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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 27.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2537/2024 R.A.L., promossa da nato Parte_1 in Romania, il 31/07/1959, C.F. , elett.te domiciliato in C.F._1
Via Vittorio Valle n.4, a Frosinone, presso lo studio dell'Avv. Tamara Pulciani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Daniela Bellassai)
resistente OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, premesso che:
aveva presentato domanda di riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84;
era stato sottoposto a visita medica di verifica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1
1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1 quanto alla domanda di condanna al pagamento dei ratei e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da dicembre 2024, per cui l'erogazione del beneficio assistenziale dovrà farsi decorrere dal 01.01.2025, primo giorno del mese successivo a tale data, ai sensi dell'art.18 del DPR 1968 n.488.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Verificata la sussistenza in atti di idonea documentazione comprovante che parte ricorrente ha gli ulteriori requisiti socio-economici necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste, la domanda è accolta nei termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
Per quel che concerne la decorrenza, sui crediti previdenziali ed assistenziali, gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, ove questo sia sorto in corso di causa, in seguito ad aggravamento della malattia denunciata o ad infermità sopravvenute che il giudice è tenuto a valutare ex art. 149 disp. att. c.p.c., non potendosi in tal caso concedere all'Ente alcuno spatium deliberandi, visto che un'eventuale domanda amministrativa presentata in corso di causa sarebbe ritenuta vietata ed inefficace, essendo la relativa valutazione riservata esclusivamente al
2 giudice.
4. Quanto alle spese di lite si osserva che, considerata la data di decorrenza del requisito sanitario - successiva alla data del deposito del ricorso giudiziario - le spese di lite possono essere compensate nei limiti della metà e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo col beneficio della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di nato in [...] il Parte_1
31/07/1959, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
PULCIANI TAMARA, a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 a decorrere dal 1° gennaio 2025;
2) condanna l' a liquidare a parte ricorrente i relativi ratei maturati CP_1
e maturandi, con interessi legali sugli arretrati a decorrere dalla maturazione del diritto intervenuta in corso di causa, dalle rispettive scadenze al relativo saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico del soccombente il residuo, liquidato in €.1.345,50, oltre I.V.A. e C.P.A. e CP_1 rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 28/03/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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