC preventivamente richiesto all' , poi rinunciata a fronte del rilascio del documento. Pt_1
Con specifico riguardo alla questione di inammissibilità replica affermando: “La censura della inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs.
46/1999 è infondata, in quanto il ricorso era stato correttamente introdotto ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 trattandosi di ricorso in prevenzione.
Con il ricorso era stato domandato (anche) l'accertamento negativo della pretesa dell' di VA e, in ogni caso, l'infondatezza dell'avviso di Pt_1
addebito che, si ricorda, era stato già formato anche se non notificato (:
l'avviso di addebito è stato formato il 09.11.2021, il ricorso è stato depositato in data 18.11.2021, la notifica dell'avviso di addebito è stata fatta in data 20.11.2021 e depositato in giudizio il 23.11.2021).”.
4) L'appello non merita accoglimento.
5) Sulla questione preliminare valga quanto di seguito precisato.
pag. 7/23 A seguito del rilievo officioso con ordinanza del 3 luglio u.s. con la quale si rappresentava la questione di ammissibilità sotto lo specifico profilo della sopravvenuta notificazione dell'avviso di addebito nelle more del giudizio di primo grado”) sono state depositate note.
L' ha osservato con le proprie che l'esistenza dell'avviso di addebito si Pt_1
ricavava dal provvedimento del giudice di primo grado del 29.11.21, a seguito del deposito della “cartella esattoriale” (recte avviso di addebito) del 23.11.21 da parte della ricorrente e della successiva richiesta con deposito del 26.11.21 di sospensione dell'avviso in attesa della definizione del giudizio di merito: l'istanza era stata rigettata “in quanto il ricorso non chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito”. Osserva, quindi, che tale ordinanza non impediva l'autonoma impugnazione dell'avviso di addebito che, pertanto, è divenuto titolo esecutivo siccome non impugnato nei termini di legge.
In conclusione, tiene fermo l'originario rilievo, circa l'assenza di iscrizione a ruolo e di un'opposizione di un “presunto avviso di addebito non esistente alla data di notifica del ricorso”.
La cooperativa, al contrario e nello stretto ambito dell'esame della questione, oltre a ritenere “assolutamente ammissibile un ricorso contro un verbale unico di accertamento, dato che esso introduce un giudizio di cognizione ordinaria piena volto ad accertare la fondatezza della pretesa contributiva, configurandosi come una opposizione di carattere preventivo
(cfr. Cass. 4032/2016, 9159/2017, 8790/2025).”, osserva che:
a) il contenuto sostanziale del ricorso in opposizione – costituito anche dalla richiesta di accertamento negativo dell'obbligo contributivo -
pag. 8/23 determina la temporanea carenza del potere dell'ente previdenziale di agire in via esecutiva con l'avviso di addebito (cfr. Cass. n. 8790/2025).
b) “l'andamento dei fatti esclude nel caso di specie che si possa ritenere non sussistente l'impugnazione dell'avviso di addebito.”;
c) nel ricorso in opposizione datato 18.11.2021 era stato chiesto, come logica conseguenza della domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, l'annullamento sia del verbale ispettivo, sia dell'avviso di addebito, già formato in data 8.11.2021;
d) l'avviso, al momento del deposito del ricorso, era anche già stato espressamente comunicato dall' e non poteva perciò dirsi “materia” in Pt_1
sé estranea al contenzioso, avendone fatto la espressa CP_1
menzione (con richiamo del proprio documento 3);
e) dopo la successiva notifica dell'avviso di addebito, la non è CP_1
stata affatto inerte, ma ha immediatamente depositato l'avviso di addebito notificato e ha avanzato istanza di sospensione della sua efficacia;
f) all'impugnazione dell'avviso di addebito già formato e comunicato, la ha aggiunto la contestazione dell'avviso di addebito dopo la CP_1
sua notifica, completando così la fattispecie oppositiva;
g) con l'accertamento in prevenzione e il giudizio sul merito da un lato,
l'avviso di addebito e la sua disciplina dall'altro si sarebbe potuto determinare un irragionevole conflitto di pronunce, con un accertamento negativo, nel merito, circa la sussistenza dell'obbligo contributivo e, al tempo stesso, all'affermazione del suo contrario, con un conseguente conflitto di giudicati
6) Nei limiti di seguito delineati il collegio reputa parzialmente corretto il rilievo dell'appellata.
pag. 9/23 Premesso che l'affermazione circa la possibilità di ritenere ammissibile un ricorso di mero accertamento negativo successivamente alla notificazione dell'avviso di addebito, che su quell'accertamento si basa ed in pendenza del termine per proporre opposizione ad esso, deve esser escluso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
6753 del 10/03/2020, Rv. 657430 - 011) nel caso di specie l'iscrizione a ruolo precede l'azione di accertamento negativo: la prima era avvenuta in data 8 novembre 2021 (in tale senso testualmente la comunicazione tramite il cassetto previdenziale della società ad opera dell'Ente previdenziale
(doc. 3 ric.), mentre il secondo risulta depositato il successivo 18 novembre. Ne dovrebbe conseguire la piana applicazione del principio di diritto ora richiamato.
7) Così non si ritiene alla luce della peculiarità del caso.
Nella fattispecie, infatti, l'avviso di addebito conseguente all'iscrizione a ruolo risulta essere avvenuta in data 23 novembre 2021.
Posto che a tale iscrizione ostava ai sensi dell'art.24, comma 3, d.l.vo n.46 cit. la pendenza del ricorso giudiziale di accertamento negativo, cionondimeno tale rilievo avrebbe dovuto imporre la società la proposizione dell'opposizione all'avviso successivamente notificato per rimuovere gli effetti di tale tiolo esecutivo.
pag. 10/23 8) In realtà, seppure mediate una scansione temporale e formale articolata in due momenti, peraltro del tutto tempestivi e chiaramente tra di essi collegati tale onere risulta effettivamente assolto.
In primo luogo, col ricorso di primo grado la parte già aveva espresso la volontà di opporsi all'avviso di addebito, pur se anticipando gli effetti ai fini della sua tempestiva introduzione, previsti solo a seguito della notificazione.
A tale fine si precisa quanto segue.
8.1) Per quanto rileva ai fini della soluzione della questione preliminare così si esprimeva il ricorso (peraltro titolato “opposizione ex art.24 d.lgs
46/99”) con evidenza in grassetto dell'estensore: “- che …., l'Ispettorato comunicava all' di VA i contributi "ritenuti evasi", così non Pt_1
apparendo più la in regola con i versamenti Controparte_1
contributivi e conseguentemente non rilasciando l' di VA, seppur Pt_1
richiesto il data 23.10.2021, il relativo DURC;
- che in data 29.10.2021
l' sollecitata al rilascio del DURC, con una mail allo Pt_1 Parte_4
Consulente della , anziché per PEC alla ricorrente come Controparte_1
previsto dalla normativa vigente, inviava l'"invito a regolarizzare" (doc. 2)
e comunicava in data 08.11.2021 l'iscrizione a ruolo dei contributi ritenuti
a debito (doc. 3);- che contro l'iscrizione a ruolo, di cui non se ne conosce l'esatto contenuto in quanto non ancora notificata, così come nei confronti dell'avviso di addebito, può essere proposta opposizione al
Giudice del Lavoro nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o invito a regolarizzare), quest'ultimo inserito nel cassetto fiscale della in data 08.11.2021 (doc. 4) e ciò ex art. 24, Controparte_1
comma 5 del D.Lgs. n. 46/99, norma questa riferita all'iscrizione a ruolo
pag. 11/23 ma applicabile mutatis mutandis anche all'avviso di addebito, in forza del rinvio di cui all'art. 30, comma 14 del D.L. 78/10;
…
Visto quanto sopra esposto, il sottoscritto difensore propone
Opposizione avverso l'avviso di addebito e relativa iscrizione a ruolo comunicata dall di VA in data 8 novembre 2021 alla Pt_1
,…”. Controparte_1
Le conclusioni assunte con il ricorso erano del tutto conformi a tale premessa: “In via preliminare …
Nel merito
Annullarsi, laddove di competenza, il verbale n. 2018012556/DDL del
26.03.2020, con cui l' Controparte_4
di VA notificava l'illecito amministrativo di cui alla
[...]
violazione dell'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, con accertamento negativo della pretesa dell di VA in merito a tutte le contribuzioni ritenute Pt_1
omesse, nonché annullamento e/o revoca dell'iscrizione a ruolo e/o dell'avviso di addebito dell di VA, come emessi nei confronti Pt_1
della .”. Controparte_1
8.2) Successivamente, come già ricordato, in data appena successiva al deposito dell'opposizione, in sede cautelare, la società aveva proposto in data 19 novembre 2021 ricorso ex art.700 c.p.c., dando atto che “pende opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/99 da parte della Controparte_1
di VA avverso l'invito di regolarizzazione e contestuale avviso di iscrizione a ruolo dell' di VA, per contributi ritenuti evasi per € Pt_1
234.263,14, oltre sanzioni,…” e chiedendo che venissero emessi “… con
pag. 12/23 decreto “inaudita altera parte” i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole, ordinando in via provvisoria, in attesa dell'accertamento sulla non debenza dei contributi di cui al verbale n. 2018012556/DDL, all' di VA, ex art. 3, comma 2 Pt_1
lett. E) del D.M. 30.01.2015, di rilasciare il D.U.R.C. richiesto il
23.10.2021 dalla di VA, nonché ordinando la Controparte_1
sospensione del ruolo e della relativa cartella esattoriale, se già emessa.”.
Con nota di deposito del successivo 23 novembre la parte provvedeva a depositare la “cartella esattoriale” (recte l'avviso di addebito).
8.3) La società con nota immediatamente successiva, il 26 novembre dopo aver ricordato di avere proposto un ricorso ex art.700 c.p.c. e aver dato che relativamente all'avviso di addebito n. 377 2021 00007927 02 000,
l' aveva rilasciato il richiesto in autotutela, rinunciando così Pt_1 Pt_3
le parti al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che a tale certificazione tendeva, sollecitava il giudice alla sospensione dello stesso avviso “in attesa della definizione del giudizio di merito”.
8.4) Il primo giudice rigettava l'istanza ritenendo “che nelle conclusioni del ricorso non si chiede l'annullamento dell'avviso di addebito” e “che solo successivamente al deposito del ricorso risulta depositato un avviso di addebito.”. Si tratta di affermazione, la prima, in evidente contrasto con il dato testuale del ricorso più sopra richiamato.
8.5) Dalla sequenza processuale, in verità assai contorta, si deve ritenere quindi, che:
A) la società ha “anticipato” con il ricorso di cognizione piena la domanda di annullamento dell'avviso (contrariamente all'affermazione del giudice in sede di sospensione);
pag. 13/23 B) ha integrato la domanda con l'istanza di sospensione, rendendo esplicita la propria volontà in un momento assolutamente idoneo ad assicurare il contraddittorio, avendo chiesto l'annullamento ed avendo identificato l'avviso di addebito con l'istanza di sospensione, espressamente invocata in funzione della decisione sul merito;
C) ciò costituisce attività processuale difensiva sufficiente ad a soddisfare il presupposto processuale dell'opposizione ad avviso di addebito, atta scongiurare la preclusione in base al principio di diritto più sopra ricordato e, nel contempo consentendo al resistente di prendere piena e Pt_1
tempestiva cognizione dell'oggetto della controversia.
8.6) Tanto basta per ritenere ammissibile la domanda proposta in primo grado anche in relazione alla prima affermazione dell'appellante circa l'assenza dell'oggetto dell'opposizione, che seppure non indicato nel ricorso di merito, era stato individuato con l'istanza di sospensione.
9) Nel merito va richiamato quanto è stato oggetto dell'accertamento, che aveva interessato il periodo 1° ottobre 2014 – 31 ottobre 2019, e del suo esito.
Nel verbale si dava atto che: “Dalla verifica è emerso che la cooperativa svolge attività di assistenza domiciliare, tale attività è svolta principalmente, attraverso le prestazioni lavorative di collaboratore in ritenuta d'acconto e tramite la sottoscrizione, con le famiglie clienti di un contratto di assistenza familiare.
Con tale contratto, le famiglie clienti sottoscrivono, in favore della
, mandato alla gestione del rapporto di assistenza, Controparte_1
dalla verifica di disponibilità delle badanti rispetto alle necessità del cliente, alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro tra lavoratrici
pag. 14/23 e le clienti. Nel contratto è altresì compreso il servizio di sostituzione della badante del periodo di ferie.
…
Inoltre, è prevista l'assunzione diretta, da parte delle famiglie, nel caso del buon esito del periodo di prova, della lavoratrice corrispondente alle esigenze esplicitate dalle clienti.
…
E' emerso che le lavoratrici effettuano il periodo di prova, della durata di un mese (periodo concordato tra la società e famiglie e clienti, come risulta dai contratti da essi stipulati e dalle dichiarazioni acquisite) a titolo di collaboratrici occasionali, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. Il committente é la , in tale periodo le lavoratrici Controparte_1
svolgono la prestazione lavorativa alle medesime condizioni (anche di orario) che saranno richiesti con la successiva assunzione da parte delle famiglie.
…
Tra la documentazione acquisita dalle famiglie clienti, si evidenzia la presenza di un prospetto riepilogativo delle condizioni contrattuali provenienti dalla società cooperativa. In tale documento, allegato al contratto di assistenza, è esplicitato, tra l'altro, il regime economico, a carico della famiglia. Per il primo mese di assistenza pari ad €1650,00 più
IVA (a favore della cooperativa) comprensivo del pagamento di € 300,00 per il conferimento dell'incarico alla società cooperativa, € 1350,00 per
l'assistenza domiciliare per il primo mese e l'eventuale sostituzione della badante durante il periodo di prova.”.
pag. 15/23 Si dava atto, altresì, che l'accreditamento riconosciuto alla cooperativa era stato revocato della Regione dell'accreditamento con effetto dal 7 dicembre 2017.
Tra la documentazione acquisita e prodotta in giudizio vi erano i cedolini paga acquisiti e riferiti al periodo di prova, intestati ai clienti.
Era poi riportata la dichiarazione del legale rappresentante della società,
secondo cui “La cooperativa per quanto riguarda il Controparte_2
servizio badanti, sottoscrive con le lavoratrici un primo contratto per prestazioni occasionale per il periodo di prova di ventisei giorni lavorativi.
In seguito, le lavoratrici vengono assunte direttamente dalle famiglie….
All'inizio del rapporto contrattuale chiediamo alle famiglie, comprensiva del costo della badante (1.300 € circa) ed il costo dell'agenzia, del consulente per l'assunzione.”.
Nella documentazione prodotta dall' , per quanto rileva ai fini della Pt_1
disamina del motivo di appello erano pure presenti le dichiarazioni rese in sede ispettiva da clienti della cooperativa, fruitore del servizio di assistenza domiciliare.
10) Va opportunamente inquadrata sotto il profilo ordinamentale la posizione della società che era stata destinataria di accreditamento ai sensi dell'art.25 della Legge Regionale del Veneto n.3 del 2009 in base alla quale “
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7, istituisce l'elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale,
pag. 16/23 nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n.
247.
2. Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
3. Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 disciplina in particolare:
a) le modalità di tenuta dell'elenco individuando anche la struttura regionale responsabile;
b) le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento;
c) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;
d) le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati e le province, nell'ambito degli indirizzi regionali;
pag. 17/23 f) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;
g) le modalità di interconnessione al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 28.
4. L'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il lavoro.”.
11) Per quanto rilevi, ai fini della verifica dalla natura dei rapporti instaurati tra la società e le singole lavoratrici, è stata documentata dall' la mera sospensione dell'accreditamento con provvedimento del Pt_1
14 giugno 2017: anche volendo ritenere che successivamente vi sia stata una revoca, tale sola risultanza può avere rilievo in relazione all'irregolare attività di intermediazione, ma nulla consente di argomentare circa la natura del periodo “di prova” prima della formalizzazione del rapporto tra i clienti e le lavoratrici.
12) L' valorizza ai fini dell'imputazione del rapporto lavorativo e Pt_1
della sua natura, ritenuta subordinata, un aspetto di nullo rilievo riferendosi alla denuncia di una lavoratrice che aveva dato la stura all'iniziativa ispettiva. In realtà, visto il tenore della denuncia, avrebbe dovuto l' Pt_1
illustrare le ragioni della sua rilevanza ai fini della ricostruzione complessiva dei rapporti di lavoro occasionale intrattenuti dalla società con le singole lavoratrici domestiche: si tratta di dichiarazione in cui la redattrice della segnalazione si limita a riferire di avere lavorato, precisando i periodi, presso due famiglie, lamentando il mancato pagamento per le prestazioni rese. Allegata vi era una comunicazione, diretta alla cooperativa, con cui la stessa segnalava di essere creditrice di somme per i medesimi periodi lavorati “alle dipendenze” di essa. Nessun
pag. 18/23 dato o circostanza ulteriori erano valorizzate al fine di corroborare tale ultima affermazione.
13) Neppure il rilievo dato alla fatturazione, priva di una specifica causale,
è dato sintomatico ai fini di corroborare l'esito dell'attività accertativa. Nel verbale si precisava che “ L'esame della fatturazione ha evidenziato … la genericità delle descrizioni, riportando, per lo più, la dicitura 'assistenza familiare' per attività deiverse (ad esempio , attività di trasporto), senza specificazione della qualità e quantità dei servi resi.”.
Anche per tale aspetto è rimasto “nella penna” l'argomento in base alla quale ritenere sintomatico della natura subordinato il rapporto: se la genericità della causale vuole alludere a fittizietà della fatturazione, funzionale a mascherare la reale natura del rapporto lavorativo, ciò doveva essere spiegato in relazione a circostanze indizianti univoche. Il solo carattere generico della fattura, infatti, potrà rilevare ad altri fini, a mente dell'art. 21 comma 2 lett. g) del d.P.R. n.633 del 1972, ma di per sé non consente di giungere alla conclusione a cui è pervenuto l' Pt_1
14) L'appellate, inoltre, si limita ad enunciare principi di carattere generale, condivisibili, ma privi di addentellati alla fattispecie concreta.
15) Reputa significativa della fondatezza della pretesa la dichiarazione del legale rappresentante, ma se si tiene in considerazione la funzione svolta dalla cooperativa nei termini fissati dall'accreditamento non si può che concludere circa la coerenza con la cornice normativa di riferimento. Il signor si è limitato ad individuare la forma contrattuale e CP_5
l'operatività della cooperativa: mettere in contatto, mediante la fase interlocutoria formalizzata con i contratti di lavoro occasionale e così favorire l'inserimento di lavoratori domestici presso famiglie che il servizio pag. 19/23 di tale tipologia di lavoratori richiedeva e senza che sulle stesse gravassero gli oneri e gli obblighi di natura amministrativa e contrattuali che dalla stipulazione del rapporto di lavoro in via diretta ed immediata sarebbero derivati.
La circostanza che nel corso del periodo considerato sia venuta meno tale legittimazione allo svolgimento della funzione di intermediazione ed incontro tra l'offerta lavorativa e la domanda può costituire sintomo di una deviazione dei compiti finalizzata ad eludere l'accertamento della natura dei rapporti lavorativi in capo alla società stessa. Si ripete che si tratta di aspetto che non rivela di per sé una volontà elusiva degli obblighi in materia contributiva.
16) Infine, le istanze istruttorie2, nei limiti della loro riproposizione in questo grado, riguardano aspetti ricostruttivi sul piano amministrativo pacifici e documentali.
17) Né si possono ricavare argomenti ulteriori dalle valutazioni espresse in sede accertativa.
Va rammentato che l'unica rilevanza sul piano probatorio è riferibile all'attività accertativa ai sensi dell'art.10 comma 5 del d.l.vo n.124 del
2004 secondo cui “I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli 2 Così capitolate: “1) le lavoratrici con qualifica di badanti hanno svolto mansioni di assistenti domiciliari ovvero anche assistenti servizi di pulizia, impiegate dalla Cooperativa, con lettere di incarico per prestazioni occasionali per un mese (periodo di prova di 26 giorni lavorativi) prima della formale assunzione con compensi per prestazioni occasionali;
2) le lavoratrici non erano socie della;
CP_1
3) l'interessato committente prendeva accordi con la per il pagamento della mensilità Controparte_6 Pt_ all'Agenzia, importo fisso comprensivo di tutto (adempimenti burocratici e contribuzione sulla base di fattura;
4) in fattura era presente la voce “servizi amministrativi” per l'Agenzia che pagava i contributi previdenziali con modelli MAV e poi dava la ricevuta di pagamento, elaborava le buste paga, pagava lo stipendio direttamente alla badante.” pag. 20/23 elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per
l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.”
Nel verbale di accertamento, ai fini sanzionatori, era stata affermato: “… nel mese di prova, la cooperativa ha la piena disponibilità del rapporto di lavoro. Infatti, La cooperativa esercita il potere organizzativo e direttivo sull'attività di assistenza delle collaboratrici, organizzando e smistando tra le varie clienti di interesse, oltre che del cliente e della lavoratrice, anche della stessa società cooperativa. La società in verifica, quindi, stabilisce ed indica alla lavoratrice la sede ove dovrà essere svolta dalla prestazione di lavoro in prova, ordina, inoltre, al lavoratore le specifiche mansioni che la badante., sulla base degli accordi precedentemente stipulati tra la stessa società e le famiglie clienti, nei contratti sottoscritti tra la cooperativa le famiglie sono, infatti, stabiliti, la sede di lavoro, l'orario di lavoro e le mansioni della lavoratrice. La cooperativa mantiene il controllo sulle attività lavorative (e si trova di fatto, nella possibilità di esercitare in qualsiasi momento il potere disciplinare), anche attraverso una serie di servizi offerti ai clienti, quali, ad esempio la sostituzione della badante….”.
Nessuna delle circostanze asseritamente “qualificanti” i rapporti disconosciuti ha attitudine a fondare la loro riqualificazione.
A tale riguardo si rileva che :
a) lo “smistamento” tra i clienti è a ben vedere il compito istituzionale derivante dall'accreditamento e, di fatto, continuato anche successivamente alla sua revoca col solo fine di favorire l'incontro di domanda ed offerta;
b) l'indicazione della sede di lavoro e delle mansioni è frutto dello stesso compito;
pag. 21/23 c) non è dato comprendere in cosa sia consistito e come sia stato attuato il controllo sulle attività lavorative dal momento che l'unico dato che emerge
è relativo all'eventuale esito negativo della prova per cui l'indicazione di tale esito perviene dal cliente e viene recepito dalla cooperativa;
d) men che meno è enucleabili l'esercizio di un potere disciplinare in relazione a tale esito negativo della prova visto che ad esso segue il reperimento di altra occasione lavorativa.
In conclusione, si deve ritenere che l'istituto non abbia assolto all'onere probatorio funzionale al fine di ritenere corretto il disconoscimento dei rapporti di lavoro occasionale.
18) Le spese di lite in ragione del rilievo che ha assunto la questione preliminare, avente assoluta peculiarità, come pure la particolarità della posizione della cooperativa nello svolgimento dei compiti derivanti dal suo originario accreditamento, giustificano la compensazione delle spese del grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 22/23 Venezia, 13 novembre 2025
Il Presidente estensore
LU IO
pag. 23/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.” (conf. di recente Sez. L - , Ordinanza n. 6199 del 07/03/2024, Rv. 671652 - 01), Cass. n.20127 del 2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 marzo 2023 da
Parte_1
(C.F. ), con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria
Melograni, giusta procura generale alle liti del 23.1.23 rep. n. 37590 Notaio di Roma, elettivamente domiciliata in VA presso Persona_1
l'Ufficio legale della sede Provinciale dell'Istituto, in Galleria Trieste n. 5,
PEC: t Email_1
-appellante- contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Controparte_2 CO RO e EN IS, giusta mandato allegato alla memoria difensiva d'appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
Email_4
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 5/23 del Tribunale di VA – sezione Lavoro
In punto: opposizione a verbale di accertamento.
Causa trattata all'udienza del 13 novembre 2025.
Conclusioni per : “Nel merito: in riforma dell'appellata sentenza, Pt_1
accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando dovute all' e Pt_1
da assoggettare a contribuzione le somme richieste con il verbale ispettivo unico n. 2018012556 del 26.03.2020 con le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolare al momento del saldo effettivo.
In via istruttoria: […]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni per : “1) Rigettarsi per le ragioni esposte il Parte_2
ricorso in appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Pt_1
diritto, confermandosi la sentenza n. 5/2023 Tribunale di VA.
2) In subordine, si riporta la richiesta verbalizzata all'udienza del
09.12.2022 “in ipotesi subordinata, i contributi dovrebbero essere calcolati con riferimento al contratto collettivo del lavoro domestico e non
pag. 2/23 invece con riferimento al contratto collettivo delle cooperative sociali, trattandosi di lavoro subordinato intercorso con le famiglie”.
3) In ogni caso refusione di spese e competenze professionali del presente giudizio.
In via istruttoria:[…]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 marzo 2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.5/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
VA con la quale, in accoglimento della domanda formulata dall'attuale appellata, ha dichiarato non dovuti i contributi “accertatati col verbale di accertamento”.
Con memoria depositata il 24 giugno 2024 si è costituta la CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, disposto un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025, venendo differita all'odierna udienza al fine di consentire alle parti di dedurre in ordine a possibili profili di inammissibilità inerenti al ricorso di primo grado, e definitivamente discussa e contestualmente decisa all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sentenza impugnata ha individuato l'oggetto della domanda nell'azione di accertamento negativo circa la debenza dei contributi Pt_1
calcolati con verbale di accertamento del 23 giugno 2020.
Nell'esaminare la questione il primo giudice ha rilevato che tali contributi attenevano ai rapporti intrattenuti con collaboratrici familiari avviate presso famiglie richiedenti, per il periodo iniziale del lavoro, circa un mese,
pag. 3/23 considerato come periodo di prova. I rapporti erano stati formalmente qualificati come prestazioni occasionali, a carattere autonomo.
Ha ricordato che solo in caso di esito positivo della prova le collaboratrici erano assunte direttamente dalle famiglie presso cui lavoravano.
Diversamente, la collaboratrice poteva essere indirizzata presso altra famiglia, per un ulteriore periodo di prova.
In fase accertativa gli ispettori avevano verificato che, durante la prova, il lavoro si svolgeva con le stesse modalità con le quali si sarebbe svolto successivamente: era prevista la continuità del rapporto e, salvo i casi di rapporti a tempo parziale, le ore lavorate erano sempre 54 per settimana, con calcolo dei contributi era effettuato sulla base dell'inquadramento al livello B1 del c.c.n.l. delle cooperative sociali. Inoltre, era stato accertato che l'accredito presso la Regione Veneto per la prestazione di servizi inerenti all'incontro tra domanda e offerta era stato revocato in data 7 dicembre 2017.
Su tali presupposti il primo giudice ha accolto la domanda e ha rilevato che:
a) la decisione della causa non era influenzata da eventuali tardività della notifica di ordinanze ingiunzione dell' (trattandosi di Controparte_3
questione prospettata dalla ricorrente);
b) in sede ispettiva il legale rappresentante della cooperativa ha affermato che la stessa sottoscrive un primo contratto per prestazioni occasionali con le lavoratrici, della durata di 26 ore;
c) non è contestabile che la cooperativa fosse formalmente committente, per tale periodo, delle prestazioni delle collaboratrici familiari;
pag. 4/23 d) non è contestato che il lavoro di tali collaboratrici si svolgesse in modo continuativo e, per la maggior parte dei casi, a tempo pieno, ed anzi per 54 ore settimanali, operando allo stesso modo e per lo stesso tempo con cui lavoravano quando divenivano dipendenti delle famiglie;
e) le concrete disposizioni di lavoro non potevano che provenire dalle famiglie che di fatto utilizzavano le prestazioni delle collaboratrici familiari;
f) il rapporto di lavoro, pertanto, andava qualificato come subordinato anche per il periodo anteriore all'assunzione da parte delle famiglie destinatarie, salvo individuare il titolare del rapporto, sin dall'inizio, la famiglia;
g) l non poteva ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro Pt_1
subordinato a carico della cooperativa opponente, senza provare in fatto il concreto esercizio dei poteri datoriali, che non possono consistere semplicemente nell'indicazione della famiglia presso cui recarsi al lavoro;
h) rispetto alle lavoranti la cooperativa opponente si qualifica dunque come mera interposta.
2) Con l'appello l' premette che la controversia origina dal verbale Pt_1
ispettivo unico di accertamento e notificazione n. 2018012556 del
26.03.2020 nonostante la qualificazione del ricorso quale opposizione ex art.24 d.l.vo n.46 del 1999, quindi, come opposizione ad avviso di addebito.
Nel prosieguo dell'appello precisa: “La società ha lamentato con ricorso
d'urgenza la necessità del chiesto ben 3 volte ma solo l'ultimo Pt_3
negativo e poi comunque rilasciato dall'Istituto il giorno successivo
pag. 5/23 (26.11.18) alla notifica dell'opposizione al verbale ispettivo anche se definita opposizione ad art 24 d.lgs. 46/99 (25.11.18).
Con istanza depositata in data 26.11.18 la società ha depositato istanza di sospensione e di annullamento di avviso di addebito non allegato al ricorso giudiziale perché ricorso avverso l'accertamento ispettivo e perché
l'avviso è risultato depositato successivamente al deposito del ricorso giudiziale.
L'intero giudizio è stato svolto quale accertamento avverso ordinanza ingiunzione che non emette l' bensì la Direzione Provinciale del Pt_1
Lavoro e nel caso di specie, pertanto, inesistente. Per cui l'intero giudizio volto ad impugnare l'iscrizione a ruolo mai avvenuta appare di per sè inammissibile e inammissibile è l'opposizione svolta in primo grado in assenza dell'oggetto della contestazione, appunto, un presunto avviso di addebito non esistente alla data di notifica del ricorso in opposizione.”
Nel merito deduce che è mancata la valutazione dell'origine dell'accertamento (su denuncia di una delle lavoranti) e sulla illegittimità della fatturazione “premiando pertanto la violazione della normativa fiscale sul contenuto obbligatorio della fattura ex art 21 comma 2 DPR 633 del 1972 modificato dall'art 1 legge 24.12.2012 n. 228; la società ha redatto fatture generiche per “assistenza domiciliare” anche per attività diverse (ad esempio attività di trasporto) senza specificare qualità e quantità dei servizi resi.”
Lamenta l'omesso accoglimento delle proprie istanze istruttorie finalizzate a provare il concreto esercizio dei poteri datoriali. Comunque, valorizza tutto il compendio dell'attività ispettiva.
3) In replica la società espone gli antefatti procedurali ricordando che:
pag. 6/23 a) in data 13.08.2020 aveva presentato ricorso amministrativo contro il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012556 ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 124/2004, ricorso che veniva respinto;
b) in data 08.11.2021 l' invitava la Cooperativa a regolarizzare la sua Pt_1
posizione e comunicava l'avvenuta iscrizione a ruolo del credito accertato con il verbale;
c) il 9.11.2021 veniva formato l'avviso di addebito e notificato in data
20.11.2021;
d) la depositava il ricorso in opposizione ex art. 24 Controparte_1
d.lgs. 46/1999 il 18.11.2021 e il 23.11.2021, ricevendo la notifica dell'avviso di addebito in precedenza formato, lo depositava in giudizio.
e) nel corso dello stesso giudizio proponeva ricorso cautelare ex artt. 699 quater e 700 c.p.c. per il rilascio del DURC preventivamente richiesto all' , poi rinunciata a fronte del rilascio del documento. Pt_1
Con specifico riguardo alla questione di inammissibilità replica affermando: “La censura della inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs.
46/1999 è infondata, in quanto il ricorso era stato correttamente introdotto ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 trattandosi di ricorso in prevenzione.
Con il ricorso era stato domandato (anche) l'accertamento negativo della pretesa dell' di VA e, in ogni caso, l'infondatezza dell'avviso di Pt_1
addebito che, si ricorda, era stato già formato anche se non notificato (:
l'avviso di addebito è stato formato il 09.11.2021, il ricorso è stato depositato in data 18.11.2021, la notifica dell'avviso di addebito è stata fatta in data 20.11.2021 e depositato in giudizio il 23.11.2021).”.
4) L'appello non merita accoglimento.
5) Sulla questione preliminare valga quanto di seguito precisato.
pag. 7/23 A seguito del rilievo officioso con ordinanza del 3 luglio u.s. con la quale si rappresentava la questione di ammissibilità sotto lo specifico profilo della sopravvenuta notificazione dell'avviso di addebito nelle more del giudizio di primo grado”) sono state depositate note.
L' ha osservato con le proprie che l'esistenza dell'avviso di addebito si Pt_1
ricavava dal provvedimento del giudice di primo grado del 29.11.21, a seguito del deposito della “cartella esattoriale” (recte avviso di addebito) del 23.11.21 da parte della ricorrente e della successiva richiesta con deposito del 26.11.21 di sospensione dell'avviso in attesa della definizione del giudizio di merito: l'istanza era stata rigettata “in quanto il ricorso non chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito”. Osserva, quindi, che tale ordinanza non impediva l'autonoma impugnazione dell'avviso di addebito che, pertanto, è divenuto titolo esecutivo siccome non impugnato nei termini di legge.
In conclusione, tiene fermo l'originario rilievo, circa l'assenza di iscrizione a ruolo e di un'opposizione di un “presunto avviso di addebito non esistente alla data di notifica del ricorso”.
La cooperativa, al contrario e nello stretto ambito dell'esame della questione, oltre a ritenere “assolutamente ammissibile un ricorso contro un verbale unico di accertamento, dato che esso introduce un giudizio di cognizione ordinaria piena volto ad accertare la fondatezza della pretesa contributiva, configurandosi come una opposizione di carattere preventivo
(cfr. Cass. 4032/2016, 9159/2017, 8790/2025).”, osserva che:
a) il contenuto sostanziale del ricorso in opposizione – costituito anche dalla richiesta di accertamento negativo dell'obbligo contributivo -
pag. 8/23 determina la temporanea carenza del potere dell'ente previdenziale di agire in via esecutiva con l'avviso di addebito (cfr. Cass. n. 8790/2025).
b) “l'andamento dei fatti esclude nel caso di specie che si possa ritenere non sussistente l'impugnazione dell'avviso di addebito.”;
c) nel ricorso in opposizione datato 18.11.2021 era stato chiesto, come logica conseguenza della domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, l'annullamento sia del verbale ispettivo, sia dell'avviso di addebito, già formato in data 8.11.2021;
d) l'avviso, al momento del deposito del ricorso, era anche già stato espressamente comunicato dall' e non poteva perciò dirsi “materia” in Pt_1
sé estranea al contenzioso, avendone fatto la espressa CP_1
menzione (con richiamo del proprio documento 3);
e) dopo la successiva notifica dell'avviso di addebito, la non è CP_1
stata affatto inerte, ma ha immediatamente depositato l'avviso di addebito notificato e ha avanzato istanza di sospensione della sua efficacia;
f) all'impugnazione dell'avviso di addebito già formato e comunicato, la ha aggiunto la contestazione dell'avviso di addebito dopo la CP_1
sua notifica, completando così la fattispecie oppositiva;
g) con l'accertamento in prevenzione e il giudizio sul merito da un lato,
l'avviso di addebito e la sua disciplina dall'altro si sarebbe potuto determinare un irragionevole conflitto di pronunce, con un accertamento negativo, nel merito, circa la sussistenza dell'obbligo contributivo e, al tempo stesso, all'affermazione del suo contrario, con un conseguente conflitto di giudicati
6) Nei limiti di seguito delineati il collegio reputa parzialmente corretto il rilievo dell'appellata.
pag. 9/23 Premesso che l'affermazione circa la possibilità di ritenere ammissibile un ricorso di mero accertamento negativo successivamente alla notificazione dell'avviso di addebito, che su quell'accertamento si basa ed in pendenza del termine per proporre opposizione ad esso, deve esser escluso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
6753 del 10/03/2020, Rv. 657430 - 011) nel caso di specie l'iscrizione a ruolo precede l'azione di accertamento negativo: la prima era avvenuta in data 8 novembre 2021 (in tale senso testualmente la comunicazione tramite il cassetto previdenziale della società ad opera dell'Ente previdenziale
(doc. 3 ric.), mentre il secondo risulta depositato il successivo 18 novembre. Ne dovrebbe conseguire la piana applicazione del principio di diritto ora richiamato.
7) Così non si ritiene alla luce della peculiarità del caso.
Nella fattispecie, infatti, l'avviso di addebito conseguente all'iscrizione a ruolo risulta essere avvenuta in data 23 novembre 2021.
Posto che a tale iscrizione ostava ai sensi dell'art.24, comma 3, d.l.vo n.46 cit. la pendenza del ricorso giudiziale di accertamento negativo, cionondimeno tale rilievo avrebbe dovuto imporre la società la proposizione dell'opposizione all'avviso successivamente notificato per rimuovere gli effetti di tale tiolo esecutivo.
pag. 10/23 8) In realtà, seppure mediate una scansione temporale e formale articolata in due momenti, peraltro del tutto tempestivi e chiaramente tra di essi collegati tale onere risulta effettivamente assolto.
In primo luogo, col ricorso di primo grado la parte già aveva espresso la volontà di opporsi all'avviso di addebito, pur se anticipando gli effetti ai fini della sua tempestiva introduzione, previsti solo a seguito della notificazione.
A tale fine si precisa quanto segue.
8.1) Per quanto rileva ai fini della soluzione della questione preliminare così si esprimeva il ricorso (peraltro titolato “opposizione ex art.24 d.lgs
46/99”) con evidenza in grassetto dell'estensore: “- che …., l'Ispettorato comunicava all' di VA i contributi "ritenuti evasi", così non Pt_1
apparendo più la in regola con i versamenti Controparte_1
contributivi e conseguentemente non rilasciando l' di VA, seppur Pt_1
richiesto il data 23.10.2021, il relativo DURC;
- che in data 29.10.2021
l' sollecitata al rilascio del DURC, con una mail allo Pt_1 Parte_4
Consulente della , anziché per PEC alla ricorrente come Controparte_1
previsto dalla normativa vigente, inviava l'"invito a regolarizzare" (doc. 2)
e comunicava in data 08.11.2021 l'iscrizione a ruolo dei contributi ritenuti
a debito (doc. 3);- che contro l'iscrizione a ruolo, di cui non se ne conosce l'esatto contenuto in quanto non ancora notificata, così come nei confronti dell'avviso di addebito, può essere proposta opposizione al
Giudice del Lavoro nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o invito a regolarizzare), quest'ultimo inserito nel cassetto fiscale della in data 08.11.2021 (doc. 4) e ciò ex art. 24, Controparte_1
comma 5 del D.Lgs. n. 46/99, norma questa riferita all'iscrizione a ruolo
pag. 11/23 ma applicabile mutatis mutandis anche all'avviso di addebito, in forza del rinvio di cui all'art. 30, comma 14 del D.L. 78/10;
…
Visto quanto sopra esposto, il sottoscritto difensore propone
Opposizione avverso l'avviso di addebito e relativa iscrizione a ruolo comunicata dall di VA in data 8 novembre 2021 alla Pt_1
,…”. Controparte_1
Le conclusioni assunte con il ricorso erano del tutto conformi a tale premessa: “In via preliminare …
Nel merito
Annullarsi, laddove di competenza, il verbale n. 2018012556/DDL del
26.03.2020, con cui l' Controparte_4
di VA notificava l'illecito amministrativo di cui alla
[...]
violazione dell'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, con accertamento negativo della pretesa dell di VA in merito a tutte le contribuzioni ritenute Pt_1
omesse, nonché annullamento e/o revoca dell'iscrizione a ruolo e/o dell'avviso di addebito dell di VA, come emessi nei confronti Pt_1
della .”. Controparte_1
8.2) Successivamente, come già ricordato, in data appena successiva al deposito dell'opposizione, in sede cautelare, la società aveva proposto in data 19 novembre 2021 ricorso ex art.700 c.p.c., dando atto che “pende opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/99 da parte della Controparte_1
di VA avverso l'invito di regolarizzazione e contestuale avviso di iscrizione a ruolo dell' di VA, per contributi ritenuti evasi per € Pt_1
234.263,14, oltre sanzioni,…” e chiedendo che venissero emessi “… con
pag. 12/23 decreto “inaudita altera parte” i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole, ordinando in via provvisoria, in attesa dell'accertamento sulla non debenza dei contributi di cui al verbale n. 2018012556/DDL, all' di VA, ex art. 3, comma 2 Pt_1
lett. E) del D.M. 30.01.2015, di rilasciare il D.U.R.C. richiesto il
23.10.2021 dalla di VA, nonché ordinando la Controparte_1
sospensione del ruolo e della relativa cartella esattoriale, se già emessa.”.
Con nota di deposito del successivo 23 novembre la parte provvedeva a depositare la “cartella esattoriale” (recte l'avviso di addebito).
8.3) La società con nota immediatamente successiva, il 26 novembre dopo aver ricordato di avere proposto un ricorso ex art.700 c.p.c. e aver dato che relativamente all'avviso di addebito n. 377 2021 00007927 02 000,
l' aveva rilasciato il richiesto in autotutela, rinunciando così Pt_1 Pt_3
le parti al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che a tale certificazione tendeva, sollecitava il giudice alla sospensione dello stesso avviso “in attesa della definizione del giudizio di merito”.
8.4) Il primo giudice rigettava l'istanza ritenendo “che nelle conclusioni del ricorso non si chiede l'annullamento dell'avviso di addebito” e “che solo successivamente al deposito del ricorso risulta depositato un avviso di addebito.”. Si tratta di affermazione, la prima, in evidente contrasto con il dato testuale del ricorso più sopra richiamato.
8.5) Dalla sequenza processuale, in verità assai contorta, si deve ritenere quindi, che:
A) la società ha “anticipato” con il ricorso di cognizione piena la domanda di annullamento dell'avviso (contrariamente all'affermazione del giudice in sede di sospensione);
pag. 13/23 B) ha integrato la domanda con l'istanza di sospensione, rendendo esplicita la propria volontà in un momento assolutamente idoneo ad assicurare il contraddittorio, avendo chiesto l'annullamento ed avendo identificato l'avviso di addebito con l'istanza di sospensione, espressamente invocata in funzione della decisione sul merito;
C) ciò costituisce attività processuale difensiva sufficiente ad a soddisfare il presupposto processuale dell'opposizione ad avviso di addebito, atta scongiurare la preclusione in base al principio di diritto più sopra ricordato e, nel contempo consentendo al resistente di prendere piena e Pt_1
tempestiva cognizione dell'oggetto della controversia.
8.6) Tanto basta per ritenere ammissibile la domanda proposta in primo grado anche in relazione alla prima affermazione dell'appellante circa l'assenza dell'oggetto dell'opposizione, che seppure non indicato nel ricorso di merito, era stato individuato con l'istanza di sospensione.
9) Nel merito va richiamato quanto è stato oggetto dell'accertamento, che aveva interessato il periodo 1° ottobre 2014 – 31 ottobre 2019, e del suo esito.
Nel verbale si dava atto che: “Dalla verifica è emerso che la cooperativa svolge attività di assistenza domiciliare, tale attività è svolta principalmente, attraverso le prestazioni lavorative di collaboratore in ritenuta d'acconto e tramite la sottoscrizione, con le famiglie clienti di un contratto di assistenza familiare.
Con tale contratto, le famiglie clienti sottoscrivono, in favore della
, mandato alla gestione del rapporto di assistenza, Controparte_1
dalla verifica di disponibilità delle badanti rispetto alle necessità del cliente, alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro tra lavoratrici
pag. 14/23 e le clienti. Nel contratto è altresì compreso il servizio di sostituzione della badante del periodo di ferie.
…
Inoltre, è prevista l'assunzione diretta, da parte delle famiglie, nel caso del buon esito del periodo di prova, della lavoratrice corrispondente alle esigenze esplicitate dalle clienti.
…
E' emerso che le lavoratrici effettuano il periodo di prova, della durata di un mese (periodo concordato tra la società e famiglie e clienti, come risulta dai contratti da essi stipulati e dalle dichiarazioni acquisite) a titolo di collaboratrici occasionali, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. Il committente é la , in tale periodo le lavoratrici Controparte_1
svolgono la prestazione lavorativa alle medesime condizioni (anche di orario) che saranno richiesti con la successiva assunzione da parte delle famiglie.
…
Tra la documentazione acquisita dalle famiglie clienti, si evidenzia la presenza di un prospetto riepilogativo delle condizioni contrattuali provenienti dalla società cooperativa. In tale documento, allegato al contratto di assistenza, è esplicitato, tra l'altro, il regime economico, a carico della famiglia. Per il primo mese di assistenza pari ad €1650,00 più
IVA (a favore della cooperativa) comprensivo del pagamento di € 300,00 per il conferimento dell'incarico alla società cooperativa, € 1350,00 per
l'assistenza domiciliare per il primo mese e l'eventuale sostituzione della badante durante il periodo di prova.”.
pag. 15/23 Si dava atto, altresì, che l'accreditamento riconosciuto alla cooperativa era stato revocato della Regione dell'accreditamento con effetto dal 7 dicembre 2017.
Tra la documentazione acquisita e prodotta in giudizio vi erano i cedolini paga acquisiti e riferiti al periodo di prova, intestati ai clienti.
Era poi riportata la dichiarazione del legale rappresentante della società,
secondo cui “La cooperativa per quanto riguarda il Controparte_2
servizio badanti, sottoscrive con le lavoratrici un primo contratto per prestazioni occasionale per il periodo di prova di ventisei giorni lavorativi.
In seguito, le lavoratrici vengono assunte direttamente dalle famiglie….
All'inizio del rapporto contrattuale chiediamo alle famiglie, comprensiva del costo della badante (1.300 € circa) ed il costo dell'agenzia, del consulente per l'assunzione.”.
Nella documentazione prodotta dall' , per quanto rileva ai fini della Pt_1
disamina del motivo di appello erano pure presenti le dichiarazioni rese in sede ispettiva da clienti della cooperativa, fruitore del servizio di assistenza domiciliare.
10) Va opportunamente inquadrata sotto il profilo ordinamentale la posizione della società che era stata destinataria di accreditamento ai sensi dell'art.25 della Legge Regionale del Veneto n.3 del 2009 in base alla quale “
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7, istituisce l'elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale,
pag. 16/23 nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n.
247.
2. Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
3. Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 disciplina in particolare:
a) le modalità di tenuta dell'elenco individuando anche la struttura regionale responsabile;
b) le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento;
c) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;
d) le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati e le province, nell'ambito degli indirizzi regionali;
pag. 17/23 f) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;
g) le modalità di interconnessione al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 28.
4. L'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il lavoro.”.
11) Per quanto rilevi, ai fini della verifica dalla natura dei rapporti instaurati tra la società e le singole lavoratrici, è stata documentata dall' la mera sospensione dell'accreditamento con provvedimento del Pt_1
14 giugno 2017: anche volendo ritenere che successivamente vi sia stata una revoca, tale sola risultanza può avere rilievo in relazione all'irregolare attività di intermediazione, ma nulla consente di argomentare circa la natura del periodo “di prova” prima della formalizzazione del rapporto tra i clienti e le lavoratrici.
12) L' valorizza ai fini dell'imputazione del rapporto lavorativo e Pt_1
della sua natura, ritenuta subordinata, un aspetto di nullo rilievo riferendosi alla denuncia di una lavoratrice che aveva dato la stura all'iniziativa ispettiva. In realtà, visto il tenore della denuncia, avrebbe dovuto l' Pt_1
illustrare le ragioni della sua rilevanza ai fini della ricostruzione complessiva dei rapporti di lavoro occasionale intrattenuti dalla società con le singole lavoratrici domestiche: si tratta di dichiarazione in cui la redattrice della segnalazione si limita a riferire di avere lavorato, precisando i periodi, presso due famiglie, lamentando il mancato pagamento per le prestazioni rese. Allegata vi era una comunicazione, diretta alla cooperativa, con cui la stessa segnalava di essere creditrice di somme per i medesimi periodi lavorati “alle dipendenze” di essa. Nessun
pag. 18/23 dato o circostanza ulteriori erano valorizzate al fine di corroborare tale ultima affermazione.
13) Neppure il rilievo dato alla fatturazione, priva di una specifica causale,
è dato sintomatico ai fini di corroborare l'esito dell'attività accertativa. Nel verbale si precisava che “ L'esame della fatturazione ha evidenziato … la genericità delle descrizioni, riportando, per lo più, la dicitura 'assistenza familiare' per attività deiverse (ad esempio , attività di trasporto), senza specificazione della qualità e quantità dei servi resi.”.
Anche per tale aspetto è rimasto “nella penna” l'argomento in base alla quale ritenere sintomatico della natura subordinato il rapporto: se la genericità della causale vuole alludere a fittizietà della fatturazione, funzionale a mascherare la reale natura del rapporto lavorativo, ciò doveva essere spiegato in relazione a circostanze indizianti univoche. Il solo carattere generico della fattura, infatti, potrà rilevare ad altri fini, a mente dell'art. 21 comma 2 lett. g) del d.P.R. n.633 del 1972, ma di per sé non consente di giungere alla conclusione a cui è pervenuto l' Pt_1
14) L'appellate, inoltre, si limita ad enunciare principi di carattere generale, condivisibili, ma privi di addentellati alla fattispecie concreta.
15) Reputa significativa della fondatezza della pretesa la dichiarazione del legale rappresentante, ma se si tiene in considerazione la funzione svolta dalla cooperativa nei termini fissati dall'accreditamento non si può che concludere circa la coerenza con la cornice normativa di riferimento. Il signor si è limitato ad individuare la forma contrattuale e CP_5
l'operatività della cooperativa: mettere in contatto, mediante la fase interlocutoria formalizzata con i contratti di lavoro occasionale e così favorire l'inserimento di lavoratori domestici presso famiglie che il servizio pag. 19/23 di tale tipologia di lavoratori richiedeva e senza che sulle stesse gravassero gli oneri e gli obblighi di natura amministrativa e contrattuali che dalla stipulazione del rapporto di lavoro in via diretta ed immediata sarebbero derivati.
La circostanza che nel corso del periodo considerato sia venuta meno tale legittimazione allo svolgimento della funzione di intermediazione ed incontro tra l'offerta lavorativa e la domanda può costituire sintomo di una deviazione dei compiti finalizzata ad eludere l'accertamento della natura dei rapporti lavorativi in capo alla società stessa. Si ripete che si tratta di aspetto che non rivela di per sé una volontà elusiva degli obblighi in materia contributiva.
16) Infine, le istanze istruttorie2, nei limiti della loro riproposizione in questo grado, riguardano aspetti ricostruttivi sul piano amministrativo pacifici e documentali.
17) Né si possono ricavare argomenti ulteriori dalle valutazioni espresse in sede accertativa.
Va rammentato che l'unica rilevanza sul piano probatorio è riferibile all'attività accertativa ai sensi dell'art.10 comma 5 del d.l.vo n.124 del
2004 secondo cui “I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli 2 Così capitolate: “1) le lavoratrici con qualifica di badanti hanno svolto mansioni di assistenti domiciliari ovvero anche assistenti servizi di pulizia, impiegate dalla Cooperativa, con lettere di incarico per prestazioni occasionali per un mese (periodo di prova di 26 giorni lavorativi) prima della formale assunzione con compensi per prestazioni occasionali;
2) le lavoratrici non erano socie della;
CP_1
3) l'interessato committente prendeva accordi con la per il pagamento della mensilità Controparte_6 Pt_ all'Agenzia, importo fisso comprensivo di tutto (adempimenti burocratici e contribuzione sulla base di fattura;
4) in fattura era presente la voce “servizi amministrativi” per l'Agenzia che pagava i contributi previdenziali con modelli MAV e poi dava la ricevuta di pagamento, elaborava le buste paga, pagava lo stipendio direttamente alla badante.” pag. 20/23 elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per
l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.”
Nel verbale di accertamento, ai fini sanzionatori, era stata affermato: “… nel mese di prova, la cooperativa ha la piena disponibilità del rapporto di lavoro. Infatti, La cooperativa esercita il potere organizzativo e direttivo sull'attività di assistenza delle collaboratrici, organizzando e smistando tra le varie clienti di interesse, oltre che del cliente e della lavoratrice, anche della stessa società cooperativa. La società in verifica, quindi, stabilisce ed indica alla lavoratrice la sede ove dovrà essere svolta dalla prestazione di lavoro in prova, ordina, inoltre, al lavoratore le specifiche mansioni che la badante., sulla base degli accordi precedentemente stipulati tra la stessa società e le famiglie clienti, nei contratti sottoscritti tra la cooperativa le famiglie sono, infatti, stabiliti, la sede di lavoro, l'orario di lavoro e le mansioni della lavoratrice. La cooperativa mantiene il controllo sulle attività lavorative (e si trova di fatto, nella possibilità di esercitare in qualsiasi momento il potere disciplinare), anche attraverso una serie di servizi offerti ai clienti, quali, ad esempio la sostituzione della badante….”.
Nessuna delle circostanze asseritamente “qualificanti” i rapporti disconosciuti ha attitudine a fondare la loro riqualificazione.
A tale riguardo si rileva che :
a) lo “smistamento” tra i clienti è a ben vedere il compito istituzionale derivante dall'accreditamento e, di fatto, continuato anche successivamente alla sua revoca col solo fine di favorire l'incontro di domanda ed offerta;
b) l'indicazione della sede di lavoro e delle mansioni è frutto dello stesso compito;
pag. 21/23 c) non è dato comprendere in cosa sia consistito e come sia stato attuato il controllo sulle attività lavorative dal momento che l'unico dato che emerge
è relativo all'eventuale esito negativo della prova per cui l'indicazione di tale esito perviene dal cliente e viene recepito dalla cooperativa;
d) men che meno è enucleabili l'esercizio di un potere disciplinare in relazione a tale esito negativo della prova visto che ad esso segue il reperimento di altra occasione lavorativa.
In conclusione, si deve ritenere che l'istituto non abbia assolto all'onere probatorio funzionale al fine di ritenere corretto il disconoscimento dei rapporti di lavoro occasionale.
18) Le spese di lite in ragione del rilievo che ha assunto la questione preliminare, avente assoluta peculiarità, come pure la particolarità della posizione della cooperativa nello svolgimento dei compiti derivanti dal suo originario accreditamento, giustificano la compensazione delle spese del grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 22/23 Venezia, 13 novembre 2025
Il Presidente estensore
LU IO
pag. 23/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.” (conf. di recente Sez. L - , Ordinanza n. 6199 del 07/03/2024, Rv. 671652 - 01), Cass. n.20127 del 2024)