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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare
in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da Parte_1
( ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ughi 4, con il patrocinio dell'avv. LINDA CHIARI ( ) e dell'avv. C.F._2
MICHOL COSTA ), elettivamente domiciliata in Parma (PR), C.F._3
vicolo San Tiburzio n.3 presso lo studio dell'avv. LINDA CHIARI;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII ha proposto ai creditori un piano di Parte_1
ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;
la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), ed è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
la debitrice non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
1 il ES nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal ES che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
dalla relazione ex art. 68 CCII e successiva integrazione del 13 giugno 2024 ( secondo la ricostruzione maggiormente aderente alla realtà familiare della ricorrente, indicata dal
ES sub b) risulta che i creditori OM BA S.P.A. ( contratto 0
00026350493 del 23 agosto 2022) ed contratto 0 1067665038 Parte_2
del 23 febbraio 2022 ) nel concedere il relativo finanziamento hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e pertanto, nel decreto emesso ex art 70 comma I CCII, è stato specificato che ai suddetti creditori in riferimento ai suddetti crediti, sarebbe stata preclusa ex art 69 comma II CCII la possibilità
2 di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta;
in ottemperanza al decreto emesso ex art. 70 comma I CCII, il ES ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;
il piano:
a) indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
b) prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento:
a fronte di un passivo pari ad € 65.965,33 ( interamente chirografario) oltre spese di procedura indicate in € 5.278,73 e di una retribuzione mensile netta pari ad € 1.300 circa, prevede, entro 36 mesi dall'omologa, il pagamento integrale delle spese in prededuzione ed il pagamento del 26 % dei creditori chirografari mediante il versamento di una quota della retribuzione, pari ad € 250 mensili, per un triennio , per complessivi € 9.000 (250 x
36), oltre all'apporto di € 15.000, entro 15 giorni dall'omologa, a titolo di finanza esterna, da parte di e , genitori della ricorrente;
Persona_1 Persona_2
considerato che :
a)ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
nella relazione depositata ex art.70 comma VI CCII risulta che: ;
a)sono state presentate osservazioni da parte di in Controparte_1
ordine all'entità del credito vantato, accolte dal gestore;
il creditore si è opposto all'omologazione del piano, da ritenersi, in Parte_3
tesi, inammissibile, avendo il debitore determinato il proprio indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
b)in merito alle osservazioni di quest'ultima risulta creditrice nei Parte_3
confronti della ricorrente in forza del contratto di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio (CQ 0000004900137324) stipulato da in data Parte_1
24 settembre 2019 con cui è stata erogata, con decorrenza 1 novembre 2019, la somma
3 di € 30.000, da restituire in 120 rate mensili di € 250,00 ciascuna e con importo dovuto, alla data del deposito della relazione ex art 69 CCII, pari ad € 18.500. Tanto premesso le osservazioni formulate risultano destituite di fondamento e non possono considerarsi ostative all'omologa b.1) la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può considerarsi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ( art. 69 comma I CCII). In dottrina si è osservato come, per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento sia stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori,
e sia stata espunta dal perimetro delle verifiche funzionali all'omologa del piano. Al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 70 CCII il giudice è chiamato a valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione del dissesto, tenendo conto della genesi e dell'evoluzione della situazione portata alla sua attenzione in rapporto alle finalità della disciplina dettata in materia di composizione della crisi. Il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento;
negli stessi termini ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni.
Per non restringere eccessivamente la portata della legge e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della “meritevolezza” può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sull'analisi delle cause che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti (Tribunale di Verona 5 febbraio 2021); la finalità perseguita dal legislatore con il giudizio di “meritevolezza” è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la “meritevolezza” del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori ( Tribunale di Napoli
Nord 26 marzo 2021 in www.ilcaso.it). Il consumatore non può dunque ritenersi
4 immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente. In tale ottica fattori esterni non imputabili al debitore sono stati ritenuti la perdita del posto di lavoro, il calo inatteso dei redditi, la malattia propria o di un familiare, una ludopatia certificata, la subita usura, un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale, il mancato incasso di crediti attesi .
Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alla proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito sia stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento. Nella vicenda in esame, applicando i suddetti criteri, il ricorso al credito non è stato considerato elemento ostativo all'ammissibilità della proposta. Le considerazioni dell'OCC, che ha escluso profili di colpa con riguardo alle cause dell'indebitamento, hanno infatti trovato conferma all'esito dell'analisi della complessiva situazione debitoria della ricorrente, dovendosi escludere che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli anziché dalle accresciute difficolta economiche determinate delle condizioni di salute del sovraindebitato. La relazione del ES ha evidenziato la grave malattia degenerativa che affligge la ricorrente, con conseguente grave invalidità, e come i finanziamenti siano stati contratti in primo luogo per l'acquisto di autovetture utilizzate dalla ricorrente, residente con i genitori in Felino e dipendente con disabilità presso il Comune di Parma, per recarsi a Parma e per svolgere la propria attività lavorativa;
i veicoli sono stati poi adattati alle esigenze fisiche della ricorrente mediante particolari strumentazioni che ne hanno aumentato il costo e ridotto la commerciabilità; non si registrano d'altro canto anomale voci di spesa o esborsi particolarmente rilevanti ( i veicoli acquistati hanno un valore ordinario ); deve dunque ritenersi che i finanziamenti siano stati richiesti per far fronte, nel corso degli anni , alle ordinarie esigenze di vita ed alla particolare situazione di disagio della ricorrente;
peraltro i debiti contratti sono stati in parte onorati nel corso del
5 tempo, attraverso la cessione del quinto dello stipendio ( in particolare il debito contratto nei confronti di , cinque anni prima di accedere alla procedura di Parte_3
ristrutturazione dei debiti, è stato utilizzato per estinguere precedenti finanziamenti ed è stato restituito, attraverso la cessione del quinto, per circa la metà dell'importo erogato).
In definitiva la valutazione di immeritevolezza evocata dalla reclamante ( e ritenuta insussistente in fase di ammissione) risulta in contrasto con lo spirito e la lettera del CCII con cui il legislatore, in omaggio al principio del “favor debitoris”, ha ritenuto meritevole di esdebitazione situazioni di significativa sproporzione tra risorse economiche ed obbligazioni assunte , a prescindere dalla causa del sovraindebitamento, purché non sorte in frode ai creditori e non gravemente immeritevoli;
b.2) a norma dell'art 70 comma VII quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni formulate, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;
le osservazioni di si muovono in vero sul crinale dell'ammissibilità e Parte_3
non su quello della convenienza;
in ogni caso, anche sotto tale ultimo profilo, tenendo conto delle finalità della procedura e dell'esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve osservarsi come il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano debba investire esclusivamente situazioni di manifesta e rilevante non convenienza , frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente;
tali situazioni non si rilevano nella vicenda in esame, dovendosi ritenere il piano proposto certamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione dell'apporto di finanza esterna da parte dei genitori della ricorrente per € 15.000 ( apporto che verrebbe meno in caso di liquidazione controllata);
ritenuto che: sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; sussista la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il ES, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei
6 creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal ES (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
( ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ughi 4;
AVVERTE che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al ES di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
7 - alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del ES, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il ES riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il ES, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del ES, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, entro due giorni;
ORDINA al ES di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il ES, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al ES ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
Parma, 28 marzo 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare
in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da Parte_1
( ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ughi 4, con il patrocinio dell'avv. LINDA CHIARI ( ) e dell'avv. C.F._2
MICHOL COSTA ), elettivamente domiciliata in Parma (PR), C.F._3
vicolo San Tiburzio n.3 presso lo studio dell'avv. LINDA CHIARI;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII ha proposto ai creditori un piano di Parte_1
ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;
la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), ed è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
la debitrice non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
1 il ES nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal ES che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
dalla relazione ex art. 68 CCII e successiva integrazione del 13 giugno 2024 ( secondo la ricostruzione maggiormente aderente alla realtà familiare della ricorrente, indicata dal
ES sub b) risulta che i creditori OM BA S.P.A. ( contratto 0
00026350493 del 23 agosto 2022) ed contratto 0 1067665038 Parte_2
del 23 febbraio 2022 ) nel concedere il relativo finanziamento hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e pertanto, nel decreto emesso ex art 70 comma I CCII, è stato specificato che ai suddetti creditori in riferimento ai suddetti crediti, sarebbe stata preclusa ex art 69 comma II CCII la possibilità
2 di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta;
in ottemperanza al decreto emesso ex art. 70 comma I CCII, il ES ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;
il piano:
a) indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
b) prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento:
a fronte di un passivo pari ad € 65.965,33 ( interamente chirografario) oltre spese di procedura indicate in € 5.278,73 e di una retribuzione mensile netta pari ad € 1.300 circa, prevede, entro 36 mesi dall'omologa, il pagamento integrale delle spese in prededuzione ed il pagamento del 26 % dei creditori chirografari mediante il versamento di una quota della retribuzione, pari ad € 250 mensili, per un triennio , per complessivi € 9.000 (250 x
36), oltre all'apporto di € 15.000, entro 15 giorni dall'omologa, a titolo di finanza esterna, da parte di e , genitori della ricorrente;
Persona_1 Persona_2
considerato che :
a)ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
nella relazione depositata ex art.70 comma VI CCII risulta che: ;
a)sono state presentate osservazioni da parte di in Controparte_1
ordine all'entità del credito vantato, accolte dal gestore;
il creditore si è opposto all'omologazione del piano, da ritenersi, in Parte_3
tesi, inammissibile, avendo il debitore determinato il proprio indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
b)in merito alle osservazioni di quest'ultima risulta creditrice nei Parte_3
confronti della ricorrente in forza del contratto di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio (CQ 0000004900137324) stipulato da in data Parte_1
24 settembre 2019 con cui è stata erogata, con decorrenza 1 novembre 2019, la somma
3 di € 30.000, da restituire in 120 rate mensili di € 250,00 ciascuna e con importo dovuto, alla data del deposito della relazione ex art 69 CCII, pari ad € 18.500. Tanto premesso le osservazioni formulate risultano destituite di fondamento e non possono considerarsi ostative all'omologa b.1) la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può considerarsi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ( art. 69 comma I CCII). In dottrina si è osservato come, per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento sia stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori,
e sia stata espunta dal perimetro delle verifiche funzionali all'omologa del piano. Al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 70 CCII il giudice è chiamato a valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione del dissesto, tenendo conto della genesi e dell'evoluzione della situazione portata alla sua attenzione in rapporto alle finalità della disciplina dettata in materia di composizione della crisi. Il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento;
negli stessi termini ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni.
Per non restringere eccessivamente la portata della legge e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della “meritevolezza” può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sull'analisi delle cause che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti (Tribunale di Verona 5 febbraio 2021); la finalità perseguita dal legislatore con il giudizio di “meritevolezza” è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la “meritevolezza” del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori ( Tribunale di Napoli
Nord 26 marzo 2021 in www.ilcaso.it). Il consumatore non può dunque ritenersi
4 immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente. In tale ottica fattori esterni non imputabili al debitore sono stati ritenuti la perdita del posto di lavoro, il calo inatteso dei redditi, la malattia propria o di un familiare, una ludopatia certificata, la subita usura, un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale, il mancato incasso di crediti attesi .
Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alla proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito sia stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento. Nella vicenda in esame, applicando i suddetti criteri, il ricorso al credito non è stato considerato elemento ostativo all'ammissibilità della proposta. Le considerazioni dell'OCC, che ha escluso profili di colpa con riguardo alle cause dell'indebitamento, hanno infatti trovato conferma all'esito dell'analisi della complessiva situazione debitoria della ricorrente, dovendosi escludere che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli anziché dalle accresciute difficolta economiche determinate delle condizioni di salute del sovraindebitato. La relazione del ES ha evidenziato la grave malattia degenerativa che affligge la ricorrente, con conseguente grave invalidità, e come i finanziamenti siano stati contratti in primo luogo per l'acquisto di autovetture utilizzate dalla ricorrente, residente con i genitori in Felino e dipendente con disabilità presso il Comune di Parma, per recarsi a Parma e per svolgere la propria attività lavorativa;
i veicoli sono stati poi adattati alle esigenze fisiche della ricorrente mediante particolari strumentazioni che ne hanno aumentato il costo e ridotto la commerciabilità; non si registrano d'altro canto anomale voci di spesa o esborsi particolarmente rilevanti ( i veicoli acquistati hanno un valore ordinario ); deve dunque ritenersi che i finanziamenti siano stati richiesti per far fronte, nel corso degli anni , alle ordinarie esigenze di vita ed alla particolare situazione di disagio della ricorrente;
peraltro i debiti contratti sono stati in parte onorati nel corso del
5 tempo, attraverso la cessione del quinto dello stipendio ( in particolare il debito contratto nei confronti di , cinque anni prima di accedere alla procedura di Parte_3
ristrutturazione dei debiti, è stato utilizzato per estinguere precedenti finanziamenti ed è stato restituito, attraverso la cessione del quinto, per circa la metà dell'importo erogato).
In definitiva la valutazione di immeritevolezza evocata dalla reclamante ( e ritenuta insussistente in fase di ammissione) risulta in contrasto con lo spirito e la lettera del CCII con cui il legislatore, in omaggio al principio del “favor debitoris”, ha ritenuto meritevole di esdebitazione situazioni di significativa sproporzione tra risorse economiche ed obbligazioni assunte , a prescindere dalla causa del sovraindebitamento, purché non sorte in frode ai creditori e non gravemente immeritevoli;
b.2) a norma dell'art 70 comma VII quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni formulate, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;
le osservazioni di si muovono in vero sul crinale dell'ammissibilità e Parte_3
non su quello della convenienza;
in ogni caso, anche sotto tale ultimo profilo, tenendo conto delle finalità della procedura e dell'esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve osservarsi come il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano debba investire esclusivamente situazioni di manifesta e rilevante non convenienza , frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente;
tali situazioni non si rilevano nella vicenda in esame, dovendosi ritenere il piano proposto certamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione dell'apporto di finanza esterna da parte dei genitori della ricorrente per € 15.000 ( apporto che verrebbe meno in caso di liquidazione controllata);
ritenuto che: sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; sussista la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il ES, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei
6 creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal ES (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
( ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ughi 4;
AVVERTE che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al ES di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
7 - alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del ES, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il ES riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il ES, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del ES, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, entro due giorni;
ORDINA al ES di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il ES, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al ES ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
Parma, 28 marzo 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
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