Art. 10. Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra.
L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all' articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' elevato da L. 66.000 a L. 159.000 annue.
L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all' articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' elevato da L. 66.000 a L. 159.000 annue.