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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 3219 R.G.A.C. per il 2024 tra nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Milena Maiolo;
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente nonché
(P.I: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Nicoletta Maria Carè; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020249007286367, che l' le ha notificato in data 10.12.2024, Controparte_2 chiedendo il pagamento della somma riportata nei presupposti avvisi di addebito recanti n.
33020220000568566000 e 33020220002136630000, contenenti l'intimazione di pagare somme dovute a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016. Ha eccepito l'illegittimità della richiesta assumendo: che l'avviso di addebito n. 33020220002136630000 era stato annullato a seguito di giudizio di opposizione instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, definito con sentenza n. 961/2023, pubblicata il 23.11.2023 e passata in giudicato;
che tale giudizio aveva interessato i contributi richiesti dall'ente per la sua partecipazione come socia della “Home design di IE LF & C. S.n.c.”, sebbene, in data 13.05.2014, fosse receduta dalla società, con liquidazione della propria quota;
che l' , in un primo tempo, l'aveva cancellata dalla gestione CP_1 commercianti a partire dalla suddetta data, mentre, successivamente, nel 2020, le aveva comunicato di averla reiscritta con decorrenza dal 2015 poiché aveva accertato, attraverso l'esame delle dichiarazioni fiscali della società, anche con riguardo all'anno 2015, la produzione di redditi da lavoro autonomo e l'indicazione della sua qualità di socia con occupazione prevalente;
che, accortasi essa istante degli errori contenuti nelle suddette dichiarazioni reddituali, aveva provveduto ad emendarli;
che, nondimeno, l' le notificava l'avviso di addebito n. 33020220002136630000 che aveva CP_1 opposto in sede giudiziaria;
che il procedimento che ne era conseguito era stato definito con l'annullamento dell'avviso di addebito in quanto il tribunale aveva ritenuto che l'obbligazione contributiva in questione fosse infondata poiché basata su presunzioni superate dall'atto di recesso dalla società avvenuto il 13.05.2014; che il secondo avviso di addebito n. 33020220000568566000 non le era stato notificato e che, in ogni caso, inerendo agli stessi periodi contributivi di cui al primo ava, doveva essere annullato in ragione delle statuizioni contenute nella predetta sentenza;
che la vicenda le aveva causato danni morali ed economici di cui richiedeva il risarcimento da liquidarsi in via equitativa. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi l'annullamento dei titoli impugnati, con declaratoria di inesistenza dei crediti previdenziali in essi contenuti e, conseguentemente, ordinarsi all' la CP_1 cancellazione retroattiva della sua posizione contributiva per il periodo oggetto di causa, oltre al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' , resistendo alla domanda. CP_1 CP_3
Va, anzitutto, rilevato che l'avviso di addebito n. 33020220002136630000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.934,15, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 4° rata dell'anno 2015 e per la 4° rata dell'anno 2016, è stato annullato con sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro n. 961/2023 (l' ha allegato provvedimento di sgravio integrale del CP_1 suddetto avviso di addebito;
cfr. all. n. 6 fascicolo ). Pertanto, va dichiarata cessata la materia CP_1 del contendere con riferimento al suddetto titolo e al debito in esso incorporato, da ritenersi, dunque, insussistente.
Passando all'esame dell'avviso di addebito n. 33020220000568566000, ritiene il giudicante – aderendo sul punto alla prospettazione attorea e disattendendo le considerazioni svolte dall' – CP_1 che la controversia oggetto del presente giudizio sia coperta dal giudicato esterno formatosi nell'ambito del processo iscritto al R.G. n. 329/2023, vertente tra le stesse parti, definito con sentenza n. 961/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro il 23.11.2023, non impugnata e pertanto divenuta irrevocabile. Tale pronuncia è stata emessa nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito n.
33020220002136630000, promosso dalla odierna ricorrente nei confronti dell' , afferente alla CP_1 richiesta di pagamento di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti nel medesimo periodo temporale 2015/2016, qui di interesse (l' ha infatti esposto nella memoria difensiva che l'avviso CP_1 di addebito n. 33020220002136630000 conteneva l'intimazione di pagare la somma di euro 2.934,15,
a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 4° rata anno 2015 e per la 4° rata anno 2016 e relative sanzioni civili, mentre l'avviso di addebito n. 33020220000568566000 conteneva l'intimazione di pagare la somma di euro 8.797,87, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 1°, 2° e 3° rata anno 2015 e per la 1°, 2° e 3° rata anno 2016 e relative sanzioni civili;
cfr. all. nn. da 2 a 3.1 fascicolo ). CP_1
Nella citata sentenza n. 961/2023, il Tribunale, con riguardo alle allegazioni avanzate dall' in CP_1 merito alla reiscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, nonché ai conseguenti contributi
IVS richiesti dall'ente per il periodo 2015-2016, ha statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia dichiarato redditi di impresa fino all'anno d'imposta 2014 è del tutto irrilevante ai fini della prova dello svolgimento di attività di impresa anche nell'anno 2015, atteso che la stessa, a fronte della sua permanenza in Società fino al 13/05/2014, era obbligata per legge a presentare la relativa dichiarazione reddituale (con il Modello Unico 2015 - redditi 2014) in relazione ai redditi percepiti fino al momento del recesso. Parimenti irrilevante è la circostanza che la Società abbia poi presentato la dichiarazione reddituale per l'anno d'imposta 2015 - SP 2016 (doc. n. 4 prodotto dall' indicando la ricorrente come socio con occupazione prevalente: è di tutta evidenza che, CP_1 alla luce dell'atto pubblico notarile di recesso dalla società, con conseguente liquidazione della quota, si è a fronte di un errore commesso dalla Società nella redazione della dichiarazione reddituale che non può prevalere sulle risultanze dell'atto pubblico notarile. Non a caso, nella dichiarazione della Società relativa all'anno d'imposta 2016 - SP 2017 (doc. n. 5 prodotto dall' CP_1 il nominativo della resistente non figura più tra i soci. In sostanza, l'accertamento dell' in ordine CP_1 allo svolgimento da parte della ricorrente di attività di impresa si basa su una mera deduzione di tipo presuntivo (fondata, di fatto, sul mero dato formale della cancellazione della società dal registro delle imprese solo in data 16/11/2016) che, però, è nettamente superato, con riguardo alla posizione della ricorrente, dall'atto pubblico notarile di recesso e di liquidazione della sua partecipazione societaria che è assolutamente compatibile con il permanere della Società (con i restanti soci) pur dopo il suo recesso. Il ragionamento di tipo deduttivo seguito dall' non appare, pertanto, CP_1 supportato da adeguata logicità e da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, sicché non può, in conclusione, essere condiviso. Non vi è stato, d'altronde, un accertamento basato su un accesso ispettivo sul luogo di svolgimento dell'attività d'impresa dal quale sia risultato che la ricorrente, nonostante il recesso dalla Società, continuava, di fatto, a svolgere la propria attività lavorativa in favore della Società”.
Condividendo le ragioni di tale pronuncia (che ha annullato l'avviso di addebito CP_1
33020220002136630000), emessa tra la odierna opponente e l' , in relazione al medesimo CP_1 periodo temporale (annualità 2015 e 2016), divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, si ritiene che l'accertamento ivi contenuto faccia stato anche nell'odierno procedimento, così da doversi affermare che, atteso il formale recesso dalla società “Home design di IE LF & C. S.n.c.”, avvenuto in data 13.05.2014, e non essendo emerso che la ricorrente abbia continuato di fatto a svolgere attività di impresa nella suddetta società, la medesima non abbia prodotto redditi di impresa oltre il mese di maggio dell'anno d'imposta 2014, indipendentemente dalla prosecuzione dell'attività
d'impresa ad opera della società “Home design di IE LF & C. S.n.c.”, della quale l'attrice non faceva oramai più parte.
Per le suddette ragioni, appare corretta la cancellazione dalla gestione commercianti cui l' aveva CP_1 proceduto, a partire dalla data del 13.05.2014, mentre è illegittima la successiva reiscrizione che l' ha operato, con decorrenza dal 2015, in base alla presunzione, rivelatasi erronea, che parte CP_1 attrice, anche con riguardo all'anno 2015, avesse prodotto redditi da lavoro autonomo quale socia con occupazione prevalente nella “Home design di IE LF & C. S.n.c.”.
Pertanto, anche l'avviso di addebito n. 33020220000568566000 va annullato, con accertamento della insussistenza del credito previdenziale in esso indicato.
Conseguentemente, va ordinato all' di cancellare la ricorrente dalla gestione commercianti, a CP_1 decorrere dalla data del 13.05.2014.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente contro le resistenti, mancando la prova della sussistenza del preteso danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In applicazione del principio di causalità, esse vanno poste soltanto a carico dell' , non essendo ravvisabile alcun CP_1 comportamento rimproverabile al concessionario della riscossione che, peraltro, non risultava citato nel giudizio iscritto al R.G. n. 329/2023, definito con la suindicata sentenza n. 961/2023, emessa dal
Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro il 23.11.2023.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - annulla l'avviso di addebito n. 33020220000568566000, dichiarando insussistente il credito CP_1 previdenziale in esso riportato;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'avviso di addebito n.
33020220002136630000;
- ordina all' di cancellare la ricorrente dalla gestione commercianti, a decorrere dalla data del CP_1
13.05.2014;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed;
Controparte_2
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 43,00 per il CP_1 pagamento del contributo unificato ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 3219 R.G.A.C. per il 2024 tra nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Milena Maiolo;
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente nonché
(P.I: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Nicoletta Maria Carè; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020249007286367, che l' le ha notificato in data 10.12.2024, Controparte_2 chiedendo il pagamento della somma riportata nei presupposti avvisi di addebito recanti n.
33020220000568566000 e 33020220002136630000, contenenti l'intimazione di pagare somme dovute a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016. Ha eccepito l'illegittimità della richiesta assumendo: che l'avviso di addebito n. 33020220002136630000 era stato annullato a seguito di giudizio di opposizione instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, definito con sentenza n. 961/2023, pubblicata il 23.11.2023 e passata in giudicato;
che tale giudizio aveva interessato i contributi richiesti dall'ente per la sua partecipazione come socia della “Home design di IE LF & C. S.n.c.”, sebbene, in data 13.05.2014, fosse receduta dalla società, con liquidazione della propria quota;
che l' , in un primo tempo, l'aveva cancellata dalla gestione CP_1 commercianti a partire dalla suddetta data, mentre, successivamente, nel 2020, le aveva comunicato di averla reiscritta con decorrenza dal 2015 poiché aveva accertato, attraverso l'esame delle dichiarazioni fiscali della società, anche con riguardo all'anno 2015, la produzione di redditi da lavoro autonomo e l'indicazione della sua qualità di socia con occupazione prevalente;
che, accortasi essa istante degli errori contenuti nelle suddette dichiarazioni reddituali, aveva provveduto ad emendarli;
che, nondimeno, l' le notificava l'avviso di addebito n. 33020220002136630000 che aveva CP_1 opposto in sede giudiziaria;
che il procedimento che ne era conseguito era stato definito con l'annullamento dell'avviso di addebito in quanto il tribunale aveva ritenuto che l'obbligazione contributiva in questione fosse infondata poiché basata su presunzioni superate dall'atto di recesso dalla società avvenuto il 13.05.2014; che il secondo avviso di addebito n. 33020220000568566000 non le era stato notificato e che, in ogni caso, inerendo agli stessi periodi contributivi di cui al primo ava, doveva essere annullato in ragione delle statuizioni contenute nella predetta sentenza;
che la vicenda le aveva causato danni morali ed economici di cui richiedeva il risarcimento da liquidarsi in via equitativa. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi l'annullamento dei titoli impugnati, con declaratoria di inesistenza dei crediti previdenziali in essi contenuti e, conseguentemente, ordinarsi all' la CP_1 cancellazione retroattiva della sua posizione contributiva per il periodo oggetto di causa, oltre al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' , resistendo alla domanda. CP_1 CP_3
Va, anzitutto, rilevato che l'avviso di addebito n. 33020220002136630000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.934,15, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 4° rata dell'anno 2015 e per la 4° rata dell'anno 2016, è stato annullato con sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro n. 961/2023 (l' ha allegato provvedimento di sgravio integrale del CP_1 suddetto avviso di addebito;
cfr. all. n. 6 fascicolo ). Pertanto, va dichiarata cessata la materia CP_1 del contendere con riferimento al suddetto titolo e al debito in esso incorporato, da ritenersi, dunque, insussistente.
Passando all'esame dell'avviso di addebito n. 33020220000568566000, ritiene il giudicante – aderendo sul punto alla prospettazione attorea e disattendendo le considerazioni svolte dall' – CP_1 che la controversia oggetto del presente giudizio sia coperta dal giudicato esterno formatosi nell'ambito del processo iscritto al R.G. n. 329/2023, vertente tra le stesse parti, definito con sentenza n. 961/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro il 23.11.2023, non impugnata e pertanto divenuta irrevocabile. Tale pronuncia è stata emessa nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito n.
33020220002136630000, promosso dalla odierna ricorrente nei confronti dell' , afferente alla CP_1 richiesta di pagamento di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti nel medesimo periodo temporale 2015/2016, qui di interesse (l' ha infatti esposto nella memoria difensiva che l'avviso CP_1 di addebito n. 33020220002136630000 conteneva l'intimazione di pagare la somma di euro 2.934,15,
a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 4° rata anno 2015 e per la 4° rata anno 2016 e relative sanzioni civili, mentre l'avviso di addebito n. 33020220000568566000 conteneva l'intimazione di pagare la somma di euro 8.797,87, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 1°, 2° e 3° rata anno 2015 e per la 1°, 2° e 3° rata anno 2016 e relative sanzioni civili;
cfr. all. nn. da 2 a 3.1 fascicolo ). CP_1
Nella citata sentenza n. 961/2023, il Tribunale, con riguardo alle allegazioni avanzate dall' in CP_1 merito alla reiscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, nonché ai conseguenti contributi
IVS richiesti dall'ente per il periodo 2015-2016, ha statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia dichiarato redditi di impresa fino all'anno d'imposta 2014 è del tutto irrilevante ai fini della prova dello svolgimento di attività di impresa anche nell'anno 2015, atteso che la stessa, a fronte della sua permanenza in Società fino al 13/05/2014, era obbligata per legge a presentare la relativa dichiarazione reddituale (con il Modello Unico 2015 - redditi 2014) in relazione ai redditi percepiti fino al momento del recesso. Parimenti irrilevante è la circostanza che la Società abbia poi presentato la dichiarazione reddituale per l'anno d'imposta 2015 - SP 2016 (doc. n. 4 prodotto dall' indicando la ricorrente come socio con occupazione prevalente: è di tutta evidenza che, CP_1 alla luce dell'atto pubblico notarile di recesso dalla società, con conseguente liquidazione della quota, si è a fronte di un errore commesso dalla Società nella redazione della dichiarazione reddituale che non può prevalere sulle risultanze dell'atto pubblico notarile. Non a caso, nella dichiarazione della Società relativa all'anno d'imposta 2016 - SP 2017 (doc. n. 5 prodotto dall' CP_1 il nominativo della resistente non figura più tra i soci. In sostanza, l'accertamento dell' in ordine CP_1 allo svolgimento da parte della ricorrente di attività di impresa si basa su una mera deduzione di tipo presuntivo (fondata, di fatto, sul mero dato formale della cancellazione della società dal registro delle imprese solo in data 16/11/2016) che, però, è nettamente superato, con riguardo alla posizione della ricorrente, dall'atto pubblico notarile di recesso e di liquidazione della sua partecipazione societaria che è assolutamente compatibile con il permanere della Società (con i restanti soci) pur dopo il suo recesso. Il ragionamento di tipo deduttivo seguito dall' non appare, pertanto, CP_1 supportato da adeguata logicità e da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, sicché non può, in conclusione, essere condiviso. Non vi è stato, d'altronde, un accertamento basato su un accesso ispettivo sul luogo di svolgimento dell'attività d'impresa dal quale sia risultato che la ricorrente, nonostante il recesso dalla Società, continuava, di fatto, a svolgere la propria attività lavorativa in favore della Società”.
Condividendo le ragioni di tale pronuncia (che ha annullato l'avviso di addebito CP_1
33020220002136630000), emessa tra la odierna opponente e l' , in relazione al medesimo CP_1 periodo temporale (annualità 2015 e 2016), divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, si ritiene che l'accertamento ivi contenuto faccia stato anche nell'odierno procedimento, così da doversi affermare che, atteso il formale recesso dalla società “Home design di IE LF & C. S.n.c.”, avvenuto in data 13.05.2014, e non essendo emerso che la ricorrente abbia continuato di fatto a svolgere attività di impresa nella suddetta società, la medesima non abbia prodotto redditi di impresa oltre il mese di maggio dell'anno d'imposta 2014, indipendentemente dalla prosecuzione dell'attività
d'impresa ad opera della società “Home design di IE LF & C. S.n.c.”, della quale l'attrice non faceva oramai più parte.
Per le suddette ragioni, appare corretta la cancellazione dalla gestione commercianti cui l' aveva CP_1 proceduto, a partire dalla data del 13.05.2014, mentre è illegittima la successiva reiscrizione che l' ha operato, con decorrenza dal 2015, in base alla presunzione, rivelatasi erronea, che parte CP_1 attrice, anche con riguardo all'anno 2015, avesse prodotto redditi da lavoro autonomo quale socia con occupazione prevalente nella “Home design di IE LF & C. S.n.c.”.
Pertanto, anche l'avviso di addebito n. 33020220000568566000 va annullato, con accertamento della insussistenza del credito previdenziale in esso indicato.
Conseguentemente, va ordinato all' di cancellare la ricorrente dalla gestione commercianti, a CP_1 decorrere dalla data del 13.05.2014.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente contro le resistenti, mancando la prova della sussistenza del preteso danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In applicazione del principio di causalità, esse vanno poste soltanto a carico dell' , non essendo ravvisabile alcun CP_1 comportamento rimproverabile al concessionario della riscossione che, peraltro, non risultava citato nel giudizio iscritto al R.G. n. 329/2023, definito con la suindicata sentenza n. 961/2023, emessa dal
Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro il 23.11.2023.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - annulla l'avviso di addebito n. 33020220000568566000, dichiarando insussistente il credito CP_1 previdenziale in esso riportato;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'avviso di addebito n.
33020220002136630000;
- ordina all' di cancellare la ricorrente dalla gestione commercianti, a decorrere dalla data del CP_1
13.05.2014;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed;
Controparte_2
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 43,00 per il CP_1 pagamento del contributo unificato ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona