Articolo 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 10Articolo 12
Versione
23 marzo 1990
Art. 11. 1. L' articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa".
Entrata in vigore il 23 marzo 1990
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