Art. 14. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 , conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all' articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , individuando altresi' le autorita' competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;
b) individuare le autorita' nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40 , garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40 .
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE , e' pubblicato nella GUUE 22 gennaio 2025, Serie L.
- Per il testo dell' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si vedano le note all'articolo 13.
- Per il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 13.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 , conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all' articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , individuando altresi' le autorita' competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;
b) individuare le autorita' nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40 , garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40 .
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE , e' pubblicato nella GUUE 22 gennaio 2025, Serie L.
- Per il testo dell' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si vedano le note all'articolo 13.
- Per il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 13.