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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 852/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Venera Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011546026000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011546026000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.5.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820249011546026/000, notificata presumibilmente in data 17.02.2024 e relativa a due cartelle emesse per mancato pagamento bollo auto 2016 e 2019 mai notificate, eccependo il difetto di notifica tramite posta e senza messo, la mancata notifica degli atti sottesi e la prescrizione del tributo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'AdER contestando il ricorso e dando prova della regolare notifica delle cartelle non opposte così come della intimazione in data 17.2.2025.
Con memoria del 1.2.26 parte ricorrente contestava le deduzioni e le prove di parte resistente.
Alla udienza del 16.2.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Giudice che dalla documentazione in atti prodtta da AdER emerge la corretta notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione in data 20 gennaio 2023 e 30 gennaio 2023 non opposte con la conseguenza che la pretesa è divenuta definitiva, con conseguente semtita della obiezione del ricorrente di mancata notifica degli atti sottesi.
Inammissibili peraltro devono ritenersi le contestazioni mosse con memoria del 1.2.2026 in quanto, pur essendo stata definita la memoria come “illustrativa”, si rileva invece che parte ricorrente ha contestato la produzione documentale della resistente ed in particolare la correttezza del processo notificatorio, non essendo stata inviata la relativa raccomandata informativa. Osserva questo Giudice che nel processo tributario vige il divieto della mutatio libelli per cui il ricorrente, nel corso del procedimento, non può successivamente alla proposizione del ricorso modificare la domanda principale ampliando l'oggetto della controversia;
eventuali motivi aggiunti possono essere proposti solo in primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti e l'integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 546/92.
Nel caso in esame a fronte della costituzione da parte dell'ADER in data 28.11.2025 e del relativo deposito della documentazione, la memoria di parte ricorrente a confutazione è stata depositata in data 1.2.2026 ( e quindi tardivamente) senza peraltro che fosse stata notificata alle controparti con la conseguenza che la stessa va ritenuta inammissibile.
Ritenuto quindi che le cartelle sottese alla intimazione sono state correttamente notificate e non opposte nel 2023, che quindi nessuna prescrizione è maturata dalla data di notifica delle stese alla intimazione
(notifica del 17.2.2025 e non 2024), che peraltro non è stata data prova del pagamento del tributo, va rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 278,00 oltre accessori se dovuti.
Siracusa, 16.2.2026
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 852/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Venera Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011546026000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011546026000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.5.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820249011546026/000, notificata presumibilmente in data 17.02.2024 e relativa a due cartelle emesse per mancato pagamento bollo auto 2016 e 2019 mai notificate, eccependo il difetto di notifica tramite posta e senza messo, la mancata notifica degli atti sottesi e la prescrizione del tributo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'AdER contestando il ricorso e dando prova della regolare notifica delle cartelle non opposte così come della intimazione in data 17.2.2025.
Con memoria del 1.2.26 parte ricorrente contestava le deduzioni e le prove di parte resistente.
Alla udienza del 16.2.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Giudice che dalla documentazione in atti prodtta da AdER emerge la corretta notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione in data 20 gennaio 2023 e 30 gennaio 2023 non opposte con la conseguenza che la pretesa è divenuta definitiva, con conseguente semtita della obiezione del ricorrente di mancata notifica degli atti sottesi.
Inammissibili peraltro devono ritenersi le contestazioni mosse con memoria del 1.2.2026 in quanto, pur essendo stata definita la memoria come “illustrativa”, si rileva invece che parte ricorrente ha contestato la produzione documentale della resistente ed in particolare la correttezza del processo notificatorio, non essendo stata inviata la relativa raccomandata informativa. Osserva questo Giudice che nel processo tributario vige il divieto della mutatio libelli per cui il ricorrente, nel corso del procedimento, non può successivamente alla proposizione del ricorso modificare la domanda principale ampliando l'oggetto della controversia;
eventuali motivi aggiunti possono essere proposti solo in primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti e l'integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 546/92.
Nel caso in esame a fronte della costituzione da parte dell'ADER in data 28.11.2025 e del relativo deposito della documentazione, la memoria di parte ricorrente a confutazione è stata depositata in data 1.2.2026 ( e quindi tardivamente) senza peraltro che fosse stata notificata alle controparti con la conseguenza che la stessa va ritenuta inammissibile.
Ritenuto quindi che le cartelle sottese alla intimazione sono state correttamente notificate e non opposte nel 2023, che quindi nessuna prescrizione è maturata dalla data di notifica delle stese alla intimazione
(notifica del 17.2.2025 e non 2024), che peraltro non è stata data prova del pagamento del tributo, va rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 278,00 oltre accessori se dovuti.
Siracusa, 16.2.2026
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi