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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da:
( ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ROLI PATRIZIA e dell'Avv. PIGNATTI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIALE CADUTI IN GUERRA 35 41121 MODENA presso lo studio dell'Avv. Patrizia
RO
ATTRICE contro
PRESIDENTE QUALE COMMISSARIO DELEGATO PER Controparte_1
LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012 ( ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in VIA
TESTONI 6 40123 BOLOGNA
CONVENUTO
e con l'intervento del terzo
( ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDI BUFFARINI GUIDO, CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in VIA PO 24 00198 ROMA
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: Accertamento diritto a contributo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, previa
pagina 1 di 18 eventuale disapplicazione del Decreto n. 707 del 22/5/2023 a firma del Presidente dott. Stefano
Bonacini in qualità di commissario delegato, di revoca totale del contributo concesso con Decreto n.
262 del 11/02/2015 e notificato in data 12/6/2023, nonché di ogni atto presupposto e conseguente;
NEL MERITO
· accertare e dichiarare il diritto dell' Parte_1
, PI e CF , con sede legale in Via Valli 250,
[...] P.IVA_1 C.F._1
Mirandola (MO), in persona del legale rappresentante , al contributo concesso di Parte_1 cui al decreto con Decreto n. 262 del 11/02/2015 (così come rideterminato con Decreto n. 166 del
08/02/2021 - Prot. n. CR-15958-2014 del 06/05/2014) a firma del Presidente Controparte_1 quale commissario delegato ricostruzione post sisma 2012, per un importo quindi di 799.582,20 (pari ad euro 815.268,84-15.545,78-140,86);
· conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della in qualità di Controparte_1
Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma 2012 al pagamento — in favore di
[...]
, PI e CF Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), in persona del legale C.F._1 rappresentante , di euro 296.776,83 (pari a euro 799.582,20 – euro 502.805,37) Parte_1 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede quindi l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1°) VERO che Lei svolge l'attività di veterinario in Mirandola;
2°) VERO che dal 1990 ad oggi Lei ha svolto attività di consulenza per il sig. Parte_1 relativamente agli animali, prevalentemente avicoli, nella sede di Mirandola, Via Valli 250;
3°) VERO che Lei provvedeva, oltre alle prescrizioni in caso di malattia, anche alla vaccinazione del bestiame?
4°) DICA il teste se riconosce il documento n. 16) come proprio e relativo al bestiame del sig.
[...]
Parte_1
TESTE: dott. , con studio in Via F. Montanari 40, Mirandola (MO). Testimone_1
5°) VERO che all'interno dell' Parte_1 Parte_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), il titolare praticava l'autoriproduzione
[...] degli animali (ovicoli), tant'è che faceva uso di una incubatrice di grosse dimensioni che poteva contenere fino a 500 uova?
TESTI: dott. : sig. , residente in [...] Mirandola. Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 18 6°) RICONOSCE il teste, l'incubatrice di cui al capitolo precedente, in quella nelle immagini fotografiche (documenti n. 18 e 19)?
TESTI: dott. : sig. , residente in [...] Mirandola. Testimone_1 Testimone_2
7°) VERO che Lei nell'anno 2012 e in quelli immediatamente precedenti ha svolto per conto del sig.
titolare della Parte_1 Parte_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), attività di fresatura e semina della terra?
[...]
TESTE: sig. residente in [...] Sermide-Felonica (MN) Testimone_3
8°) VERO che Lei nell'anno 2012 e in quelli immediatamente precedenti ha venduto al sig.
titolare della Parte_1 Parte_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), dei pulcini e mangime per avicoli?
[...]
TESTE: sig. residente in [...], Mirandola (MN) Testimone_4
9°) VERO che Lei nell'anno 2012 e in quelli immediatamente precedenti ha acquistato dal sig.
titolare della Parte_1 Parte_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), pollame, uova e verdure?
[...]
TESTI: sig. , residente a [...] San Prospero (MO); sig.ra Testimone_5 Tes_6
residente in [...] Poggio Rusco (MN); sig. , residente in [...]
[...] Testimone_7
Buffagni, 24 Concordia sulla Secchia (MO); sig. . Testimone_2
10°) VERO che in talune occasioni (per esempio compleanni) della
[...]
, inviava ai propri clienti materiale pubblicitario e/o con Parte_1 regali/scontistica, come quella (documento n. 17) che si mostra al teste?
11°) VERO che Lei ha aiutato il sig. nell'attività di promozione di cui al capitolo n. 10 Parte_1 utilizzando la sua posta elettronica, stante che l Parte_1
ne era priva?
[...]
TESTE. Sig.ra , residente in [...] a Mirandola. Controparte_3
12°) VERO che dal dicembre 2009, l' Parte_1 [...]
iniziò ad utilizzare l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico del Parte_1 figlio del sig. , sig. Parte_1 CP_4
TESTE: sig. , residente in [...] a Mirandola. CP_4
Si chiede che venga ammessa una Consulenza Tecnica D'Ufficio volta ad accertare quale documentazione contabile e quali obblighi dichiarativi gravano sugli imprenditori agricoli ed in particolare qualora abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 7.000.
Si indica fin d'ora come consulente di parte il Dott. Persona_1
Con vittoria di spese e competenze. pagina 3 di 18 Con ogni e più ampia riserva istruttoria”.
Il convenuto PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, quale Commissario delegato per la ricostruzione post sisma 2012, così conclude:
“Si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni:
- sulla richiesta di tutela cautelare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in quanto non prevista nel rito ordinario avanti al Tribunale Civile;
- in via principale: accertare la correttezza delle valutazioni tecniche svolte da con Controparte_2 conseguente conferma della piena legittimità dei provvedimenti oggetto di censura e rigetto delle domande attoree;
- in subordine: limitare l'eventuale pronuncia di accoglimento delle pretese attoree al solo accertamento della spettanza del diritto al finanziamento, non essendo possibile una condanna al pagamento di un contributo pubblico in misura determinata “sulla domanda” di ammissione a finanziamento e non sulla base della rendicontazione offerta dal beneficiario in base agli interventi effettivamente realizzati;
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
La parte intervenuta osì conclude: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Signor Giudice
Designato, contrariis reiectis:
NEL MERITO:
1) Rigettare le domande tutte azionate dall'attrice Parte_1
per le ragioni tutte esposte in narrativa o le diverse ritenute d'ufficio e, per l'effetto, confermare
[...] il Decreto di revoca n. 707 del 22.05.2023 emesso dal Presidente della Regione Emilia-Romagna quale
Commissario Delegato con ogni conseguente statuizione.
Ci si oppone sin d'ora alle eventuali richieste istruttorie che dovessero essere formulate, in quanto non rilevanti ai fini della decisione, risultando il giudizio documentale.
Con ogni più ampia riserva di variare ed integrare conclusioni, atti e documenti nei termini concessi dal codice di rito.
Si richiamano i 15 documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. ritualmente notificata Parte_1
pagina 4 di 18 (d'ora in poi, per brevità, solo Parte_1 Parte_1
o l' ) conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il PRESIDENTE
[...] Parte_1
(d'ora in poi, solo il PRESIDENTE DELLA , in Controparte_5 CP_1 qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, a seguito della sentenza del TAR
Emilia-Romagna (R.G. 626/2023) n. 583/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
In particolare, richiamate le conclusioni formulate nel procedimento dinanzi al TAR in relazione al chiesto annullamento del decreto presidenziale n. 707 del 22 maggio 2023 di revoca totale del contributo concesso con decreto n. 262 dell'11 febbraio 2015 e contestuale recupero del contributo, nonché di ogni atto presupposto e conseguente (compreso il decreto n. 832 del 12 giugno 2023 di correzione dell'errore materiale nel decreto di revoca richiamato e compresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. N. CR05/04/2023.0002145U), deduceva:
- che, a seguito del sisma verificatosi in Emilia-Romagna nella primavera del 2012, Parte_1 aveva presentato sulla piattaforma domanda ai fini dell'assegnazione del contributo per la Pt_2 ricostruzione dell'immobile sito in Via Valli n. 250, ove svolgeva la propria attività professionale e di cui era usufruttuario per 1/2;
- che in data 11 febbraio 2015 era stato emesso il decreto n. 262 di concessione del contributo di €
815.268,84 (doc. 5);
- che con i decreti n. 2154 del 28 luglio 2017 e n. 2399 del 2 ottobre 2018 erano stati liquidati rispettivamente il contributo riferito al I SAL pari a € 302.971,95 e il contributo riferito al II SAL pari a
€ 215.379,20;
- che con domanda prot. CR-9796-2020 del 4 maggio 2020 essa istante aveva presentato la richiesta di erogazione del saldo;
- che, per un errore di fatturazione, con decreto n. 166 dell'8 febbraio 2021 era stata disposta la revoca parziale di € 15.545,78 del contributo concesso (doc. 6);
- che successivamente, con comunicazione del 25 novembre 2021 prot. CR-14879-2021, il procedimento era stato sospeso in conseguenza dell'ordinanza di convalida e del decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 e 322 ter c.p.p. emesso in data 23 novembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale di
Modena (doc. 7), in quanto al titolare , in concorso con e Parte_1 Controparte_6 [...]
, era contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Persona_2
pagina 5 di 18 (art. 640 bis c.p.), poiché con raggiri ed artifici avrebbe ottenuto il contributo post sisma dalla Regione
Emilia-Romagna finanziato con fondi comunitari per immobili asseritamente a servizio di attività produttive;
- che, di conseguenza, in data 5 aprile 2023 era stata inviata al la comunicazione di avvio del Parte_1 procedimento di revoca e in data 12 giugno 2023 era stato notificato il relativo provvedimento;
- che la revoca era fondata su alcune circostanze emerse dalla relazione per proposta di revoca di
CR-1764-2023 del 16 marzo 2023, secondo cui la documentazione prodotta per CP_2 dimostrare lo svolgimento dell'attività agricola e l'esistenza dell'azienda, da parte del titolare dell'impresa, alla data del sisma non era valida per i seguenti motivi: 1) in data 5 marzo 2008 era stata presentata domanda di cancellazione dell'Azienda agricola dal registro delle imprese tenuto dalla
Camera di Commercio di Modena con la motivazione: “cessazione di ogni attività dal 29.02.2008”; 2) la collegata partita IVA era rimasta attiva e a mezzo della stessa il titolare dell'impresa aveva svolto esclusivamente attività di consulenza amministrativa e non attività agricola;
3) la matricola INPS dichiarata in sede di domanda di concessione era inesistente;
4) i contributi previdenziali versati per il periodo 2009-2013 erano relativi all'attività di consulenza e non di coltivatore diretto o di azienda agricola;
5) il contratto di “compravendita di erbai in piedi”, recante data non certa del 29 aprile 2011, risultava stipulato con data ex post rispetto al sisma ed era falso;
- che le prime quattro contestazioni mosse vertevano su circostanze che l'Amministrazione aveva modo
– e quindi onere – di verificare facilmente in fase istruttoria;
- che, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla in base alla normativa di CP_1 riferimento (linee guida e L. 77/1997) l'iscrizione al registro delle imprese non è requisito di validità della domanda di contributo, di conseguenza la cancellazione dal registro della CCIAA era legittima, avendo un volume d'affari inferiore al tetto di legge e non precludeva il pieno titolo a presentare la domanda di contributo post sisma;
- che non corrispondeva al vero che il non avesse svolto attività agricola dal marzo 2008 Parte_1 all'aprile 2013, ma solo attività di consulenza amministrativa, posto che lo svolgimento dell'attività agricola era, anzi, dimostrato per tabulas;
- che, invero, continuando ininterrottamente l'attività, nel 2008 il aveva comunicato Parte_1 all'Agenzia delle Entrate lo svolgimento di una ulteriore attività (quella amministrativa) con codice
ATECO 702209, dichiarandola prevalente, che andava ad aggiungersi a quella da sempre esercitata legata al codice ATECO 01111140 (quella agricola) considerata secondaria;
pagina 6 di 18 - che, successivamente, non avendo svolto nemmeno un incarico di consulenza, il nell'anno Parte_1
2013 aveva nuovamente modificato il codice ATECO cancellando il 702209 e lasciando quello relativo alla coltivazione dei cereali;
- che trattandosi di microimpresa non sussisteva l'obbligo di iscrizione alla gestione INPS, in ogni caso essere esonerati dalla tenuta della contabilità non comportava e non provava l'inesistenza della microimpresa;
- che, di conseguenza, non solo la Pubblica Amministrazione non aveva svolto alcuna attività istruttoria, ma motivando la revoca era caduta in gravi errori e contraddizioni, con conseguenti vizi nel provvedimento impugnato;
- che a seguito dell'accesso agli atti, al fine di verificare l'attività istruttoria compiuta dalla per CP_1 decidere sulla revoca del contributo, il aveva preso atto del contenuto del verbale del nucleo Parte_1 di valutazione del 31 marzo 2023 e, in particolare, della circostanza che i membri della Commissione si erano attenuti alla comunicazione della Guardia di Finanza, senza esprimere diverse o ulteriori valutazioni;
così come era emerso dalla relazione per la proposta di revoca del 16 marzo 2023 di che la proposta di revoca era motivata unicamente con riferimento a fatti ritenuti falsi non CP_2 per accertamento diretto, ma per affermazioni contenute nelle indagini penali e – quindi – non ancora oggetto di un giudicato penale;
- che, quanto all'ultimo motivo indicato nel provvedimento impugnato, indipendentemente dalla genuinità o meno del documento, il medesimo era superfluo e, peraltro, non richiesto dalla p.a. al fine dell'accertamento del requisito di imprenditore agricolo, che poteva desumersi anche da altri documenti;
- che, in conclusione, la revoca del contributo era fondata sull'errata procedura istruttoria di che aveva travisato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinanza Controparte_2 commissariale per il rilascio del contributo.
L' concludeva, quindi, chiedendo, previa eventuale Controparte_7 disapplicazione del decreto n. 707 del 22 maggio 2023 di revoca totale del contributo concesso,
l'accertamento del proprio diritto al contributo concesso di cui al decreto con decreto n. 262 dell'11 febbraio 2015 per l'importo di € 799.582,20, e la conseguente condanna del PRESIDENTE DELLA
quale commissario alla ricostruzione post-sisma, al pagamento in suo favore del residuo CP_1 importo di € 296.776,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero al pagamento del diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese.
pagina 7 di 18 2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA, contestando la fondatezza della domanda proposta, della quale chiedeva il rigetto.
Il convenuto, in particolare, esponeva:
- che, a seguito dell'istruttoria formale svolta da , la struttura tecnica commissariale era CP_2 giunta ad una proposta di ammissione a contributo, per l'impresa individuale di , pari a Parte_1
€ 815.268,84 comprensiva di Iva;
- che con decreto n. 2154 del 28 luglio 2017 era stata erogata, a fronte della domanda di pagamento relativa al SAL 1, la somma di € 302.971,95 e con decreto n. 2399 del 2 ottobre 2018, a fronte della domanda di pagamento relativa al SAL 2, la somma di € 215.379,20;
- che a seguito delle domande di pagamento a saldo, caricate dall' sul sistema Parte_1
, erano stati svolti i previsti sopralluoghi;
Pt_2
- che in data 20 novembre 2020 era stato comunicato al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca parziale del contributo concesso (doc. 30), motivato da incongruenze ed irregolarità riscontrate nelle fatture di rendicontazione dell'intervento e, quindi, con decreto n. 166 dell'8 febbraio 2021 si era proceduto con revoca parziale e contestuale recupero del contributo erogato per un totale di €
15.545,78 (doc. 33);
- che successivamente, in considerazione dell'ordinanza di convalida e decreto di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. del Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG. N. 5336/2021, era stato sospeso il procedimento di erogazione;
- che, alla luce degli esiti dell'indagine della Guardia di Finanza, aveva provveduto a CP_2 riesaminare la domanda di concessione del contributo ed era emerso che, diversamente da quanto dichiarato in sede di accesso: 1) , con partita IVA era cessata Parte_1 P.IVA_1 al momento del sisma;
2) la predetta partita IVA era rimasta attiva per il periodo dall'1 marzo 2008 al
30 aprile 2013, ma con tale partita IVA aveva svolto esclusivamente attività di Parte_1 consulenza (con codice ATECO 70.22.09) e non attività agricola;
3) la matricola INPS dichiarata in sede di domanda di concessione 00110101475 era risultata inesistente;
4) i contributi previdenziali versati per il periodo 2009-2013 erano relativi ad attività di consulenza e non di coltivatore diretto o di azienda agricola;
5) il contratto di “compravendita di erbai in piedi”, recante la data non certa del 29 aprile 2011, era stato stipulato ex post rispetto al sisma ed era falso;
pagina 8 di 18 - che l'attività di revisione dell'istruttoria si era conclusa con la revoca totale del contributo (con decreto n. 707 del 22 maggio 2023, poi parzialmente rettificato, per mero errore materiale, con decreto
832/2023), in quanto il beneficiario risultava aver prodotto documentazione falsa per attestare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1 e all'allegato 1 dell'ordinanza n. 57/2012.
2.1
In diritto, il PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA rinviava alle relazioni tecniche depositate dall'amministrazione commissariale e riportava il quadro normativo di riferimento nella materia, evidenziando come, alla luce delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 57/2012 e dei requisiti ivi sanciti per la concessione dei contributi post sisma, la falsità delle dichiarazioni fornite rendeva necessaria l'adozione del provvedimento di revoca.
Precisava, poi, che non sussisteva alcun obbligo a carico dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dal beneficiario, anzi, la pretesa di controparte di andare indenne dalle conseguenze delle proprie false dichiarazioni, in virtù di tale presunto onere, era infondata e contraria alla buona fede e allo spirito di leale collaborazione nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
Nel merito, il PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA richiamava nuovamente le circostanze emerse a seguito della relazione di e concludeva evidenziando che l'impresa CP_2 attrice non possedeva i requisiti previsti dall'ordinanza commissariale per l'ottenimento dei finanziamenti previsti per la riattivazione delle attività produttive, di conseguenza il beneficio pubblico richiesto non poteva essere concesso.
Inoltre, la richiesta di sospensiva, reiterata in modo identico a quella contenuta nel ricorso al TAR, era inammissibile o comunque improcedibile, in quanto non prevista nel rito ordinario.
Concludeva, quindi, chiedendo, quanto alla richiesta di tutela cautelare, che ne venisse dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità e, nel merito, il rigetto delle domande dell'attrice, previo accertamento della correttezza delle valutazioni tecniche svolte da con conseguente Controparte_2 conferma della piena legittimità dei provvedimenti oggetto di censura. In subordine, chiedeva limitarsi l'eventuale pronuncia di accoglimento delle pretese dell'attrice al solo accertamento della spettanza del diritto al finanziamento, non essendo possibile una condanna al pagamento di un contributo pubblico in misura determinata “sulla domanda” di ammissione a finanziamento e non sulla base della rendicontazione offerta dal beneficiario in base agli interventi effettivamente realizzati. Con vittoria di spese.
pagina 9 di 18 3.
Interveniva autonomamente nel giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 ex art. 267 c.p.c., per sostenere la legittimità del decreto di revoca emesso dal PRESIDENTE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA e per ottenere il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice.
In particolare, ricostruendo, preliminarmente, l'assetto organizzativo dell'iter di concessione del contributo in questione, esponeva che, in base al proprio ruolo, non aveva partecipato ai momenti decisionali, né nell'ambito dell'istruttoria che aveva portato al rilascio del contributo originario, né tantomeno in sede di revoca;
che il provvedimento di revoca era legittimo, poiché la documentazione prodotta per dimostrare lo svolgimento dell'attività agricola e l'esistenza dell'azienda, da parte di
, alla data del sisma, non era valida, com'era emerso all'esito degli accertamenti svolti Parte_1 dagli organi di polizia giudiziaria;
che il difetto dei requisiti richiesti per accedere al contributo era documentato per tabulas dalle risultanze della visura camerale ordinaria del 9 luglio 2021 (doc. 14) e della visura storica del 9 novembre 2022 (doc. 15), da cui risultava che la data della comunicazione unica per la nascita d'impresa era riferita all'8 gennaio 2013 ed era quindi successiva alle date del sisma (20-29 maggio 2012); che, in conclusione, l'adozione del provvedimento di revoca era atto necessitato una volta constatata l'insussistenza dei necessari requisiti, cui il PRESIDENTE DELLA
REGIONE, nella sua qualità di Commissario delegato, non poteva sottrarsi, proprio al fine assicurare l'effettività dell'utilizzo dei fondi pubblici erogati per tale finalità.
L'intervenuta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice, con conseguente conferma del decreto di revoca n. 707/2023.
4.
Alla prima udienza del 18 settembre 2024, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attrice, veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Dopo un rinvio, all'udienza del 17 ottobre 2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
5.
Preliminarmente – pur non costituendo oggetto di specifica contestazione delle parti (ma essendo stato il presente giudizio promosso con comparsa in riassunzione a seguito della sentenza n. 583/2023 del
TAR dell'Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2023) – va ribadita la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande proposte dall'attrice , in Parte_1 pagina 10 di 18 persona del titolare tese all'accertamento del diritto di quest'ultima al contributo Parte_1
(già) concesso con Decreto n. 262 dell'11 febbraio 2015 (come rideterminato con Decreto n. 166 dell'8 febbraio 2021) per l'importo di complessivi € 799.582,20, poi revocato con decreto n. 707 del 22 maggio 2023 del PRESIDENTE DELLA REGIONE, in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012, ed alla conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'ulteriore importo di € 296.776,83 (dato dalla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di contributo, per complessivi € 502.805,37, e l'importo originariamente riconosciuto e poi revocato in forza della citata delibera).
5.1
Ed invero, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti
Cass. Sez. Un. 13492/2021), “la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass.,
Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25578)”, sicché, ai “fini della soluzione della questione di giurisdizione, devono prendersi in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione”.
Orbene, come detto, nella specie l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la tutela della propria situazione soggettiva, ossia del suo diritto al mantenimento del contributo, già ricevuto, ed al residuo contributo non ancora corrisposto (diritto del quale chiede l'accertamento): situazione soggettiva che sarebbe definitivamente pregiudicata dal provvedimento di revoca del contributo.
Ne consegue, sulla base del petitum sostanziale, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, come peraltro rilevato dal TAR nella sentenza con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria.
6.
Tanto premesso, va, in fatto, osservato che, secondo quanto evidenziato dalla stessa attrice nella comparsa in riassunzione, – quale titolare dell' in Parte_1 Parte_1
pagina 11 di 18 questione – aveva presentato, in qualità di usufruttuario, per metà, dell'immobile sito in via Valli 250 che era stato danneggiato e nel quale svolgeva la sua attività al momento del sisma, una domanda di contributo sulla : domanda validata in data 12 aprile 2014 e in relazione alla quale, Parte_3 in data 11 febbraio 2015, era stato emesso il decreto n. 262 di concessione del contributo
(originariamente per complessivi € 815.268,84)
In seguito, erano stati emessi i decreti n. 2154 del 28 luglio 2017 e n. 2399 del 2 ottobre 2018 con i quali erano stati liquidati rispettivamente il contributo riferito al I SAL, pari ad € 302.971,95, ed il contributo riferito al II SAL, pari ad € 215.379,20.
Con domanda del 4 maggio 2020, sempre tramite il professionista incaricato, il aveva Parte_1 presentato la richiesta di erogazione del saldo.
Il procedimento era stato successivamente sospeso, con comunicazione del 25 novembre 2021, in conseguenza dell'ordinanza di convalida del decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi degli artt.
321, 322 ter c.p.c. (nel proc. pen. 5336/21 RG NR), in data 23 novembre 2021 dal GIP del Tribunale di
Modena.
I motivi a fondamento della revoca del contributo sono desumibili dal decreto di revoca n. 707 del 22 maggio 2023, il quale, in via preliminare, richiama la “Comunicazione esiti attività delegata” del 21 febbraio 2023 del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Modena – Gruppo tutela finanza pubblica
Sezione tutela spesa pubblica, laddove in essa si dava atto che “al termine degli approfondimenti effettuati, i cui esiti venivano compendiati nell'annotazione di polizia giudiziaria nr. 102500/2022 del
29.03.2022, emergeva che il titolare dell'impresa, firmatario della pratica assunta al protocollo n. CR
15958 2014 ed inserita nell'applicativo , aveva presentato documentazione falsa ed Pt_2 artatamente creata al fine di ottenere fraudolentemente il contributo concessogli ( cfr. decreto di cui al doc. 1 di parte attrice); ed evidenzia, poi, il contenuto della relazione per proposta di revoca di del 16 marzo 2023 (caricata su ), nella quale si pongono in rilievo le CP_2 Parte_3 seguenti circostanze (sulle quali si fonda la valutazione di invalidità della documentazione “prodotta per dimostrare lo svolgimento dell'attività agricola e l'esistenza dell'azienda, da parte del titolare dell'impresa, alla data del sisma”):
- la presentazione in data 5 marzo 2008 di domanda di cancellazione dell' dal Parte_1 registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Modena con motivazione: “cessazione di ogni attività dal 29.02.2008”;
- il fatto che la partita IVA del imaneva attiva e con la stessa, nel periodo dall'1 marzo Parte_1
pagina 12 di 18 2008 al 30 aprile 2013, il titolare dell'impresa aveva svolto esclusivamente attività di consulenza amministrativa e non attività agricola;
- il fatto che la matricola INPS dichiarata in domanda di concessione era inesistente;
- il fatto che i contributi previdenziali versati per il periodo 2009-2013 erano relativi all'attività di consulenza e non di coltivatore diretto o di azienda agricola;
- il fatto che il contratto di “compravendita di erbai in piedi” recante data non certa del 29 aprile 2011 era stato stipulato ex post, rispetto alla data del sisma, ed era falso.
Sulla base di tali elementi nel decreto si rilevava che l' , non avendo svolto attività agricola Pt_1 nel periodo dal 6 marzo 2008 al 9 gennaio 2013, non possedeva i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1 e all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 57 del 2012 e successive modifiche.
6.1
In particolare, l'art. 1, commi 1 e 3, della citata Ordinanza così dispone: “Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni delle Province di Bologna, Modena,
Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio
2012 così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrato dall'art. 67 septies del Decreto
Legge 22 giugno n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012)” (comma 1); “(possono) altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento o detengano la titolarità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all'art. 2, comma 2 lettere b), c) e d), sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma” (comma 3).
I successivi commi 5 e 6, inoltre, prevedono che “(tutti) i beneficiari devono possedere, al momento della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 “Requisiti di ammissibilità” della presente Ordinanza” pagina 13 di 18 (comma 5) e che le “imprese beneficiarie devono, inoltre, essere attive e non devono essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e richiamate all'Allegato 1” (comma 6).
A sua volta, l'Allegato 1 di tale Ordinanza, oltre a disciplinare specificamente i requisiti di ammissibilità per il riconoscimento del contributo, ribadisce che le imprese devono essere “attive”.
6.2
Orbene, alla luce dell'istruttoria (documentale) svolta non può ritenersi dimostrato lo svolgimento, da parte dell' attrice, di attività agricola al momento del verificarsi del sisma nell'anno 2012, Pt_1 presupposto necessario per il (chiesto) riconoscimento del contributo (oggetto di revoca).
Ed invero, come risultante dalla documentazione prodotta dalle parti (oltre che dagli accertamenti specificamente richiamati, nel contenuto, nell'ordinanza del GIP di Modena che ha convalidato il sequestro preventivo), l'impresa individuale del e di ), svolgente attività Parte_1 Persona_3 agricola, era stata cancellata dal Registro delle imprese su domanda, in data 6 marzo 2008, con la seguente specifica motivazione: “cessazione di ogni attività” e con l'indicazione della data di cessazione al 29 febbraio 2008 (cfr. doc. 8 prodotto dalla stessa attrice).
In seguito, sempre secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta, l'impresa individuale – questa volta con la denominazione Parte_4
– aveva nuovamente chiesto l'iscrizione al Registro delle imprese (Sezione speciale imprese
[...] agricole) nell'anno 2020 (e segnatamente il 30 gennaio 2020: cfr. visura prodotta dal terzo intervenuto): dall'esame della stessa visura camerale emerge, peraltro, quale data di inizio dell'attività di impresa quella dell'8 gennaio 2013, e quindi una data senza dubbio successiva al sisma.
E sono proprio tali elementi che privano di rilievo il fatto – evidenziato dall'attrice – che l'iscrizione al
Registro delle imprese non fosse obbligatoria per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del DPR
633/1972 (fra i quali rientrerebbe il ciò che assume rilievo, nella specie, sono infatti le Parte_1 motivazioni della precedente cancellazione dal Registro delle imprese e la successiva richiesta di iscrizione con dichiarazione di inizio di attività dall'anno 2013. Il che mina l'affermazione dell'attrice secondo cui l' (della quale era titolare il svolgeva attività Parte_1 Parte_1 agricola nel periodo considerato, ossia dall'anno 2008 all'anno 2013.
D'altro canto, dalla stessa documentazione prodotta dal a seguito delle richieste di Parte_1 integrazione formulate nel corso dell'attività istruttoria ai fini del riconoscimento del contributo (cfr. doc. 13 di parte attrice) e prodotta anche nel presente giudizio non risultano elementi comprovanti lo pagina 14 di 18 svolgimento al momento del sisma o nei 36 mesi antecedenti di attività agricola da parte dell' stessa. Pt_1
Se è vero, infatti, che tra la documentazione presa in esame al fine di accertare lo svolgimento dell'attività agricola nel periodo antecedente al sisma (e prodotta proprio dal vi sono i Parte_1 documenti relativi all'acquisto di pollame e documentazione medico-veterinaria, è altrettanto vero che dall'esame di tale documentazione (cfr. doc. 11 di parte attrice) risulta che, mentre i primi documenti
(relativi all'acquisto di polli) intestati effettivamente a risalgono all'anno 2006 (e Parte_1 sono, quindi, antecedenti all'epoca del sisma e altresì ai 36 mesi precedenti), gli ulteriori documenti
(acquisto 5 polli e prescrizione medico-veterinaria) risalenti all'anno 2009 e all'anno 2011 risultano intestati non già a titolare dell' , ma a persona diversa Parte_1 Parte_1
(ossia a , e come tali sono del tutto inidonei a comprovare lo svolgimento, da parte CP_4 dell'attrice, di attività agricola. Con la precisazione che l'ulteriore documento del medico-veterinario prodotto in occasione della richiesta di integrazione di documento (cfr. doc. 14a di parte convenuta) risale all'anno 2013 e, quindi, ad epoca successiva al sisma del 2012, mentre il documento della relativa all'attività agricola (cfr. citato doc. 14a) è di Parte_5 gran lunga risalente nel tempo (anno 1994).
D'altronde, anche il modulo di registrazione di attività di allevamento presentato all' Modena Pt_6
– con la quale il chiedeva di essere registrato con attribuzione di numero di codice Parte_1 aziendale – risale non già al 2012 (o ad epoca antecedente nell'arco di 36 mesi) ma all'8 gennaio 2013,
e quindi ad epoca successiva al sisma (cfr. doc. 20 di parte convenuta).
6.3
Dall'ordinanza di convalida del sequestro preventivo, emessa dal GIP di Modena e prodotta in giudizio dall'intervenuta , emergono, poi, ulteriori elementi di particolare rilievo ai fini che qui CP_2 interessano.
Al riguardo, occorre, peraltro, premettere che, conformemente al condivisibile orientamento della
Suprema Corte, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale” (cfr. Cass. 1593/2017 quanto, tra l'altro, alle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali).
Sul punto la Corte di Cassazione ha, anche di recente, ribadito che la “prova formata nel procedimento
pagina 15 di 18 penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale)” (cfr. in massima Cass. 5947/2023).
Gli accertamenti della p.g. avevano consentito di accertare, per quanto si legge nell'ordinanza di convalida del GIP di Modena, sia che l' risultava Parte_1 inserita nell'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna solo in data 24 ottobre
2013 (e, quindi, in epoca successiva al sisma del 2012) sia che nella domanda di concessione del contributo vi era l'indicazione del fatto che l' risultava iscritta all'INPS di Parte_1
Modena con matricola azienda n. 00110101475: dai riscontri effettuati dai medesimi agenti di p.g. tramite la banca dati non risultava, tuttavia, alcuna azienda collegata con tale matricola, CP_8 così come avevano dato esito negativo “le ricerche effettuate con la P.Iva e con la P.Iva P.IVA_1
” (riferibili al cfr. pagg. 7 e dell'ordinanza). Inoltre da tali accertamenti P.IVA_4 Parte_1
(riportati nell'ordinanza) risultava che gli “unici contributi versati erano quelli personali di relativi alla sua posizione di “lavoro dipendente” della SOC.COOP C.P.L. Parte_1
CONCORDIA POS IZ (sino al 30.06.2006) e relativi alla sua posizione di “Attività professionale” dall'anno 2009 all'anno 2013” (cfr. pag. 7).
Elemento, questo, certamente rilevante e non inficiato, nel suo significato probatorio, dai rilievi difensivi dell'attrice, secondo cui l'impresa non aveva l'obbligo di iscrizione alla Parte_1 gestione INPS e non era tenuta agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, posto che, a norma dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, “sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue”.
Ed invero, contrariamente a quanto evidenziato dall'attrice, il on era coltivatore diretto Parte_1 ma imprenditore agricolo, e pertanto non era a lui applicabile la predetta normativa.
In ogni caso, ciò che assume rilievo è la circostanza – evidenziata anche in sede di ordinanza – che la matricola in questione non risulta riferibile all'DA . Pt_1
Altrettanto significativa – sempre per i fini che qui interessano e quindi sotto il profilo dell'effettivo esercizio o meno di attività agricola da parte dell' – è l'ulteriore circostanza (richiamata Pt_1 anche a pag. 7 dell'ordinanza del GIP di Modena) posta in rilievo nel decreto di sequestro preventivo pagina 16 di 18 d'urgenza e richiesta di convalida ed emissione di nuovo sequestro del PM di Modena, ossia la formazione di documentazione falsa “artatamente creata” per dimostrare l'esistenza di un'attività agricola nel periodo 2011-2014: nel provvedimento (prodotto da parte intervenuta INVITALIA) si legge che “veniva stipulato ex post un falso “contratto di compravendita di erbai in piedi”, recante data non certa del 29.04.2011”, in relazione al quale, sentiti a sommarie informazioni dalla p.g. i rappresentanti legali dell'azienda che aveva concluso il contratto di compravendita di “erbai in piedi” con il e la era emerso che lo stesso era stato concluso sicuramente in data Parte_1 Tes_5 successiva al sisma del 2012 ed era altresì emerso che nessun acquisto era mai avvenuto (cfr. pagg. 19-
22 della richiesta prodotta da con la comparsa di costituzione e risposta). CP_2
Né, infine, valgono, in contrario, le fotografie prodotte dall'attrice (con la seconda memoria ex art. 171ter c.p.c.), di per sé prive di certa collocazione temporale;
e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine all'idoneità della predetta documentazione fotografica a dimostrare lo svolgimento dell'attività agricola da parte del titolare (e non di altri). Parte_1
6.4
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni – non essendo oggetto di valutazione in questa sede la legittimità del provvedimento di revoca (se non sotto il profilo della verifica dei presupposti per la sua eventuale disapplicazione) – la domanda attrice tesa all'accertamento del suo diritto al contributo concesso (ed alla conseguente condanna del convenuto al pagamento del saldo) appare infondata, in difetto di sussistenza, per le ragioni sopra illustrate, dei necessari requisiti al momento del sisma.
Con la precisazione, quanto al richiamo all'art. 21-nonies della legge 241 del 1990, operato dall'attrice, che la citata disposizione si riferisce, all'evidenza, all'annullamento in autotutela;
e ciò senza considerare, in ogni caso, la previsione di cui all'art. 75 del DPR 445/2000, in relazione alla quale, per la valutazione di decadenza dai benefici, si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante: non sarebbe altrimenti spiegabile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, conformemente al condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, “in base all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione in merito all'elemento soggettivo del dichiarante”, posto che la “disposizione di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso” e che “l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) può essere rilevante sotto altri profili, quale la verifica della pagina 17 di 18 sussistenza di un eventuale reato, ma non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione” (cfr. Cass. 18719/2016).
Né le istanze istruttorie – riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice – appaiono ammissibili per le ragioni già esposte nell'ordinanza in data 18 settembre 2024, che va in questa sede integralmente richiamata, dovendosi altresì ribadire la formulazione generica che, comunque, caratterizza i capitoli dedotti;
mentre, quanto alla richiesta di c.t.u., la stessa, con il quesito indicato, oltre che superflua, appare tesa a far esprimere valutazioni giuridiche non demandabili al c.t.u..
In conclusione, la domanda proposta va rigettata.
7.
Le spese processuali, sia nel rapporto processuale con il convenuto che nel rapporto processuale con il terzo intervenuto ad adiuvandum, seguono la soccombenza e vanno liquidate – valutati i parametri medi quanto alle fasi di studio e introduttiva per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €
260.001 ad € 520.000, con la riduzione, quanto alle altre fasi, per la limitata entità dell'attività svolta e l'assenza di qualsiasi attività istruttoria, relativamente alla posizione del convenuto, e con la riduzione dei parametri medi per tutte le fasi, relativamente all'intervenuto, considerata la natura dell'intervento – in complessivi € 14.170,00 per compensi, quanto al convenuto Controparte_9
, e in complessivi € 11.229,00 per compensi, quanto al terzo intervenuto
[...] oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come e se dovuti per legge. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice , in Parte_1 persona del titolare Parte_1
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto e del terzo intervento, delle spese processuali che liquida, quanto al convenuto Controparte_9
quale Commissario delegato per la ricostruzione post sisma 2012, in complessivi €
[...]
14.170,00 per compensi e, quanto al terzo intervenuto in complessivi € 11.229,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come e se dovuti per legge.
Bologna, così deciso il 17 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da:
( ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ROLI PATRIZIA e dell'Avv. PIGNATTI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIALE CADUTI IN GUERRA 35 41121 MODENA presso lo studio dell'Avv. Patrizia
RO
ATTRICE contro
PRESIDENTE QUALE COMMISSARIO DELEGATO PER Controparte_1
LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012 ( ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in VIA
TESTONI 6 40123 BOLOGNA
CONVENUTO
e con l'intervento del terzo
( ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDI BUFFARINI GUIDO, CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in VIA PO 24 00198 ROMA
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: Accertamento diritto a contributo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, previa
pagina 1 di 18 eventuale disapplicazione del Decreto n. 707 del 22/5/2023 a firma del Presidente dott. Stefano
Bonacini in qualità di commissario delegato, di revoca totale del contributo concesso con Decreto n.
262 del 11/02/2015 e notificato in data 12/6/2023, nonché di ogni atto presupposto e conseguente;
NEL MERITO
· accertare e dichiarare il diritto dell' Parte_1
, PI e CF , con sede legale in Via Valli 250,
[...] P.IVA_1 C.F._1
Mirandola (MO), in persona del legale rappresentante , al contributo concesso di Parte_1 cui al decreto con Decreto n. 262 del 11/02/2015 (così come rideterminato con Decreto n. 166 del
08/02/2021 - Prot. n. CR-15958-2014 del 06/05/2014) a firma del Presidente Controparte_1 quale commissario delegato ricostruzione post sisma 2012, per un importo quindi di 799.582,20 (pari ad euro 815.268,84-15.545,78-140,86);
· conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della in qualità di Controparte_1
Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma 2012 al pagamento — in favore di
[...]
, PI e CF Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), in persona del legale C.F._1 rappresentante , di euro 296.776,83 (pari a euro 799.582,20 – euro 502.805,37) Parte_1 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede quindi l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1°) VERO che Lei svolge l'attività di veterinario in Mirandola;
2°) VERO che dal 1990 ad oggi Lei ha svolto attività di consulenza per il sig. Parte_1 relativamente agli animali, prevalentemente avicoli, nella sede di Mirandola, Via Valli 250;
3°) VERO che Lei provvedeva, oltre alle prescrizioni in caso di malattia, anche alla vaccinazione del bestiame?
4°) DICA il teste se riconosce il documento n. 16) come proprio e relativo al bestiame del sig.
[...]
Parte_1
TESTE: dott. , con studio in Via F. Montanari 40, Mirandola (MO). Testimone_1
5°) VERO che all'interno dell' Parte_1 Parte_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), il titolare praticava l'autoriproduzione
[...] degli animali (ovicoli), tant'è che faceva uso di una incubatrice di grosse dimensioni che poteva contenere fino a 500 uova?
TESTI: dott. : sig. , residente in [...] Mirandola. Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 18 6°) RICONOSCE il teste, l'incubatrice di cui al capitolo precedente, in quella nelle immagini fotografiche (documenti n. 18 e 19)?
TESTI: dott. : sig. , residente in [...] Mirandola. Testimone_1 Testimone_2
7°) VERO che Lei nell'anno 2012 e in quelli immediatamente precedenti ha svolto per conto del sig.
titolare della Parte_1 Parte_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), attività di fresatura e semina della terra?
[...]
TESTE: sig. residente in [...] Sermide-Felonica (MN) Testimone_3
8°) VERO che Lei nell'anno 2012 e in quelli immediatamente precedenti ha venduto al sig.
titolare della Parte_1 Parte_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), dei pulcini e mangime per avicoli?
[...]
TESTE: sig. residente in [...], Mirandola (MN) Testimone_4
9°) VERO che Lei nell'anno 2012 e in quelli immediatamente precedenti ha acquistato dal sig.
titolare della Parte_1 Parte_1
, con sede legale in Via Valli 250, Mirandola (MO), pollame, uova e verdure?
[...]
TESTI: sig. , residente a [...] San Prospero (MO); sig.ra Testimone_5 Tes_6
residente in [...] Poggio Rusco (MN); sig. , residente in [...]
[...] Testimone_7
Buffagni, 24 Concordia sulla Secchia (MO); sig. . Testimone_2
10°) VERO che in talune occasioni (per esempio compleanni) della
[...]
, inviava ai propri clienti materiale pubblicitario e/o con Parte_1 regali/scontistica, come quella (documento n. 17) che si mostra al teste?
11°) VERO che Lei ha aiutato il sig. nell'attività di promozione di cui al capitolo n. 10 Parte_1 utilizzando la sua posta elettronica, stante che l Parte_1
ne era priva?
[...]
TESTE. Sig.ra , residente in [...] a Mirandola. Controparte_3
12°) VERO che dal dicembre 2009, l' Parte_1 [...]
iniziò ad utilizzare l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico del Parte_1 figlio del sig. , sig. Parte_1 CP_4
TESTE: sig. , residente in [...] a Mirandola. CP_4
Si chiede che venga ammessa una Consulenza Tecnica D'Ufficio volta ad accertare quale documentazione contabile e quali obblighi dichiarativi gravano sugli imprenditori agricoli ed in particolare qualora abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 7.000.
Si indica fin d'ora come consulente di parte il Dott. Persona_1
Con vittoria di spese e competenze. pagina 3 di 18 Con ogni e più ampia riserva istruttoria”.
Il convenuto PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, quale Commissario delegato per la ricostruzione post sisma 2012, così conclude:
“Si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni:
- sulla richiesta di tutela cautelare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in quanto non prevista nel rito ordinario avanti al Tribunale Civile;
- in via principale: accertare la correttezza delle valutazioni tecniche svolte da con Controparte_2 conseguente conferma della piena legittimità dei provvedimenti oggetto di censura e rigetto delle domande attoree;
- in subordine: limitare l'eventuale pronuncia di accoglimento delle pretese attoree al solo accertamento della spettanza del diritto al finanziamento, non essendo possibile una condanna al pagamento di un contributo pubblico in misura determinata “sulla domanda” di ammissione a finanziamento e non sulla base della rendicontazione offerta dal beneficiario in base agli interventi effettivamente realizzati;
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
La parte intervenuta osì conclude: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Signor Giudice
Designato, contrariis reiectis:
NEL MERITO:
1) Rigettare le domande tutte azionate dall'attrice Parte_1
per le ragioni tutte esposte in narrativa o le diverse ritenute d'ufficio e, per l'effetto, confermare
[...] il Decreto di revoca n. 707 del 22.05.2023 emesso dal Presidente della Regione Emilia-Romagna quale
Commissario Delegato con ogni conseguente statuizione.
Ci si oppone sin d'ora alle eventuali richieste istruttorie che dovessero essere formulate, in quanto non rilevanti ai fini della decisione, risultando il giudizio documentale.
Con ogni più ampia riserva di variare ed integrare conclusioni, atti e documenti nei termini concessi dal codice di rito.
Si richiamano i 15 documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. ritualmente notificata Parte_1
pagina 4 di 18 (d'ora in poi, per brevità, solo Parte_1 Parte_1
o l' ) conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il PRESIDENTE
[...] Parte_1
(d'ora in poi, solo il PRESIDENTE DELLA , in Controparte_5 CP_1 qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, a seguito della sentenza del TAR
Emilia-Romagna (R.G. 626/2023) n. 583/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
In particolare, richiamate le conclusioni formulate nel procedimento dinanzi al TAR in relazione al chiesto annullamento del decreto presidenziale n. 707 del 22 maggio 2023 di revoca totale del contributo concesso con decreto n. 262 dell'11 febbraio 2015 e contestuale recupero del contributo, nonché di ogni atto presupposto e conseguente (compreso il decreto n. 832 del 12 giugno 2023 di correzione dell'errore materiale nel decreto di revoca richiamato e compresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. N. CR05/04/2023.0002145U), deduceva:
- che, a seguito del sisma verificatosi in Emilia-Romagna nella primavera del 2012, Parte_1 aveva presentato sulla piattaforma domanda ai fini dell'assegnazione del contributo per la Pt_2 ricostruzione dell'immobile sito in Via Valli n. 250, ove svolgeva la propria attività professionale e di cui era usufruttuario per 1/2;
- che in data 11 febbraio 2015 era stato emesso il decreto n. 262 di concessione del contributo di €
815.268,84 (doc. 5);
- che con i decreti n. 2154 del 28 luglio 2017 e n. 2399 del 2 ottobre 2018 erano stati liquidati rispettivamente il contributo riferito al I SAL pari a € 302.971,95 e il contributo riferito al II SAL pari a
€ 215.379,20;
- che con domanda prot. CR-9796-2020 del 4 maggio 2020 essa istante aveva presentato la richiesta di erogazione del saldo;
- che, per un errore di fatturazione, con decreto n. 166 dell'8 febbraio 2021 era stata disposta la revoca parziale di € 15.545,78 del contributo concesso (doc. 6);
- che successivamente, con comunicazione del 25 novembre 2021 prot. CR-14879-2021, il procedimento era stato sospeso in conseguenza dell'ordinanza di convalida e del decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 e 322 ter c.p.p. emesso in data 23 novembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale di
Modena (doc. 7), in quanto al titolare , in concorso con e Parte_1 Controparte_6 [...]
, era contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Persona_2
pagina 5 di 18 (art. 640 bis c.p.), poiché con raggiri ed artifici avrebbe ottenuto il contributo post sisma dalla Regione
Emilia-Romagna finanziato con fondi comunitari per immobili asseritamente a servizio di attività produttive;
- che, di conseguenza, in data 5 aprile 2023 era stata inviata al la comunicazione di avvio del Parte_1 procedimento di revoca e in data 12 giugno 2023 era stato notificato il relativo provvedimento;
- che la revoca era fondata su alcune circostanze emerse dalla relazione per proposta di revoca di
CR-1764-2023 del 16 marzo 2023, secondo cui la documentazione prodotta per CP_2 dimostrare lo svolgimento dell'attività agricola e l'esistenza dell'azienda, da parte del titolare dell'impresa, alla data del sisma non era valida per i seguenti motivi: 1) in data 5 marzo 2008 era stata presentata domanda di cancellazione dell'Azienda agricola dal registro delle imprese tenuto dalla
Camera di Commercio di Modena con la motivazione: “cessazione di ogni attività dal 29.02.2008”; 2) la collegata partita IVA era rimasta attiva e a mezzo della stessa il titolare dell'impresa aveva svolto esclusivamente attività di consulenza amministrativa e non attività agricola;
3) la matricola INPS dichiarata in sede di domanda di concessione era inesistente;
4) i contributi previdenziali versati per il periodo 2009-2013 erano relativi all'attività di consulenza e non di coltivatore diretto o di azienda agricola;
5) il contratto di “compravendita di erbai in piedi”, recante data non certa del 29 aprile 2011, risultava stipulato con data ex post rispetto al sisma ed era falso;
- che le prime quattro contestazioni mosse vertevano su circostanze che l'Amministrazione aveva modo
– e quindi onere – di verificare facilmente in fase istruttoria;
- che, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla in base alla normativa di CP_1 riferimento (linee guida e L. 77/1997) l'iscrizione al registro delle imprese non è requisito di validità della domanda di contributo, di conseguenza la cancellazione dal registro della CCIAA era legittima, avendo un volume d'affari inferiore al tetto di legge e non precludeva il pieno titolo a presentare la domanda di contributo post sisma;
- che non corrispondeva al vero che il non avesse svolto attività agricola dal marzo 2008 Parte_1 all'aprile 2013, ma solo attività di consulenza amministrativa, posto che lo svolgimento dell'attività agricola era, anzi, dimostrato per tabulas;
- che, invero, continuando ininterrottamente l'attività, nel 2008 il aveva comunicato Parte_1 all'Agenzia delle Entrate lo svolgimento di una ulteriore attività (quella amministrativa) con codice
ATECO 702209, dichiarandola prevalente, che andava ad aggiungersi a quella da sempre esercitata legata al codice ATECO 01111140 (quella agricola) considerata secondaria;
pagina 6 di 18 - che, successivamente, non avendo svolto nemmeno un incarico di consulenza, il nell'anno Parte_1
2013 aveva nuovamente modificato il codice ATECO cancellando il 702209 e lasciando quello relativo alla coltivazione dei cereali;
- che trattandosi di microimpresa non sussisteva l'obbligo di iscrizione alla gestione INPS, in ogni caso essere esonerati dalla tenuta della contabilità non comportava e non provava l'inesistenza della microimpresa;
- che, di conseguenza, non solo la Pubblica Amministrazione non aveva svolto alcuna attività istruttoria, ma motivando la revoca era caduta in gravi errori e contraddizioni, con conseguenti vizi nel provvedimento impugnato;
- che a seguito dell'accesso agli atti, al fine di verificare l'attività istruttoria compiuta dalla per CP_1 decidere sulla revoca del contributo, il aveva preso atto del contenuto del verbale del nucleo Parte_1 di valutazione del 31 marzo 2023 e, in particolare, della circostanza che i membri della Commissione si erano attenuti alla comunicazione della Guardia di Finanza, senza esprimere diverse o ulteriori valutazioni;
così come era emerso dalla relazione per la proposta di revoca del 16 marzo 2023 di che la proposta di revoca era motivata unicamente con riferimento a fatti ritenuti falsi non CP_2 per accertamento diretto, ma per affermazioni contenute nelle indagini penali e – quindi – non ancora oggetto di un giudicato penale;
- che, quanto all'ultimo motivo indicato nel provvedimento impugnato, indipendentemente dalla genuinità o meno del documento, il medesimo era superfluo e, peraltro, non richiesto dalla p.a. al fine dell'accertamento del requisito di imprenditore agricolo, che poteva desumersi anche da altri documenti;
- che, in conclusione, la revoca del contributo era fondata sull'errata procedura istruttoria di che aveva travisato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinanza Controparte_2 commissariale per il rilascio del contributo.
L' concludeva, quindi, chiedendo, previa eventuale Controparte_7 disapplicazione del decreto n. 707 del 22 maggio 2023 di revoca totale del contributo concesso,
l'accertamento del proprio diritto al contributo concesso di cui al decreto con decreto n. 262 dell'11 febbraio 2015 per l'importo di € 799.582,20, e la conseguente condanna del PRESIDENTE DELLA
quale commissario alla ricostruzione post-sisma, al pagamento in suo favore del residuo CP_1 importo di € 296.776,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero al pagamento del diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese.
pagina 7 di 18 2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA, contestando la fondatezza della domanda proposta, della quale chiedeva il rigetto.
Il convenuto, in particolare, esponeva:
- che, a seguito dell'istruttoria formale svolta da , la struttura tecnica commissariale era CP_2 giunta ad una proposta di ammissione a contributo, per l'impresa individuale di , pari a Parte_1
€ 815.268,84 comprensiva di Iva;
- che con decreto n. 2154 del 28 luglio 2017 era stata erogata, a fronte della domanda di pagamento relativa al SAL 1, la somma di € 302.971,95 e con decreto n. 2399 del 2 ottobre 2018, a fronte della domanda di pagamento relativa al SAL 2, la somma di € 215.379,20;
- che a seguito delle domande di pagamento a saldo, caricate dall' sul sistema Parte_1
, erano stati svolti i previsti sopralluoghi;
Pt_2
- che in data 20 novembre 2020 era stato comunicato al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca parziale del contributo concesso (doc. 30), motivato da incongruenze ed irregolarità riscontrate nelle fatture di rendicontazione dell'intervento e, quindi, con decreto n. 166 dell'8 febbraio 2021 si era proceduto con revoca parziale e contestuale recupero del contributo erogato per un totale di €
15.545,78 (doc. 33);
- che successivamente, in considerazione dell'ordinanza di convalida e decreto di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. del Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG. N. 5336/2021, era stato sospeso il procedimento di erogazione;
- che, alla luce degli esiti dell'indagine della Guardia di Finanza, aveva provveduto a CP_2 riesaminare la domanda di concessione del contributo ed era emerso che, diversamente da quanto dichiarato in sede di accesso: 1) , con partita IVA era cessata Parte_1 P.IVA_1 al momento del sisma;
2) la predetta partita IVA era rimasta attiva per il periodo dall'1 marzo 2008 al
30 aprile 2013, ma con tale partita IVA aveva svolto esclusivamente attività di Parte_1 consulenza (con codice ATECO 70.22.09) e non attività agricola;
3) la matricola INPS dichiarata in sede di domanda di concessione 00110101475 era risultata inesistente;
4) i contributi previdenziali versati per il periodo 2009-2013 erano relativi ad attività di consulenza e non di coltivatore diretto o di azienda agricola;
5) il contratto di “compravendita di erbai in piedi”, recante la data non certa del 29 aprile 2011, era stato stipulato ex post rispetto al sisma ed era falso;
pagina 8 di 18 - che l'attività di revisione dell'istruttoria si era conclusa con la revoca totale del contributo (con decreto n. 707 del 22 maggio 2023, poi parzialmente rettificato, per mero errore materiale, con decreto
832/2023), in quanto il beneficiario risultava aver prodotto documentazione falsa per attestare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1 e all'allegato 1 dell'ordinanza n. 57/2012.
2.1
In diritto, il PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA rinviava alle relazioni tecniche depositate dall'amministrazione commissariale e riportava il quadro normativo di riferimento nella materia, evidenziando come, alla luce delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 57/2012 e dei requisiti ivi sanciti per la concessione dei contributi post sisma, la falsità delle dichiarazioni fornite rendeva necessaria l'adozione del provvedimento di revoca.
Precisava, poi, che non sussisteva alcun obbligo a carico dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dal beneficiario, anzi, la pretesa di controparte di andare indenne dalle conseguenze delle proprie false dichiarazioni, in virtù di tale presunto onere, era infondata e contraria alla buona fede e allo spirito di leale collaborazione nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
Nel merito, il PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA richiamava nuovamente le circostanze emerse a seguito della relazione di e concludeva evidenziando che l'impresa CP_2 attrice non possedeva i requisiti previsti dall'ordinanza commissariale per l'ottenimento dei finanziamenti previsti per la riattivazione delle attività produttive, di conseguenza il beneficio pubblico richiesto non poteva essere concesso.
Inoltre, la richiesta di sospensiva, reiterata in modo identico a quella contenuta nel ricorso al TAR, era inammissibile o comunque improcedibile, in quanto non prevista nel rito ordinario.
Concludeva, quindi, chiedendo, quanto alla richiesta di tutela cautelare, che ne venisse dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità e, nel merito, il rigetto delle domande dell'attrice, previo accertamento della correttezza delle valutazioni tecniche svolte da con conseguente Controparte_2 conferma della piena legittimità dei provvedimenti oggetto di censura. In subordine, chiedeva limitarsi l'eventuale pronuncia di accoglimento delle pretese dell'attrice al solo accertamento della spettanza del diritto al finanziamento, non essendo possibile una condanna al pagamento di un contributo pubblico in misura determinata “sulla domanda” di ammissione a finanziamento e non sulla base della rendicontazione offerta dal beneficiario in base agli interventi effettivamente realizzati. Con vittoria di spese.
pagina 9 di 18 3.
Interveniva autonomamente nel giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 ex art. 267 c.p.c., per sostenere la legittimità del decreto di revoca emesso dal PRESIDENTE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA e per ottenere il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice.
In particolare, ricostruendo, preliminarmente, l'assetto organizzativo dell'iter di concessione del contributo in questione, esponeva che, in base al proprio ruolo, non aveva partecipato ai momenti decisionali, né nell'ambito dell'istruttoria che aveva portato al rilascio del contributo originario, né tantomeno in sede di revoca;
che il provvedimento di revoca era legittimo, poiché la documentazione prodotta per dimostrare lo svolgimento dell'attività agricola e l'esistenza dell'azienda, da parte di
, alla data del sisma, non era valida, com'era emerso all'esito degli accertamenti svolti Parte_1 dagli organi di polizia giudiziaria;
che il difetto dei requisiti richiesti per accedere al contributo era documentato per tabulas dalle risultanze della visura camerale ordinaria del 9 luglio 2021 (doc. 14) e della visura storica del 9 novembre 2022 (doc. 15), da cui risultava che la data della comunicazione unica per la nascita d'impresa era riferita all'8 gennaio 2013 ed era quindi successiva alle date del sisma (20-29 maggio 2012); che, in conclusione, l'adozione del provvedimento di revoca era atto necessitato una volta constatata l'insussistenza dei necessari requisiti, cui il PRESIDENTE DELLA
REGIONE, nella sua qualità di Commissario delegato, non poteva sottrarsi, proprio al fine assicurare l'effettività dell'utilizzo dei fondi pubblici erogati per tale finalità.
L'intervenuta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice, con conseguente conferma del decreto di revoca n. 707/2023.
4.
Alla prima udienza del 18 settembre 2024, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attrice, veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Dopo un rinvio, all'udienza del 17 ottobre 2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
5.
Preliminarmente – pur non costituendo oggetto di specifica contestazione delle parti (ma essendo stato il presente giudizio promosso con comparsa in riassunzione a seguito della sentenza n. 583/2023 del
TAR dell'Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2023) – va ribadita la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande proposte dall'attrice , in Parte_1 pagina 10 di 18 persona del titolare tese all'accertamento del diritto di quest'ultima al contributo Parte_1
(già) concesso con Decreto n. 262 dell'11 febbraio 2015 (come rideterminato con Decreto n. 166 dell'8 febbraio 2021) per l'importo di complessivi € 799.582,20, poi revocato con decreto n. 707 del 22 maggio 2023 del PRESIDENTE DELLA REGIONE, in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012, ed alla conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'ulteriore importo di € 296.776,83 (dato dalla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di contributo, per complessivi € 502.805,37, e l'importo originariamente riconosciuto e poi revocato in forza della citata delibera).
5.1
Ed invero, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti
Cass. Sez. Un. 13492/2021), “la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass.,
Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25578)”, sicché, ai “fini della soluzione della questione di giurisdizione, devono prendersi in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione”.
Orbene, come detto, nella specie l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la tutela della propria situazione soggettiva, ossia del suo diritto al mantenimento del contributo, già ricevuto, ed al residuo contributo non ancora corrisposto (diritto del quale chiede l'accertamento): situazione soggettiva che sarebbe definitivamente pregiudicata dal provvedimento di revoca del contributo.
Ne consegue, sulla base del petitum sostanziale, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, come peraltro rilevato dal TAR nella sentenza con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria.
6.
Tanto premesso, va, in fatto, osservato che, secondo quanto evidenziato dalla stessa attrice nella comparsa in riassunzione, – quale titolare dell' in Parte_1 Parte_1
pagina 11 di 18 questione – aveva presentato, in qualità di usufruttuario, per metà, dell'immobile sito in via Valli 250 che era stato danneggiato e nel quale svolgeva la sua attività al momento del sisma, una domanda di contributo sulla : domanda validata in data 12 aprile 2014 e in relazione alla quale, Parte_3 in data 11 febbraio 2015, era stato emesso il decreto n. 262 di concessione del contributo
(originariamente per complessivi € 815.268,84)
In seguito, erano stati emessi i decreti n. 2154 del 28 luglio 2017 e n. 2399 del 2 ottobre 2018 con i quali erano stati liquidati rispettivamente il contributo riferito al I SAL, pari ad € 302.971,95, ed il contributo riferito al II SAL, pari ad € 215.379,20.
Con domanda del 4 maggio 2020, sempre tramite il professionista incaricato, il aveva Parte_1 presentato la richiesta di erogazione del saldo.
Il procedimento era stato successivamente sospeso, con comunicazione del 25 novembre 2021, in conseguenza dell'ordinanza di convalida del decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi degli artt.
321, 322 ter c.p.c. (nel proc. pen. 5336/21 RG NR), in data 23 novembre 2021 dal GIP del Tribunale di
Modena.
I motivi a fondamento della revoca del contributo sono desumibili dal decreto di revoca n. 707 del 22 maggio 2023, il quale, in via preliminare, richiama la “Comunicazione esiti attività delegata” del 21 febbraio 2023 del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Modena – Gruppo tutela finanza pubblica
Sezione tutela spesa pubblica, laddove in essa si dava atto che “al termine degli approfondimenti effettuati, i cui esiti venivano compendiati nell'annotazione di polizia giudiziaria nr. 102500/2022 del
29.03.2022, emergeva che il titolare dell'impresa, firmatario della pratica assunta al protocollo n. CR
15958 2014 ed inserita nell'applicativo , aveva presentato documentazione falsa ed Pt_2 artatamente creata al fine di ottenere fraudolentemente il contributo concessogli ( cfr. decreto di cui al doc. 1 di parte attrice); ed evidenzia, poi, il contenuto della relazione per proposta di revoca di del 16 marzo 2023 (caricata su ), nella quale si pongono in rilievo le CP_2 Parte_3 seguenti circostanze (sulle quali si fonda la valutazione di invalidità della documentazione “prodotta per dimostrare lo svolgimento dell'attività agricola e l'esistenza dell'azienda, da parte del titolare dell'impresa, alla data del sisma”):
- la presentazione in data 5 marzo 2008 di domanda di cancellazione dell' dal Parte_1 registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Modena con motivazione: “cessazione di ogni attività dal 29.02.2008”;
- il fatto che la partita IVA del imaneva attiva e con la stessa, nel periodo dall'1 marzo Parte_1
pagina 12 di 18 2008 al 30 aprile 2013, il titolare dell'impresa aveva svolto esclusivamente attività di consulenza amministrativa e non attività agricola;
- il fatto che la matricola INPS dichiarata in domanda di concessione era inesistente;
- il fatto che i contributi previdenziali versati per il periodo 2009-2013 erano relativi all'attività di consulenza e non di coltivatore diretto o di azienda agricola;
- il fatto che il contratto di “compravendita di erbai in piedi” recante data non certa del 29 aprile 2011 era stato stipulato ex post, rispetto alla data del sisma, ed era falso.
Sulla base di tali elementi nel decreto si rilevava che l' , non avendo svolto attività agricola Pt_1 nel periodo dal 6 marzo 2008 al 9 gennaio 2013, non possedeva i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1 e all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 57 del 2012 e successive modifiche.
6.1
In particolare, l'art. 1, commi 1 e 3, della citata Ordinanza così dispone: “Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni delle Province di Bologna, Modena,
Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio
2012 così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrato dall'art. 67 septies del Decreto
Legge 22 giugno n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012)” (comma 1); “(possono) altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento o detengano la titolarità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all'art. 2, comma 2 lettere b), c) e d), sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma” (comma 3).
I successivi commi 5 e 6, inoltre, prevedono che “(tutti) i beneficiari devono possedere, al momento della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 “Requisiti di ammissibilità” della presente Ordinanza” pagina 13 di 18 (comma 5) e che le “imprese beneficiarie devono, inoltre, essere attive e non devono essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e richiamate all'Allegato 1” (comma 6).
A sua volta, l'Allegato 1 di tale Ordinanza, oltre a disciplinare specificamente i requisiti di ammissibilità per il riconoscimento del contributo, ribadisce che le imprese devono essere “attive”.
6.2
Orbene, alla luce dell'istruttoria (documentale) svolta non può ritenersi dimostrato lo svolgimento, da parte dell' attrice, di attività agricola al momento del verificarsi del sisma nell'anno 2012, Pt_1 presupposto necessario per il (chiesto) riconoscimento del contributo (oggetto di revoca).
Ed invero, come risultante dalla documentazione prodotta dalle parti (oltre che dagli accertamenti specificamente richiamati, nel contenuto, nell'ordinanza del GIP di Modena che ha convalidato il sequestro preventivo), l'impresa individuale del e di ), svolgente attività Parte_1 Persona_3 agricola, era stata cancellata dal Registro delle imprese su domanda, in data 6 marzo 2008, con la seguente specifica motivazione: “cessazione di ogni attività” e con l'indicazione della data di cessazione al 29 febbraio 2008 (cfr. doc. 8 prodotto dalla stessa attrice).
In seguito, sempre secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta, l'impresa individuale – questa volta con la denominazione Parte_4
– aveva nuovamente chiesto l'iscrizione al Registro delle imprese (Sezione speciale imprese
[...] agricole) nell'anno 2020 (e segnatamente il 30 gennaio 2020: cfr. visura prodotta dal terzo intervenuto): dall'esame della stessa visura camerale emerge, peraltro, quale data di inizio dell'attività di impresa quella dell'8 gennaio 2013, e quindi una data senza dubbio successiva al sisma.
E sono proprio tali elementi che privano di rilievo il fatto – evidenziato dall'attrice – che l'iscrizione al
Registro delle imprese non fosse obbligatoria per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del DPR
633/1972 (fra i quali rientrerebbe il ciò che assume rilievo, nella specie, sono infatti le Parte_1 motivazioni della precedente cancellazione dal Registro delle imprese e la successiva richiesta di iscrizione con dichiarazione di inizio di attività dall'anno 2013. Il che mina l'affermazione dell'attrice secondo cui l' (della quale era titolare il svolgeva attività Parte_1 Parte_1 agricola nel periodo considerato, ossia dall'anno 2008 all'anno 2013.
D'altro canto, dalla stessa documentazione prodotta dal a seguito delle richieste di Parte_1 integrazione formulate nel corso dell'attività istruttoria ai fini del riconoscimento del contributo (cfr. doc. 13 di parte attrice) e prodotta anche nel presente giudizio non risultano elementi comprovanti lo pagina 14 di 18 svolgimento al momento del sisma o nei 36 mesi antecedenti di attività agricola da parte dell' stessa. Pt_1
Se è vero, infatti, che tra la documentazione presa in esame al fine di accertare lo svolgimento dell'attività agricola nel periodo antecedente al sisma (e prodotta proprio dal vi sono i Parte_1 documenti relativi all'acquisto di pollame e documentazione medico-veterinaria, è altrettanto vero che dall'esame di tale documentazione (cfr. doc. 11 di parte attrice) risulta che, mentre i primi documenti
(relativi all'acquisto di polli) intestati effettivamente a risalgono all'anno 2006 (e Parte_1 sono, quindi, antecedenti all'epoca del sisma e altresì ai 36 mesi precedenti), gli ulteriori documenti
(acquisto 5 polli e prescrizione medico-veterinaria) risalenti all'anno 2009 e all'anno 2011 risultano intestati non già a titolare dell' , ma a persona diversa Parte_1 Parte_1
(ossia a , e come tali sono del tutto inidonei a comprovare lo svolgimento, da parte CP_4 dell'attrice, di attività agricola. Con la precisazione che l'ulteriore documento del medico-veterinario prodotto in occasione della richiesta di integrazione di documento (cfr. doc. 14a di parte convenuta) risale all'anno 2013 e, quindi, ad epoca successiva al sisma del 2012, mentre il documento della relativa all'attività agricola (cfr. citato doc. 14a) è di Parte_5 gran lunga risalente nel tempo (anno 1994).
D'altronde, anche il modulo di registrazione di attività di allevamento presentato all' Modena Pt_6
– con la quale il chiedeva di essere registrato con attribuzione di numero di codice Parte_1 aziendale – risale non già al 2012 (o ad epoca antecedente nell'arco di 36 mesi) ma all'8 gennaio 2013,
e quindi ad epoca successiva al sisma (cfr. doc. 20 di parte convenuta).
6.3
Dall'ordinanza di convalida del sequestro preventivo, emessa dal GIP di Modena e prodotta in giudizio dall'intervenuta , emergono, poi, ulteriori elementi di particolare rilievo ai fini che qui CP_2 interessano.
Al riguardo, occorre, peraltro, premettere che, conformemente al condivisibile orientamento della
Suprema Corte, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale” (cfr. Cass. 1593/2017 quanto, tra l'altro, alle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali).
Sul punto la Corte di Cassazione ha, anche di recente, ribadito che la “prova formata nel procedimento
pagina 15 di 18 penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale)” (cfr. in massima Cass. 5947/2023).
Gli accertamenti della p.g. avevano consentito di accertare, per quanto si legge nell'ordinanza di convalida del GIP di Modena, sia che l' risultava Parte_1 inserita nell'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna solo in data 24 ottobre
2013 (e, quindi, in epoca successiva al sisma del 2012) sia che nella domanda di concessione del contributo vi era l'indicazione del fatto che l' risultava iscritta all'INPS di Parte_1
Modena con matricola azienda n. 00110101475: dai riscontri effettuati dai medesimi agenti di p.g. tramite la banca dati non risultava, tuttavia, alcuna azienda collegata con tale matricola, CP_8 così come avevano dato esito negativo “le ricerche effettuate con la P.Iva e con la P.Iva P.IVA_1
” (riferibili al cfr. pagg. 7 e dell'ordinanza). Inoltre da tali accertamenti P.IVA_4 Parte_1
(riportati nell'ordinanza) risultava che gli “unici contributi versati erano quelli personali di relativi alla sua posizione di “lavoro dipendente” della SOC.COOP C.P.L. Parte_1
CONCORDIA POS IZ (sino al 30.06.2006) e relativi alla sua posizione di “Attività professionale” dall'anno 2009 all'anno 2013” (cfr. pag. 7).
Elemento, questo, certamente rilevante e non inficiato, nel suo significato probatorio, dai rilievi difensivi dell'attrice, secondo cui l'impresa non aveva l'obbligo di iscrizione alla Parte_1 gestione INPS e non era tenuta agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, posto che, a norma dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, “sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue”.
Ed invero, contrariamente a quanto evidenziato dall'attrice, il on era coltivatore diretto Parte_1 ma imprenditore agricolo, e pertanto non era a lui applicabile la predetta normativa.
In ogni caso, ciò che assume rilievo è la circostanza – evidenziata anche in sede di ordinanza – che la matricola in questione non risulta riferibile all'DA . Pt_1
Altrettanto significativa – sempre per i fini che qui interessano e quindi sotto il profilo dell'effettivo esercizio o meno di attività agricola da parte dell' – è l'ulteriore circostanza (richiamata Pt_1 anche a pag. 7 dell'ordinanza del GIP di Modena) posta in rilievo nel decreto di sequestro preventivo pagina 16 di 18 d'urgenza e richiesta di convalida ed emissione di nuovo sequestro del PM di Modena, ossia la formazione di documentazione falsa “artatamente creata” per dimostrare l'esistenza di un'attività agricola nel periodo 2011-2014: nel provvedimento (prodotto da parte intervenuta INVITALIA) si legge che “veniva stipulato ex post un falso “contratto di compravendita di erbai in piedi”, recante data non certa del 29.04.2011”, in relazione al quale, sentiti a sommarie informazioni dalla p.g. i rappresentanti legali dell'azienda che aveva concluso il contratto di compravendita di “erbai in piedi” con il e la era emerso che lo stesso era stato concluso sicuramente in data Parte_1 Tes_5 successiva al sisma del 2012 ed era altresì emerso che nessun acquisto era mai avvenuto (cfr. pagg. 19-
22 della richiesta prodotta da con la comparsa di costituzione e risposta). CP_2
Né, infine, valgono, in contrario, le fotografie prodotte dall'attrice (con la seconda memoria ex art. 171ter c.p.c.), di per sé prive di certa collocazione temporale;
e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine all'idoneità della predetta documentazione fotografica a dimostrare lo svolgimento dell'attività agricola da parte del titolare (e non di altri). Parte_1
6.4
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni – non essendo oggetto di valutazione in questa sede la legittimità del provvedimento di revoca (se non sotto il profilo della verifica dei presupposti per la sua eventuale disapplicazione) – la domanda attrice tesa all'accertamento del suo diritto al contributo concesso (ed alla conseguente condanna del convenuto al pagamento del saldo) appare infondata, in difetto di sussistenza, per le ragioni sopra illustrate, dei necessari requisiti al momento del sisma.
Con la precisazione, quanto al richiamo all'art. 21-nonies della legge 241 del 1990, operato dall'attrice, che la citata disposizione si riferisce, all'evidenza, all'annullamento in autotutela;
e ciò senza considerare, in ogni caso, la previsione di cui all'art. 75 del DPR 445/2000, in relazione alla quale, per la valutazione di decadenza dai benefici, si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante: non sarebbe altrimenti spiegabile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, conformemente al condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, “in base all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione in merito all'elemento soggettivo del dichiarante”, posto che la “disposizione di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso” e che “l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) può essere rilevante sotto altri profili, quale la verifica della pagina 17 di 18 sussistenza di un eventuale reato, ma non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione” (cfr. Cass. 18719/2016).
Né le istanze istruttorie – riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice – appaiono ammissibili per le ragioni già esposte nell'ordinanza in data 18 settembre 2024, che va in questa sede integralmente richiamata, dovendosi altresì ribadire la formulazione generica che, comunque, caratterizza i capitoli dedotti;
mentre, quanto alla richiesta di c.t.u., la stessa, con il quesito indicato, oltre che superflua, appare tesa a far esprimere valutazioni giuridiche non demandabili al c.t.u..
In conclusione, la domanda proposta va rigettata.
7.
Le spese processuali, sia nel rapporto processuale con il convenuto che nel rapporto processuale con il terzo intervenuto ad adiuvandum, seguono la soccombenza e vanno liquidate – valutati i parametri medi quanto alle fasi di studio e introduttiva per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €
260.001 ad € 520.000, con la riduzione, quanto alle altre fasi, per la limitata entità dell'attività svolta e l'assenza di qualsiasi attività istruttoria, relativamente alla posizione del convenuto, e con la riduzione dei parametri medi per tutte le fasi, relativamente all'intervenuto, considerata la natura dell'intervento – in complessivi € 14.170,00 per compensi, quanto al convenuto Controparte_9
, e in complessivi € 11.229,00 per compensi, quanto al terzo intervenuto
[...] oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come e se dovuti per legge. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice , in Parte_1 persona del titolare Parte_1
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto e del terzo intervento, delle spese processuali che liquida, quanto al convenuto Controparte_9
quale Commissario delegato per la ricostruzione post sisma 2012, in complessivi €
[...]
14.170,00 per compensi e, quanto al terzo intervenuto in complessivi € 11.229,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come e se dovuti per legge.
Bologna, così deciso il 17 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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